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Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
4 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Formulari, registri, MUD :: Registri c/s
Pagina 1 di 1
Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Buongiorno a tutti
chiedo scusa in anticipo ma sono nuova del forum. Ho questo quesito da porvi così come segue:
Ho avviato a recupero dei rifuti -carta/cartone e delle resine a scambio ioncio esauste - con dei trasportatori specializzati e loro mi hanno inviato copia del formulario con tutte le specifiche; ora vi chiedo, scusate l'ignoranza ma per me sono argomenti nuovissimi, se sono tenuta a tenere il registro di carico/scarico.
In caso di risposta affermativa cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere??? Devo sentire dal mio Comemrcialista??
Aspetto vs.risposte ed aiuti
Grazie
chiedo scusa in anticipo ma sono nuova del forum. Ho questo quesito da porvi così come segue:
Ho avviato a recupero dei rifuti -carta/cartone e delle resine a scambio ioncio esauste - con dei trasportatori specializzati e loro mi hanno inviato copia del formulario con tutte le specifiche; ora vi chiedo, scusate l'ignoranza ma per me sono argomenti nuovissimi, se sono tenuta a tenere il registro di carico/scarico.
In caso di risposta affermativa cosa devo fare e a chi mi devo rivolgere??? Devo sentire dal mio Comemrcialista??
Aspetto vs.risposte ed aiuti
Grazie
Asterix1964- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Ciao, benvenuta sul Forum
Il commercialista lascialo davvero perdere visto che i rifiuti non sono il suo mestiere...
Ti faresti fare la dichiarazione dei redditi dal dentista, o da un consulente ambientale?
Tornando alla tua domanda la risposta è dipende....
Dipende dalla classificazione dell'attività che svolgi, dalle dimensioni dell'azienda, dalla tipologia dei rifiuti. (se pericolosi o non pericolosi).
La normativa di riferimento si rinviene nella parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi.
Puoi anche dare un'occhiata nel menù qui a sinistra nella discussione intitolata "registri di carico e scarico".
Se sei così nuova, però, ti suggerisco di rivolgerti ad un serio consulente ambientale, perchè la gestione dei rifiuti non si può improvvisare e prevede sanzioni (anche penali) molto rilevanti.
Ciao
Il commercialista lascialo davvero perdere visto che i rifiuti non sono il suo mestiere...
Ti faresti fare la dichiarazione dei redditi dal dentista, o da un consulente ambientale?
Tornando alla tua domanda la risposta è dipende....
Dipende dalla classificazione dell'attività che svolgi, dalle dimensioni dell'azienda, dalla tipologia dei rifiuti. (se pericolosi o non pericolosi).
La normativa di riferimento si rinviene nella parte IV del D.lgs. 152/2006 e smi.
Puoi anche dare un'occhiata nel menù qui a sinistra nella discussione intitolata "registri di carico e scarico".
Se sei così nuova, però, ti suggerisco di rivolgerti ad un serio consulente ambientale, perchè la gestione dei rifiuti non si può improvvisare e prevede sanzioni (anche penali) molto rilevanti.
Ciao
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Grazie per la tua risposta siamo un piccola impresa 10 dipendenti in totale rifiuti tutti non pericolosi e siamo nel settore della produzione filtri e addolcitori per il trattamento delle acque potabili e se per classificazione intendi il settore ateco il ns. è C28-29-31 e siamo nel campo chimico/plastica/vetro
Ora guarderò nei vari D.L. e mi informerò da un consulente ambientale ti ringrazio novamente e........per la dichiarazione dei redditi forse alcuni dentisti sono più bravi di alcuni commercialisti
Ora guarderò nei vari D.L. e mi informerò da un consulente ambientale ti ringrazio novamente e........per la dichiarazione dei redditi forse alcuni dentisti sono più bravi di alcuni commercialisti
Asterix1964- Nuovo Utente
- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Visto che svolgete attività produttiva, immagino siate classificabili come
*lavorazioni industriali
*lavorazioni artigianali
In questo caso c'è l'obbligo del registro anche per i rifiuti non pericolosi se l'attività ha più di 10 dipendenti.
Comunque vediti anche la sezione registri/formulari/mud del forum, nella quale ci sono moltissime risposte a domande come questa ciao
*lavorazioni industriali
*lavorazioni artigianali
In questo caso c'è l'obbligo del registro anche per i rifiuti non pericolosi se l'attività ha più di 10 dipendenti.
Comunque vediti anche la sezione registri/formulari/mud del forum, nella quale ci sono moltissime risposte a domande come questa ciao
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Ancora grazie guarderò anche le altre sezioni e siamo nelle lavorazioni artigianali in totale siamo 10 dipendenti da quello che posso dedurre non avrei l'obbligo ma come da tuo consiglio parlerò con un consulente ambientale. Ciao
Asterix1964- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
Scusa, rettifico, l'obbligo ce l'hai a prescindere dal numero dei dipendenti.
Il limite dei 10 è discriminante per il MUD
Il limite dei 10 è discriminante per il MUD
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isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 67
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Obbligo di tenuta del Registro C/S
Salve, scusate se riesumo questo post un po' vecchiotto, ma ho seguito dei seminari sul Rentri, e mi si sono confuse
ancora di più le idee !
Siamo un'impresa meccanica, con meno di 10 dipendenti, quindi l'iscrizione sarà obbligatoria solo dal 15/02/26
e produciamo solo un rifiuto pericoloso, 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ).
Dovendo comunque attivarci per il nuovo registro entro il 13/02/25, mi ritrovo con questo grosso dubbio :
In quanto attività produttiva, classificata come *lavorazioni artigianali*, siamo comunque obbligati a registrare i
movimenti relativi ai rifiuti non pericolosi che produciamo ( in pratica gli sfridi metallici della lavorazione,
limatura e trucioli ferrosi e simili, codici 120101, 120103 120105 e 120199) e che costituiscono il 90% dei movimenti ?
Da una frase del relatore durante il webinar sembrava che anche ora, a prescindere, appunto, dal Rentri,
saremmo tenuti a registrare sul registro di C/S solo i movimenti dei rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti
non pericolosi avremmo solo l'obbligo del formulario per il trasporto.
Premettendo che ad oggi abbiamo sempre registrato i movimenti di C/S anche per i rifiuti non pericolosi,
ma nell'ottica di aderire al Rentri evitando di dover acquistare un software per semplificarci la gestione,
vorremmo appunto essere sicuri di effettuare la scelta corretta.
Non troppo convinto ho cercato anche nel forum, ma ho trovato il post di Isa ( e anche altri ), dove invece si
afferma che l'obbligo esiste a prescindere.
Nel frattempo ho chiesto alla Confartigianato, e loro mi hanno confermato che l'obbligo, per noi, è relativo solo ai
rifiuti pericolosi, e mi hanno citato appunto l'art.190 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152:
"Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."
Essendo i post del forum un po' datati, non vorrei che nel frattempo la norma sia cambiata, e quindi sia corretta
l'interpretazione della Confartigianato.
Qualcuno può darmi un parere su questa situazione ?
Possiamo evitare di registrare sul nuovo registro e/o sul portale del Rentri, i movimenti relativi ai rifiuti
non pericolosi dei codici 120101, 120103 120105 e 120199, e gestire solo i rifiuti pericolosi come
il 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ) ?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
ancora di più le idee !
Siamo un'impresa meccanica, con meno di 10 dipendenti, quindi l'iscrizione sarà obbligatoria solo dal 15/02/26
e produciamo solo un rifiuto pericoloso, 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ).
Dovendo comunque attivarci per il nuovo registro entro il 13/02/25, mi ritrovo con questo grosso dubbio :
In quanto attività produttiva, classificata come *lavorazioni artigianali*, siamo comunque obbligati a registrare i
movimenti relativi ai rifiuti non pericolosi che produciamo ( in pratica gli sfridi metallici della lavorazione,
limatura e trucioli ferrosi e simili, codici 120101, 120103 120105 e 120199) e che costituiscono il 90% dei movimenti ?
Da una frase del relatore durante il webinar sembrava che anche ora, a prescindere, appunto, dal Rentri,
saremmo tenuti a registrare sul registro di C/S solo i movimenti dei rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti
non pericolosi avremmo solo l'obbligo del formulario per il trasporto.
Premettendo che ad oggi abbiamo sempre registrato i movimenti di C/S anche per i rifiuti non pericolosi,
ma nell'ottica di aderire al Rentri evitando di dover acquistare un software per semplificarci la gestione,
vorremmo appunto essere sicuri di effettuare la scelta corretta.
Non troppo convinto ho cercato anche nel forum, ma ho trovato il post di Isa ( e anche altri ), dove invece si
afferma che l'obbligo esiste a prescindere.
Nel frattempo ho chiesto alla Confartigianato, e loro mi hanno confermato che l'obbligo, per noi, è relativo solo ai
rifiuti pericolosi, e mi hanno citato appunto l'art.190 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152:
"Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."
Essendo i post del forum un po' datati, non vorrei che nel frattempo la norma sia cambiata, e quindi sia corretta
l'interpretazione della Confartigianato.
Qualcuno può darmi un parere su questa situazione ?
Possiamo evitare di registrare sul nuovo registro e/o sul portale del Rentri, i movimenti relativi ai rifiuti
non pericolosi dei codici 120101, 120103 120105 e 120199, e gestire solo i rifiuti pericolosi come
il 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ) ?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
M$giuseppe- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 15.10.10
Re: Obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico
M$giuseppe ha scritto:Salve, scusate se riesumo questo post un po' vecchiotto, ma ho seguito dei seminari sul Rentri, e mi si sono confuse
ancora di più le idee !
Siamo un'impresa meccanica, con meno di 10 dipendenti, quindi l'iscrizione sarà obbligatoria solo dal 15/02/26
e produciamo solo un rifiuto pericoloso, 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ).
Dovendo comunque attivarci per il nuovo registro entro il 13/02/25, mi ritrovo con questo grosso dubbio :
In quanto attività produttiva, classificata come *lavorazioni artigianali*, siamo comunque obbligati a registrare i
movimenti relativi ai rifiuti non pericolosi che produciamo ( in pratica gli sfridi metallici della lavorazione,
limatura e trucioli ferrosi e simili, codici 120101, 120103 120105 e 120199) e che costituiscono il 90% dei movimenti ?
Da una frase del relatore durante il webinar sembrava che anche ora, a prescindere, appunto, dal Rentri,
saremmo tenuti a registrare sul registro di C/S solo i movimenti dei rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti
non pericolosi avremmo solo l'obbligo del formulario per il trasporto.
Premettendo che ad oggi abbiamo sempre registrato i movimenti di C/S anche per i rifiuti non pericolosi,
ma nell'ottica di aderire al Rentri evitando di dover acquistare un software per semplificarci la gestione,
vorremmo appunto essere sicuri di effettuare la scelta corretta.
Non troppo convinto ho cercato anche nel forum, ma ho trovato il post di Isa ( e anche altri ), dove invece si
afferma che l'obbligo esiste a prescindere.
Nel frattempo ho chiesto alla Confartigianato, e loro mi hanno confermato che l'obbligo, per noi, è relativo solo ai
rifiuti pericolosi, e mi hanno citato appunto l'art.190 comma 5 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152:
"Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti."
Essendo i post del forum un po' datati, non vorrei che nel frattempo la norma sia cambiata, e quindi sia corretta
l'interpretazione della Confartigianato.
Qualcuno può darmi un parere su questa situazione ?
Possiamo evitare di registrare sul nuovo registro e/o sul portale del Rentri, i movimenti relativi ai rifiuti
non pericolosi dei codici 120101, 120103 120105 e 120199, e gestire solo i rifiuti pericolosi come
il 120109 ( emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni ) ?
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
dal sito RENTRI, link dopo la citazione
I produttori di rifiuti non pericolosi che devono tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti sono gli enti e le imprese produttori iniziali che:
a) producono rifiuti
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani (lettera c) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani (lettera d) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie (lettera g) dell'art.184 del D.lgs 152/2006);
b) hanno più di 10 dipendenti.
Sono invece esclusi dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, a prescindere dal numero di dipendenti, i produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184 del D.lgs 152/2006:
- lettera a): prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;
- lettera b): prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis;
- lettera e): prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli urbani;
- lettera f): prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli urbani;
- lettera h): derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli urbani;
- lettera i): veicoli fuori uso.
https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?localizing=YXJ0aWNsZSxOMzQxMDgsLA==&idProduct=RENTRI&userRole=rentriud
a mio parere, se siete meno di 10 i non pericolosi non li annotate
tfrab- Utente Attivo
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