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Nuove norme sanzionatorie in materia ambientale – Modifica sanzioni per irregolarità Sistri – Abolizione obbligo tenuta registro carico e scarico per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo
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Nuove norme sanzionatorie in materia ambientale – Modifica sanzioni per irregolarità Sistri – Abolizione obbligo tenuta registro carico e scarico per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo
Approvato in via definitiva lo scorso 8 luglio il decreto legislativo sulla tutela penale dell’Ambiente. Il testo è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’Ambiente e contiene un nuovo apparato sanzionatorio per quanto riguarda reati contro beni ambientali e naturali. Il decreto prevede un alleggerimento di alcune sanzioni per irregolarità nella gestione del sistema Sistri e l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro carico e scarico per le attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo. In sintesi: • l’art. 1 modifica gli artt. 727-bis e 733-bis del Codice penale e contiene misure repressive per danni agli habitat ed alle speci protette; • l’art. 2 modifica il d.lgs. 231/2001 – testo di riferimento per quanto riguarda la responsabilità amministrativa delle società - introducendo sanzioni a carico delle persone giuridiche anche per quanto riguarda i reati ambientali; • gli articoli 3 e 4 modificano l’apparato sanzionatorio previsto per il Sistri e semplificano alcuni adempimenti burocratici. Viene abolito (art. 4 commi 1 e 2), per le sole attività che producono rifiuti di demolizione, costruzione e scavo (art. 184 comma 3 lettera b del d.lgs 152/06) – di fatto le imprese edili – l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico che avrebbe dovuto essere istituito a seguito dell’applicazione dell’art. 190 comma 1 d.lgs 152/06 e s.m.i. Il provvedimento mantiene tale obbligo per le aziende che effettuano il trasportano in conto proprio di altre tipologie di rifiuti (art. 212 co. 8 d.lg 152/06). Il decreto alleggerisce parzialmente alcune sanzioni. Per quanto riguarda quelle derivanti da irregolarità nell’applicazione del Sistema Sistri in particolare si evidenzia: - un alleggerimento delle sanzioni qualora si verifichino pluralità di irregolarità con rischi di cumulo di sanzioni: il tetto massimo viene ridotto dal triplo al doppio della sanzione più grave; viene inoltre introdotto un sistema di esenzione dalla sanzione per coloro che adempiono in ritardo di 30 giorni o definiscono la controversia, entro 60 giorni dalla eventuale contestazione, con il pagamento di ¼ della sanzione (art. 3, comma 4); - viene ricalcolata la tempistica per ottenere il beneficio del cosiddetto “ritardo” nella iscrizione al Sistri; tenendo conto delle modifiche previste dai decreti recentemente pubblicati (cfr. DM 26 magio 2011), si applica una sanzione del 5% del contributo annuale entro i primi 8 mesi a partire dalla data di entrata in operatività relativa a ciascuna categoria di imprese a seconda del relativo scaglione temporale; con lo stesso criterio temporale, nei 4 mesi successivi, la sanzione prevista è del 50% del contributo (art. 4, comma 3); - un alleggerimento relativo alle sanzioni (ex art. 258 d.lgs 152/06) a valere sugli obblighi relativi al regime di compilazione cartaceo (ex art.28 DM 52/2011 su registri, formulario e MUD) che, in base al decreto in esame, continuano a trovare applicazione. In pratica viene stabilito che, finché il Sistri non entrerà compiutamente in operatività, (quindi per il tempo in cui è contemporaneo al sistema cartaceo), le sanzioni applicabili sono quelle previste per il vecchio sistema, con la formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010 (art. 4, comma 4). Infine, viene prevista, una riduzione delle sanzioni comminate nel primo periodo di applicazione della normativa agli iscritti al Sistri. Sanzioni ridotte a 1/10 per violazioni compiute entro 8 mesi dall’entrata in operatività e a 1/5 entro i successivi 4 mesi. I tempi sono ovviamente calcolati sugli scaglioni determinati dal DM 26/5/2011. |
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