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rifiuti sanitari fuori sede

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Messaggio  marco66 Ven Mar 05, 2010 11:25 am

La mia azienda ospedaliera ha gli ambulatori distaccati, col nuovo correttivo posso gestire io tutto l'iter, devo comunque iscrivere gli ambulatori come UL?
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Messaggio  Admin Ven Mar 05, 2010 11:40 am

Ma il flusso dei rifiuti qual'è? Vengono avviati a smaltimento direttamente dagli ambulatori?
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Messaggio  marco66 Ven Mar 05, 2010 11:47 am

Admin ha scritto:Ma il flusso dei rifiuti qual'è? Vengono avviati a smaltimento direttamente dagli ambulatori?
La ditta ritira i rifiuti direttamente negli ambulatori e li invia insieme a quelli prodotti da noi all'incenerimento
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Messaggio  Admin Ven Mar 05, 2010 12:02 pm

La modifica intodotta dal correttivo non è chiarissima. La leggo così:

Il registro area-cronologico può essere tenuto presso la sede legale.
La movimentazione dagli ambulatori (o da diverso luogo di produzione) alla sede legale (o unità locale) è accompagnata da una copia della scheda Sistri-Area movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la "manutenzione" (leggi assistenza sanitaria).

Però se i rifiuti partono dall'ambulatorio la scheda deve partire da lì e dunque tocca iscriverlo... scratch

Attendo contributi.
Anche da Nicola che è versato nella materia. king
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Messaggio  nicola Ven Mar 05, 2010 3:59 pm

Ringrazio Admin per la fiducia accordatami e concordo pienamente con lui nel sostenere che “se i rifiuti partono dall'ambulatorio la scheda deve partire da lì e dunque tocca iscriverlo...” . Insomma a mio avviso, i dati possono “viaggiare liberamente” i rifiuti no. Il decreto correttivo non chiarisce bene, così come il DPR 254/2003 e l'art 266 comma 4 D.L.gs 152/06 la movimentazione dei rifiuti quando sostiene “Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ………., e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009”.
Nè a mio avviso chiarisce il dubbio il punto l’art.6 comma 7 e 8 del decreto 17 dicembre.
Sempre a mio avviso, i rifiuti pericolosi, anche a rischio infettivo, non possono liberamente viaggiare(ammesso che voglia farlo) a bordo della macchina (possibilmente privata) del povero impiegato USL per recarli presso la sede dell’Unità locale!. In caso di attinente controllo come si giustifica la presenta di tali rifiuti in un bagagliaio della macchina senza i previsti obblighi di trasporto? Tra l’altro non dimentichiamoci l’analisi del rischio ai sensi del D.L.gs 81/08. Nella mia realtà aziendale per tutte le unità operative (anche ambulatori decentrati) già in possesso di reg. di C/S e formulari, è stato richiesta all’atto dei tentativi di iscrizione un dispositivo USB. Le società private incaricate del trasporto dei rifiuti con i loro mezzi regolarmente autorizzati e fino ad autorizzazione dei nostro mezzi aziendali, possono serenamente togliermi il problema.
È un vecchio problema che si sta riproponendo.

Ciao. Nicola
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Messaggio  ecomanager Lun Mar 08, 2010 2:32 pm

Scrivo perchè la questione è particolarmente interessante per me a livello lavorativo (sono il 90% dei rifiuti di cui mi occupo).

Come sempre prima fanno una confusione pazzesca con richieste allucinanti (vedi DM 17 dicembre) poi mettono una pezza che invece di chiarire crea ulteriore confusione (vedi DM correttivo).
Iscrivere tutte le U.L. di una AUSL (che ha moltissime piccole U.L. nel territorio) è una follia; spiego il perchè: con registri cartacei C/S e formulari fino ad oggi potevi formare un referente per ognuna di queste piccole realtà produttive e con un corso di formazione in materia (corretta compilazione e registrazione) eri più che a posto in quanto il giro dei ritiri è solitamente in appalto ad una ditta trasporto conto terzi, impianto di incenerimento come smaltimento, poche registrazioni (sopratutto mensili per rispettare i tempi di deposito temporaneo di 30 gg sotto la quantità dei 200 litri).
Con il SISTRI invece iscrivere tutte queste unità locali produttrici è una assurdità perchè oltre la tassa annuale di iscrizione (120 euro a sede anche per un ambulatorio che produce 5 kg di CER180103 in un anno) quello che è più costoso è dotare tutte di PC, stampanti, collegamento ADSL e formazione del personale per gestire tutto il processo (e vi ricordo secondo loro dovresti fare tutto e dappertutto entro luglio 2010) questo sempre che tu riesca ad individuare dei referenti ( chi "deleghi" quando magari parliamo di un ambulatorio di un paesino con un medico una volta a settimana?)
Bene, quindi l'unica soluzione delle AUSL con molte U.L. di distretto sparse sul territorio è quella di iscrivere solo i Presidi Ospedalieri e gli ambulatori più strutturati e utilizzando l'art.4 del DPR254/2003 "CONFERIRE" i rifiuti infetti dalle strutture piccole alle U.L. di riferimento con mezzi e personale AUSL (che a questo punto sono considerati prodotti presso questa U.L. con tempi e modalità definite)
Adesso hanno scritto l'art.8 comma 2 che invece di chiarire cosa si intendeva per "ambulatori decentrati" e "strutture di riferimento" dice che si applicano i commi 7 e 8 dell'art.6 del DM 17 dicembre.
La domanda sorge spontanea: e adesso come si fa a fare bene? Chi lo chiarisce prima del 30 marzo? Alla prima domanda non c'è risposta, alla seconda c'è ma è "NESSUNO".
In questa situazione penso comunque che vada centralizzata la gestione del SISTRI (maggiori garanzie di corretta gestione del registro cronologico e area movimentazione) e sia importante implementare mezzi e autisti AUSL per effettuare i conferimenti con le stesse modalità dei rifiuti infettivi prodotti dalla assitenza domiciliare.
Invito tutti gli interessati alla lettura delle "Linee Guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna" facilmente rintracciabili su internet e delle quali sono coautore. Un saluto e un grazie a tutto il forum!
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Messaggio  nicola Mer Mar 31, 2010 8:30 pm

Ti ringrazio molto ecomamager per l'indicazione delle "Linee Guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna". Un documento preziosissimo perchè completo ed esaustivo. Per quanto riguarda le tue riflessioni non posso che condividerle. Ribadisco però il concetto che in una azienda sanitaria pubblica tutto ciò che sembra facile di fatto non lo è. Mi riferisco alla concentrazione della gestione dei rifiuti pericolosi. Nella mia Azienda sono stato costretto a individuare ben 99 unità operative - scusa se le chiamo così anzichè U.L. perchè come tali sono state iscritte al SISTRI (forse sbagliando) (anche le più sperdute o con pochissimi rifiuti prodotti) con i costi che immagini (solo iscizione penso circa 17000 euro + il costo dei disositivi USB; aspetto ancora i conti elaborati dal SISTRI per procedere al pagamento). Ma c'è una totale refrattarietà al cambiamento!!!! Non abbiamo mezzi aziendali dedicati alla movimentazione dei rifiuti prodotti nelle sedi decentrate e nessun medico o dipendente si sogna di portare con se i rifiuti prodotti in ambulatorio. Una ditta esterna provvede al ritiro da tutte le 99 sedi operative.
Ciao. Nicola
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Messaggio  Glass Ven Apr 02, 2010 10:14 am

Come dice ecomaneger potevi individuare e iscrivere solo le Unità Locali più strutturate (o anche una sola centrale) e quindi gestire il tutto da queste sedi, e far trasportare da azienda di trasporto autorizzata la quale avrebbe emesso doppia copia di scheda movimentazione. O almeno così credo. Ma certo sarebbe stato comunque un lavoro duro coordinare i vari referenti.... forse hai fatto meglio così ...ma un pò troppo costoso !!! Spero che la tua Azienda non sia pubblica altrimenti poveri noi contribuenti !!! Ciao e auguri.
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Messaggio  Gimi Mer Lug 14, 2010 2:31 pm

Giungo tardivamente a questo quesito ma intendo esporre la mia esperienza:
Condivido quanto descritto da ecomanager aggiungendo che ci sono alcuni assunti che vanno rispettati in modo cogente e un riferimento normativo che offre la base di ragionamento.

Un primo assunto da rispettare è che i singoli luoghi di produzione vanno mantenuti ed individuati in quanto tali e dunque rimangono individuati separatamente come singoli luoghi di produzione di rifiuto la/le sedi ospedaliere e tutte le varie unità di assistenza decentrata nel territorio;
Un secondo assunto da rispettare è che non si possono creare "depositi temporanei" "esterni" al luogo di produzione né trasferimenti di rifiuti senza formulario e quindi il rifiuto prodotto dovrà rimanere presso il luogo di produzione e raccolto, nei limiti di tempo di cui al 254/2003, dall'azienda incaricata all'incombenza; in ogni formulario dovrà comparire nella seconda riga del produttore quale "luogo di produzione" l'esatto indirizzo della sede o unità territoriale;

La tenuta del registro, in ragione di quanto previsto dall'art. 266 c.4 del Dlgs 152/2006, può essere effettuata e gestita in modo centralizzato, presso una o più sedi ospedaliere di riferimento territoriale, e trascrivendo in esso tutte le movimentazioni di produzione e scarico dei singoli luoghi di produzione del territorio di riferimento (indicandoli nella parte alta della IV colonna della riga di registro);

La logica di gestione descritta, traslata alla gestione SISTRI, diventa immediata e semplice in quanto le unità da dichiarare al SISTRI sono solo quelle ospedaliere sede di tenuta del/dei registri della ASL e la gestione SISTRI sarà affatto consecutiva alla gestione descritta mantemedo centralizzato su pochi operatori l'uso del SISTRI.
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