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Terre e rocce da scavo: il punto al 1 marzo 2012
3 partecipanti
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Terre e rocce da scavo: il punto al 1 marzo 2012
Dunque:
- l'art. 49 del D.L. 1/2012 (cd decreto “liberalizzazioni”) demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo a un nuovo decreto (da adottarsi entro il 24 marzo 2012) che deve essere predisposto dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture.
- L'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede la predisposizione di un provvedimento simile, la cui emanazione tra l'altro, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l'abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Come si coordineranno le due disposizioni, atteso che un decreto è effettivamente in corso di stesura...?
- l'art. 49 del D.L. 1/2012 (cd decreto “liberalizzazioni”) demanda la regolamentazione dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo a un nuovo decreto (da adottarsi entro il 24 marzo 2012) che deve essere predisposto dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture.
- L'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 prevede la predisposizione di un provvedimento simile, la cui emanazione tra l'altro, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l'abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Come si coordineranno le due disposizioni, atteso che un decreto è effettivamente in corso di stesura...?
Admin- Amministratore
- Messaggi : 6586
Data d'iscrizione : 13.01.10
Età : 50
Re: Terre e rocce da scavo: il punto al 1 marzo 2012
Nelle premesse del futuro decreto potrebbe essere dichiarato che lo stesso viene adottato sia ai sensi del comma 2 dell'art. 184-bis del D.L.vo 152/06 (con gli effetti previsti dall'art. 39, comma 4, del D.L.vo 205/10), sia ai sensi dell'art. 49 del D.L. 1/12.
zorba- Utente Attivo
- Messaggi : 382
Data d'iscrizione : 01.02.12
Re: Terre e rocce da scavo: il punto al 1 marzo 2012
Riporto le considerazioni espresse da un collega geologo, del tutto in sintonia con quanto scritto da Admin:
Il testo del D.L. 2/2012 non rappresenta un correttivo, ma una interpretazione autentica:
Modifiche introdotte dal D.L. 2/2012 art. 3 comma 1
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
Con il comma 2 si modifica il correttivo quater D.Lgs 205/2010 – Art. 39 Comma 4
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis comma 2, è abrogato l’articolo 186:
Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.
Sostanzialmente, fino all'emanazione del D.M. citato anche dal D.L. 1/2012 - art. 49,
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(previsto quindi per fine marzo??) non cambia nulla rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.
Il testo del D.L. 2/2012 non rappresenta un correttivo, ma una interpretazione autentica:
Modifiche introdotte dal D.L. 2/2012 art. 3 comma 1
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
Con il comma 2 si modifica il correttivo quater D.Lgs 205/2010 – Art. 39 Comma 4
Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 184-bis comma 2, è abrogato l’articolo 186:
Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.
Sostanzialmente, fino all'emanazione del D.M. citato anche dal D.L. 1/2012 - art. 49,
L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
(previsto quindi per fine marzo??) non cambia nulla rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.
Mar23- Utente Attivo
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