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RIFIUTI SANITARI
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Particolari tipologie di rifiuti :: Rifiuti Sanitari
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RIFIUTI SANITARI
Promemoria primo messaggio :
Salve,
E' la prima volta che scrivo nel forum anche se ho letto i Vostri quesiti e ho capito grazie alle Vostre riposte come comportarsi.
Spero che qualcuno adesso mi aiuti a capire una cosa.
Ho letto il D.M. del 15.02.2010 (art.8 comma2 ) che modifoca il D.M. 17.02.2009, ma non mi è chiaro come ci si deve comportare nel caso di un' azienda che fà prelievi di sangue presso i propri clienti tramite infermierri specializzati. Una volta effettuato il prelievo i rifiuti (aghi siringhe ecc) sono messi in appositi contenitori e portati assieme ai prelievi nei punti prelievo della società (unità locali) dove vengono poi ritirati per lo smaltimento.
Fino ad ora si registrava il rifiuto nel registro di C/S della U.L. come prodotto nella medesima.
Se, come ho capito anche ora prevale la legge specifica per i rifiuti sanitari (D.P.R.254/2003), si continua cosi e sarà aperta una scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE nella unità locale.
Ma il D.M. 15.02.2010 mi ha un pò confuso le idee e chiedo se questo mio ragionamento sia ancora corretto oppure avete altre notizie in proposito.
Grazie
Salve,
E' la prima volta che scrivo nel forum anche se ho letto i Vostri quesiti e ho capito grazie alle Vostre riposte come comportarsi.
Spero che qualcuno adesso mi aiuti a capire una cosa.
Ho letto il D.M. del 15.02.2010 (art.8 comma2 ) che modifoca il D.M. 17.02.2009, ma non mi è chiaro come ci si deve comportare nel caso di un' azienda che fà prelievi di sangue presso i propri clienti tramite infermierri specializzati. Una volta effettuato il prelievo i rifiuti (aghi siringhe ecc) sono messi in appositi contenitori e portati assieme ai prelievi nei punti prelievo della società (unità locali) dove vengono poi ritirati per lo smaltimento.
Fino ad ora si registrava il rifiuto nel registro di C/S della U.L. come prodotto nella medesima.
Se, come ho capito anche ora prevale la legge specifica per i rifiuti sanitari (D.P.R.254/2003), si continua cosi e sarà aperta una scheda SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE nella unità locale.
Ma il D.M. 15.02.2010 mi ha un pò confuso le idee e chiedo se questo mio ragionamento sia ancora corretto oppure avete altre notizie in proposito.
Grazie
Ross- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 28.01.10
rifiuti sanitari viaggianti
Posso farvi una domanda?
Una cooperativa nella mia zona, svolge servizi sanitari presso le abitazioni dei pazienti in generale anziani, gli infermieri fanno prelievi, cambiano cateteri, ecc..fino ad oggi, prima del sistri quest'ultimi portavano con se, con la propria vettura privata tali rifiuti classificati 180103, pericolosi, e li scaricavano presso la sede della cooperativa.
Poi la cooperativa registrava sul proprio registro di c/s l'operazione di carico nel quale indicava nel luogo di produzione la sede della cooperativa stessa.
Ora vi chiedo, con il sistri, non mi sembra che possa fare più così! O meglio, gli infermieri non possono (ma anche prima) trasportare questi rifiuti tranquillamente nelle loro auto, perchè sprovviste di autorizzazioni, ma non possono nemmeno essere paragonate a trasportatori abituali..
Ho pensato a questa soluzione, oltre agli infermieri, dovrà recarsi insieme o successivamente un altro soggetto con un automezzo autorizzato al trasporto per il ritiro. Questo trasportatore lo devo iscrivere al sistri e dotarlo di chiavetta e black-box?
La cooperativa poi farà comunque la comunicazione, attraverso il registro cronologico, di presa in carico, oppure anche la sede avrà una sua black per lo scarico dell'automezzo e presa in carico per il deposito temporaneo?
Non so se mi sono riuscito a spiegare bene...
Una cooperativa nella mia zona, svolge servizi sanitari presso le abitazioni dei pazienti in generale anziani, gli infermieri fanno prelievi, cambiano cateteri, ecc..fino ad oggi, prima del sistri quest'ultimi portavano con se, con la propria vettura privata tali rifiuti classificati 180103, pericolosi, e li scaricavano presso la sede della cooperativa.
Poi la cooperativa registrava sul proprio registro di c/s l'operazione di carico nel quale indicava nel luogo di produzione la sede della cooperativa stessa.
Ora vi chiedo, con il sistri, non mi sembra che possa fare più così! O meglio, gli infermieri non possono (ma anche prima) trasportare questi rifiuti tranquillamente nelle loro auto, perchè sprovviste di autorizzazioni, ma non possono nemmeno essere paragonate a trasportatori abituali..
Ho pensato a questa soluzione, oltre agli infermieri, dovrà recarsi insieme o successivamente un altro soggetto con un automezzo autorizzato al trasporto per il ritiro. Questo trasportatore lo devo iscrivere al sistri e dotarlo di chiavetta e black-box?
La cooperativa poi farà comunque la comunicazione, attraverso il registro cronologico, di presa in carico, oppure anche la sede avrà una sua black per lo scarico dell'automezzo e presa in carico per il deposito temporaneo?
Non so se mi sono riuscito a spiegare bene...
str084- Nuovo Utente
- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 30.08.10
Re: RIFIUTI SANITARI
eh eh quoto alla grande ahhhho stro84 daiiiii sodddu pajine intere che stamo apparlà de l'esenzione x assist sanitariaLeone il cane fifone ha scritto:Ma hai letto i post precedenti?
vaghestelledellorsa- Utente Attivo
- Messaggi : 1185
Data d'iscrizione : 27.02.10
Re: RIFIUTI SANITARI
Ma la famosa scheda area movimentazione, per il trasporto dei rifiuti sanitari dal luogo di produzione alla unità locale, dove si trova? Il sistema sistri non la fa creare se prima non procedo con la registrazione del carico.....
milic- Utente Attivo
- Messaggi : 108
Data d'iscrizione : 20.01.10
Re: RIFIUTI SANITARI
Laura Barbieri ha scritto:
Ho appena dato una letta veloce alle linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici dell'emilia ronmagna e mi sembra che nel capitolo 5 cap. 5.4.1 (nota 66) e paragrafo 7.7 si dica che per il conferimento deui rifiuti dalle sedi decentrate o dalle prestazioni effettuate al di fuori delle strutture sanitarie (es. assistenza domiciliare) non è necessario il FIR.
Ne deduco che non sia necessaria neanche la scheda area movimentazione dal punto di prelievo alla U.L. dove l'ibnfermire porta subito i prelievi.
Però vorrei una conferma della corretta "traslazione giuridica".
Laura
La questione e', a mio avviso, risolta dal comma 2 dell'arte. 8 del DM 15/02/10 che indica espressamente che consente di associare la gestione dei rifiuti sanitari a quella prevista per le attività' manutentive.
Cio' significa che:
1) i rifiuti prodotti dalle attivita domiciliari vengono portati, senza documenti, al centro operativo (distretto) che effettua il deposito temporaneo e si identifica come luogo di produzione
2) il registro di c/s può essere tenuto presso la sede di gestione delle attività' territoriali (di norma l'ospedale) che, in ogni riga di produzione riferita ai distretti, indicano il luogo di produzione (distretto) nelle annotazioni o nelela IV colonna in alto
3) il sistri ripropone tale schema richiedendo di inserire il luogo di produzione nel campo annotazioni della riga di carico e di ripeterlo nel campo annotazioni della scheda sistri, come luogo di deposito/prelievo dei rifiuti (indicazione x il trasportatore)
4) il trasferimento fisico dei rifiuti prodotti nei distretti alle sedi ospedaliere, a mio avviso, non e' consentito ne' con formulario ne' senza.
[/quote][/quote][/quote]
Ultima modifica di Gimi il Dom Ott 31, 2010 11:55 am - modificato 1 volta.
Gimi- Utente Attivo
- Messaggi : 191
Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
Re: RIFIUTI SANITARI
Concludo dicendo che, quanto ho indicato sul post precedente, fa riferimento all'applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 266 del 152/2006 e dell'art. 4 c.2 del DPR 254/2003 cui il sistri si adegua.
Ciao
Ciao
Gimi- Utente Attivo
- Messaggi : 191
Data d'iscrizione : 05.02.10
Località : Venezia/Mestre
Re: RIFIUTI SANITARI
Gimi ha scritto:Concludo dicendo che, quanto ho indicato sul post precedente, fa riferimento all'applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 266 del 152/2006 e dell'art. 4 c.2 del DPR 254/2003 cui il sistri si adegua.
Ciao
Anche io sono d'accordo nell'interpretare così la legge.
Di fatto tutte le sedi che possono essere definite centri operativo (distretto) che effettua il deposito temporaneo e si identifica come luogo di produzione sono dotati di chiavetta quindi non devo fare alcuna annotazione aggiuntiva. (concordi?)
Cio' significa che i rifiuti prodotti dalle attivita domiciliari vengono portati, senza documenti.
Approfitto della tua competenza per chiederti anche sul tempo di registrazione per i rifiuti cod. 180103, in quanto il D.P.R. 254/2003 art. 8 riporta che la registrazione deve essere eseguita entro 5 girni dalla chiusura dello scatolone.
Seondo la tuaopinione si deve continuare a rispettare le tempistiche individuate da questo D.P.R. oppure attenersi ai 10 giorni per il la registrazione del carico e almeno 2 ore prima per la movimentazione dello scarico come dice il manuale SITRI?.
La mia opinione è che ancora una volta il D.P.R. ha la priorità. Ma vorrei una conferma.
Grazie
Ross- Membro della community
- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 28.01.10
Re: RIFIUTI SANITARI
Laura Barbieri ha scritto:Gimi ha scritto:Concludo dicendo che, quanto ho indicato sul post precedente, fa riferimento all'applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 266 del 152/2006 e dell'art. 4 c.2 del DPR 254/2003 cui il sistri si adegua.
Ciao
Anche io sono d'accordo nell'interpretare così la legge.
Di fatto tutte le sedi che possono essere definite centri operativo (distretto) che effettua il deposito temporaneo e si identifica come luogo di produzione sono dotati di chiavetta quindi non devo fare alcuna annotazione aggiuntiva. (concordi?)
Cio' significa che i rifiuti prodotti dalle attivita domiciliari vengono portati, senza documenti.
Approfitto della tua competenza per chiederti anche sul tempo di registrazione per i rifiuti cod. 180103, in quanto il D.P.R. 254/2003 art. 8 riporta che la registrazione deve essere eseguita entro 5 girni dalla chiusura dello scatolone.
Seondo la tuaopinione si deve continuare a rispettare le tempistiche individuate da questo D.P.R. oppure attenersi ai 10 giorni per il la registrazione del carico e almeno 2 ore prima per la movimentazione dello scarico come dice il manuale SITRI?.
La mia opinione è che ancora una volta il D.P.R. ha la priorità. Ma vorrei una conferma.
Grazie
Il fatto di trasportare dei rifiuti prodotti in attivita' di manutenzione UMANA obbliga l'utilizzo di una scheda sistri compilata su cartaceo che accompagna il rifiuto dal luogo di "manutenzione" all'unita' locale di riferimento.
Credo sia abbastanza rischioso in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine giustificare a voce il trasporto di un aghibox o simile.....
Ultima modifica di bcrick il Dom Nov 28, 2010 8:00 pm - modificato 1 volta.
bcrick- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.03.10
Località : Cagliari
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