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Carcasse da derattizzazione

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Antonio1005
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FrancescaP
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Carcasse da derattizzazione Empty Carcasse da derattizzazione

Messaggio  FrancescaP Ven Apr 23, 2010 4:52 pm

Ho un Cliente che si occupa di pulizie, sanificazioni e derattizzazioni.
I problemi sono due:

1. Le carcasse derivanti dalla derattizzazione sono rifiuti??
Per le carcasse (disciplinate dal Regolamento 1774/2002/CE, abrogato dal Regolamento 1069/2009/CE), si deve dare un codice CER o meno? In tal senso la Direttiva 2008/98/CE dice:
"Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:
b) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;". (come del resto ripreso nella bozza del decreto che recepisce tale direttiva all'art. 13, comma 2, lettere b) e c)).
In sostanza, la carcassa trovata dal Cliente sembrerebbe rientrare nella lettera c) in quanto morto per cause diverse dalla macellazione e, in tal caso, non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della parte IV al D.Lgs. 152/2006, dunque non si dovrebbe applicare il SISTRI....?
Supponiamo, invece, di voler definire il topo morto un "sottoprodotto di origine animale destinato all'incenerimento"; in questo caso dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del SISTRI, ma quale codice CER assegnare??
L'unico che sembra "associabile" è il 18 02 02* che, però, è legato alla categoria "rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali" e, nel caso specifico, non si tratta di cavie ma di animali selvatici.
A dirla tutta (strano che chi ha scritto la bozza di recepimento della 2008/98/CE abbia fatto riferimento al Regolamento 1774/2002 invece che al 1069/2009...), il Regolamento 1069/2009 definisce Materiali di categoria 1,
a) corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali seguenti:
...
v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali;

Dunque, visto che i materiali di categoria 1 sono destinati all'incenerimento, sono rifiuti e anche pericolosi (e per la trasmissibilità delle malattie e per il veleno che hanno ingerito).
Come se ne esce???

2. Come effettuare il trasporto dal luogo del ritrovamento alla sede dell'Unità Locale?Supponiamo di aver deciso che i topi avvelenati sono rifiuti e che venga loro associato il CER 18 02 02*. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del DM 17/12/2009, "Nel caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o da altra attività svolta fuori dalla sede dell'unità locale, il registro cronologico è compilato dalla sede legale dell'impresa o dal delegato dell'unità locale che gestisce l'attività manutentiva". Fin qui ci siamo, l'operatore in campo chiama la sede e comunica quante carcasse ha rinveuto. Le imbusta in contenitori trasparenti, ecc. A questo punto, l'art. 6, comma 8 dice: "... qualora dall'attività di manutenzione derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale o dell'unità locale dell'impresa effettuata dal manutentore è accompagnata da una copia della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione."
Ma la scheda di cui sopra (almeno il modello allegato al Decreto), all'area movimentazione rifiuto, quando si parla del destinatario, non prevede che il rifiuto possa essere trasportato alla sede dell'unità locale in attesa del "trasportatore finale" che lo porterà all'impianto di smaltimento.
Una possibilità è che l'operatore in campo abbia portato con sé una copia cartacea della scheda vuota e abbia registrato manualmente come destinatario la sede dell'unità locale.
Rischia comunque di essere una forzatura perché la scheda andrebbe integrata nel Sistema SISTRI, riproponendosi il problema di cui sopra.
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Carcasse da derattizzazione Empty Derattizzazione e SISTRI

Messaggio  FrancescaP Ven Mag 21, 2010 3:38 pm

Di nuovo buongiorno a tutti!
sono ancora alle prese con i "miei" topi morti bam
Ho trovato un'Azienda che si occupa di ritirare le carcasse e di disidratarle per l'invio ad incenerimento.
Loro dicono che le carcasse non devono essere gestite ai sensi del Decreto Ronchi (non ho nemmeno provato a spiegare che dal '97 in poi tanti nomi sono passati sotto i ponti... Shocked ) ma ai sensi del Regolamento sui sottoprodotti di origine animale (Reg. (CE) n. 1069/2009 n.d.r.) e che, dunque non servono registri di carico scarico, FIR, ecc.
Qualcuno di voi può darmi conferma in tal senso???
No HELPPPP!
Ciao a tutti.Francesca
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Messaggio  Admin Sab Mag 22, 2010 4:55 pm

E' esatto.
Naturalmente vigono gli adempimenti previsti dal Regolamento CE 1774/2002 e dunque: documento commerciale di cui all'all. II e registro delle partite di cui all'art. 9.
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Messaggio  Antonio1005 Mar Ago 03, 2010 12:23 pm

Salve a tutti

Per quanto assurdo possa essere ho lo stesso problema di identificazione del rifiuto "ratto" ma alzerei la posta con gli insetti provenienti da interventi di disinfestazione che sono animali e possono dare conseguenze in ambito sanitario ...

Ho trovato molto interessanti gli spunti del forum ma mi sono subitoscontrato con l'articolo 2 comma 2 del Regolamento CE 1069/2009 (che non conoscevo!) che recita:

... Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottopro­dotti di origine animale:
a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvag­gina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie tra­smissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali ...

A questo punto la cosa anzicchè semplificarsi si complica, posso sospettare che la carcassa sia infetta (non applicabile??) ma se è affetta (vanno fatte analisi? ci vuole un veterinario), e per gli animali che sono solo vettori di malattie trasmissibili all'uomo Question

Anche io mi sono scontrato con il CER 180202 che mi sembra il più adatto ma non ho idea su come si risolve il problema sull'origine del rifiuto (ho chiesto informazioni a un veterinario ma loro nel 18 ci rientrano)
Possiamo considerare la disinfestazione (derattizzazione, desinsettazione ..) un attività del settore sanitario o veterinario?

Io sono ben lontano dal capirci qualcosa...
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Messaggio  VdT Mar Ago 03, 2010 3:09 pm

Secondo me potrebbe rientrare ma andrebbe approfondita la questione, non che gli altri casi siano di semplice soluzione ma questo lo vedo particolare.
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Messaggio  Admin Ven Dic 09, 2011 5:00 pm

Mi sono imbattuto in questa vecchia discussione che, riletta con le modifiche introdotte dal D.Lgs 205/10 all'art. 185, potrebbe essere chiusa:

"Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

........................

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione....."
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Messaggio  Antonio1005 Lun Dic 12, 2011 7:02 pm

Ok
Ma se non applico il 152 e smi ... quale norma applico? Sad
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Messaggio  Admin Lun Dic 12, 2011 7:08 pm

"c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002";
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Messaggio  Antonio1005 Lun Dic 12, 2011 7:12 pm

Sottoprodotti ... le blattee
...
art.2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) sottoprodotti di origine animale: corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale di cui agli articoli 4, 5 e 6, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma;
...
Articolo 4 - Materiali di categoria 1
1. I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:
...
v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;


Forse ora siamo davvero in fondo ... grazie dell'imboccata admin Smile
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Carcasse da derattizzazione Empty non si finisce mai!!!

Messaggio  Antonio1005 Lun Feb 13, 2012 6:17 pm


... Il Regolamento CE n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale. Resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal Regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva e autonoma in ordine al profilo sanitario. In conclusione, gli scarti di origine animali sono sottratti all'applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del d. lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale.


A parte la lettera n) (?) forse intendeva qq, possibile che non si riesca a trovare una certezza su una cosa tanto banale! Che paese il nostro!

http://www.ambientediritto.it/home/giurisprudenza/corte-di-cassazione-penale-sez3-23012012-sentenza-n2710
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Messaggio  angel Mar Giu 12, 2012 9:29 am

Un mio cliente ad un corso che ha fatto qualche giorno fa ( si occupa di sanificazione ambienti) è stato detto che deve smaltire le carcasse dei topi.
Leggendo qua mi sembra di aver capito che non rientrano nella categoria "rifiuti".
Gli e' stato detto (almeno questo i ha riferito che dovra dotarsi di una "cella frigorifera" in azieda dove mettere questi topi prima di smaltirli.
A voi risulta....
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Messaggio  Antonio1005 Mer Giu 13, 2012 12:27 pm

Ciao Angel
E' mio parere, alla luce della sentenza della cassazione che trovi nell'altro post, che le carcasse dei ratti (che di solito non trovi perchè si rintanano per morire, molto peggiore è la situazione degli insetti) vanno gestite come rifiuti a meno che non sia destinata effettivamente a riutilizzo ?!?. Per quanto alla cella frigo mi sembra eccessiva anche se ammesso che si possano considerare rifiuti da manutenzione e che si faccia deposito temporano presso la sede aziendale la conservazione della carcassa è sicuramente un problema (formalina? altri conservanti? bo!)
Buon lavoro
Ciao
Antonio

angel ha scritto:Un mio cliente ad un corso che ha fatto qualche giorno fa ( si occupa di sanificazione ambienti) è stato detto che deve smaltire le carcasse dei topi.
Leggendo qua mi sembra di aver capito che non rientrano nella categoria "rifiuti".
Gli e' stato detto (almeno questo i ha riferito che dovra dotarsi di una "cella frigorifera" in azieda dove mettere questi topi prima di smaltirli.
A voi risulta....
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Messaggio  Gabriele Stefani Mer Giu 13, 2012 1:11 pm

angel ha scritto:mi sembra di aver capito che non rientrano nella categoria "rifiuti"
OT: volendoli ri-utilizzare come ragù .. potrebbero essere considerati MPS (Materie Prime Seconde).
la walt disney c'ha pure fatto un film .. Ratatouille! Laughing

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Messaggio  isamonfroni Mer Giu 13, 2012 2:12 pm

ilGabri ha scritto:
angel ha scritto:mi sembra di aver capito che non rientrano nella categoria "rifiuti"
OT: volendoli ri-utilizzare come ragù .. potrebbero essere considerati MPS (Materie Prime Seconde).
la walt disney c'ha pure fatto un film .. Ratatouille! Laughing
Direi che anche prima di Ratatoille ha sempre saputo valorizzarli.......vedi Topolino Very Happy

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