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DL 121/11: quale entità delle sanzioni?

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Messaggio  ambieco Mer Ago 24, 2011 11:23 am

Scusate l' ignoranza ma qualcuno sa spiegarmi cosa si intende con il termine O meglio a cosa corrisponde : "quote" Insertito nell' art. 2 del DL 121/11 sotto la voce reati ambientali, quando si parla di sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e via di questo passo...
Uno che dovesse incorrere in questo reato alla fine quanta deve pagare ( penso al deposito temporaneo - discarica abusiva !!!!)
GRAZIE
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Messaggio  cirillo Mer Ago 24, 2011 11:46 am

La "quota" non è un valore "predefinito".
Viene stabilito in base ad una serie di considerazioni, fatte dal Giudice, sulle dimensioni/capacità economiche/ecc... dell'azienda.
Pertanto, a parità di gravità del reato, la quota varia se sei un Calzolaio piuttosto che la FIAT.
La cosa che non mi convince è che, essendo una discrezione del Giudice, in territori diversi, a parità di gravità del reato e a parità di caratteristiche di chi il reato ha commesso, cambiando il Giudice possa cambiare il valore della quota.
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Messaggio  isamonfroni Mer Ago 24, 2011 2:49 pm

Quoto Cirillo sul fatto che la discrezionalità della "quota" lasciata al Giudice possa ingenerare disparità di trattamento da un tribunale all'altro, anche se tale discrezionalità è limitata da una serie di parametri attraverso i quali il Giudice è tenuto a muoversi.
Vorrei però ricordare che le sanzioni "in quote" di cui si parla del d.lgs.121/2011 riguardano le sanzioni associate alla responsabilità penale della "persona giuridica" (l'azienda) di cui al d.lgs 231/2001.
Tali sanzioni colpiscono l'azienda i cui amministratori si rendano responsabili di eventuali illeciti, in aggiunta alle normali sanzioni penali previste dal ns. ordinamento in capo al trasgressore fisico (il rappresentante legale) a meno che l'azienda non dimostri di essere in possesso di un modello di organizzazione e gestione conforme ai criteri di cui al d.lgs. 231/2001, che possa essere considerato esimente.
Nel caso dei reati ambientali le sanzioni penali a carico del Rappresentante legale sono quelle previste dal TUA (ammenda o arresto a seconda dei casi).
Eventualmente l'azienda potrebbe essere colpita dalle sanzioni "in quote" di cui al d.lgs.231/2001, come modificato dal d.lgs.121/2011, se non può dimostrare di possedere e applicare un modello di organizzazione e gestione esimente (nel caso dei reati ambientali un buon modello potrebbe essere il possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS).
Il d.lgs. 231/2001, di cui il 121/2011 è soltanto un estensione del campo di applicazione, definisce ed individua una serie di reati penali per i quali viene chiamata a rispondere l'intera azienda e non soltanto l'amministratore (ricordiamo che secondo il ns.ordinamento la responsabilità penale è personale). Questo è stato fatto per colpire quelle aziende che volendosi comportare illecitamente nominano amministratori di comodo (il nonno o similari) e, in caso di guai con la giustizia, lasciano il vecchietto al suo destino e continuano con un nuovo amministratore.
Teoricamente ora, se non dimostrano di aver fatto tutto il possibile per evitare l'illecito (il famoso modello di organizzazione e gestione), corrono gli stessi rischi del nonnetto, cioè non possono più lavorare oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

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