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Messaggio  misterya Ven Ago 03, 2012 3:12 pm

Ciao ! ho un problema da risolvere inerente ad un codice cer.
Abbiamo sempre smaltito le cartucce per stampanti con il cer 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17.
Da quest'anno abbiamo quasi tutte tutte le stampanti a noleggio e tutte le fotocopiatrici a noleggio ed entrambi perfettamente funzionanti.
la ditta che ce le noleggia si occupa anche dello smaltimento delle cartucce.
Al primo conferimento sono arrivati con formulario già compilato usando il cer 16.02.16.Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15.
Noi quale produttore del rifiuto ritiene non corretta l'assegnazione di tale codice, in quanto non rispondente alla realtà.
Tale sottolineatura trova motivazione da sanzione amministrativa comminata a nostro carico da ARPA competente in situazione similare a questa (errata assegnazione del codice CER).

La risposta della ditta noleggiatrice è l, la seguente.

Con piacere rispondo alla sua richiesta, non sorprendente vista la poca chiarezza della normativa e l’esperienza che avete avuto, ma come ha visto dai documenti che abbiamo allegato, la nostra posizione dipende solo dall’adeguamento alla decisione presa a Bruxelles, e che applichiamo in tutti i Paesi Europei.
La decisione della ‘correspondents guidelines’ non rappresenta un accordo sulle cartucce destinate alla ricostruzione o riempimento, ma solo sui rifiuti (nota 1: These correspondents' guidelines do not reflect any agreement by correspondents on the classification of empty cartridges destined for re-use (refill and/or upgrading). Le cartucce raccolte sono rifiuti (perche’ HP non prevede ri-riempimento o ricostruzione), e vengono spedite nei centri di trattamento in Germania, Francia o Olanda per il recupero delle materie prime.
Come avra’ letto si fa esplicito riferimento al CER 160216 anche nel caso che (le cartucce) siano state rimosse da dispositivi elettronici ancora in uso.
1. Moreover, it has been agreed that whenever reference to the European list of wastes is required, the following codes are considered relevant for waste cartridges, also in cases where these have been removed from electronic equipment still in use:
a) Waste cartridges classified under entry GC020:
16 02 16 components removed from discarded equipment other than those mentioned in 16 02 15
Nel caso in parola riteniamo che ci si debba attenere a quanto la apposita commissione, convocata per rispondere ai dubbi sulle cartucce da stampa, ha deciso. Per sua informazione, di detta commissione fa parte naturalmente anche l’Italia.Come sa il programma HP Planet Partners, offerto gratuitamente ai nostri Clienti in oltre 50 Paesi nel mondo, ha l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei nostri prodotti, senza compromettere la qualita’ e rispettando scrupolosamente o superando le normative applicabili. Si tratta di un programma gestito centralmente per l’EMEA (Europa Meddle East and Africa). Dopo di che hanno allegato 2 files :correspondents guideline 8 e i nominativi delle persone presenti alla commissione. Citando la convenzione di Basilea.
A fronte comunque anche di un controllo, non abbiamo stampanti a libro cespite, e ne tantomeno le accquistiamo.
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Messaggio  ALESSIA74 Ven Ago 03, 2012 5:45 pm

Più o meno è successo la stessa anche a noi nel senso che ci è stato vivamente consigliato dallo studio di consulenza che ci segue. Potresti per favore indicarmi esattamente la normativa al quale fanno riferimento?
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 03, 2012 5:54 pm

misterya ha scritto:
Tale sottolineatura trova motivazione da sanzione amministrativa comminata a nostro carico da ARPA competente in situazione similare a questa (errata assegnazione del codice CER).
Ciao, francamente non saprei risponderti perchè in realtà un CER giusto per le cartucce fuori uso non esiste.
Il 08.03.18 e 17 in realta individua i residui di polvere toner e non l'intera cartuccia
il 16.02.16 andrebbe benissimo se non ci fosse il "fuori uso" alla fine della descrizione.

Può darsi che le guidelines citate siano (sicuramente lo saranno) un atto propedeutico per una modifica dell'elenco dei CER.

Quel che invece mi interesserebbe molto è capire sulla base di quale articolo violato ti hanno comminato la sanzione che hai citato.
Non pretendo certo che posti il verbale, ma sarei veramente curiosa di sapere quale articolo risulterebbe violato.

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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ago 04, 2012 1:02 am

credo che una bella mano nel merito la dia (udite udite!) il miticissimo 5 febbraio 1998.
Infatti, se andiamo a leggere il punto 13.20 leggiamo testualmente:
13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [080318] [160216] .
13.20.1 Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio.
13.20.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostrato.
13.20.3 Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostrato [R5].
13.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al DM 28/1/92.
Io credo che il "fuori uso", improvvidamente finito in termine di frase nelle solite traduzioni nostre, sia infatti riferito al componente e non a tutta la macchina. Comunque, in inglese il nostro "fuori uso" è chiamato "discarded", scartato, ed in francese è definito "mis au rebut", ossia messo agli scarti. Il che non significa affatto fuori uso, solo che il detentore appunto non lo vuole più.
Certo, per l'ennesima volta stiamo qua a riferirci alla parolina messa prima o dopo: magari, se avessero fatto tradurre il testo originale a qualcuno che magari ne sapeva poco della lingua ma almeno qualcosa dei fatti, ci saremmo andati meglio tutti.

In ogni caso, il codice 08 03 17* e 18 come ha già fatto notare Isa è riferito al toner, e se anche sua santità la norma per il 16 02 16 (che per inciso ha sostituito dei codici di famiglia 15, ovvero assai correttamente imballaggi) ci parla di cartucce, cosa vogliamo di più dalla vita?
In ogni caso nelle attività di manutenzione di proprie apparecchiature a noleggio, come noto, il produttore del rifiuto è il manutentore, quindi tranquilli. Pure io vorrei sapere, però, con che criteri di riferimento è stato sanzionato un Codice CER assegnato dal produttore, a meno che non fosse del tutto sballato (e non mi parrebbe) .


Ultima modifica di Aurora Brancia il Sab Ago 04, 2012 9:46 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  misterya Sab Ago 04, 2012 9:24 am

isamonfroni ha scritto:
misterya ha scritto:
Tale sottolineatura trova motivazione da sanzione amministrativa comminata a nostro carico da ARPA competente in situazione similare a questa (errata assegnazione del codice CER).
Ciao, francamente non saprei risponderti perchè in realtà un CER giusto per le cartucce fuori uso non esiste.
Il 08.03.18 e 17 in realta individua i residui di polvere toner e non l'intera cartuccia
il 16.02.16 andrebbe benissimo se non ci fosse il "fuori uso" alla fine della descrizione.

Può darsi che le guidelines citate siano (sicuramente lo saranno) un atto propedeutico per una modifica dell'elenco dei CER.

Quel che invece mi interesserebbe molto è capire sulla base di quale articolo violato ti hanno comminato la sanzione che hai citato.
Non pretendo certo che posti il verbale, ma sarei veramente curiosa di sapere quale articolo risulterebbe violato.

la multa era stata per errata assegnazione del codice CER.
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Messaggio  isamonfroni Sab Ago 04, 2012 9:33 am

misterya ha scritto: la multa era stata per errata assegnazione del codice CER.
Sì, Misterya, questo l'ho capito,ma visto che un'articolo di legge che sanziona la "errata assegnazione del codice CER" non esiste, volevo capire quale articolo risultava violato, posto che quando si commina una sanzione è obbligatorio indicare espressamente a quale previsione normativa si fa riferimento.
Tra l'altro non mi pare che l'ARPA possa comminare una sanzione.

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Messaggio  misterya Sab Ago 04, 2012 9:42 am

isamonfroni ha scritto:
misterya ha scritto: la multa era stata per errata assegnazione del codice CER.
Sì, Misterya, questo l'ho capito,ma visto che un'articolo di legge che sanziona la "errata assegnazione del codice CER" non esiste, volevo capire quale articolo risultava violato, posto che quando si commina una sanzione è obbligatorio indicare espressamente a quale previsione normativa si fa riferimento.
Tra l'altro non mi pare che l'ARPA possa comminare una sanzione.

Ciao Lisa !
Sono passati un paio di anni, il verbale non ce l'ho io.
Devo informarmi.. onestamente non mi ricordo.
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Messaggio  misterya Sab Ago 04, 2012 9:56 am

Aurora Brancia ha scritto:credo che una bella mano nel merito la dia (udite udite!) il miticissimo 5 febbraio 1998.
Infatti, se andiamo a leggere il punto 13.20 leggiamo testualmente:
13.20 Tipologia: gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi [080318] [160216] .
13.20.1 Provenienza: raccolta differenziata da parte dei distributori o di altri operatori specializzati; attività produttive o di servizio.
13.20.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitore in materiale plastico e/o metallico con tracce di toner o di inchiostro o di nastro inchiostrato.
13.20.3 Attività di recupero: verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostrato [R5].
13.20.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al DM 28/1/92.
Io credo che il "fuori uso", improvvidamente finito in termine di frase nelle solite traduzioni nostre, sia infatti dal compèonente al componente e non a tutta la macchina. Comunque, in inglese il nostro "fuori uso" è chiamato "discarded", scartato, ed in francese è definito "mis au rebut", ossia messo agli scarti. Il che non significa affatto fuori uso, solo che il detentore appunto non lo vuole più.
Certo, per l'ennesima volta stiamo qua a riferirci alla parolina messa prima o dopo: magari, se avessero fatto tradurre il testo originale a qualcuno che magari ne sapeva poco della lingua ma almeno qualcosa dei fatti, ci saremmo andati meglio tutti.

In ogni caso, il codice 08 03 17* e 18 come ha già fatto notare Isa è riferito al toner, e se anche sua santità la norma per il 16 02 16 (che per inciso ha sostituito dei codici di famiglia 15, ovvero assai correttamente imballaggi) ci parla di cartucce, cosa vogliamo di più dalla vita?
In ogni caso nelle attività di manutenzione di proprie apparecchiature a noleggio, come noto, il produttore del rifiuto è il manutentore, quindi tranquilli. Pure io vorrei sapere, però, con che criteri di riferimento è stato sanzionato un Codice CER assegnato dal produttore, a meno che non fosse del tutto sballato (e non mi parrebbe) .

In ogni caso nelle attività di manutenzione di proprie apparecchiature a noleggio, come noto, il produttore del rifiuto è il manutentore,

La manutenzione la fanno loro ma le cartucce le sostituiamo noi....
ma in ogni caso siamo noi il produttore del rifiuto...

Quindi mi pare di capire che entrambi i codici non siano corretti ?
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ago 04, 2012 11:56 am

misterya ha scritto:
In ogni caso nelle attività di manutenzione di proprie apparecchiature a noleggio, come noto, il produttore del rifiuto è il manutentore,

La manutenzione la fanno loro ma le cartucce le sostituiamo noi....
ma in ogni caso siamo noi il produttore del rifiuto...

Io non ho idea di che contratto abbia tu, ma quello che ho io prevede che tutti i materiali d'uso della stampante/fotocopiatrice/fax - ad eccezione della sola carta - siano a carico del noleggiatore, per cui mi lasciano, sì, sempre almeno 1 cartuccia di ogni colore che se sta per finire e non mi bastano le 4 ore che si prendono per venire a sosituirmele loro i toner li cambio io, ma i "vuoti" glieli devo conservare, e alla manutenzione periodica (ogni 6 mesi, secondo il mio contratto) se li portano via loro e se li smaltiscono loro; anche per questo li pago...
Ed il produttore del rifiuto non sono io, perchè la cartuccia vuota per contratto non è mia ma loro, e quindi come ti dicevo prima i produttori del rifiuto sono loro, i proprietari/manutentori dell'aggeggio miracoloso. In teoria, se il noleggiatore intende utilizzare i vuoti per farsi una scultura post-moderna da piazzare nell'androne, quelle cartucce esaurite non diventeranno mai un rifiuto. Io sono solo una misera consumatrice ;-) , e forse nemmeno finale, perchè se ne esce una più bella che fa anche il caffè shakerato appena macchiato freddo e voglio sostituirla a quella che ho, posso. Sai, come il marito che cambia la moglie usata con due ragazze con somma di anni a parità.

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Messaggio  misterya Sab Ago 04, 2012 12:57 pm

Aurora Brancia ha scritto:
misterya ha scritto:
In ogni caso nelle attività di manutenzione di proprie apparecchiature a noleggio, come noto, il produttore del rifiuto è il manutentore,

La manutenzione la fanno loro ma le cartucce le sostituiamo noi....
ma in ogni caso siamo noi il produttore del rifiuto...

Io non ho idea di che contratto abbia tu, ma quello che ho io prevede che tutti i materiali d'uso della stampante/fotocopiatrice/fax - ad eccezione della sola carta - siano a carico del noleggiatore, per cui mi lasciano, sì, sempre almeno 1 cartuccia di ogni colore che se sta per finire e non mi bastano le 4 ore che si prendono per venire a sosituirmele loro i toner li cambio io, ma i "vuoti" glieli devo conservare, e alla manutenzione periodica (ogni 6 mesi, secondo il mio contratto) se li portano via loro e se li smaltiscono loro; anche per questo li pago...
Ed il produttore del rifiuto non sono io, perchè la cartuccia vuota per contratto non è mia ma loro, e quindi come ti dicevo prima i produttori del rifiuto sono loro, i proprietari/manutentori dell'aggeggio miracoloso. In teoria, se il noleggiatore intende utilizzare i vuoti per farsi una scultura post-moderna da piazzare nell'androne, quelle cartucce esaurite non diventeranno mai un rifiuto. Io sono solo una misera consumatrice ;-) , e forse nemmeno finale, perchè se ne esce una più bella che fa anche il caffè shakerato appena macchiato freddo e voglio sostituirla a quella che ho, posso. Sai, come il marito che cambia la moglie usata con due ragazze con somma di anni a parità.
hahahahah !! forte questa !
Mi sa di si che che anche il nostro it abbia fatto un contratto del genere.
Quindi la mia ditta non dovrebbe nemmeno risultare sul formulario ?
C'è una legge in merito di cui io possa citare ad HP ? dimostrandogli ciò ?
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Messaggio  Aurora Brancia Sab Ago 04, 2012 4:19 pm

non c'è alcuna legge, sono trattative commerciali sul come ci si regola, e tutto il resto discende dal tipo di rapporto commerciale instaurato. Se il produttore del rifiuto sono loro, sono loro che decidono quale Codice CER attribuire, questo sì che lo dice la normativa, in quanto non sareste voi come meri detentori a liberarvene. In quel caso, lo attribuireste voi. Comunque, la tua ditta è a tutti gli effetti del 152/06 un "cantiere" per il manutentore, e quindi dovrebbe risultare nella voce "luogo di produzione ....".

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Messaggio  ceresio18 Lun Ago 06, 2012 9:55 am

...siamo sicuri sicuri che i produttori del rifiuto siano i noleggiatori?
Un conto è la sostituzione di un componente della stampante/fotocopiatrice che si guasta...un altro la sostituzione di una cartuccia di toner o inchiostro che per loro natura si esauriscono se utilizzate... e si esauriscono perchè la tua attività le utilizza...non l'attività del noleggiatore.
Ok i contratti all-inclusive con i costi di smaltimento compresi nel canone di noleggio, ma la parte documentale a mio avviso non è così scontata....

Attendo commenti dai pochi nn ancora partiti per mari o monti....
ciao
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Messaggio  misterya Lun Ago 06, 2012 10:06 am

Aurora Brancia ha scritto:non c'è alcuna legge, sono trattative commerciali sul come ci si regola, e tutto il resto discende dal tipo di rapporto commerciale instaurato. Se il produttore del rifiuto sono loro, sono loro che decidono quale Codice CER attribuire, questo sì che lo dice la normativa, in quanto non sareste voi come meri detentori a liberarvene. In quel caso, lo attribuireste voi. Comunque, la tua ditta è a tutti gli effetti del 152/06 un "cantiere" per il manutentore, e quindi dovrebbe risultare nella voce "luogo di produzione ....".
Ma se sono loro i produttori, sul formulario devono risultare loro. Dal primo momento che risulto io il produttore sono io ad assegnare il codice cer.....
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Messaggio  VdT Lun Ago 06, 2012 10:09 am

Io sinceramente non concordo con Aurora. A mio parere, e quindi non è vincolante nè autorevole, il noleggiatore sarà produttore del rifiuto qualora venga personalmente a sostituire la cartuccia toner ogni qual volta si esaurisce.
Se devo sostituirla io, visto che l'ho anche utilizzata è presumibile che ne sia anche il produttore. al contrario se vogliamo che il noleggiatore sia il produttore del rifiuto in quanto proveniente dalla propria attività di manutenzione (e qua potremmo parlarne per ore) secondo me è necessario che venga realmente a fare manutenzione sulla mia stampante.
Se invece il toner me lo dovessi sostituire io, nell'attesa che il manutentore venga, accumulando anche più di una cartuccia, che cosa accadrebbe nel caso di controllo? Quelle cartucce esauste sarebbero rifiuti? E se sono tali a chi apparterebbero? A me o al noleggiatore? Ed ancora, perchè mi dovrebbero rilasciare una copia del FIR se io non sono produttore nè altro all'interno della filiera del rifiuto? ed ancora e poi termino, può un accordo commerciale superare i vincoli di legge e decidere a chi attribuire la "proprietà del rifiuto"? Se così fosse non potremmo rivedere tutti gli accordi commerciali affibbiando la proprietà del rifiuto a chi ci fa più comodo per questioni puramente "commerciali?".

Ed ora concludo lasciando a voi il compito di ribattere. Io sono del parere che questa questione del noleggio sia solo un bellissimo modo per girare intorno alla normativa evitando ai produttori di rifiuti di prendersi la responsabilità delle loro azioni. E' vero che le norme sono scritte con i piedi i più delle volte, ma se anche i noleggiatori si improvvisano consulenti fuorviando i propri clienti con contratti commerciali "strani" e interpretazioni ancor più strane della normativa allora non stupiamoci se in Italia ognuno fa ciò che vuole e gli operatori del settore rifiuti sono tacciati di essere ecomafiosi. E' vero che le cartucce toner sono dei rifiuti di "nicchia" ma se applicassimo la regola commerciale del noleggiatore anche ad altri tipi di rifiuti, ad esempio le vernici, cosa accadrebbe? Che nessuno sarebbe più produttore del rifiuto evitando le proprie responsabilità e la tracciabilità del rifiuto potrebbe anche andare a farsi benedire.

Ripeto che il mio è solo un parere derivante dall'ambito nel quale lavoro e dalla lettura delle normativa, poi ovviamente ognuno fa ciò che vuole.

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Ago 06, 2012 10:11 am

ceresio18 ha scritto:...siamo sicuri sicuri che i produttori del rifiuto siano i noleggiatori?
dipende sempre da cosa riporta il contratto.
riporto la mia esperienza: trattandosi di un nolo all inclusive (io pago un tot a stampa, che comprende tutti i costi - dalla fornitura del toner alla manutenzione - con la sola esclusione della energia elettrica e della carta).
Nel contratto ho fatto inserire esplicitamente che il produttore del rifiuto, per quanto concerne i materiali compresi nel contratto, è il fornitore.

Il contratto è stato anche oggetto di valutazione da parte di auditor ambientali esterni .. che non hanno fatto alcuna osservazione in merito.

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Messaggio  VdT Lun Ago 06, 2012 10:13 am

io avrei fatto valutare il tuo contratto a chi potrebbe eventualmente comminarti sanzioni no a chi fa l'auditor. Se come dici tu basta aggiungere una postilla nel contratto per determinare chi è il produttore del rifiuto allora mandiamo a mare molte delle basi che definiscono chi è il produttore del rifiuto

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Ago 06, 2012 10:21 am

VdT ha scritto:ma se applicassimo la regola commerciale del noleggiatore anche ad altri tipi di rifiuti, ad esempio le vernici, cosa accadrebbe?
Piano: sostenere di aver utilizzato una vernice "a noleggio" mi pare una tesi alquanto complicata da sostenere.
Che l'imprinting commerciale sia andato a condizionare il mondo di alcune tipologie di rifiuto è assolutamente vero .. ma non dimentichiamoci che il core business di una azienda non è quella di compilare registri di carico/scarico; comprendo benissimo (e ho modo di constatare quotidianamente) la piccola azienda che, a fronte di due proposte commerciali, si orienta verso quella che gli risolve il maggior numero di grattacapi (logicamente .. nel rispetto della norma).
Che poi ci siano strateghi della comunicazione, abili anche in giochi di prestigio con la gestione dei rifiuti, è altrettanto vero: sempre ci sono stati, e sempre ci saranno (fino a quando la normativa non identificherà univocamente quello che è giusto e quello che è sbagliato).

PS: facciamo fatica noi "esperti" ad interpretare correttamente la norma, figuriamoci il piccolo artigiano se è disposto a perdere tempo (e soldi) nel risolvere queste faccende .. molto più semplice ed economico (ed in questo il SISTRI è stato un incentivo .. alla faccia della lotta alle ecomafie) abbandonare i propri pochi rifiuti nel primo fosso.

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Ago 06, 2012 10:30 am

VdT ha scritto:io avrei fatto valutare il tuo contratto a chi potrebbe eventualmente comminarti sanzioni no a chi fa l'auditor.
vado leggermente in OT e mi ricollego al post di prima: l'ottimo sarebbe quello di interpellare un legale, esperto in materie ambientali .. che però ha un costo .. che io personalmente non ho mai saputo giustificare al mio cliente (e di sobbarcarmi 400 - 500 € per un parere .. no grazie). avendo molti dei miei clienti un contratto in essere con degli enti di certificazione (che già pagano) mi rivolgo a loro .. che dispongono di un servizio legale (compreso nel prezzo).
VdT ha scritto: Se come dici tu basta aggiungere una postilla nel contratto per determinare chi è il produttore del rifiuto allora mandiamo a mare molte delle basi che definiscono chi è il produttore del rifiuto
Non facciamo di tutta un'erba un fascio: stiamo parlando di toner e non di acidi, o di altri prodotti/rifiuti. Qualora la conformazione del rifiuto lo consenta (nel rispetto della legge), qualora nel contratto siano definiti in modo chiaro e preciso ruoli e responsabilità .. non vedo perchè non poter "fare economia" (soprattutto di questi tempi, e con questa situazione economica).

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Messaggio  Admin Lun Ago 06, 2012 10:50 am

A proposito di pareri e a proposito di ARPA che, come ricordava Isa, non possono comminare sanzioni, vi posto il parere di un'ARPA sulla questione:

"...per la specifica tipologia di rifiuti costituita da toner di cui al codice CER 08.03.18, [puo'] essere sufficiente per la classificazione la sola scheda tecnica del prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose e l'autodichiarazione del produttore di non aver alterato il normale ciclo di produzione del rifiuto. E' responsabilita' del produttore (attraverso la scheda tecnica) di dare la certezza che nel toner non siano state utilizzate o siano presenti sostanze pericolose. Tale orientamento risulta avvalorato dalla Linea Guida emanata dalla Commissione Europea "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste" e [...]. In proposito, come indicato nella nota dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 877 del 12/01/2009 vige l'obbligo del rispetto delle norme di divieto o di restrizione per i toner contenenti sostanze riportate dalla direttiva 76/769/CE e successivi aggiornamenti. Tale normativa vieta l'immissione sul mercato di preparati, destinati alla vendita al pubblico, contenenti più dello 0,1% delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1 e di categoria 2 (ad esempio il monossido di nichel e il triossido di cromo). La lista delle sostanze soggette a restrizione e' riportata in allegato alla direttiva succitata. In base alla normativa vigente i toner immessi sul mercato devono essere classificati ed etichettati in modo tale che per i toner che si classificano come pericolosi deve essere fornita la scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza deve essere fornita, su richiesta, anche per quelli che non si classificano come pericolosi che contengono più' di 1% di un componente classificato come pericoloso, oppure più di 0,1% di una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione sul luogo di lavoro. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in base al contenuto, il toner puo' essere classificato come rifiuto pericoloso (CER 08 03 17* "toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose") oppure come rifiuto non pericoloso (CER 08 03 18 "toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17). Poiche' il toner e' generalmente un preparato formato da una miscela di più sostanze, nel caso in cui tale preparato non sia classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi, o del Regolamento (CE) n. 1278/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele pericolosi, allora il toner esausto potra' essere classificato come rifiuto non pericoloso. La classificazione dei toner puo' essere agevolmente reperita nelle schedee di sicurezza redatte dai fornitori. Nel caso in cui il toner sia classificato come preparato pericoloso, anche le cartucce tonr esaurite devono essere classificate come pericolose (CER 16 02 15*) mentre nel caso in cui il toner risulti essere non pericoloso il CER più pertinente da attribuire si ritiene debba essere il 16 02 16. Tali CER si ritengono congrui anche nei casi in cui le cartucce toner siano state rimosse da apparecchiatue elettroniche ancora in uso (cfr. punto 6 "Corrispondents Guidelines n.8 - Classification of waste cartridges containing toner or ink, according to Regulation (EC) n. 1013/2006 on shipments of waste"). Nel caso delle cartucce di toner le schede di sicurezza devono escludere la presenza di sostanze pericolose (es. ftalati) anche nella parte in plastica. [...] le possibili codifiche sono le seguenti: 1. gruppi cartuccia esauriti, contenenti toner residuo, nero o colorato: CER 16 02 15* o 16 02 16; 2. barattoli, contenitori vuoti (contenenti in origine il toner nuovo, dopo svuotamento per gravita' nella fotocopiatrice): CER 15 01 10* o 15 01 02; 3. toner in polvere esaurito, contenuto nei serbatoi di raccolta delle fotocopiatrici, che vengono allontanati tal quali: CER 08 03 17* o 08 03 18; 4. imballaggi cartacei o plastici (contenenti in origine i ricambi nuovi sostituiti) ove vengono racchiuse le cartucce esaurite: CER 15 01 01, 15 01 02."
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Messaggio  VdT Lun Ago 06, 2012 10:51 am

Io posso condividere il tuo pensiero, ma sono del parere che fatta la prima eccezione dovremmo poi andare ad individuare quelle che sono tutte le altre. (lascia perdere l'esempio delle vernici che è il primo che mi è venuto in mente pur non calzando a pennello)

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Messaggio  Supremoanziano Lun Ago 06, 2012 3:03 pm

Per prima cosa un saluto a tutti quelli che son rimasti.

Argomento estremamente interessante, più volte affrontato e mai (ahimè) risolto.

Porto la mia (modesta) esperienza.

Poco tempo fa (alcuni mesi) una multinazionale che tratta, tra le altre cose, anche il solvente ha dato incarico ad un noto studio legale capitolino di richiedere un parere al Minambiente in merito all'individuazione del produttore del rifiuto "solvente esausto" CER 140602/603 quando gli operatori della multinazionale si recano dai propri clienti (nello specifico: carrozzerie) per sostituire il liquido esausto da un'attrezzatura di loro proprietà fornita a noleggio.

Ebbene, un caso simile (con le dovute proporzioni) a quello della sostituzione del toner esausto da una stampante/fotocopiatore a noleggio.

Per farla breve: il ministero ha risposto che, in questo caso, si può invocare il famoso art.266 comma 4 e quindi il produttore del rifiuto è l'operatore della multinazionale che sostituisce il solvente esausto in regime di manutenzione escludendo il cliente.

Ovvio, che è l'azione indentificata come "sostituzione del solvente esausto con quello nuovo" che determina chi produce il rifiuto: se ad aprire lo sportello della stampante ed a sostituire il toner sono io, io sono il produttore del rifiuto.

E questo con buona pace di qualsivoglia clausola contrattuale che, ricordiamolo, è nulla se contra legem
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Messaggio  VdT Lun Ago 06, 2012 3:05 pm

Non hai per caso il testo del parere ministeriale da postare vero? Perchè la similitudine calza a pennello.

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Messaggio  Supremoanziano Lun Ago 06, 2012 3:42 pm

VdT ha scritto:Non hai per caso il testo del parere ministeriale da postare vero? Perchè la similitudine calza a pennello.

Ovviamente si.

Tieni d'occhio la tua casella personale: lasciami un po' di tempo per recuperarla.
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Messaggio  VdT Lun Ago 06, 2012 3:45 pm

Ottimo, ti ringrazio

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Messaggio  Gabriele Stefani Lun Ago 06, 2012 3:49 pm

Posto un link OT rispetto al tema cartucce, ma è un altro esempio della non uniformità interpretativa della legislazione.

Alla fine della lettura, secondo voi, gli aspetti da tenere in considerazione sono: le imposizioni di legge, gli accordi commerciali .. o gli interessi di pochi potenti?

http://www.dirittoelegge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:i-panni-tecnici-o-stracci-sporchi-a-noleggio-un-caso-evidente-di-strabismo-divergente&catid=62:diritto-dellambiente&Itemid=37

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