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Restituzione rifiuto al Produttore

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Restituzione rifiuto al Produttore - Pagina 2 Empty Restituzione rifiuto al Produttore

Messaggio  Cikko Ven Ott 28, 2011 10:18 am

Promemoria primo messaggio :

Amici.. ho bisogno del Vs. supporto su un quesito che mi è stato posto.. cui non so dare una risposta esaustiva...

la domanda è: come si restituisce un rifiuto (non idoneo) al produttore ???.. mi spiego:

1) un impianto di Stoccaggio riceve un rifiuto (non pericoloso) prodotto dall'azienda " X " con tanto di FIR..

2) dopo varie prove.. (ergo.. son passati alcuni giorni)... l'impianto si rende conto che tale rifiuto non è recuperabile..

é possibile restituire il rifiuto al Produttore " X " .. ???
con quale procedura ??...


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Restituzione rifiuto al Produttore - Pagina 2 Empty Re: Restituzione rifiuto al Produttore

Messaggio  sugarmoon81 Gio Dic 15, 2011 4:43 pm

Salve a tutti!
Scusate, inizio un attimo a perdermi...se mi portano degli scarti di cartongesso, in contenitori per cui senza aprirli uno a uno non posso veder bene se ci sono in mezzo es. plastica, scarti di pannelli di isolante ecc., se lì per lì accetto il carico e poi decido che in parte lo voglio rimandare al mittente lo posso fare?
Io sapevo di no ma Marco, dicendo:
"L'impianto dovrà organizzare con il produttore il reso (una delle poche cose che il sistri aveva configurato in teoria bene) affidando a te o ad altri il NUOVO trasporto ovviamente con le necessarie comunicazioni alla provincia se previste dalla sua autorizzazione",
mi ha confuso! Cioè, se il produttore non è recuperatore/smaltitore, gli posso rimandare (dopo, quindi con altro FIR) parte del rifiuto che mi aveva mandato? Mah mi sembra strano!
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Restituzione rifiuto al Produttore - Pagina 2 Empty Re: Restituzione rifiuto al Produttore

Messaggio  sugarmoon81 Mer Gen 23, 2013 10:45 am

(Scusate la rozzezza del mio Copia e Incolla, non so come si fa altrimenti...)

IlGabri ha scritto:

solitamente l'impianto si accorge subito che il rifiuto non può essere accettato, rispedendo il carico al mittente e annotando nei fir "carico respinto per ..".
il produttore deve ricaricarsi nel registro C/S il rifiuto, provvedere a cambiare CER segnando nelle annotazioni "modificato CER perchè .. (ritenuto più attinente)".

Ho un problema: un produttore ha inviato un rifiuto pericoloso, che è risultato non conforme all'impianto. Il rifiuto è tornato indietro, quindi con un nuovo codice CER (sempre pericoloso) è andato presso un nuovo impianto.
L'ARPA, durante un controllo presso il produttore, ha avuto da obiettare sul cambio di CER, dicendo che sono stati assegnati due diversi CER allo stesso rifiuto, che "è stato cambiato CER a un rifiuto".
Come si può rispondere a ciò? Il CER non è stato cambiato durante un trasporto, ossia sulle 4 copie dei rispettivi due FIR c'è lo stesso CER!

Vi ringrazio Very Happy
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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Gen 23, 2013 11:12 am

sugarmoon81 ha scritto:(Scusate la rozzezza del mio Copia e Incolla, non so come si fa altrimenti...)

IlGabri ha scritto:

solitamente l'impianto si accorge subito che il rifiuto non può essere accettato, rispedendo il carico al mittente e annotando nei fir "carico respinto per ..".
il produttore deve ricaricarsi nel registro C/S il rifiuto, provvedere a cambiare CER segnando nelle annotazioni "modificato CER perchè .. (ritenuto più attinente)".

Ho un problema: un produttore ha inviato un rifiuto pericoloso, che è risultato non conforme all'impianto. Il rifiuto è tornato indietro, quindi con un nuovo codice CER (sempre pericoloso) è andato presso un nuovo impianto.
L'ARPA, durante un controllo presso il produttore, ha avuto da obiettare sul cambio di CER, dicendo che sono stati assegnati due diversi CER allo stesso rifiuto, che "è stato cambiato CER a un rifiuto".
Come si può rispondere a ciò? Il CER non è stato cambiato durante un trasporto, ossia sulle 4 copie dei rispettivi due FIR c'è lo stesso CER!

Vi ringrazio Very Happy

qual'era il CER iniziale e quale CER è stato attribuito dopo?
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 23, 2013 11:32 am

sugarmoon81 ha scritto:1)(Scusate la rozzezza del mio Copia e Incolla, non so come si fa altrimenti...)

IlGabri ha scritto:

solitamente l'impianto si accorge subito che il rifiuto non può essere accettato, rispedendo il carico al mittente e annotando nei fir "carico respinto per ..".
il produttore deve ricaricarsi nel registro C/S il rifiuto, provvedere a cambiare CER segnando nelle annotazioni "modificato CER perchè .. (ritenuto più attinente)".

Ho un problema: un produttore ha inviato un rifiuto pericoloso, che è risultato non conforme all'impianto. Il rifiuto è tornato indietro, quindi con un nuovo codice CER (sempre pericoloso) è andato presso un nuovo impianto.
2) L'ARPA, durante un controllo presso il produttore, ha avuto da obiettare sul cambio di CER, dicendo che sono stati assegnati due diversi CER allo stesso rifiuto, che "è stato cambiato CER a un rifiuto".
Come si può rispondere a ciò? Il CER non è stato cambiato durante un trasporto, ossia sulle 4 copie dei rispettivi due FIR c'è lo stesso CER!

Vi ringrazio Very Happy
1) Basta rispondere con il quote, eliminando l'eventuale parte che non interessa...

2) Se il Codice CER è stato cambiato solo per fare accettare il rifiuto all'impianto, l'ARPA ha secondo me più di un motivo di far storie.

Infatti, il Codice CER di un rifiuto è univoco ed è funzione del ciclo produttivo al quale è generato il rifiuto: dal che deduciamo che se a parità di rifiuto si sono assegnati due codici differenti, indipendentemente che siano entrambi pericolosi o entrambi non pericolosi, una delle due volte si è fatto uscire il rifiuto con un FIR giuridicamente falso. A questo consegue che se il "codice CER giusto" era il primo, il secondo conferimento configura a tutti gli effetti una gestione illecita di rifiuti pericolosi per tutti gli attori del movimento che sono almeno 3 (produttore, trasportatore e destinatario finale, mentre qualora fosse il secondo FIR ad essere esatto e con il giusto Codice CER quando è rientrato al produttore il tutto andava segnalato esplicitamente come indicato da gabri nelle note del registro C/S sia al precedente scarico che al "nuovo carico".

Come evidente, tutto nasce sempre dalla incorretta classificazione dei rifiuti e relativa attribuzione del codice CER: e sino a che non entrerà nella testa della gente come si assegnano i codici queste cose continueranno a succedere, creando almeno illiceità inutili ed intasando i tribunali.
Ti faccio notare che cambiare un CER durante un trasporto sarebbe stato appena appena un "giro bolla"... in quel caso ti sarebbe stato difficoltoso postare il quesito, perché gli iPhone in gattabuia non si possono tenere e non mi risulta che le case circondariali abbiano celle con dotazione di PC e connessione wireless...


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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 23, 2013 11:47 am

@sugarmoon, piccolo OT, se vuoi citare, in tutto o in parte, l'intervento di un altro utente è sufficiente che tu prema il pulsante "quote" e cominci a scrivere, nella pagina che si apre, dopo questi caratteri [/quote].

Finito l'OT, non ci trovo niente di strano nelle rimostranze dell'ARPA, quando si cambiano i CER, magari per comodità dell'impianto di destino, la cosa suscita sempre un certo sospetto, anche perchè, a stretto rigor di legge, la classificazione di un rifiuto e l'attribuzione del corretto codice CER sono una specifica responsabilità del produttore, che si deve basare sulle regole di cui all'allegato D e dove l'opportunità commerciale dell'impianto di destino non assume la minima rilevanza.

La modifica del CER presso il produttore fa scattare, nei controllori, questa equazione mentale: o lo avevi attribuito male prima, o lo stai attribuendo male adesso.....in entrambi i casi la gestione del rifiuto non è corretta.

A mio personale avviso, prima di cambiare allegramente un CER è necessario organizzare uno studio tecnico di classificazione che dimostri come la nuova codifica sia più attinente alle regole di classificazione e, magari, condividere questa variazione con la provincia di riferimento, così in futuro non ci saranno problemi. Noi l'abbiamo fatto anni fa cambiando il CER delle acque di piazzale con questa procedura e nessuno ci ha trovato da ridire.

Piccolo commento finale.....sarebbe comunque il caso che ci si informasse bene sui CER autorizzati nei vari impianti di destino prima di iniziare il trasporto

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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 23, 2013 11:48 am

Batti il 5 Aury....as usual Very Happy

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Messaggio  sugarmoon81 Mer Gen 23, 2013 12:03 pm

isamonfroni ha scritto:@sugarmoon, piccolo OT, se vuoi citare, in tutto o in parte, l'intervento di un altro utente è sufficiente che tu prema il pulsante "quote" e cominci a scrivere, nella pagina che si apre, dopo questi caratteri.
Finito l'OT, non ci trovo niente di strano nelle rimostranze dell'ARPA, quando si cambiano i CER, magari per comodità dell'impianto di destino, la cosa suscita sempre un certo sospetto, anche perchè, a stretto rigor di legge, la classificazione di un rifiuto e l'attribuzione del corretto codice CER sono una specifica responsabilità del produttore, che si deve basare sulle regole di cui all'allegato D e dove l'opportunità commerciale dell'impianto di destino non assume la minima rilevanza.

La modifica del CER presso il produttore fa scattare, nei controllori, questa equazione mentale: o lo avevi attribuito male prima, o lo stai attribuendo male adesso.....in entrambi i casi la gestione del rifiuto non è corretta.

A mio personale avviso, prima di cambiare allegramente un CER è necessario organizzare uno studio tecnico di classificazione che dimostri come la nuova codifica sia più attinente alle regole di classificazione e, magari, condividere questa variazione con la provincia di riferimento, così in futuro non ci saranno problemi. Noi l'abbiamo fatto anni fa cambiando il CER delle acque di piazzale con questa procedura e nessuno ci ha trovato da ridire.

Piccolo commento finale.....sarebbe comunque il caso che ci si informasse bene sui CER autorizzati nei vari impianti di destino prima di iniziare il trasporto
.

Ti ringrazio Isa (e anche gli altri ovviamente), la rimostranza dell'ARPA è stata proprio quella, "il CER è stato cambiato per far accettare il rifiuto".
Il problema è che il primo impianto aveva in autorizzazione quel codice, il rifiuto non è stato accettato per altri motivi. Avendo deciso di non riconferire lì il rifiuto, si è ritenuto più opportuno classificare il rifiuto con il secondo codice CER, anche se il secondo impianto poteva accettare anche il primo codice.

Non è quindi plausibile, come leggevo sopra, che per una migliore classificazione si cambi il CER prima del nuovo conferimento? (scusate, mi rispondo anche da sola ma gradirei commenti)
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Messaggio  Aurora Brancia Mer Gen 23, 2013 12:10 pm

sugarmoon81 ha scritto:

Ti ringrazio Isa (e anche gli altri ovviamente), la rimostranza dell'ARPA è stata proprio quella, "il CER è stato cambiato per far accettare il rifiuto".
Il problema è che il primo impianto aveva in autorizzazione quel codice, il rifiuto non è stato accettato per altri motivi. Avendo deciso di non riconferire lì il rifiuto, si è ritenuto più opportuno classificare il rifiuto con il secondo codice CER, anche se il secondo impianto poteva accettare anche il primo codice.

Non è quindi plausibile, come leggevo sopra, che per una migliore classificazione si cambi il CER prima del nuovo conferimento? (scusate, mi rispondo anche da sola ma gradirei commenti)
No: o, almeno, non senza "pezze d'appoggio".
Non esiste il concetto di "migliore classificazione" di un rifiuto, ma assai più semplicemente quello di CLASSIFICAZIONE.

Così, è come se tu parlando con un'amica dicessi "io con quello non ci esco nemmeno se mi copre d'oro" e il sabato sera successivo le comunicassi che esci proprio con quello: il minimo che si possa pensare nell'immediato è che ti ha coperto di diamanti e quindi ritieni il prezzo giusto, oppure -ma solo in secondo istanza- che avevi detto una bugia la volta precedente. La scelta è tra bugiarda o tariffabile...

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Messaggio  CROCIDOLITE Mer Gen 23, 2013 12:23 pm

sugarmoon81 ha scritto:
isamonfroni ha scritto:@sugarmoon, piccolo OT, se vuoi citare, in tutto o in parte, l'intervento di un altro utente è sufficiente che tu prema il pulsante "quote" e cominci a scrivere, nella pagina che si apre, dopo questi caratteri.
Finito l'OT, non ci trovo niente di strano nelle rimostranze dell'ARPA, quando si cambiano i CER, magari per comodità dell'impianto di destino, la cosa suscita sempre un certo sospetto, anche perchè, a stretto rigor di legge, la classificazione di un rifiuto e l'attribuzione del corretto codice CER sono una specifica responsabilità del produttore, che si deve basare sulle regole di cui all'allegato D e dove l'opportunità commerciale dell'impianto di destino non assume la minima rilevanza.

La modifica del CER presso il produttore fa scattare, nei controllori, questa equazione mentale: o lo avevi attribuito male prima, o lo stai attribuendo male adesso.....in entrambi i casi la gestione del rifiuto non è corretta.

A mio personale avviso, prima di cambiare allegramente un CER è necessario organizzare uno studio tecnico di classificazione che dimostri come la nuova codifica sia più attinente alle regole di classificazione e, magari, condividere questa variazione con la provincia di riferimento, così in futuro non ci saranno problemi. Noi l'abbiamo fatto anni fa cambiando il CER delle acque di piazzale con questa procedura e nessuno ci ha trovato da ridire.

Piccolo commento finale.....sarebbe comunque il caso che ci si informasse bene sui CER autorizzati nei vari impianti di destino prima di iniziare il trasporto
.

Ti ringrazio Isa (e anche gli altri ovviamente), la rimostranza dell'ARPA è stata proprio quella, "il CER è stato cambiato per far accettare il rifiuto".
Il problema è che il primo impianto aveva in autorizzazione quel codice, il rifiuto non è stato accettato per altri motivi. Avendo deciso di non riconferire lì il rifiuto, si è ritenuto più opportuno classificare il rifiuto con il secondo codice CER, anche se il secondo impianto poteva accettare anche il primo codice.

Non è quindi plausibile, come leggevo sopra, che per una migliore classificazione si cambi il CER prima del nuovo conferimento? (scusate, mi rispondo anche da sola ma gradirei commenti)

No, come ti hanno chiaramente spiegato Isa ed Aurora, il CER si attribuisce sulla base di principi ben spiegati nella normativa. Quando ti ho chiesto quali erano i CER, ti auguravo che ci fosse qualche scappatoia, ma così come la descrivi devo anche io dare piena ragione all'ente di controllo, e non vedo possibilità di uscita "indolore"
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