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MUD rifiuti centro raccolta (CRM)
3 partecipanti
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MUD rifiuti centro raccolta (CRM)
Buongiorno,
la norma e la faq di Ecocerved specificano che i Centri di Raccolta (CRM ai sensi del DM 8/4/2008) devono compilare la comunicazione rifiuti per i soli rifiuti pericolosi indicando una o più schede RT per il/i comune/i di provenienza e i moduli DR per la destinazione. Ma per il trasporto va indicato? va compilata la quantità "trasportata dal dichiarante" oppure le schede TE se è un altro soggetto rispetto all'ente gestore? la norma non è chiara.
Grazie per l'aiuto.
la norma e la faq di Ecocerved specificano che i Centri di Raccolta (CRM ai sensi del DM 8/4/2008) devono compilare la comunicazione rifiuti per i soli rifiuti pericolosi indicando una o più schede RT per il/i comune/i di provenienza e i moduli DR per la destinazione. Ma per il trasporto va indicato? va compilata la quantità "trasportata dal dichiarante" oppure le schede TE se è un altro soggetto rispetto all'ente gestore? la norma non è chiara.
Grazie per l'aiuto.
Steelstar- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 25.03.13
Re: MUD rifiuti centro raccolta (CRM)
Penso che valga la regola generale:
Per i rifiuti in uscita viene compilato un modulo TE per ogni traspotatore diverso dal destinatario
Se il dichiarante ha effettuato il trasporto, indica nella parte "trasportato dal dichiarante" la quantità di rifiuti pericolosi trasportati.
Per i rifiuti in uscita viene compilato un modulo TE per ogni traspotatore diverso dal destinatario
Se il dichiarante ha effettuato il trasporto, indica nella parte "trasportato dal dichiarante" la quantità di rifiuti pericolosi trasportati.
Paolo UD- Utente Attivo
- Messaggi : 729
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 59
Località : Udine
Re: MUD rifiuti centro raccolta (CRM)
Ecocerved già dall'anno scorso nei suoi corsi continua a sostenere che con la modifica normativa del d.lgs. 116/2020, essendo stato introdotto l'obbligo di tenuta dei registri di C/S per i centri di conferimento nell'art. 190, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia sia reso necessario redigere il MUD per tali rifiuti come rifiuti speciali.
Come da me segnalato nei corsi ma ricevendo sempre la risposta "a pappagallo" che la previsione è stata introdotta dal d.lgs. 116/2020, mi preme sottolineare che il d.lgs. 116/2020 ha sì totalmente riscritto l'art. 190 (Art. 1, comma 18), ma il comma 9 è stato ripetuto tam quam, mai modificato dopo la sua introduzione decretata dal d.lgs. 205/2010 e quindi vigente fin dal 25/12/2010 (basta fare una rapida ricerca su Normattiva).
Ecco quindi che, a mio personale giudizio, la "geniale trovata" di Ecocerved di prevedere l'elaborazione di un MUD speciali per i centri di conferimento al di fuori di Mudcomuni sia assolutamente fuorviante e errata.
I rifiuti urbani pericolosi dei centri di conferimento - gestiti nei registri di C/S dei centri - sono ovviamente inseriti nella dichiarazione dei rifiuti urbani in Mudcomuni, per cui già correttamente inseriti nel MUD. Non si capisce come e perché si debba duplicare il dato (e quindi il lavoro e i costi) per ripetere gli stessi dati nelle n (una per centro) dichiarazioni del MUD speciali.
Aggiungo inoltre che tale comma 9 andrebbe inserito nella previsione di non obbligatorietà di FIR per il trasporto dei rifiuti urbani da parte del gestore (art. 193, comma 7), per cui quale documento di movimentazione in uscita si dovrebbe indicare su questi benedetti registri di C/S?
Con i miei gestori abbiamo deciso che si redige comunque un FIR, trattandosi di trasporti comunque saltuari e in numero tutto sommato gestibile.
Ricordo che il numero totale di movimenti è comunque rilevante, in quanto ovviamente su tali registri sono indicati anche tutti i FIR dei RAEE pericolosi (20 01 21* - 20 01 23* - 20 01 35*) predisposti a cura dei trasportatori del CDC RAEE o in maniera analoga per gli oli minerali 20 01 26*, giusto per citare i principali rifiuti urbani che in genere non sono trasportati dal gestore.
Spero di essere stato utile
Come da me segnalato nei corsi ma ricevendo sempre la risposta "a pappagallo" che la previsione è stata introdotta dal d.lgs. 116/2020, mi preme sottolineare che il d.lgs. 116/2020 ha sì totalmente riscritto l'art. 190 (Art. 1, comma 18), ma il comma 9 è stato ripetuto tam quam, mai modificato dopo la sua introduzione decretata dal d.lgs. 205/2010 e quindi vigente fin dal 25/12/2010 (basta fare una rapida ricerca su Normattiva).
Ecco quindi che, a mio personale giudizio, la "geniale trovata" di Ecocerved di prevedere l'elaborazione di un MUD speciali per i centri di conferimento al di fuori di Mudcomuni sia assolutamente fuorviante e errata.
I rifiuti urbani pericolosi dei centri di conferimento - gestiti nei registri di C/S dei centri - sono ovviamente inseriti nella dichiarazione dei rifiuti urbani in Mudcomuni, per cui già correttamente inseriti nel MUD. Non si capisce come e perché si debba duplicare il dato (e quindi il lavoro e i costi) per ripetere gli stessi dati nelle n (una per centro) dichiarazioni del MUD speciali.
Aggiungo inoltre che tale comma 9 andrebbe inserito nella previsione di non obbligatorietà di FIR per il trasporto dei rifiuti urbani da parte del gestore (art. 193, comma 7), per cui quale documento di movimentazione in uscita si dovrebbe indicare su questi benedetti registri di C/S?
Con i miei gestori abbiamo deciso che si redige comunque un FIR, trattandosi di trasporti comunque saltuari e in numero tutto sommato gestibile.
Ricordo che il numero totale di movimenti è comunque rilevante, in quanto ovviamente su tali registri sono indicati anche tutti i FIR dei RAEE pericolosi (20 01 21* - 20 01 23* - 20 01 35*) predisposti a cura dei trasportatori del CDC RAEE o in maniera analoga per gli oli minerali 20 01 26*, giusto per citare i principali rifiuti urbani che in genere non sono trasportati dal gestore.
Spero di essere stato utile
Damix- Nuovo Utente
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Località : Valle d'Aosta
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