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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Giu 17, 2011 9:38 pm

Promemoria primo messaggio :

COS’È IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente:
-art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti)
-art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico)
-art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
-DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti)
-Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sostituisce, per i soggetti obbligati al suo utilizzo:
-Con la compilazione dell’Area “registro cronologico”, il registro di carico e scarico, previsto dall’originario articolo 190 del d.lgs. 152/2006
-Con la compilazione dell’Area “movimentazione”, il formulario di identificazione per il trasporto, di cui all’originario articolo 193
La sostituzione dei citati due articoli del d.lgs. 152/2006 con i due nuovi articoli 190 e 193 modificati dal d.lgs. 205/2010, decorre dal giorno di entrata in piena operatività del Sistri (i termini di ‘inizio piena operatività’ attualmente sono contenuti nel DM 26 maggio 2011). Fino alle date indicate nel DM 26 maggio 2011, anche per i soggetti obbligati al Sistri, rimangono obbligatorie le compilazioni del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.
Dalla data in cui il SISTRI diviene completamente sostitutivo del sistema precedente, invece, solo per alcuni soggetti – salvo adesione volontaria al Sistri – permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto secondo le modalità previste dai nuovi articoli 190 e 193.

L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti (salvo abbiano aderito volontariamente al SISTRI):
-Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali o costituiti da fanghi di trattamento di acque e di emissioni, che abbiano fino a 10 dipendenti
-Produttori che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa e quindi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
I produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come enti o imprese (es. liberi professionisti), devono adempiere all’obbligo di tenuta del registro conservando in ordine cronologico le copie cartacee delle schede Sistri consegnate al momento dell’inizio del trasporto dal conducente e ricevute con l’accettazione del destinatario (art. 190, comma 8 ).
I soggetti nelle cui unità locali si producono fino a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi (per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al Sistri) possono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Per tale compilazione è consentita la cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3)

FORMALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio competente per territorio.
Devono essere tenuti secondo le procedure e le modalità del registro IVA
Devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione
Devono essere compilati entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto di obbligo di registrazione (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010, al comma 1 per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, le annotazioni devono essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti)
Devono essere integrati con i formulari di trasporto o con le schede Sistri
Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, al comma 3, “i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere invece conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione”)

MODELLO DI REGISTRO

L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 rinvia al DM 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione). Va precisato che tale decreto è applicabile tenendo conto della previsione di entrata in piena operatività del Sistri (che, per i soggetti obbligati al suo utilizzo, diverrà sostitutivo del registro). Pertanto il DM 148/1998 sarà applicabile per i soggetti per i quali rimane l’obbligo di tenuta di tale registro di carico e scarico.

REGISTRO SU STRUMENTO INFORMATICO E RELATIVA STAMPA SU CARTA

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando perciò i dati a computer e stampando successivamente su carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata e conforme agli allegati A e B al DM 148/1998.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione delle scritture contabili, occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, che di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, alle seguenti condizioni:
-Siano rispettate le disposizioni del Codice civile in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 C.c.) e in materia di ordinata tenuta della contabilità (art. 2219 C.c)
-Sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità
-Sia predisposto in modo da garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento e sarà pertanto necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”
-Il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” contenente la data e l’ora di formazione del documento stesso
-L’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 C.c.)
-Sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche.
In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l’alterazione o modifica di quanto annotato nel registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite a computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare traccia della correzione apportata.
Pertanto, l’impresa che tiene il registro con modalità informatiche ha le seguenti alternative:
-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo

* corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiut
i".

VIDIMAZIONE

Si rinvia alla discussione top “vidimazione”

COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO MODELLO “A”

Prima della vidimazione, è necessario compilare la pagina iniziale (o ‘frontespizio’) del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. L’ubicazione dell’esercizio può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a)

Dati da inserire nella pagina iniziale

1.DITTA: Ragione Sociale della ditta
Residenza o domicilio: Indicare la sede legale della ditta
Codice fiscale: Indicare il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti
2. ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’attività che interessa (con l’entrata in operatività del Sistri sarà unicamente “Produzione”)
3. TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento
4. REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione; in particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita una volta ultimato il registro)
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e, solo in caso di rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità). L’elenco non deve essere barrato o completato, poiché costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce

PAGINE INTERNE DEL REGISTRO – Modello “A”

Dopo il frontespizio, le pagine del registro sono tutte uguali.

NOTA: Ogni annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario

Le pagine interne del registro sono suddivise in cinque colonne

Prima colonna del registro

Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione

NOTA: La numerazione delle operazioni è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro e così via.

Formulario n. (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): inserire il numero identificativo del formulario (codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario, in genere posizionato in alto a destra dello stampato) e la data di emissione del formulario (quella in alto a destra). Quando e nei casi in cui il formulario sarà completamente sostituito dalla scheda SISTRI, andranno indicati gli estremi di tale scheda (numero identificativo XXXXXX).
Rifer. operazioni di carico (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): richiamare il numero del registro riferito all’operazione di Carico dello stesso rifiuto. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.

Seconda colonna del registro

CER: scrivere il CER del rifiuto oggetto del carico o dello scarico; l’attribuzione del CER spetta al produttore; è buona prassi attribuirlo all’inizio del rapporto con il destinatario e con il trasportatore del rifiuto, verificando inoltre che entrambi i soggetti siano autorizzati per quel determinato CER. L’elenco dei CER si trova nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto avendo cura di riportare l’aspetto esteriore dei rifiuti, per consentire di identificare il rifiuto “con il massimo grado di accuratezza”, tenendo conto del fatto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva
Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)
Rifiuto destinato a (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): Va barrato il campo dello smaltimento o del recupero e inserendo il codice D o R rispettivamente, a seconda dell’effettiva destinazione del rifiuto. L’elenco dei codici D (operazioni di smaltimento) si trova all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006; l’elenco dei codici R (operazioni di recupero) si trova all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

Terza colonna

Nella terza colonna deve essere riportata la quantità del rifiuto oggetto di registrazione, sia in caso di carichi che in caso di scarichi. Nel caso degli scarichi, qualora l’invio a terzi sia effettuato indicando nel formulario (o nella scheda SISTRI) che il peso sarà verificato a destino, anche nel registro andrà indicato un peso stimato. Se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico va riportata la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico)

Quarta colonna:

La compilazione del luogo di produzione e dell’attività di provenienza del rifiuto va indicata da parte dei soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un’attività di intermediazione, si devono riportare i suoi dati, precisando la denominazione/ragione sociale, il codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo (questo dato va indicato dal momento in cui è pienamente operativo l’obbligo di iscrizione per i commercianti ed intermediari ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006)

Quinta colonna

Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili. Per esempio, nel caso di operazioni di scarico, può essere utile riportare in questo spazio il “peso verificato a destino” nei casi in cui, per i rifiuti conferiti a terzi, si sia optato per l’indicazione nel formulario (o scheda SISTRI) di un peso stimato.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione


Ultima modifica di Cristina Cadamuro il Mar Giu 21, 2011 9:03 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  Ricardo Ven Gen 25, 2013 2:23 am

cirillo ha scritto:
pascozzi ha scritto:................ Ho un unica registrazione risolve il tutto??
3) nel vostro caso siete trasportatori e anche destinatari del rifiuto e, pertanto, ritengo non abbia senso fare l'annotazione di cui al punto 2) per poi fare una successiva annotazione di carico come destinatari.
Quindi una sola annotazione di carico nella quale sono anche riportati ovviamente gli estremi del FIR in ingresso, a mio avviso, è completa e riporta tutti i dati necessari. Nel caso si può sempre fare un richiamo nella casella "Annotazioni" qualora, oltre ai vostri mezzi in autorizzazione, conferiscano al vs impianto anche mezzi di altre ditte autorizzate alla raccolta e trasporto.

NO
2 REGISTRAZIONI (o 2 registri) una per l'attività di trasporto e una per l'impianto in carico a meno che si tratti di 212 c.8

lo abbiamo appena scritto https://www.sistriforum.com/t9187-registro-rifiuti-in-conto-proprio-non-pericolosi#106735
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Messaggio  pascozzi Ven Gen 25, 2013 9:50 am

L'utente Cirillo la pensa come ma, mentre l'utente Riccardo la pensa diversamente.

Qualcun'altro ha un contributo?

Cirillo, penso che la tua analisi e le conclusioni siano condivisibili, in quanto annotando il carico sul registro, automaticamente "Traccio" anche il trasporto, prendendo il relativo formulario.

C'è qualcosa in più di una deduzione logica in caso di un controllo?
Il tutto è nato da un audit interno con un consulente per la iso 14001, che ha eccepito che ci vuole senz'altro sia la registrazione del trasporto che quella del carico in impianto.

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Messaggio  cirillo Ven Gen 25, 2013 10:36 am

Ricardo ha scritto:NO
2 REGISTRAZIONI (o 2 registri) una per l'attività di trasporto e una per l'impianto in carico a meno che si tratti di 212 c.8
lo abbiamo appena scritto https://www.sistriforum.com/t9187-registro-rifiuti-in-conto-proprio-non-pericolosi#106735
Per carità, nessuno ha la verità in tasca (tantomeno in materia ambientale) e quindi potrei certamente essere smetito ma, nel post citato, Crocidolite dice testualmente "....semplifica la gestione amministrativa dei rifiuti" (e concordo che la semplifica) ma NON dice che si DEVE far così.

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Messaggio  Ricardo Ven Gen 25, 2013 11:45 am

cirillo ha scritto:Per carità, nessuno ha la verità in tasca (tantomeno in materia ambientale) e quindi potrei certamente essere smetito ma, nel post citato, Crocidolite dice testualmente "....semplifica la gestione amministrativa dei rifiuti" (e concordo che la semplifica) ma NON dice che si DEVE far così.
se fosse possibile fare registrazioni fai da te sai quante idee per semplificare avrei.. purtroppo la norma 189, e 190, prevede che il registro debba essere tenuto da ....chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto ad esclusione di trasporto in c/o proprio in semplificata ..... e di contro le sanzioni per omessa tenuta sono interessanti;
poi , sai com'è, se ti piace così Laughing
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Messaggio  cirillo Ven Gen 25, 2013 12:44 pm

@Riccardo
ho premesso che "non ho la verità in tasca"; quindi, secondo la tua lettura, un'azienda autorizzata per la raccolta e trasporto (cat. 4 e/o 5) e anche allo stoccaggio provvisorio (R13) deve tenere 2 registri separati:
1) registro specifico per il trasporto: con annotazione contestuale di carico e scarico relativa al FIR deltrasporto effettuato;
2) registro specifico per lo stoccaggio: con annotazioni di carico relative ai vari FIR in ingresso e gli scarichi periodici nel rispetto dei tempi/quantità stabiliti dall'autorizzazione.

E' certo una cosa lineare e di facile lettura e le uniche osservazioni che mi sento di fare, in una gestione come questa, sono:
A) che l'art. 190 al co. 1) recita:
I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Omissis....
B) anche tenendo 2 registri separati non vedo quali siano le "informazioni" in più che ne ricavo sovrapponendo le due scritture.

Ma accetto ogni critica costruttiva.



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Messaggio  Ricardo Ven Gen 25, 2013 1:07 pm

vedo che come molti operatori che stanno sul campo tendi ad essere giustamente molto operativo, anche se la norma molte volte non lo è;
allora proviamo a fare così: che succede se trasporti rifiuto che non viene accettato dall'impianto ?
Ricardo
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Messaggio  cirillo Ven Gen 25, 2013 1:17 pm

Ricardo ha scritto:vedo che come molti operatori che stanno sul campo tendi ad essere giustamente molto operativo, anche se la norma molte volte non lo è;
allora proviamo a fare così: che succede se trasporti rifiuto che non viene accettato dall'impianto?
stiamo parlando di un'azienda che ha entrambe le autorizzazioni (trasporto e stoccaggio) quindi dico che, semplicemente, sarebbe "folle" che QUESTO caso si verificasse.

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Messaggio  isamonfroni Ven Gen 25, 2013 1:31 pm

Personalmente credo che sia bene non fare confusione tra registro e registrazione che sono 2 cose un po' diverse.

Riguardo al registro la norma di legge richiede la tenuta di un registro per ogni unità operativa in cui si producano o si gestiscano (in senso complessivo) rifuti. Va detto però che esiste parecchia dottrina che depone a favore del fatto che, qualora in una stessa sede vengano effettuate diverse operazioni di gestione dei rifiuti (trasporto, stoccaggio, recupero, smaltimento), non è vietato tenere 1 registro per ogni operazione, visto che ciò avvantaggia una gestione ordinata e facilita i controlli. Personalmente, negli ultimi 20 anni ho gestito impianti sparsi in tutta Italia dal Piemonte alla Sicilia e tutti i vari controllori e verificatori ISO che ho incontrato hanno sempre apprezzato/suggerito la tenuta di 1 registro per ogni diversa operazione.
Riguardo invece alla registrazione credo non ci siano dubbi che in caso di trasporto+destinatario vadano assolutamente fatte: 1 registrazione per il trasporto e 1 registrazione di carico per l'impianto, a prescindere che si opti per 1 o 2 registri.
Nel caso proposto dall'utente, è pur vero che lui esegue solo trasporti verso il suo impianto, ma è altrettanto vero che, in linea teorica, avendo un iscrizione in cat 4, nessuno gli impedirebbe di fare anche trasporti "terzi" .

A questo punto e, in questo caso, davvero operativamente avere 1 solo registro in cui ci sono annotate registrazioni e registrazioni no solo come annotazioni, gli creerebbe qualche difficoltà operativa in sede di MUD, che forse vanificherebbe il risparmio di tempo realizzato nel non registrare i trasporti.

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Messaggio  Ricardo Ven Gen 25, 2013 1:44 pm

cirillo ha scritto:
Ricardo ha scritto:vedo che come molti operatori che stanno sul campo tendi ad essere giustamente molto operativo, anche se la norma molte volte non lo è;
allora proviamo a fare così: che succede se trasporti rifiuto che non viene accettato dall'impianto?
stiamo parlando di un'azienda che ha entrambe le autorizzazioni (trasporto e stoccaggio) quindi dico che, semplicemente, sarebbe "folle" che QUESTO caso si verificasse.
questa non è una risposta e sopratutto c'è poco di folle in una cosa che accade spesso con centinaia di trasporti al giorno e con autisti di tutti i tipi
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Messaggio  Ricardo Ven Gen 25, 2013 1:55 pm

sono d'accordo su 2/3 di quello che dici isa nel senso che:
  1. ovviamente parliamo i registrazioni ... ma questo anche se tra 'parente' lo abbiamo specificato più volte

  1. avendo un iscrizione in cat 4, nessuno gli impedirebbe di fare anche trasporti "terzi"
    questo è vero se ha un c/o terzi e non il contrario

  • condivido per il mud

ma ripeto non è una questione di peggio o meglio opportuno o no, ispettori ISO Laughing o no è legge dello stato: una sola registrazione non è conforme, mi dispiace per il tuo impianto o per i tuoi clienti su cui ti suggerirei di intervenire il prima possibile ... cirillo


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Messaggio  cirillo Ven Gen 25, 2013 2:37 pm

Ricardo ha scritto:... una sola registrazione non è conforme, mi dispiace per il tuo impianto o per i tuoi clienti su cui ti suggerirei di intervenire il prima possibile ... cirillo
cirillo ha scritto:@Riccardo
ho premesso che "non ho la verità in tasca";
accetto ogni critica costruttiva.
Confermo quanto sopra e non mancherò, grazie

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Messaggio  mokinaleon Lun Feb 11, 2013 5:09 pm

cirillo ha scritto:Oramai non sarà più necessario (forse) ma, in caso di movimento di scarico, nella 5^ colonna "annotazioni" oltre a scrivere il "peso verificato a destisno" ho sempre suggerito di riportare il nome del trasportatore e del destinatario, come semplice pro-memoria per quando si fà il MUD. Questo soprattutto quando ci sono aziende che fanno diversi movimenti e utilizzano più terzisti. Preferisco così anzichè "ripassare" tutti i formulari....
Ma nel caso in cui il carico ( peso stimato ) sia verificato a destino superiore della stima...devo annotare la differenza nella quinta colonna o scriverci qualcosa? Shocked
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Messaggio  cirillo Lun Feb 11, 2013 5:27 pm

mokinaleon ha scritto:
cirillo ha scritto:Oramai non sarà più necessario (forse) ma, in caso di movimento di scarico, nella 5^ colonna "annotazioni" oltre a scrivere il "peso verificato a destisno" ho sempre suggerito di riportare il nome del trasportatore e del destinatario, come semplice pro-memoria per quando si fà il MUD. Questo soprattutto quando ci sono aziende che fanno diversi movimenti e utilizzano più terzisti. Preferisco così anzichè "ripassare" tutti i formulari....
Ma nel caso in cui il carico ( peso stimato ) sia verificato a destino superiore della stima...devo annotare la differenza nella quinta colonna o scriverci qualcosa? Shocked
Nel caso di differenze tra peso stimato e peso verificato (maggiore o minore che sia non ha alcuna imprtanza) si fa una nota nella 5^ colonna a dx "Annotazioni" scrivendo: PESO VERIFICATO A DESTINO KG......
Null'altro.

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Messaggio  nicola Ven Mag 17, 2013 8:58 am

Mi son riletto tutti i post che riguardano il registro di c/s. Cercavo risposta ad un annosa questione che mi pongo da tempo e che forse tangenzialmente affrontata.
Nel registro di carico e scarico così come ben riportato da Cristina Cadamuro
“Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione”
Bene, assodato ciò, pongo il caso dei rifiuti sanitari di cui al CER 180103 con espresso riferimento all’art. 8 del DPR 254/03.
Capita in molti ambulatori decentrati (per es. di vaccinazione o guardie mediche) che il quantitativo dei rifiuti prodotti è minimo (nell’ordine di qualche etto) in strutture prive di deposito temporaneo ( non volendo qui entrare nel merito delle obbligatorietà di quest’ultimo e nel tempo di permanenza dei rifiuti del 180103 in contenitore in uso). Il trasportatore porta via (scarico) il contenitore chiuso al momento. E’ quindi ovvia la fase di scarico!. Ma in cosa consisterebbe la fase di carico? Dice la Cristina nel Top come prima riportato “in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto” con ciò sottintendendo un processo facoltativo di carico? Secondo le mie conoscenze la fase di carico consisterebbe nell’ accumulo in deposito temporaneo dei rifiuti con la tempistica di cui al citato art 8 del DPR. Ma non essendoci il deposito temporaneo viene a mancare la fase di carico? e, come tale:
1. non necessita segnare la fase di carico nel registro di c/s?
2. necessita segnare sul registro le due fasi (carico e scarico) contestualmente sulla stessa colonna separando su due righe diverse le fasi di carico e scarico o,
3. per semplicità nello stesso rigo barrando le due caselle ( forse operazione non tanto corretta).?
Grazie in anticipo per gli eventuali contributi.
Nicola
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Messaggio  isamonfroni Ven Mag 17, 2013 11:05 am

NICOLA ha scritto: 1. non necessita segnare la fase di carico nel registro di c/s?
come puoi scaricare se non lo hai caricato??? Shocked
NICOLA ha scritto:
2. necessita segnare sul registro le due fasi (carico e scarico) contestualmente sulla stessa colonna separando su due righe diverse le fasi di carico e scarico o,

è la soluzione meno scorretta
NICOLA ha scritto:
3. per semplicità nello stesso rigo barrando le due caselle ( forse operazione non tanto corretta).?
No!

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Messaggio  nicola Ven Mag 17, 2013 12:14 pm

Qual'è la procedura corretta anche in considerazione di quanto ho scritto in premessa?
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Messaggio  riger Ven Mag 17, 2013 2:56 pm

Che cosa ti ha fatto di male il deposito temporaneo?
Cosa significa "strutture prive di deposito temporaneo"? che c'è sempre il furgone parcheggiato sotto col motore acceso pronto a portare via ogni grammi di rifiuti prodotti?

La procedura corretta è:
1. carico alla produzione del rifiuto. Se la produzione è continua o la singola attività mi produce una quantità irrisoria, carico ALMENO una volta ogni 10 giorni
2. il deposito temporaneo (che non è messa in riserva o deposito preliminare, che vanno invece autorizzati) è perfettamente lecito se rispetti i termini di smaltimento (https://www.sistriforum.com/t5302-top-deposito-temporaneo) per cui ad ogni carico NON è necessario che avvenga uno scarico contestuale o immediatamente successivo
3. scarico nel momento dello smaltimento, facendo riferimento ovviamente al FIR e a tutte le operazioni di carico relative.

Poi, trattando esclusivamente non pericolosi, non so se ci sono clausolette o cavilli particolari in merito per i sanitari... ma non credo...
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Messaggio  nicola Ven Mag 17, 2013 3:32 pm

Evidentemente sono stato poco chiaro nel porre la questione. Comunque ringrazio Riger ma siamo totalmente fuori dal binario che io ponevo. Trattasi in ogni caso di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e, conosco abbastanza bene i requisiti e ciò che normativamente orbita attorno al deposito temporaneo, e se scrivo che molte strutture sanitarie non hanno tale deposito ciò ovviamente è vero. Ponevo unicamente la questione su cosa sia un carico in una struttura quale quelle che ho citato in cui il contenitore resta aperto anche per molti giorni e che viene chiuso e portato via al momento del trasporto.
Ciao. Grazie. Nicola
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Messaggio  Input Mar Mag 21, 2013 8:52 am

NICOLA ha scritto:Ponevo unicamente la questione su cosa sia un carico in una struttura quale quelle che ho citato in cui il contenitore resta aperto anche per molti giorni e che viene chiuso e portato via al momento del trasporto.
Ciao. Grazie. Nicola

Personalmente io risponderei così:
se il contenitore rimane aperto per più di 10 giorni e quotidianamente vengono gettati dei rifiuti all'interno del contenitore faccio una registrazione (cumulativa dei quantitativi inseriti) di carico ALMENO ogni 10 giorni.
Se il contenitore viene smaltito con una frequenze superiore ai 10 giorni (diciamo una volta alla settimana e quindi rimane aperto (in deposito temporaneo) per meno di 10 giorni) allora faccio una registrazione di CARICO e una di SCARICO contestuali allo smaltimento.

Ciao
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Messaggio  nicola Mar Mag 21, 2013 2:43 pm

Ciao INPUT,
poiché la frequenza è superiore ai 10 giorni mi comporto come hai detto e cioè faccio operazioni di carico e scarico in contestuale.
Ma ribadisco: non vi è deposito temporaneo in certe strutture e il contenitore rimane aperto nei luoghi di produzione con l’avvertenza che i rifiuti non emanino odori sgradevoli o scoli di qualsivoglia tipo perché in questo caso la ditta incaricata viene immediatamente allertata a ritirare il contenitore.
Nicola
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Messaggio  riger Mar Mag 21, 2013 3:04 pm

NICOLA ha scritto:Ciao INPUT,
poiché la frequenza è superiore ai 10 giorni mi comporto come hai detto e cioè faccio operazioni di carico e scarico in contestuale.
Ma ribadisco: non vi è deposito temporaneo in certe strutture e il contenitore rimane aperto nei luoghi di produzione con l’avvertenza che i rifiuti non emanino odori sgradevoli o scoli di qualsivoglia tipo perché in questo caso la ditta incaricata viene immediatamente allertata a ritirare il contenitore.
Nicola

DLgs 152/06 art.183 ha scritto: bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti

Scusa.......................................
ma un contenitore dove viene depositato temporaneamente un rifiuto in attesa che venga effettuata la raccolta da parte di soggetto autorizzato, sia esso un capannone, sia esso un cestino o un contenitore con la "R" gialla nel luogo dove il rifiuto è prodotto... mi pare proprio deposito temporaneo (a maggior ragione se ha la R gialla, significa che è pure stato identificato come tale)!!! Shocked
Per poter asserire di non disporre di un deposito temporaneo devi, ripeto, avere il trasportatore pronto a portare via il singolo rifiuto prodotto. Nel momento che metti due rifiuti nello stesso cestino hai già fatto un deposito temporaneo (vedi definizione).
Capisco che poi certe strutture sanitarie piccole non abbiano l'area da 500 mq adibita a "DEPOSITO TEMPORANEO" con tanto di cartello cubitale... ma che cosa cambia? riesci a definire un po' meglio il problema che ti si pone?
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Messaggio  Input Mar Mag 21, 2013 3:06 pm

NICOLA ha scritto:
Ma ribadisco: non vi è deposito temporaneo in certe strutture e il contenitore rimane aperto nei luoghi di produzione

Ciao Nicola,

Potrei sbagliare ma come da art. 183 del T.U lettera bb) il deposito temporaneo è definito come raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, [...] per cui non capisco perché dici che non vi è deposito temporaneo.
Il fatto che il contenitore è aperto non penso sia rilevante..così come non lo è nel caso di un cassone di raccolta rifiuti assimilabili che rimane aperto e riempito nel giro di due mesi...devo comunque periodicamente registrare i quantitativi prodotti e inseriti nel cassone.

Ciao
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Messaggio  cescal64 Mar Mag 21, 2013 3:41 pm

...scusate se mi inserisco, ma credo che nicola parli di questo articolo del DPR 254/03, che regolamenta la specifica gestione dei rifiuti sanitari:
Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

...io la risposta non la conosco pale , ma almeno si potrà valutare con cognizione di causa Wink ...
Salute a tutti.
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Messaggio  nicola Mar Mag 21, 2013 4:41 pm

contenitore = deposito temporaneo. Resto perplesso anche alla luce di tutti i post sull'argomento di questo forum. Nicola
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Messaggio  cescal64 Mar Mag 21, 2013 5:33 pm

...però, nicola, ti chiedo un chiarimento perchè mi piacciono i quesiti a cui non so rispondere Very Happy :
- la struttura che non ha il deposito temporaneo, secondo quello che intendi tu, vuol dire che non ha il secondo imballaggio rigido che contiene il primo "a perdere"?
...perchè se è così, per come interpreto la norma io, non si potrebbero nemmeno conservare i "rifiuti sanitari infetti" nel primo contenitore, in quanto non ci sarebbero le garanzie di sicurezza che l'articolo citato impone...
ovvero, sempre secondo me, il contenitore primario, aperto o chiuso, se è da solo (cioè, non all'interno del secondo imballaggio rigido) non può contenere rifiuti sanitari infetti!
...a questo punto, o li chiami rifiuti solo quando metti il contenitore primario a perdere in quello secondario rigido (e li carichi entro 5 giorni da quel momento anche sul registro), sennò, se li consideri rifiuti prima, stai facendo un deposito non a norma, temporaneo o meno... IMHO Wink
Salute a tutti.
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