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Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
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Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
Tenendo conto di un verbale della Guardia di Finanza redatto il 13.07.2009 per mancata annotazione nel registro tenuto, di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso) assimilati ai rifiuti urbani, si chiede di conoscere se è esatta l'applicazione della sanzione da 1.040,00 € a 6.200,00 € con riduzione a 2066,00 € tenendo conto della normativa vigente alla data del 13.07.2009. Trattasi di ditta artigiana senza dipendenti. I rifiuti sono smaltiti tramite ditta specializzata con regolare contratto. Sembrerebbe addirittura non esservi obbligo di tenuta del registro, secondo le ultime disposizioni. E' possibile chiedere l'applicazione di benefici nella determinazione della sanzione, visto il caos normativo che regna nel settore rifiuti e trattandosi di omessa registrazione e non di mancata tenuta del registro se obbligato a tenersi.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Saluti.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Saluti.
Robgal44- Nuovo Utente
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Re: Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
Temo, invece, che il massimo che si possa fare sia chiedere il pagamento rateale della sanzione.Robgal44 ha scritto:Tenendo conto di un verbale della Guardia di Finanza redatto il 13.07.2009 per mancata annotazione nel registro tenuto, di rifiuti non pericolosi (pneumatici fuori uso) assimilati ai rifiuti urbani, si chiede di conoscere se è esatta l'applicazione della sanzione da 1.040,00 € a 6.200,00 €
1) con riduzione a 2066,00 € tenendo conto della normativa vigente alla data del 13.07.2009. Trattasi di ditta artigiana senza dipendenti. I rifiuti sono smaltiti tramite ditta specializzata con regolare contratto.
2) Sembrerebbe addirittura non esservi obbligo di tenuta del registro, secondo le ultime disposizioni. E' possibile chiedere l'applicazione di benefici nella determinazione della sanzione, visto il caos normativo che regna nel settore rifiuti
3) e trattandosi di omessa registrazione e non di mancata tenuta del registro se obbligato a tenersi.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Saluti.
1) l'importo di € 2066,00 non è uno "sconto" (riduzione) è il normale calcolo che vien fatto per l'applicazione delle sanzioni amministrative (il doppio del minimo o un terzo del massimo a seconda di che importo è "a favor rei");il fatto dei dipendenti, poi, non ha nessun significato già dall'entrata in vigore dell'attuale Testo Unico Ambientale (2006);
2) nel suo caso, quindi, il registro deve essere tenuto;
3) non c'è alcuna differenza tra "omessa registrazione" e "mancata tenuta" del registro. Mancata tenuta non significa che sono sprovvisto di registro (non l'ho tenuto nel cassetto); e poi, quando c'è l'obbligo di registrazione, tra non avere il registro e averne uno "bello vergine", che differenza c'è?
Tutto questo, ovviamente, se i pneumatici sono conferiti nel "circuito rifiuti speciali" con FIR, se invece sono conferiti, tramite apposita convenzione, al servizio pubblico, allora tutto decade ma, dubito fortemente, che il conferimento avvenga in questo modo.
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cirillo- Moderatore
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Re: Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
cirillo ha scritto:3) non c'è alcuna differenza tra "omessa registrazione" e "mancata tenuta" del registro. Mancata tenuta non significa che sono sprovvisto di registro (non l'ho tenuto nel cassetto); e poi, quando c'è l'obbligo di registrazione, tra non avere il registro e averne uno "bello vergine", che differenza c'è?
Probabilmente è solo un pour parler, ma se leggiamo il comma 5 dell'art. 258 come vigente allora:
"5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro."
L'indicazione del comma 2 è relativa appunto al RCS (e come giustamente osservavi non c'è differenza tra omessa registrazione e mancata tenuta).
Quello che mi domando è: se con i FIR si possono ricostruire tutti i movimenti, si applica la riduzione anche se il RCS è intatto? In altre parole, il registro non è "incompleto o inesatto" perché non è stato mai compilato, però visto che al comma 2 equipara chi omette di tenere a chi lo tiene in modo incompleto, varrà la stessa cosa anche per il comma 5?
Che ne pensi?
Saluti
Francesca
FrancescaP- Utente Attivo
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Re: Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
Penso (son convinto) che il co. 5 si applica solo nei casi in cui le informazioni si possano "REALMENTE" ricostruire da TUTTE le scritture obbligatorie (NELLA comunicazione al catasto, NEI registri di carico e scarico, NEI formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge) che, seppur incomplete, ma messe assieme, riescono a formare il quadro generale e fornire, quindi TUTTE (assieme) le informazioni dovute.FrancescaP ha scritto: Probabilmente è solo un pour parler, ma se leggiamo il comma 5 dell'art. 258 come vigente allora:
"5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro."
L'indicazione del comma 2 è relativa appunto al RCS (e come giustamente osservavi non c'è differenza tra omessa registrazione e mancata tenuta).
Quello che mi domando è: se con i FIR si possono ricostruire tutti i movimenti, si applica la riduzione anche se il RCS è intatto? In altre parole, il registro non è "incompleto o inesatto" perché non è stato mai compilato, però visto che al comma 2 equipara chi omette di tenere a chi lo tiene in modo incompleto, varrà la stessa cosa anche per il comma 5?
Che ne pensi?
Saluti
Francesca
C'è pure una sentenza su questo.
Chiudo con una sola considerazione: proviamo a pensare al caso assurdo di chi trasporta rifiuti; in realtà, a loro, ma che gli servirà mai il registro? Tutte le informazioni sono già contenute nei formulari (il registro non aggiunge assolutamente nulla, anzi, è solo un "mero elenco di FIR").
Sarò pure un "TalebanTUA" ma, non mi sentirei di appigliarmi a questo nel caso di un trasportatore che ometta di tenere il registro ma tenga, in compenso, "maniacalmente in ordine" i FIR...
Ultima modifica di cirillo il Gio Giu 12, 2014 5:51 pm - modificato 1 volta.
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cirillo- Moderatore
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Re: Rifiuti non pericolosi, obbligo di annotazione e tenuta registro?
Concordo in toto, era solo una elucubrazione (e in questi giorni ne faccio più d'una... ) su come è stato scritto il decreto.
Saluti e buon caldo!
Francesca
Saluti e buon caldo!
Francesca
FrancescaP- Utente Attivo
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