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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Giu 17, 2011 9:38 pm

Promemoria primo messaggio :

COS’È IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente:
-art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti)
-art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico)
-art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
-DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti)
-Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sostituisce, per i soggetti obbligati al suo utilizzo:
-Con la compilazione dell’Area “registro cronologico”, il registro di carico e scarico, previsto dall’originario articolo 190 del d.lgs. 152/2006
-Con la compilazione dell’Area “movimentazione”, il formulario di identificazione per il trasporto, di cui all’originario articolo 193
La sostituzione dei citati due articoli del d.lgs. 152/2006 con i due nuovi articoli 190 e 193 modificati dal d.lgs. 205/2010, decorre dal giorno di entrata in piena operatività del Sistri (i termini di ‘inizio piena operatività’ attualmente sono contenuti nel DM 26 maggio 2011). Fino alle date indicate nel DM 26 maggio 2011, anche per i soggetti obbligati al Sistri, rimangono obbligatorie le compilazioni del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.
Dalla data in cui il SISTRI diviene completamente sostitutivo del sistema precedente, invece, solo per alcuni soggetti – salvo adesione volontaria al Sistri – permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto secondo le modalità previste dai nuovi articoli 190 e 193.

L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti (salvo abbiano aderito volontariamente al SISTRI):
-Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali o costituiti da fanghi di trattamento di acque e di emissioni, che abbiano fino a 10 dipendenti
-Produttori che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa e quindi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
I produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come enti o imprese (es. liberi professionisti), devono adempiere all’obbligo di tenuta del registro conservando in ordine cronologico le copie cartacee delle schede Sistri consegnate al momento dell’inizio del trasporto dal conducente e ricevute con l’accettazione del destinatario (art. 190, comma 8 ).
I soggetti nelle cui unità locali si producono fino a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi (per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al Sistri) possono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Per tale compilazione è consentita la cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3)

FORMALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio competente per territorio.
Devono essere tenuti secondo le procedure e le modalità del registro IVA
Devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione
Devono essere compilati entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto di obbligo di registrazione (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010, al comma 1 per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, le annotazioni devono essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti)
Devono essere integrati con i formulari di trasporto o con le schede Sistri
Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, al comma 3, “i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere invece conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione”)

MODELLO DI REGISTRO

L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 rinvia al DM 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione). Va precisato che tale decreto è applicabile tenendo conto della previsione di entrata in piena operatività del Sistri (che, per i soggetti obbligati al suo utilizzo, diverrà sostitutivo del registro). Pertanto il DM 148/1998 sarà applicabile per i soggetti per i quali rimane l’obbligo di tenuta di tale registro di carico e scarico.

REGISTRO SU STRUMENTO INFORMATICO E RELATIVA STAMPA SU CARTA

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando perciò i dati a computer e stampando successivamente su carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata e conforme agli allegati A e B al DM 148/1998.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione delle scritture contabili, occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, che di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, alle seguenti condizioni:
-Siano rispettate le disposizioni del Codice civile in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 C.c.) e in materia di ordinata tenuta della contabilità (art. 2219 C.c)
-Sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità
-Sia predisposto in modo da garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento e sarà pertanto necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”
-Il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” contenente la data e l’ora di formazione del documento stesso
-L’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 C.c.)
-Sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche.
In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l’alterazione o modifica di quanto annotato nel registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite a computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare traccia della correzione apportata.
Pertanto, l’impresa che tiene il registro con modalità informatiche ha le seguenti alternative:
-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo

* corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiut
i".

VIDIMAZIONE

Si rinvia alla discussione top “vidimazione”

COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO MODELLO “A”

Prima della vidimazione, è necessario compilare la pagina iniziale (o ‘frontespizio’) del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. L’ubicazione dell’esercizio può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a)

Dati da inserire nella pagina iniziale

1.DITTA: Ragione Sociale della ditta
Residenza o domicilio: Indicare la sede legale della ditta
Codice fiscale: Indicare il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti
2. ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’attività che interessa (con l’entrata in operatività del Sistri sarà unicamente “Produzione”)
3. TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento
4. REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione; in particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita una volta ultimato il registro)
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e, solo in caso di rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità). L’elenco non deve essere barrato o completato, poiché costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce

PAGINE INTERNE DEL REGISTRO – Modello “A”

Dopo il frontespizio, le pagine del registro sono tutte uguali.

NOTA: Ogni annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario

Le pagine interne del registro sono suddivise in cinque colonne

Prima colonna del registro

Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione

NOTA: La numerazione delle operazioni è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro e così via.

Formulario n. (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): inserire il numero identificativo del formulario (codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario, in genere posizionato in alto a destra dello stampato) e la data di emissione del formulario (quella in alto a destra). Quando e nei casi in cui il formulario sarà completamente sostituito dalla scheda SISTRI, andranno indicati gli estremi di tale scheda (numero identificativo XXXXXX).
Rifer. operazioni di carico (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): richiamare il numero del registro riferito all’operazione di Carico dello stesso rifiuto. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.

Seconda colonna del registro

CER: scrivere il CER del rifiuto oggetto del carico o dello scarico; l’attribuzione del CER spetta al produttore; è buona prassi attribuirlo all’inizio del rapporto con il destinatario e con il trasportatore del rifiuto, verificando inoltre che entrambi i soggetti siano autorizzati per quel determinato CER. L’elenco dei CER si trova nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto avendo cura di riportare l’aspetto esteriore dei rifiuti, per consentire di identificare il rifiuto “con il massimo grado di accuratezza”, tenendo conto del fatto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva
Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)
Rifiuto destinato a (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): Va barrato il campo dello smaltimento o del recupero e inserendo il codice D o R rispettivamente, a seconda dell’effettiva destinazione del rifiuto. L’elenco dei codici D (operazioni di smaltimento) si trova all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006; l’elenco dei codici R (operazioni di recupero) si trova all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

Terza colonna

Nella terza colonna deve essere riportata la quantità del rifiuto oggetto di registrazione, sia in caso di carichi che in caso di scarichi. Nel caso degli scarichi, qualora l’invio a terzi sia effettuato indicando nel formulario (o nella scheda SISTRI) che il peso sarà verificato a destino, anche nel registro andrà indicato un peso stimato. Se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico va riportata la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico)

Quarta colonna:

La compilazione del luogo di produzione e dell’attività di provenienza del rifiuto va indicata da parte dei soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un’attività di intermediazione, si devono riportare i suoi dati, precisando la denominazione/ragione sociale, il codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo (questo dato va indicato dal momento in cui è pienamente operativo l’obbligo di iscrizione per i commercianti ed intermediari ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006)

Quinta colonna

Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili. Per esempio, nel caso di operazioni di scarico, può essere utile riportare in questo spazio il “peso verificato a destino” nei casi in cui, per i rifiuti conferiti a terzi, si sia optato per l’indicazione nel formulario (o scheda SISTRI) di un peso stimato.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione


Ultima modifica di Cristina Cadamuro il Mar Giu 21, 2011 9:03 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  Miu Lun Ott 08, 2012 10:40 am

Buongiorno a tutti,
qualora ricorra il caso che una società cambi ragione sociale per farne una nuova, quindi anche il cf e pi cambieranno, pur continuando nella stessa sede di uffici e magazzino, deve aprire un nuovo registro di carico e scarico e nuovi formulari?
La precedente società era iscritta anche al Sistri, può con la nuova società attendere
di iscriversi visto le recenti novità?
Nell'eventualità la vecchia società verrà a cessare quindi ci sarà un documento che attesterà tale situazione, si può chiudere il Sistri?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e per una vs risposta al riguardo.
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Messaggio  isamonfroni Lun Ott 08, 2012 4:13 pm

Miu ha scritto:Buongiorno a tutti,
qualora ricorra il caso che una società cambi ragione sociale per farne una nuova, quindi anche il cf e pi cambieranno, pur continuando nella stessa sede di uffici e magazzino, deve aprire un nuovo registro di carico e scarico e nuovi formulari?
La precedente società era iscritta anche al Sistri, può con la nuova società attendere
di iscriversi visto le recenti novità?
Nell'eventualità la vecchia società verrà a cessare quindi ci sarà un documento che attesterà tale situazione, si può chiudere il Sistri?
Grazie anticipatamente per l'attenzione e per una vs risposta al riguardo.

Se cambi ragione sociale e quindi P.Iva e C.F la società è nuova a tutti gli effetti, pertanto devi vidimare un nuovo registro e nuovi formulari intestati alla nuova ragione sociale.
Se la vecchia società chiude e cessa l'attività sicuramente si può cancellare da Sistri.
La nuova dovrebbe iscriversi al Sistri, ma nell'attuale situazione, credo convenga aspettare per vedere che succede.

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Messaggio  Miu Mar Ott 09, 2012 3:13 pm

Grazie Isa.
Avevo anch'io pensato una volta iscritta alla Cciaa di prendere un registro e Fir.
La nuova società (impresa edile) iniziera con 10 dipendenti quindi attenderò nuove disposizione per l'iscrizione all'eventuale Sistri poiché non rientra fra le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
Per fine anno procederò a cancellare la vecchia ditta dal Sistri e smaltirò eventuali rifiuti.
E' possibile chiederti come fare per la cancellazione?
Grazie ancora.
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Messaggio  isamonfroni Mar Ott 09, 2012 3:39 pm

Miu ha scritto:E' possibile chiederti come fare per la cancellazione?
Grazie ancora.

Chiedere è possibile.............però con il Sistri rispondere è un problema Shocked
Dato che mi pare che non rispondano più neppure al telefono Evil or Very Mad
Intanto ti suggerirei di mandare una mail a supportotecnico@sistri.it (sempre se ancora funziona) e per conoscenza a tutte le mail note del sistri, dichiarando che ti vuoi disiscrivere per cessazione attività e allegando la documentazione che comprova l'avvenuta chiusura della società.

Poi restituisci la chiavetta inviandola per raccomandata A/R al Sistri c/o MATTM via C.Colombo 42/44 00147 ROMA (mettici dentro anche copia di quel che hai mandato via email).

Forse si può fare anche con la chiavetta da "gestione azienda" ma onestamente non lo so perchè sono millenni che non provo la mia.....

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Messaggio  igle Gio Ott 11, 2012 6:14 pm

Mi inserisco in questa discussione sul registro di carico e scarico, in particolare al fine di chiarirmi le idee (sperando che anche ad altri interessi) in merito alla compilazione del registro in casi particolari:
- recupero di rifiuti con produzione di mps: in tal caso suggerirei uno scarico fittizio indicando nelle annotazioni il lotto delle mps (o i relativi D.D.T. - documenti di trasporto)
- recupero ambientale (R10): in tal caso penso sia più che sufficiente ai fini della tracciabilità riportare solo il carico (un pò come si farebbe nella compilazione del registro di carico e scarico di una discarica).
igle
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Messaggio  isamonfroni Gio Ott 11, 2012 6:23 pm

igle ha scritto:Mi inserisco in questa discussione sul registro di carico e scarico, in particolare al fine di chiarirmi le idee (sperando che anche ad altri interessi) in merito alla compilazione del registro in casi particolari:
- recupero di rifiuti con produzione di mps: in tal caso suggerirei uno scarico fittizio indicando nelle annotazioni il lotto delle mps (o i relativi D.D.T. - documenti di trasporto)
- recupero ambientale (R10): in tal caso penso sia più che sufficiente ai fini della tracciabilità riportare solo il carico (un pò come si farebbe nella compilazione del registro di carico e scarico di una discarica).

Per il secondo punto certamente sì.
Per il secondo niente scarico fittizio ma scarico normale. Nelle annotazioni "scarico per lavorazione - lotto MPS XY"
Ovviamente poi dovranno essere caricati i rifiuti prodotti da tale lavorazione (che certamente ci saranno) e scaricati poi per il successivo avvio a smaltimento/recupero

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Messaggio  cirillo Gio Ott 11, 2012 11:53 pm

Miu ha scritto:Grazie Isa.
Avevo anch'io pensato una volta iscritta alla Cciaa di prendere un registro e Fir.
La nuova società (impresa edile) iniziera con 10 dipendenti quindi attenderò nuove disposizione per l'iscrizione all'eventuale Sistri poiché non rientra fra le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
Per fine anno procederò a cancellare la vecchia ditta dal Sistri e smaltirò eventuali rifiuti.
E' possibile chiederti come fare per la cancellazione?
Grazie ancora.
Attenzione, i rifiuti derivanti dall'attvità di costruzione e demolizione, se non pericolosi, non sono soggetti a registrazione, nè tantomeno a sistri, nemmeno se l'azienda edile che li produce SUPERA i 10 dipendenti.

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Messaggio  Supremoanziano Ven Ott 12, 2012 9:34 am

cirillo ha scritto:Attenzione, i rifiuti derivanti dall'attvità di costruzione e demolizione, se non pericolosi, non sono soggetti a registrazione, nè tantomeno a sistri, nemmeno se l'azienda edile che li produce SUPERA i 10 dipendenti.

Perdonami cirillo ma devo puntualizzare una cosa importante:

Non c'è obbligo di registrazione di quei rifiuti. Però se qualcuno se la sente, può registrarli. Nessuno avrà obiezioni.

Ovvio che se si decide di procedere alle annotazioni, quest'ultime devono essere ineccepibili.

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Messaggio  cirillo Ven Ott 12, 2012 5:08 pm

Supremoanziano ha scritto: Perdonami cirillo ma devo puntualizzare una cosa importante:

Non c'è obbligo di registrazione di quei rifiuti. Però se qualcuno se la sente, può registrarli. Nessuno avrà obiezioni.
Ovvio che se si decide di procedere alle annotazioni, quest'ultime devono essere ineccepibili.
Certo, se uno vuole lo può fare, ma la vita è già diffilie di suo; perchè complicarla ulteriormente?
Ma, soprattutto, perchè correre rischi di contestazioni in caso di scritture "non ineccepibili" se la norma non prevede quest'obbligo per quei rifiuti?
(dalle mie parti si direbbe: "tagliarsi le OO per far dispetto alla moglie")

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Messaggio  magonero Ven Ott 12, 2012 7:47 pm

io li faccio.... almeno in caso di un controllo riesco a dimostrare la valenza temporanea del deposito rifiuti e mi senti più tutelato...
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Messaggio  Supremoanziano Lun Ott 15, 2012 8:53 am

cirillo ha scritto:
Supremoanziano ha scritto: Perdonami cirillo ma devo puntualizzare una cosa importante:

Non c'è obbligo di registrazione di quei rifiuti. Però se qualcuno se la sente, può registrarli. Nessuno avrà obiezioni.
Ovvio che se si decide di procedere alle annotazioni, quest'ultime devono essere ineccepibili.
Certo, se uno vuole lo può fare, ma la vita è già diffilie di suo; perchè complicarla ulteriormente?
Ma, soprattutto, perchè correre rischi di contestazioni in caso di scritture "non ineccepibili" se la norma non prevede quest'obbligo per quei rifiuti?
(dalle mie parti si direbbe: "tagliarsi le OO per far dispetto alla moglie")

Era solo per dire che non c'è il divieto di registrazione.
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Messaggio  Miu Lun Ott 15, 2012 4:28 pm

Grazie a tutti per le vs risposte.
In effetti volevo chiarire per completezza:
- che i rifiuti edili prodotti sul cantiere non pericolosi non li registriamo.
- Poiché in magazzino fino allo scorso anno lavoravamo il ferro per poi portarlo in cantiere, gli sfridi del rifiuto prodotto veniva segnato sul registro. Così anche per smaltire alcuni imballaggi che venivano prodotti in magazzino.
Inoltre, poiché produciamo anche del cls, quando si fa la pulizia delle "soluzioni acquose di scarto, div. da quelle di cui alla voce 16 10 01" (cod. 16 10 02) ed eventuali rifiuti prodotti come Ufficio esempio i Toner o le batterie per il gruppo Ups....
Era per questo motivo che ci siamo iscritti al Sistri.
Grazie ancora per l'attenzione di tutti voi.
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Messaggio  simone1980 Mar Ott 16, 2012 3:42 pm

Scusate ma avrei bisogno di un piccolo chiarimento.
Con la normativa vigente (PRE-SISTRI...se mai partirà), enti o imprese produttori di rifiuti non pericolosi (ad eccezione di quelli derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento ecc...) non hanno l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
Quindi aziende agricole, produttori di rifiuti da attività di demolizione e costruzione, da attività commerciali e da attività di servizi che producono non pericolosi sono esentati.
Sia che trasportino o meno i propri rifiuti.
E' corretto?
Grazie e scusate la domanda sciocca...
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Messaggio  Costy Gio Nov 22, 2012 2:16 pm

Salve a tutti, chiedevo un chiarimento circa la compilazione del registro carico-scarico rifiuti. Il nostro impianto riceve rifiuti esclusivamente in R13(messa in riserva) e D15 (deposito preliminare) senza effettuare nessuna lavorazione o miscelazione successiva. Nel registro di carico-scarico, oltre ai soliti dati (data, numero progressivo, formulario, CER, classi pericolosità, kg ecc) devo indicare anche il mezzo di trasporto che porta i rifiuti e il luogo dove questi vengono momentaneamente stoccati? (Area P - Cisterna P luoghi indicati in autorizzazione)
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
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Messaggio  cirillo Gio Nov 22, 2012 3:11 pm

Costy ha scritto:Salve a tutti, chiedevo un chiarimento circa la compilazione del registro carico-scarico rifiuti. Il nostro impianto riceve rifiuti esclusivamente in R13(messa in riserva) e D15 (deposito preliminare) senza effettuare nessuna lavorazione o miscelazione successiva. Nel registro di carico-scarico, oltre ai soliti dati (data, numero progressivo, formulario, CER, classi pericolosità, kg ecc) devo indicare anche il mezzo di trasporto che porta i rifiuti e il luogo dove questi vengono momentaneamente stoccati? (Area P - Cisterna P luoghi indicati in autorizzazione)
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Il mezzo certamente no in quanto è un dato già riscontrabile dal FIR il cui nr. è annotato nel registro.
Per quanto riguarda l'indicazione dell'area di stoccaggio ritengo che nemmeno questa vada indicata ma, se per tua comodità (o altre necessità) vuoi indicare la cosa, puoi farlo nella casella "Annotazioni" e nessuno avrà nulla da obiettare per questa ulteriore scrittura (che personalmente, però, non farei).
Le aree, le cisterne, i cassoni e quant'altro, destinati allo stoccaggio, già recano il CER dei materiali stoccabili e conseguentemente "lì" devono finire. Se poi per un determinato rifiuto hai la cisterna 1 la cisterna 2 e la cisterna 3; a che serve indicare nel registro che il carico proveniente da "quel" FIR è finito in "quella" cisterna? (se non per complicarci la vita?)

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Messaggio  Costy Gio Nov 22, 2012 3:17 pm

cirillo ha scritto:
Costy ha scritto:Salve a tutti, chiedevo un chiarimento circa la compilazione del registro carico-scarico rifiuti. Il nostro impianto riceve rifiuti esclusivamente in R13(messa in riserva) e D15 (deposito preliminare) senza effettuare nessuna lavorazione o miscelazione successiva. Nel registro di carico-scarico, oltre ai soliti dati (data, numero progressivo, formulario, CER, classi pericolosità, kg ecc) devo indicare anche il mezzo di trasporto che porta i rifiuti e il luogo dove questi vengono momentaneamente stoccati? (Area P - Cisterna P luoghi indicati in autorizzazione)
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
Il mezzo certamente no in quanto è un dato già riscontrabile dal FIR il cui nr. è annotato nel registro.
Per quanto riguarda l'indicazione dell'area di stoccaggio ritengo che nemmeno questa vada indicata ma, se per tua comodità (o altre necessità) vuoi indicare la cosa, puoi farlo nella casella "Annotazioni" e nessuno avrà nulla da obiettare per questa ulteriore scrittura (che personalmente, però, non farei).
Le aree, le cisterne, i cassoni e quant'altro, destinati allo stoccaggio, già recano il CER dei materiali stoccabili e conseguentemente "lì" devono finire. Se poi per un determinato rifiuto hai la cisterna 1 la cisterna 2 e la cisterna 3; a che serve indicare nel registro che il carico proveniente da "quel" FIR è finito in "quella" cisterna? (se non per complicarci la vita?)

Prima di tutto grazie per la risposta, il dubbio mi è sorto leggendo l'articolo 190 comma 2 che recita:

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.

Ciao Costy
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Messaggio  cirillo Gio Nov 22, 2012 3:23 pm

Costy ha scritto:
Prima di tutto grazie per la risposta, il dubbio mi è sorto leggendo l'articolo 190 comma 2 che recita:

Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.

Ciao Costy
ma tu non fai nè "smaltimento" nè "recupero"; nella fliera della gestione del rifiuto fai solo lo "stoccaggio provvisorio" (R13 - D15 null'altro vero?)
Ciao

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Messaggio  ska13 Mer Gen 09, 2013 1:21 pm

Ciao a tutti,

la mia azienda ha deciso di acquistare un programma telematico per fgestire i rifiuti non + in modo cartaceo ma tramite supporto informatico.
tra pèoco partiremo dopo aver vidimato i fogli A4 del registro e nel frattempo sto smanettando un pò con il programma e leggendo qua e la qualche esperienza di qualcuno.
All'inizio del post leggo però questo:

"Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
"

Cosa si intende marca temporale e come faccio a dimostrare l'inalterabilità del documento.?
grazie molte
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Messaggio  Admin Mer Gen 09, 2013 1:47 pm

Che io sappia, non esistono in commercio programmi che rispondano a tali requisiti (in genere è sempre possibile modificare i dati senza intervenire direttamente sui codici del software).
In campo fiscale (per la tenuta delle scritture contabili) esistono invece gestionali "certificati" in tal senso.
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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 09, 2013 2:58 pm

Concordo con Admin e aggiungo (dato che noi gestiamo così il registro nei nostri impianti da una decina di anni), stampa tutte le sere sugli A4 vidimati, così sei a posto.

Il senso della disposizione è che non puoi fare lo spiritoso, correggere e ristampare a tuo piacimento....

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Messaggio  ska13 Mer Gen 09, 2013 3:06 pm

Concordo e Vi ringrazio per le risposte, consulto comunque la software house e se ho delle novità in merito vi aggiorno.

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Messaggio  erborista72 Mer Gen 09, 2013 4:35 pm

isamonfroni ha scritto:Concordo con Admin e aggiungo (dato che noi gestiamo così il registro nei nostri impianti da una decina di anni), stampa tutte le sere sugli A4 vidimati, così sei a posto.

Il senso della disposizione è che non puoi fare lo spiritoso, correggere e ristampare a tuo piacimento....

a me risulta che alcuni sw (tra cui quello che usiamo noi in azienda) consentono la modifica dei dati fino a quando non si procede alla stampa definitiva (e per stampa definitiva si intende anche semplicemente su file con una specifica modalità di esportazione, potendo poi fare la stampa su fogli vidimati anche in un secondo momento). Quindi regolarmente si fa la stampa su file (così si bloccano le registrazioni inserite) e periodicamente la stampa dei file sui fogli vidimati.

ne approfitto per chiedere una cosa: nel caso di trasporto di rifiuti urbani (esente dal formulario, in qualità di gestore del servizio pubblico), quali informazioni informazioni devo indicare nel registro del trasportatore? io direi tutte quelle che si indicano normalmente ad eccezione dei riferimenti al formulario che non esiste. o è opportuno indicare altri riferimenti, quali le bolle delle pesate degli impianti?
grazie
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Messaggio  riger Mer Gen 09, 2013 6:10 pm

La "stampa per esportazione" con conseguente "blocco" della modificabilità dei record non garantisce del tutto il rispetto della norma:
Se, come spesso accade, la stampa genera un file non firmato e imposta solo un flag sui record tale per cui il programma impedisce la modifica, ciò non toglie che sia file che archivi siano ritoccabili da qualunque smanettone con una certa esperienza informatica.
La norma vorrebbe che il software generi un file con marca temporale (rilasciata da un ente certificato tipo infocamere, e ogni marca ha un costo) e successivamente firmato con firma digitale.
Alternativa plausibile e facilmente applicabile a tutti i software, anche se non hanno funzioni specifiche di esportazione, è generare dei file pdf dei registri, da marcare e firmare con dike ogni 10 o 2 giorni.
Se il tuo software esporta ma non fa ne' la marcatura, ne' la firma, che blocchi o meno i record non è utile in caso di controllo.
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Messaggio  pascozzi Gio Gen 24, 2013 5:31 pm

Quesito su registro

Stesso soggetto che risulta trasportatore e impianto di destino. Trasporta i rifiuti prodotti da terzi, verso il proprio impianto, con iscrizione in cat 2/4 all'Albo.

Ha le sede legale che combacia con la sede operativa e con l'impianto di destino.

Quando il soggetto in questione effettua un ritiro di rifiuti (trasporto e scarico nel suo impianto) compila il carico sul registro per il rifiuto entrato in impianto, ma deve fare un doppia registrazione e registrare anche il trasporto contestuale? Ho un unica registrazione risolve il tutto??
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Messaggio  cirillo Gio Gen 24, 2013 6:14 pm

pascozzi ha scritto:................ Ho un unica registrazione risolve il tutto??
Allora, innanzittutto diciamo che, in questo caso, la letterina muta non ci và....

per il resto del quesito io la vedo così:
1) voi siete autorizzati a:
a) raccolta e trasporto;
b) stoccaggio provvisorio;
2) se foste SOLO trasportatori effettuereste un'annotazione contestuale di carico e scarico nel registro (sullo stesso movimento) inerente il FIR relativo a un rifiuto "prodotto da Tizio" che, "trasportato da Caio", è stato "conferito a Sempronio";
3) nel vostro caso siete trasportatori e anche destinatari del rifiuto e, pertanto, ritengo non abbia senso fare l'annotazione di cui al punto 2) per poi fare una successiva annotazione di carico come destinatari.
Quindi una sola annotazione di carico nella quale sono anche riportati ovviamente gli estremi del FIR in ingresso, a mio avviso, è completa e riporta tutti i dati necessari. Nel caso si può sempre fare un richiamo nella casella "Annotazioni" qualora, oltre ai vostri mezzi in autorizzazione, conferiscano al vs impianto anche mezzi di altre ditte autorizzate alla raccolta e trasporto.

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