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Neon prodotti da impresa di manutenzione: RAEE?

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Neon prodotti da impresa di manutenzione: RAEE? Empty Neon prodotti da impresa di manutenzione: RAEE?

Messaggio  barattolo76 Ven Lug 26, 2013 12:31 pm

Wink Salve a tutti, sono nuovo del forum e vi ringrazio in anticipo per i preziosi consigli che mi darete.
L'argomento è la gestione dei neon esausti (più volte sviscerato in molti post), sostituiti dall'impresa di manutenzione che, da contratto, risulta produttrice del rifiuto (CER 20.01.21).
Essendo stazione appaltante, per lo sblocco delle fatture mi sono sempre fatto consegnare periodicamente le copie delle 4° copie dei FIR, tramite cui verificavo le relative autorizzazioni del trasportatore e della discarica (CER, targhe, e via dicendo). Per il trasporto in discarica hanno sempre utilizzato un intermediario, che poteva ritirare direttamente dal luogo di produzione del rifiuto o dal deposito temporaneo, dove nel frattempo l'impresa aveva accatastato i neon (imprese autorizzate al trasporto in conto proprio per il CER 20.01.21).

Fin qui tutto liscio, ma proprio ieri mi hanno prospettato un cambio di rotta, ossia la possibilità di utilizzare la normativa RAEE per trasportare in conto proprio i neon ad un rivenditore, scambio 1:1 e rilascio del solo DDT, e quindi nessun FIR.

Ho grossi dubbi, secondo voi è fattibile? come faccio a vigilare sull'intera filiera della gestione del rifiuto, se dal momento in cui il neon viene lasciato al rivenditore, ne perdo completamente traccia?

Grazie mille del preziosissimo aiuto Wink
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Neon prodotti da impresa di manutenzione: RAEE? Empty Re: Neon prodotti da impresa di manutenzione: RAEE?

Messaggio  Admin Sab Lug 27, 2013 9:52 am

Premesso che dubito che attualmente quei neon vengano smaltiti in discarica, non e' chiaro il tuo dubbio: vuoi un conforto sulla regolarita' della nuova procedura o un consiglio su come continuare a controllare i lavori dei fornitori?
A mio avviso, quello che hanno ipotizzato ci puo' anche stare perche', indipendentemente dal fatto che si tratti di un manutentore, siamo in presenza di un acquirente di AEE nuove, alle quali si applica il ritiro uno contro uno, dal momento che per le sorgenti luminose la norma non prevede una distinzione tra flusso domestico e flusso professionale essendo il sistema finanziato da un'unica fonte.
Il tutto, pero' presenta delle criticita', che riguardano direttamente il manutentore-trasportatore.
Il trasporto verso il rivenditore, per esempio, avverrebbe senza FIR, ma la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle deroghe previste dal DM 65/2010, ne' puo' essere invocato l'art. 266 c. 4 TUA, perche" i rifiuti non sono diretti alla sede del manutentore. Ad un eventuale controllo su strada, con cento neon a bordo e non uno straccio di documento non lo vedrei benissimo.
Inotre l'impresa non potrebbe fornire, ad un controllo, alcuna tracciabilita' ai riifiuti pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attivita' (niente formulario, niente registri e nessuna prova dell'avvenuta consegna in regime di uno contro uno).
Personalmente non sarei tranquillo.
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Messaggio  barattolo76 Lun Lug 29, 2013 9:31 am

Admin ha scritto:Premesso che dubito che attualmente quei neon vengano smaltiti in discarica, non e' chiaro il tuo dubbio: vuoi un conforto sulla regolarita' della nuova procedura o un consiglio su come continuare a controllare i lavori dei fornitori?
A mio avviso, quello che hanno ipotizzato ci puo' anche stare perche', indipendentemente dal fatto che si tratti di un manutentore, siamo in presenza di un acquirente di AEE nuove, alle quali si applica il ritiro uno contro uno, dal momento che per le sorgenti luminose la norma non prevede una distinzione tra flusso domestico e flusso professionale essendo il sistema finanziato da un'unica fonte.
Il tutto, pero' presenta delle criticita', che riguardano direttamente il manutentore-trasportatore.
Il trasporto verso il rivenditore, per esempio, avverrebbe senza FIR, ma la fattispecie in esame non rientra in nessuna delle deroghe previste dal DM 65/2010, ne' puo' essere invocato l'art. 266 c. 4 TUA, perche" i rifiuti non sono diretti alla sede del manutentore. Ad un eventuale controllo su strada, con cento neon a bordo e non uno straccio di documento non lo vedrei benissimo.
Inotre l'impresa non potrebbe fornire, ad un controllo, alcuna tracciabilita' ai riifiuti pericolosi prodotti nell'esercizio della propria attivita' (niente formulario, niente registri e nessuna prova dell'avvenuta consegna in regime di uno contro uno).
Personalmente non sarei tranquillo.

Grazie mille della risposta, di fatto neanche io sto tranquillo proprio per l'assenza di trasparenza dell'intero processo. La mia necessità primaria è il continuare a vigilare sul corretto operato del manutentore, e con l'occasione anche per approfondire maggiormente il tema RAEE.
Nel frattempo ho avuto modo di confrontarmi con l'impresa, e altra loro ipotesi sarebbe quella di trasporate i neon esausti presso la loro sede (e quindi applicando l'art.266, nei limiti dei 30kg/giorno), per poi:
1)  appoggiarsi al consorzio ECOLAMP al raggiungimento di almeno 100kg e nel rispetto dei limiti del deposito temporaneo, oppure
2) contattare un distributore AEE per il ritiro presso la loro sede e scambio 1:1.

Consigli particolari sulla correttezza?
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Messaggio  Admin Lun Lug 29, 2013 10:02 am

Fammi capire: il rivenditore (direi: ambulante) di AEE se ne andrebbe in giro a ritirare rifiuti?
Ogni giorno se ne sente una nuova...
Questo e' possibile solo se il ritiro avviene a seguito di una vendita (con relativa documentazione) di un pari numero di lampade con consegna a domicilio ed il distributore e' iscritto nell'apposita sezione dell'Albo.

La soluzione corretta, a mio avviso, e' la prima.
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Messaggio  barattolo76 Lun Lug 29, 2013 10:21 am

Admin ha scritto:Fammi capire: il rivenditore (direi: ambulante) di AEE se ne andrebbe in giro a ritirare rifiuti?
Ogni giorno se ne sente una nuova...

La soluzione corretta e' la prima.

Per la seconda ipotesi, a detta di loro, il rivenditore incaricherebbe un proprio trasportatore autorizzato al ritiro dei neon presso la sede dell'impresa, per poi movimentarli fino al centro di raccolta e procedere quindi con l'1:1.

Mentre per il primo caso (Ecolamp), questa rilascerebbe il FIR, giusto?
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Messaggio  Admin Lun Lug 29, 2013 11:47 am

Credo proprio di si, ma prova a chiedere direttamente ad Ecolamp.
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Messaggio  barattolo76 Lun Lug 29, 2013 12:38 pm

Admin ha scritto:Credo proprio di si, ma prova a chiedere direttamente ad Ecolamp.

Parlato con Ecolamp e mi ha confermato il rilascio del FIR (con codice CER 20.01.21), ma con un vincolo di 100 kg minimo di neon da smaltire, quantità impossibile da raggiungere annualmente da parte dell'Impresa senza superare il limite del deposito temporaneo.

Per la questione rivenditore, invece, l'impresa mi conferma che il ritiro sarebbe effettuato dal distributore (anche per mezzo di un terzo autorizzato) solo dopo acquisto di un numero uguale di neon (e quindi 1:1), con consegna a domicilio del nuovo. Il distributore sarebbe iscritto all'albo e rilascerebbe il DDT (no il FIR).

Fila in questo modo? sono sempre più confuso....scratch
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Messaggio  Admin Lun Lug 29, 2013 12:46 pm

In questo modo fila, e' come quando ti consegnano a casa il frigorifero nuovo e ritirano quello vecchio.
Immagino che la consegna a domicilio dei neon abbia un costo.
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Messaggio  barattolo76 Mar Lug 30, 2013 2:26 pm

Admin ha scritto:In questo modo fila, e' come quando ti consegnano a casa il frigorifero nuovo e ritirano quello vecchio.
Immagino che la consegna a domicilio dei neon abbia un costo.

Bhe, una volta in mano il DDT, per me come stazione appaltante è semplice la verifica, perchè sarebbe similare alla gestione di un rifiuto speciale qualsiasi. Ma una volta ricevuto il DDT, l'impresa dovrà tracciare la movimentazione nel registro di carico e scarico?
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