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Sanzioni perdita carico rifiuti

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Messaggio  annariri Mar Feb 05, 2013 11:07 am

Ho provato a cercare se questo argomento fosse già stato trattato qui nel forum e non ho trovato nulla, ma chiedo scusa in anticipo qualora se ne fosse già parlato.

Ho un cliente autotrasportatore che deve trasportare un carico di fanghi (non pericolosi). Il suo cassone non è a tenuta stagna, per cui userà tutte le precauzioni possibili, ma nel caso dovesse verificarsi una perdita del carico, oltre alle sanzioni previste dal codice della strada (art. 161, 164, 34 bis), occorre guardare anche al Dlgs 152/06. Mi sono letta il capitolo del sistema sanzionatorio ed il caso specifico non è trattato. A vostro parere ci si può riferire all'art. 255 "abbandono di rifiuti"? Grazie mille
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Messaggio  VdT Mar Feb 05, 2013 11:14 am

Curiosità tutta personale e che credo sarà condivisa: perchè trasportare un carico di fanghi con un mezzo non a tenuta stagna? Siete certi che la perizia giurata permetta un trasporto del genere? E ciò ancor prima di passare per le autorizzazioni dell'albo gestori ambientali e le relative prescrizioni?

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Messaggio  annariri Mar Feb 05, 2013 11:25 am

VdT ha scritto:Curiosità tutta personale e che credo sarà condivisa: perchè trasportare un carico di fanghi con un mezzo non a tenuta stagna? Siete certi che la perizia giurata permetta un trasporto del genere? E ciò ancor prima di passare per le autorizzazioni dell'albo gestori ambientali e le relative prescrizioni?

Il cliente ha acquisito questo nuovo lavoro ed ha già acquistato un nuovo mezzo a tenuta stagna che però è in ritardo di consegna, per cui vorrebbe iniziare con il vecchio mezzo in attesa che sia pronto quello nuovo, ovviamente se il gioco vale la candela, nel senso che non vorrebbe scontentare il suo cliente, ma soprattutto non vuole rischiare per sè.
Io sono di uno studio di consulenza automobilistica, per cui gli posso dare le informazioni che riguardano il discorso autotrasporto conto terzi e circolazione (codice strada), non ho alte competenze in materia ambientale. Il cliente si è già rivolto al suo Responsabile Tecnico, ma pare non sia convinto della risposta ricevuta, per cui ha chiesto anche a me. A questo punto è diventata una curiosità anche mia, in quanto mi chiedevo: possibile che si applichi solo sanzione amministrativa? mi pare poco. Riguardo alla perizia hai ragione, quale perito asserirebbe la correttezza di un trasporto simile? Riguardo al provvedimento autorizzativo dell'A.G.A., ho letto che per il trasporto di rifiuti pericolosi ci si rifà alle disposizioni dell'autotrasporto, per cui ci si riferisce al Cds. Questo mi sembrava strano: solo sanzioni amministrative previste dal Cds? Il Dlgs 152/06 ti sanziona se sbagli per dire una casellina in un fir e non ti sanziona se perdi (accidentalmente o no) rifiuti?
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Messaggio  VdT Mar Feb 05, 2013 11:33 am

Mi spiace ma sinceramente continuo da un lato a non capire, e dall'altro a non condividere.
Il trasporto di rifiuti non è un'attività con la quale si fanno contenti i clienti. E' un'attività soggetta a determinate regole che passano sicuramente dal codice della strada fino a quelle della gestione dei rifiuti.
Inizio a pensare che il responsabile tecnico abbia detto al suo rappresentante legale abbia detto che il trasporto non si possa fare. a questo punto il Legale rappresentate o chi per lui può solo attenersi a quanto detto dal Responsabile Tecnico proprio perchè egli riveste tale ruolo e quindi le scelte tecniche in materia di trasporto dei rifiuti spettano a lui e non a voi come agenzia. Ciò deriva dal fatto che le responsabilità di fronte alla legge sono del RT.
Con ciò non voglio sollevare alcuna polemica di alcun genere ma semplicemente io in prima persona avrei risposto al vostro cliente che il trasporto non può essere effettuato perchè il mezzo non è idoneo. La soluzione sarebbe affidarsi ad un trasportatore terzo gestendo in intermediazione l'operazione.
Ad ogni modo non credo che in caso di "perdita" del rifiuto ci si limiti alla sola sanzione pecuniaria in quanto si dovrà spiegare dove è finito il rifiuto perso, per quale motivo il mezzo usato non era conforme alle prescrizioni dell'albo ecc.... Un consiglio spassionato, meglio evitare un trasporto del genere rischia di portare più rogne che soldi e molta più gente scontenta.


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Messaggio  isamonfroni Mar Feb 05, 2013 11:38 am

Cara Anna, anche da parte mia una domanda, dovuta, come mio solito, al mio spirito pratico.
Un carico di fanghi non pericolosi? Ma quanto saranno 3/400 € forse meno...
Vale la pena di rischiare?
Intanto cominciamo a stabilire se questi fanghi sono semiliquidi/colanti. Se fai questa domanda, immagino di sì.
Allora in autorizzazione ci saranno prescrizioni per il trasporto di robaccia colaticcia, in tal caso se perdi il carico per strada, evidentemente stai anche commettendo il reato di "inottemperanza alle prescizioni dell'autorizzazione".
Dopodichè è, senz'altro possibile "l'abbandono di rifiuti" e magari pure il potenziale inquinamento (titolo V della parte IV del TUA).
Alla fine della fiera, la domanda sorge spontanea.....prendere a noleggio un cassone stagno?
Subappaltare il trasporto ad un amico che ha il cassone stagno?

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Messaggio  annariri Mar Feb 05, 2013 11:47 am

Ti ringrazio delle tue risposte di cui condivido pienamente il contenuto.
Volevo solo chiarire che con il mio cliente mi sono espressa in questo modo: mi limito a dirti quali sono le sanzioni del Cds; per quanto riguarda sanzioni pecuniarie e non, che riguardano la gestione dei rifiuti non è mia materia, per cui segui le direttive che ti ha impartito il tuo R.T.
Non mi sono assunta l'onere di dare risposte che non mi competono, mi era rimasta solo la curiosità personale di chiarire questo punto.
Grazie
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Messaggio  cirillo Mar Feb 05, 2013 11:53 am

quotando in toto Vdt e Isamonfroni aggiungo che il CER di quel rifiuto, non essendo il mezzo di trasporto idoneo, non sarà, con ogni probabilità, contemplato nell'autorizzazione al trasporto. Questo significa che si tratta di un trasporto effettuato in carenza di autorizzazione; se fossi il destinatario respingerei il carico e in caso di controllo in itinere scatterebbe, oltre alla sanzione penale, anche il sequestro del mezzo.
Come suggerisce Isa: "ne vale la pena?"

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Messaggio  annariri Mar Feb 05, 2013 11:53 am

isamonfroni ha scritto:Cara Anna, anche da parte mia una domanda, dovuta, come mio solito, al mio spirito pratico.
Un carico di fanghi non pericolosi? Ma quanto saranno 3/400 € forse meno...
Vale la pena di rischiare?
Intanto cominciamo a stabilire se questi fanghi sono semiliquidi/colanti. Se fai questa domanda, immagino di sì.
Allora in autorizzazione ci saranno prescrizioni per il trasporto di robaccia colaticcia, in tal caso se perdi il carico per strada, evidentemente stai anche commettendo il reato di "inottemperanza alle prescizioni dell'autorizzazione".
Dopodichè è, senz'altro possibile "l'abbandono di rifiuti" e magari pure il potenziale inquinamento (titolo V della parte IV del TUA).
Alla fine della fiera, la domanda sorge spontanea.....prendere a noleggio un cassone stagno?
Subappaltare il trasporto ad un amico che ha il cassone stagno?

Ciao Isa. Come ho già detto a Vdt, in pratica me ne "sono lavata le mani", in quanto ho detto al cliente di seguire le direttive del suo R.T. Peraltro non ho visto la perizia del mezzo per cui non so cosa abbia scritto il tecnico che l'ha redatta. La mia domanda voleva far luce essenzialmente su una mia curiosità personale. Grazie comunque dei tuoi consigli (e di quelli di Vdt). Chiamerò il cliente e cercherò di dissuaderlo nel caso abbia deciso di fare ugualmente questo "trasporto rognoso". Ciao
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Messaggio  Admin Mar Feb 05, 2013 6:47 pm

E fai bene.
A mio avviso il consulente (e a maggior ragione il responsabile tecnico) deve dire se una determinata operazione si possa fare o meno.
E non certo se un'eventuale sanzione pecunaria, associata ad una condotta non lecita, possa essere compensata o meno dalla redditività del lavoro.
Questo dal punto di vista deontologico.
Poi l'imprenditore sarà naturalmente libero di procedere come gli pare.

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Messaggio  annariri Mer Feb 06, 2013 12:28 pm

Aggiornamento in data odierna: ho chiamato il mio cliente e sconsigliato vivamente di eseguire il trasporto.
Inoltre ho proseguito con le mie ricerche ed ho trovato una sentenza Corte Cassazione del 05.02.04 (sentenza n.4373) in cui veniva rigettato ricorso di un trasportatore che aveva eseguito trasporto rifiuti speciali senza utilizzare veicolo idoneo ad impedirne dispersione, sgocciolamento, fuoriuscita, come prescritto invece nelle norme dell'A.G.A.
Da questa sentenza ho tratto i riferimenti che mi hanno poi portato a conoscere i riscontri penali (che era quello che più mi incuriosiva): reato di cui all'art. 51 D.L.vo 22/1997

comma 4: le pene di cui ai commi 1,2 e 3 sono ridotte alla metà nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ecc.

le pene sono per i non pericolosi: arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire 5 milioni a 50 milioni
Sottolineo la " o ", quindi reato penale oppure ammenda. Nel caso della sentenza di cui sopra era stata comminata l'ammenda (importo minimo di 5 milioni), quindi immagino che il ricorrente abbia commesso il reato per la prima volta. In caso di recidività presumo che si passi direttamente al penale.
Tutto ciò premesso, è ovvio che il mio cliente attenderà la fornitura del mezzo nuovo
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Messaggio  VdT Mer Feb 06, 2013 12:53 pm

E con questo il caso è chiuso. Very Happy

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Messaggio  Admin Mer Feb 06, 2013 2:11 pm

Sottolineo la " o ", quindi reato penale oppure ammenda. Nel caso della sentenza di cui sopra era stata comminata l'ammenda (importo minimo di 5 milioni), quindi immagino che il ricorrente abbia commesso il reato per la prima volta. In caso di recidività presumo che si passi direttamente al penale.
E' SEMPRE REATO.
Stai parlando di un'ammenda, che è una sanzione penale, e non di una sanzione amministrativa.

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Messaggio  Hope Mer Feb 06, 2013 5:00 pm

Come suggerisce Isa e se il tuo cliente si trova nelle condizioni contemplate dalla Circolare dell’Albo n. 841 del 6 luglio 2011, affida il trasporto ad un terzo autorizzato e non deve neanche iscriversi nella 8.
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Messaggio  gianfranco bardella Ven Feb 08, 2013 4:38 pm

Comunque, il CER può benissimo essere compreso nella perizia anche in assenza di cassone a tenuta stagna, perchè la stessa
non specifica la condizione se sfuso o in contenitori (fusti, cisterne, ecc)
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 08, 2013 4:45 pm

gianfranco bardella ha scritto:Comunque, il CER può benissimo essere compreso nella perizia anche in assenza di cassone a tenuta stagna, perchè la stessa
non specifica la condizione se sfuso o in contenitori (fusti, cisterne, ecc)
Beh, una perizia fatta bene di solito specifica come devono essere trasportati i rifiuti se sfusi in cassone, oppure imballati in contenitori.
Per lo meno le mie lo specificano....... Rolling Eyes

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Feb 08, 2013 4:50 pm

Scusa e complimenti; però il 90% delle perizie (fatte direttamente dagli allestitori dei mezzi) non specificano alcunchè; in particolar modo, se si tratta della cat. 4.
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Messaggio  zorba Ven Feb 08, 2013 5:06 pm

gianfranco bardella ha scritto:Comunque, il CER può benissimo essere compreso nella perizia anche in assenza di cassone a tenuta stagna, perchè la stessa non specifica la condizione se sfuso o in contenitori (fusti, cisterne, ecc)
Shocked

gianfranco bardella ha scritto:...il 90% delle perizie (fatte direttamente dagli allestitori dei mezzi) non specificano alcunchè; in particolar modo, se si tratta della cat. 4.
Male!!!
Perchè mi pare che già ai sensi dell'art. 12/3° comma del DM 406/98 l'Albo avesse stabilito con delibera quali dovevano essere i contenuti della perizia giurata in relazione all'idoneità dei mezzi di trasporto; perizia che avrebbe dovuto precisare tra l'altro "le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l’iscrizione".
Quindi, se parliamo di trasporto di fanghi...


Ultima modifica di zorba il Ven Feb 08, 2013 5:11 pm - modificato 1 volta.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 08, 2013 5:09 pm

gianfranco bardella ha scritto:Scusa e complimenti; però il 90% delle perizie (fatte direttamente dagli allestitori dei mezzi) non specificano alcunchè; in particolar modo, se si tratta della cat. 4.

Ahahahaha............sono proprio sprecata...... Rolling Eyes ..per i mezzi delle nostre aziende le perizie le ho fatte tutte io (e ci mancherebbe altro, visto che sono il Responsabile tecnico dell'azienda) e non mi è mai passato neppure per l'anticamera del cervello di farle fare agli allestitori...dato che secondo me loro dovrebbero essere esperti di costruzione di allestimenti di camion e non certo di normativa ambientale......... pale

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Messaggio  gianfranco bardella Ven Feb 08, 2013 5:33 pm

Ovvio che le perizie siano fatte da un Ingegnere incaricato dall'allestitore, ovvio che ci siano tutte le prescrizioni e relazioni doverose.
Quello che intendo è che non viene specificato da nessuna parte che per un fango percolante sfuso debba essere usato esclusivamente un cassone
a tenuta stagna. Dopo di che, vuoi per coscienza ambientale vuoi per paura di sanzioni, spetta al trasportatore utilizzare attrezzatura idonea.
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Messaggio  zorba Ven Feb 08, 2013 5:39 pm

gianfranco bardella ha scritto:Quello che intendo è che non viene specificato da nessuna parte che per un fango percolante sfuso debba essere usato esclusivamente un cassone a tenuta stagna.
Puoi trasportarlo anche in un altro modo, se vuoi e se è tecnicamente idoneo. Basta che il "come", cioè le modalità e le condizioni del trasporto, sia specificato nella perizia.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 08, 2013 5:53 pm

zorba ha scritto:
gianfranco bardella ha scritto:Quello che intendo è che non viene specificato da nessuna parte che per un fango percolante sfuso debba essere usato esclusivamente un cassone a tenuta stagna.
Puoi trasportarlo anche in un altro modo, se vuoi e se è tecnicamente idoneo. Basta che il "come", cioè le modalità e le condizioni del trasporto, sia specificato nella perizia.

e aggiungerei che il "come" deve garantire che non te lo perdi per strada (traduzione deve assicurare il massimo livello di tutela ambientale), quindi per un fango percolante non rimane molta scelta o cassoni stagni o fusti a tenuta.
Il problema non è che gli allestitori incarichino o meno degli "ingegneri", bisogna vedere se questi "ingegneri" sanno di che parlano (perchè un ingegnere meccanico può essere espertissimo di costruzione camion e magari un po' meno di rifiuti).

Cominciamo con il dire che una perizia parte con il descrivere il mezzo, e se è un mezzo cassonato, va descritto se il cassone è stagno oppure no.
Se il cassone è stagno amen
Se non lo è si danno 2 casi:
1) non gli si attribuiscono CER di robaccia percolante
2) gli si attribuiscono ma si aggiunge "trasportati in contenitori stagni" oppure, se tecnicamente possibile si prescrive di mettere un telo in HDPE a foderare fondo e pareti del cassone

PS io non sono un ingegnere..........

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Messaggio  zorba Ven Feb 08, 2013 6:29 pm

isamonfroni ha scritto:...e aggiungerei che il "come" deve garantire che non te lo perdi per strada (traduzione deve assicurare il massimo livello di tutela ambientale)
Sì, certo, questo almeno lo davo per scontato... Very Happy

Tra l'altro, ritornando alla sentenza della Cassazione che era stata citata da @annariri (Sez. III del 5 febbraio 2004, n. 4373), si legge che il ricorrente aveva invano sostenuto che la condotta ascrittagli non avrebbe integrato gli estremi di cui allo art. 51, 1^ comma, lett. a) e 4^ comma, D.L. 22/97 [ora art. 256, 1^ comma, lett. a) e 4^ comma, del D.L.vo 152/06], bensì quelli della violazione amministrativa prevista dall'art. 50 del medesimo D.L.. Si sarebbe trattato, a suo dire, di una valvola lasciata aperta per negligenza e per di più, dall'autista del mezzo, la cui disattenzione avrebbe provocato l'immissione dei rifiuti nelle pubbliche acque della fognatura.

A parte il fatto che anche l'abbandono di rifiuti avrebbe comportato una sanzione penale, trattandosi indubbiamente di una condotta correlata all'attività d'impresa, direi che in un caso del genere la seconda sanzione ci stava tutta, insieme a quella relativa all'inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'iscrizione all'Albo: anche a voler prendere per buona la mera negligenza, l'inidoneità del mezzo aveva infatti determinato anche l'abbandono dei rifiuti...

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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 08, 2013 6:36 pm

zorba ha scritto: Si sarebbe trattato, a suo dire, di una valvola lasciata aperta per negligenza e per di più, dall'autista del mezzo, la cui disattenzione avrebbe provocato l'immissione dei rifiuti nelle pubbliche acque della fognatura.


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Messaggio  Lilika Sab Feb 09, 2013 6:32 pm

Scusate se riprendo il discorso perizie ma per quanto riguarda il come farle esiste una deliberazione del Comitato Nazionale datata 2000 (un po' vecchia, ma mai riaggiornata quindi valevole) che specifica i contenuti che deve avere una perizia, e tra questi vengono citate modalità e condizioni per effettuare il trasporto; nell'articolo 3, inoltre, vengono anche specificate le caratteristiche delle carrozzerie per diversi tipi di rifiuti.
Il fatto che il 90% delle perizie non sia fatto ad hoc è un problema e mi chiedo, alla luce della deliberazione, come gli Albi possano accettare delle perizie fatte "a muzzo"; a Torino, ad esempio, accettano perizie fatte a ricalco dello schema che riportano sul loro sito.
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Messaggio  isamonfroni Sab Feb 09, 2013 8:04 pm

Io posso dire che ho frequentato l'albo di Genova, Roma e Cagliari e le perizie le guardano.
Addirittura a Cagliari vogliono anche le foto dei camion.

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