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Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
+2
isamonfroni
shinkaro
6 partecipanti
Pagina 1 di 1
Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Buongiorno,
un azienda di trasporto da me incaricata ha portato a smaltimento un rifiuto di cui io sono produttore.
A smaltimento avvenuto ci siamo accorti che il trasportatore non aveva autorizzazione per quel mezzo con quel codice (molti altri CER ma non quello utilizzato).
Quali responsabilitá e quindi sanzioni sono in capo a me PRODUTTORE? Si tratta di sanzioni amministrative o anche penali?
C´é qualche modo per rimediare oppure no?
Grayie
Fabio
un azienda di trasporto da me incaricata ha portato a smaltimento un rifiuto di cui io sono produttore.
A smaltimento avvenuto ci siamo accorti che il trasportatore non aveva autorizzazione per quel mezzo con quel codice (molti altri CER ma non quello utilizzato).
Quali responsabilitá e quindi sanzioni sono in capo a me PRODUTTORE? Si tratta di sanzioni amministrative o anche penali?
C´é qualche modo per rimediare oppure no?
Grayie
Fabio
shinkaro- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 20.07.12
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Ciao Fabio benvenuto sul forum.
Ti dico già che siete incautamente incappati in una delle sviste più gravi del codice ambientale, ovvero "gestione di rifiuti non autorizzata" (art.256 del d.lgs 152/2006).
Il produttore è responsabile della correttezza delle operazioni di gestione del rifiuto, fino all'avvenuto recupero o smaltimento, quindi se hai affidato il trasporto ad un trasportatore NON autorizzato, per quel CER, la responsabilità è tua.
Il trasportatore ovviamente avrà le sue di responsabilità perchè ha trasportato un rifiuto che non poteva portare.
In caso di rifiuto non pericoloso le sanzioni sono amministrative, se il rifiuto è pericoloso le sanzioni sono penali.
Non c'è modo per rimediare, salvo fare un "pastrocchio" ancora peggiore (cosa che ovviamente nessuno ti consiglierebbe).
Mi spiace, infatti si raccomanda sempre di verificare le autorizzazioni PRIMA di procedere allo smaltimento.
Ti dico già che siete incautamente incappati in una delle sviste più gravi del codice ambientale, ovvero "gestione di rifiuti non autorizzata" (art.256 del d.lgs 152/2006).
Il produttore è responsabile della correttezza delle operazioni di gestione del rifiuto, fino all'avvenuto recupero o smaltimento, quindi se hai affidato il trasporto ad un trasportatore NON autorizzato, per quel CER, la responsabilità è tua.
Il trasportatore ovviamente avrà le sue di responsabilità perchè ha trasportato un rifiuto che non poteva portare.
In caso di rifiuto non pericoloso le sanzioni sono amministrative, se il rifiuto è pericoloso le sanzioni sono penali.
Non c'è modo per rimediare, salvo fare un "pastrocchio" ancora peggiore (cosa che ovviamente nessuno ti consiglierebbe).
Mi spiace, infatti si raccomanda sempre di verificare le autorizzazioni PRIMA di procedere allo smaltimento.
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Le sanzioni per attività di gestione rifiuti non autorizzata sono sempre penali (in ogni caso contravvenzioni, non delitti), mai amministrative. Un po' più leggere in caso di rifiuti non pericolosi e con possibilità di accedere all'istituto dell'oblazione (escluso per il tipo di pena previsto per la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi).
Poi bisognerebbe vedere se è effettivamente riconducibile alla gestione di rifiuti non autorizzata (nel caso il CER sia giusto ed il trasportatore non ce l'abbia in autorizzazione) o alla violazione degli obblighi di tenuta di registri e formulari (nel caso il CER sia sbagliato e il trasportatore abbia l'autorizzazione a trasportare il CER che sarebbe stato corretto attribuire a quel rifiuto). In questo caso sì che la sanzione potrebbe essere amministrativa e non penale.
In ogni caso, il consiglio di Isa è proprio quello che conta e che devi (o avresti dovuto) seguire: verifica delle autorizzazioni (trasportatore e impianto) PRIMA di procedere alla movimentazione.
Non sembra questo il caso, ma io ci aggiungo anche (perché per molti non è scontato) la corretta classificazione del rifiuto e attribuzione del codice CER che è ONERE DEL PRODUTTORE E NON DEL TRASPORTATORE O DI ALTRI (concetto da scolpire con mazzetta e scalpello nella testa dei produttori di rifiuti).
Poi bisognerebbe vedere se è effettivamente riconducibile alla gestione di rifiuti non autorizzata (nel caso il CER sia giusto ed il trasportatore non ce l'abbia in autorizzazione) o alla violazione degli obblighi di tenuta di registri e formulari (nel caso il CER sia sbagliato e il trasportatore abbia l'autorizzazione a trasportare il CER che sarebbe stato corretto attribuire a quel rifiuto). In questo caso sì che la sanzione potrebbe essere amministrativa e non penale.
In ogni caso, il consiglio di Isa è proprio quello che conta e che devi (o avresti dovuto) seguire: verifica delle autorizzazioni (trasportatore e impianto) PRIMA di procedere alla movimentazione.
Non sembra questo il caso, ma io ci aggiungo anche (perché per molti non è scontato) la corretta classificazione del rifiuto e attribuzione del codice CER che è ONERE DEL PRODUTTORE E NON DEL TRASPORTATORE O DI ALTRI (concetto da scolpire con mazzetta e scalpello nella testa dei produttori di rifiuti).
zesec- Moderatore e Partner
- Messaggi : 1163
Data d'iscrizione : 14.10.10
Località : Trieste
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Proprio cosi'.
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (art. 256, c. 1)
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (art. 256, c. 1)
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 51
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Grazie Admin e zesec,la fretta serale mi ha impedito di verificare la norma (cosa che di solito faccio) e che dovrebbero fare anche i produttori di rifiuti
isamonfroni- Moderatrice
- Messaggi : 12744
Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Innanzitutto grazie per la risposta! Mi sembra di essere arrivato nel posto giusto per chiedere consigli.
Riassumendo mi sembra di aver capito che io come produttore sono incappato in gestione "non autorizzata" di rifiuti. Premetto che il codice cer é stato stabilito con analisi ed é il 160304, so che non é un gran codice peró ho avuto varie conferme che sia corretto. Il rifiuto sono terreni ed inerti sottoposti a prove geomeccaniche e/o chimiche. Spero sia giusto, perché se ho capito bene in quel caso ci sarebbe una sorta di riduzione delle sanzioni ad amministrative.
Infine cosa mi consigliate di fare? Lasciare tutto com´é e sperare che non ci siano controlli su quel fir?
Grazie ancora
F
Riassumendo mi sembra di aver capito che io come produttore sono incappato in gestione "non autorizzata" di rifiuti. Premetto che il codice cer é stato stabilito con analisi ed é il 160304, so che non é un gran codice peró ho avuto varie conferme che sia corretto. Il rifiuto sono terreni ed inerti sottoposti a prove geomeccaniche e/o chimiche. Spero sia giusto, perché se ho capito bene in quel caso ci sarebbe una sorta di riduzione delle sanzioni ad amministrative.
Infine cosa mi consigliate di fare? Lasciare tutto com´é e sperare che non ci siano controlli su quel fir?
Grazie ancora
F
shinkaro- Nuovo Utente
- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 20.07.12
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
Esatto: non tentare di apportare correzioni e/o modifiche .. corri il rischio di peggiorare le cose. Lascia tutto così com'è e, nella speranza che nessun organo di vigilanza vada a controllare, state più attenti.shinkaro ha scritto:Lasciare tutto com´é e sperare che non ci siano controlli su quel fir?
Grazie ancora
PS: sono cose che, non dovrebbero, ma succedono!
_________________
Come lo scoglio infrango. Come l'onda travolgo.
Gabriele Stefani- Moderatore
- Messaggi : 3268
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: Trasporto CER non autorizzato->Sanzioni?!?
nel concordare con quanto già scritto sul "lascia tutto com'è", vorrei spendere mezza parola per spezzare una lancia in favore della evidente (secondo me!) buona fede di shinkaro, da un lato; e dall'altro fargli una tiratina di orecchie.
In genere, quando i trasportatori vanno a ritirare rifiuti presso qualche studio è piuttosto improbabile che ci sia una persona immediatamente disponibile a fare tutte le verifiche del caso tra targa del veicolo ed autorizzazioni esibite, ma credo che l'episodio sia un valido deterrente a far sì che da adesso in poi faranno in modo che ci sia almeno una persona a farlo: non dico che sarebbe bene prevedere un moduletto di controllo da allegare, che magari può sembrare una ulteriore perdita di tempo, ma è esattamente ciò che suggerisco di fare; ma almeno azzeccare un fogliettino autoadesivo di avvenuto controllo sul FIR, sottoscritto da chi ha fatto le verifiche, può tornare utile.
Da come poi descrive il rifiuto
mi sembra di capire che si tratta di un laboratorio/studio geotecnico, e quindi che i terreni ed inerti in parola per forza di cose derivano da attività di "scavo/demolizione/castruzione", tecnicamente ritengo trattisi di perforazioni o sondaggi. La mia opinione personale è che il Codice CER assegnato 16 03 04 non sia calzante al rifiuto, in quanto la definizione codificata di questo codice è "Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati - rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03". Ribadendo quanto già ricordato da zesec ho l'impressione che in questo caso - come in tanti, troppi altri - il codice CER sia stato assegnato dal trasportatore, ed a maggior ragione lo penso leggendo che il codice cer é stato stabilito con analisi.
Senza dilungarmi nelle mie abituali "ipotesi di complotto" o in quale involontaria manipolazione dei risultati analitici si possa essere incorsi, mi pare doveroso segnalare come il codice di famiglia 16 non sia secondo me adatto a terreni o residui di rocce/minerali, in quanto prima di ogni altra considerazione non sono tecnicamente dei "prodotti" (perchè reperiti in natura così come conferiti a smaltimento, al più sbriciolati) ed in quanto tali non hanno una "specifica" produttiva e men che mai li possiamo definire inutilizzati, dopo averli sottoposti a qualsivoglia pratica laboratoristica.
Profitto per aggiungere che, sempre secondo me, il fatto che tra i parametri minimi dei FIR non sia mai stata prevista la "denominazione d'origine" del rifiuto e la descrizione sommaria dell'aspetto e relativi parametri organolettici (odore, colore) è il peccato originale della potenziale gestione illecita.
Se sul FIR ci potesse essere scritto "terreni e rocce contenuti in (barattoli, scatole, buste...)" risulta difficile a chiunque sostituire un carico ad esempio con altre polveri magari altrettanto inerti e non pericolose. O magari assai meno inerti ed assai più pericolose.
In genere, quando i trasportatori vanno a ritirare rifiuti presso qualche studio è piuttosto improbabile che ci sia una persona immediatamente disponibile a fare tutte le verifiche del caso tra targa del veicolo ed autorizzazioni esibite, ma credo che l'episodio sia un valido deterrente a far sì che da adesso in poi faranno in modo che ci sia almeno una persona a farlo: non dico che sarebbe bene prevedere un moduletto di controllo da allegare, che magari può sembrare una ulteriore perdita di tempo, ma è esattamente ciò che suggerisco di fare; ma almeno azzeccare un fogliettino autoadesivo di avvenuto controllo sul FIR, sottoscritto da chi ha fatto le verifiche, può tornare utile.
Da come poi descrive il rifiuto
shinkaro ha scritto:Il rifiuto sono terreni ed inerti sottoposti a prove geomeccaniche e/o chimiche.
la corretta classificazione del rifiuto e attribuzione del codice CER che è ONERE DEL PRODUTTORE E NON DEL TRASPORTATORE O DI ALTRI
Senza dilungarmi nelle mie abituali "ipotesi di complotto" o in quale involontaria manipolazione dei risultati analitici si possa essere incorsi, mi pare doveroso segnalare come il codice di famiglia 16 non sia secondo me adatto a terreni o residui di rocce/minerali, in quanto prima di ogni altra considerazione non sono tecnicamente dei "prodotti" (perchè reperiti in natura così come conferiti a smaltimento, al più sbriciolati) ed in quanto tali non hanno una "specifica" produttiva e men che mai li possiamo definire inutilizzati, dopo averli sottoposti a qualsivoglia pratica laboratoristica.
Profitto per aggiungere che, sempre secondo me, il fatto che tra i parametri minimi dei FIR non sia mai stata prevista la "denominazione d'origine" del rifiuto e la descrizione sommaria dell'aspetto e relativi parametri organolettici (odore, colore) è il peccato originale della potenziale gestione illecita.
Se sul FIR ci potesse essere scritto "terreni e rocce contenuti in (barattoli, scatole, buste...)" risulta difficile a chiunque sostituire un carico ad esempio con altre polveri magari altrettanto inerti e non pericolose. O magari assai meno inerti ed assai più pericolose.
_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
- Messaggi : 3848
Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
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