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DL 121/11: quale entità delle sanzioni?
3 partecipanti
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DL 121/11: quale entità delle sanzioni?
Scusate l' ignoranza ma qualcuno sa spiegarmi cosa si intende con il termine O meglio a cosa corrisponde : "quote" Insertito nell' art. 2 del DL 121/11 sotto la voce reati ambientali, quando si parla di sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote e via di questo passo...
Uno che dovesse incorrere in questo reato alla fine quanta deve pagare ( penso al deposito temporaneo - discarica abusiva !!!!)
GRAZIE
Uno che dovesse incorrere in questo reato alla fine quanta deve pagare ( penso al deposito temporaneo - discarica abusiva !!!!)
GRAZIE
ambieco- Utente Attivo
- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 28.06.10
Età : 59
Località : milano
Re: DL 121/11: quale entità delle sanzioni?
La "quota" non è un valore "predefinito".
Viene stabilito in base ad una serie di considerazioni, fatte dal Giudice, sulle dimensioni/capacità economiche/ecc... dell'azienda.
Pertanto, a parità di gravità del reato, la quota varia se sei un Calzolaio piuttosto che la FIAT.
La cosa che non mi convince è che, essendo una discrezione del Giudice, in territori diversi, a parità di gravità del reato e a parità di caratteristiche di chi il reato ha commesso, cambiando il Giudice possa cambiare il valore della quota.
Viene stabilito in base ad una serie di considerazioni, fatte dal Giudice, sulle dimensioni/capacità economiche/ecc... dell'azienda.
Pertanto, a parità di gravità del reato, la quota varia se sei un Calzolaio piuttosto che la FIAT.
La cosa che non mi convince è che, essendo una discrezione del Giudice, in territori diversi, a parità di gravità del reato e a parità di caratteristiche di chi il reato ha commesso, cambiando il Giudice possa cambiare il valore della quota.
cirillo- Moderatore
- Messaggi : 7404
Data d'iscrizione : 24.05.11
Età : 68
Località : veneto
Re: DL 121/11: quale entità delle sanzioni?
Quoto Cirillo sul fatto che la discrezionalità della "quota" lasciata al Giudice possa ingenerare disparità di trattamento da un tribunale all'altro, anche se tale discrezionalità è limitata da una serie di parametri attraverso i quali il Giudice è tenuto a muoversi.
Vorrei però ricordare che le sanzioni "in quote" di cui si parla del d.lgs.121/2011 riguardano le sanzioni associate alla responsabilità penale della "persona giuridica" (l'azienda) di cui al d.lgs 231/2001.
Tali sanzioni colpiscono l'azienda i cui amministratori si rendano responsabili di eventuali illeciti, in aggiunta alle normali sanzioni penali previste dal ns. ordinamento in capo al trasgressore fisico (il rappresentante legale) a meno che l'azienda non dimostri di essere in possesso di un modello di organizzazione e gestione conforme ai criteri di cui al d.lgs. 231/2001, che possa essere considerato esimente.
Nel caso dei reati ambientali le sanzioni penali a carico del Rappresentante legale sono quelle previste dal TUA (ammenda o arresto a seconda dei casi).
Eventualmente l'azienda potrebbe essere colpita dalle sanzioni "in quote" di cui al d.lgs.231/2001, come modificato dal d.lgs.121/2011, se non può dimostrare di possedere e applicare un modello di organizzazione e gestione esimente (nel caso dei reati ambientali un buon modello potrebbe essere il possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS).
Il d.lgs. 231/2001, di cui il 121/2011 è soltanto un estensione del campo di applicazione, definisce ed individua una serie di reati penali per i quali viene chiamata a rispondere l'intera azienda e non soltanto l'amministratore (ricordiamo che secondo il ns.ordinamento la responsabilità penale è personale). Questo è stato fatto per colpire quelle aziende che volendosi comportare illecitamente nominano amministratori di comodo (il nonno o similari) e, in caso di guai con la giustizia, lasciano il vecchietto al suo destino e continuano con un nuovo amministratore.
Teoricamente ora, se non dimostrano di aver fatto tutto il possibile per evitare l'illecito (il famoso modello di organizzazione e gestione), corrono gli stessi rischi del nonnetto, cioè non possono più lavorare oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Vorrei però ricordare che le sanzioni "in quote" di cui si parla del d.lgs.121/2011 riguardano le sanzioni associate alla responsabilità penale della "persona giuridica" (l'azienda) di cui al d.lgs 231/2001.
Tali sanzioni colpiscono l'azienda i cui amministratori si rendano responsabili di eventuali illeciti, in aggiunta alle normali sanzioni penali previste dal ns. ordinamento in capo al trasgressore fisico (il rappresentante legale) a meno che l'azienda non dimostri di essere in possesso di un modello di organizzazione e gestione conforme ai criteri di cui al d.lgs. 231/2001, che possa essere considerato esimente.
Nel caso dei reati ambientali le sanzioni penali a carico del Rappresentante legale sono quelle previste dal TUA (ammenda o arresto a seconda dei casi).
Eventualmente l'azienda potrebbe essere colpita dalle sanzioni "in quote" di cui al d.lgs.231/2001, come modificato dal d.lgs.121/2011, se non può dimostrare di possedere e applicare un modello di organizzazione e gestione esimente (nel caso dei reati ambientali un buon modello potrebbe essere il possesso di certificazione ISO 14001 o EMAS).
Il d.lgs. 231/2001, di cui il 121/2011 è soltanto un estensione del campo di applicazione, definisce ed individua una serie di reati penali per i quali viene chiamata a rispondere l'intera azienda e non soltanto l'amministratore (ricordiamo che secondo il ns.ordinamento la responsabilità penale è personale). Questo è stato fatto per colpire quelle aziende che volendosi comportare illecitamente nominano amministratori di comodo (il nonno o similari) e, in caso di guai con la giustizia, lasciano il vecchietto al suo destino e continuano con un nuovo amministratore.
Teoricamente ora, se non dimostrano di aver fatto tutto il possibile per evitare l'illecito (il famoso modello di organizzazione e gestione), corrono gli stessi rischi del nonnetto, cioè non possono più lavorare oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
isamonfroni- Moderatrice
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Località : roma

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