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Messaggio  Cristina Cadamuro Ven Giu 17, 2011 9:38 pm

Promemoria primo messaggio :

COS’È IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO?

Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti.
Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente:
-art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti)
-art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico)
-art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
-DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti)
-Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI ALLA TENUTA DEL REGISTRO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI sostituisce, per i soggetti obbligati al suo utilizzo:
-Con la compilazione dell’Area “registro cronologico”, il registro di carico e scarico, previsto dall’originario articolo 190 del d.lgs. 152/2006
-Con la compilazione dell’Area “movimentazione”, il formulario di identificazione per il trasporto, di cui all’originario articolo 193
La sostituzione dei citati due articoli del d.lgs. 152/2006 con i due nuovi articoli 190 e 193 modificati dal d.lgs. 205/2010, decorre dal giorno di entrata in piena operatività del Sistri (i termini di ‘inizio piena operatività’ attualmente sono contenuti nel DM 26 maggio 2011). Fino alle date indicate nel DM 26 maggio 2011, anche per i soggetti obbligati al Sistri, rimangono obbligatorie le compilazioni del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto.
Dalla data in cui il SISTRI diviene completamente sostitutivo del sistema precedente, invece, solo per alcuni soggetti – salvo adesione volontaria al Sistri – permane l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto secondo le modalità previste dai nuovi articoli 190 e 193.

L’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti previsto è disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 205/2010, ed è previsto per i seguenti soggetti (salvo abbiano aderito volontariamente al SISTRI):
-Produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali o costituiti da fanghi di trattamento di acque e di emissioni, che abbiano fino a 10 dipendenti
-Produttori che trasportano i propri rifiuti non pericolosi come attività integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa e quindi iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. 152/2006
I produttori di rifiuti pericolosi non qualificabili come enti o imprese (es. liberi professionisti), devono adempiere all’obbligo di tenuta del registro conservando in ordine cronologico le copie cartacee delle schede Sistri consegnate al momento dell’inizio del trasporto dal conducente e ricevute con l’accettazione del destinatario (art. 190, comma 8 ).
I soggetti nelle cui unità locali si producono fino a 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi (per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione al Sistri) possono delegare la compilazione del registro di carico e scarico alle associazioni imprenditoriali o alle società di servizi di diretta emanazione di dette associazioni. Per tale compilazione è consentita la cadenza mensile, mantenendo presso l’impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3)

FORMALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO

I registri devono essere numerati e vidimati dalla camera di commercio competente per territorio.
Devono essere tenuti secondo le procedure e le modalità del registro IVA
Devono essere tenuti presso ogni impianto di produzione
Devono essere compilati entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dall’avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti oggetto di obbligo di registrazione (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010, al comma 1 per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, le annotazioni devono essere effettuate entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti)
Devono essere integrati con i formulari di trasporto o con le schede Sistri
Devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione eseguita (mentre, come recitava il “vecchio” art. 190, al comma 3, “i registri relativi allo smaltimento in discarica devono essere invece conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione”)

MODELLO DI REGISTRO

L’articolo 190, comma 6, del d.lgs. 152/2006 rinvia al DM 148/1998 per quanto riguarda la regolamentazione di dettaglio. Tale decreto contiene il modello di registro e le relative istruzioni (modello A per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti, modello B per le attività di intermediazione e commercio senza detenzione). Va precisato che tale decreto è applicabile tenendo conto della previsione di entrata in piena operatività del Sistri (che, per i soggetti obbligati al suo utilizzo, diverrà sostitutivo del registro). Pertanto il DM 148/1998 sarà applicabile per i soggetti per i quali rimane l’obbligo di tenuta di tale registro di carico e scarico.

REGISTRO SU STRUMENTO INFORMATICO E RELATIVA STAMPA SU CARTA

Il registro di carico e scarico può essere tenuto anche attraverso sistemi informatici, memorizzando perciò i dati a computer e stampando successivamente su carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata e conforme agli allegati A e B al DM 148/1998.
Per quanto riguarda le regole relative alla conservazione delle scritture contabili, occorre fare riferimento al DPR 445/2000 e alle regole tecniche stabilite dalla Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004. Tali regole consentono sia di eliminare il supporto cartaceo mediante un processo di trasposizione dalla carta ad altro supporto, che di memorizzare direttamente il documento informatico contenente le scritture contabili, alle seguenti condizioni:
-Siano rispettate le disposizioni del Codice civile in materia di numerazione progressiva delle pagine e ordine cronologico (art. 2215 C.c.) e in materia di ordinata tenuta della contabilità (art. 2219 C.c)
-Sia predisposto in modo da garantire la sua inalterabilità
-Sia predisposto in modo da garantire l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento e sarà pertanto necessaria la “firma elettronica qualificata” o la “firma digitale”
-Il documento informatico contenente le scritture contabili, prima di essere sottoscritto, sia integrato con un “riferimento temporale” contenente la data e l’ora di formazione del documento stesso
-L’adempimento della sottoscrizione elettronica sia assolto almeno una volta l’anno, al momento della redazione del bilancio d’esercizio, prima della comunicazione del bilancio al collegio sindacale (art. 2429 C.c.)
-Sia garantita la leggibilità del documento o dei documenti e la possibilità di stamparli, qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche.
In caso di tenuta del registro con modalità informatiche i dati, una volta registrati, rimangono potenzialmente modificabili da parte del titolare del registro: mentre l’alterazione o modifica di quanto annotato nel registro cartaceo risulterebbe evidente dal documento stesso, la variazione delle informazioni inserite a computer potrebbe invece essere attuata senza lasciare traccia della correzione apportata.
Pertanto, l’impresa che tiene il registro con modalità informatiche ha le seguenti alternative:
-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo

* corrispondono alla tempistica per le annotazioni.
Nell'attuale versione dell'art. 190:

"Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo:
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiut
i".

VIDIMAZIONE

Si rinvia alla discussione top “vidimazione”

COMPILAZIONE DELLA PAGINA INIZIALE DEL REGISTRO MODELLO “A”

Prima della vidimazione, è necessario compilare la pagina iniziale (o ‘frontespizio’) del registro inserendo i dati relativi alla ditta, alla residenza e al codice fiscale. L’ubicazione dell’esercizio può invece essere indicata anche dopo la vidimazione ma deve, comunque, precedere l’annotazione della prima operazione (riferimento: Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, punto 2, lettera a)

Dati da inserire nella pagina iniziale

1.DITTA: Ragione Sociale della ditta
Residenza o domicilio: Indicare la sede legale della ditta
Codice fiscale: Indicare il codice fiscale (che può essere diverso dalla partita IVA)
Ubicazione dell’esercizio: inserire i dati relativi al luogo di produzione dei rifiuti
2. ATTIVITÀ SVOLTA: barrare l’attività che interessa (con l’entrata in operatività del Sistri sarà unicamente “Produzione”)
3. TIPO DI ATTIVITÀ: Campo da compilare in caso di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento
4. REGISTRAZIONE: il numero e la data della prima operazione e il numero e la data dell’ultima registrazione effettuate all’interno del registro (naturalmente questi dati verranno inseriti quando si conosceranno, pertanto non al momento della vidimazione; in particolare la data dell’ultima registrazione sarà inserita una volta ultimato il registro)
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: Sono elencate tutte le possibili caratteristiche proprie dei rifiuti (stato fisico e, solo in caso di rifiuti pericolosi, la classe di pericolosità). L’elenco non deve essere barrato o completato, poiché costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce

PAGINE INTERNE DEL REGISTRO – Modello “A”

Dopo il frontespizio, le pagine del registro sono tutte uguali.

NOTA: Ogni annotazione in carico e scarico deve essere riferita ad un singolo CER e a un singolo formulario

Le pagine interne del registro sono suddivise in cinque colonne

Prima colonna del registro

Nella prima colonna del registro di carico e scarico deve essere contrassegnata l’operazione (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione che si sta effettuando.
Scarico-Carico: barrare la casella di Carico in caso si intenda registrare la produzione del rifiuto, oppure la casella di Scarico qualora si intenda registrare la consegna del rifiuto al trasportatore
Del: inserire la data dell’operazione di Carico o di Scarico; in caso di operazione di scarico, inserire la data di inizio trasporto
N: inserire il numero dell’operazione

NOTA: La numerazione delle operazioni è progressiva. Ogni singola operazione, sia di Carico che di Scarico, deve essere registrata con un proprio numero e ogni anno si ricomincia da 1. Se nel corso dell’anno si utilizzano più registri, il primo numero del nuovo registro sarà numericamente successivo rispetto all’ultimo numero del precedente registro e così via.

Formulario n. (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): inserire il numero identificativo del formulario (codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario, in genere posizionato in alto a destra dello stampato) e la data di emissione del formulario (quella in alto a destra). Quando e nei casi in cui il formulario sarà completamente sostituito dalla scheda SISTRI, andranno indicati gli estremi di tale scheda (numero identificativo XXXXXX).
Rifer. operazioni di carico (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): richiamare il numero del registro riferito all’operazione di Carico dello stesso rifiuto. Naturalmente possono essere presenti più operazioni di Carico per un unico Scarico.

Seconda colonna del registro

CER: scrivere il CER del rifiuto oggetto del carico o dello scarico; l’attribuzione del CER spetta al produttore; è buona prassi attribuirlo all’inizio del rapporto con il destinatario e con il trasportatore del rifiuto, verificando inoltre che entrambi i soggetti siano autorizzati per quel determinato CER. L’elenco dei CER si trova nell’allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
Descrizione: scrivere la descrizione del rifiuto avendo cura di riportare l’aspetto esteriore dei rifiuti, per consentire di identificare il rifiuto “con il massimo grado di accuratezza”, tenendo conto del fatto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva
Stato fisico: indicare il numero dello stato fisico del rifiuto (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
Classe di pericolosità: indicare la Classe di pericolosità (H) corrispondente al rifiuto (Solo per i rifiuti pericolosi)
Rifiuto destinato a (da compilare solo in caso di operazioni di scarico): Va barrato il campo dello smaltimento o del recupero e inserendo il codice D o R rispettivamente, a seconda dell’effettiva destinazione del rifiuto. L’elenco dei codici D (operazioni di smaltimento) si trova all’allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006; l’elenco dei codici R (operazioni di recupero) si trova all’allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006

Terza colonna

Nella terza colonna deve essere riportata la quantità del rifiuto oggetto di registrazione, sia in caso di carichi che in caso di scarichi. Nel caso degli scarichi, qualora l’invio a terzi sia effettuato indicando nel formulario (o nella scheda SISTRI) che il peso sarà verificato a destino, anche nel registro andrà indicato un peso stimato. Se si tratta di uno Scarico riferito a più operazioni di Carico va riportata la somma dei quantitativi di ogni singola operazione di Carico)

Quarta colonna:

La compilazione del luogo di produzione e dell’attività di provenienza del rifiuto va indicata da parte dei soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un’attività di intermediazione, si devono riportare i suoi dati, precisando la denominazione/ragione sociale, il codice fiscale, la sede, il numero di iscrizione all’albo (questo dato va indicato dal momento in cui è pienamente operativo l’obbligo di iscrizione per i commercianti ed intermediari ai sensi dell’art. 212 del d.lgs. 152/2006)

Quinta colonna

Annotazioni: segnalare eventuali informazioni aggiuntive che si ritengano utili. Per esempio, nel caso di operazioni di scarico, può essere utile riportare in questo spazio il “peso verificato a destino” nei casi in cui, per i rifiuti conferiti a terzi, si sia optato per l’indicazione nel formulario (o scheda SISTRI) di un peso stimato.

In attesa di completare ed aggiornare la discussione


Ultima modifica di Cristina Cadamuro il Mar Giu 21, 2011 9:03 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  riger Mar Mag 21, 2013 5:42 pm

cescal64 ha scritto:
...a questo punto, o li chiami rifiuti solo quando metti il contenitore primario a perdere in quello secondario rigido

un rifiuto lo chiamo rifiuto quando voglio o devo disfartene... una siringa monouso la chiami rifiuto quando l'hai usata. A mio avviso l'attività che genera il rifiuto non può e non deve essere l'imballo... se no qualcuno potrebbe sentirsi autorizzato a ripescare la siringa infetta dal contenitore non ancora chiuso e usarla di nuovo...
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Messaggio  cescal64 Mar Mag 21, 2013 5:50 pm

concordo in pieno! Wink
per questo, secondo me, una situazione come quella descritta, che non ha "deposito temporaneo" a norma del DPR 254/03 (ovvero un contenitore dentro l'altro) non è, appunto, a norma... Evil or Very Mad
sempre IMHO...
Salute a tutti.
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Messaggio  nicola Mar Mag 21, 2013 7:22 pm

Quando parlo di contenitore mi riferisco al primario dentro il secondario.nicola
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Messaggio  Aurora Brancia Mar Mag 21, 2013 9:14 pm

forse dipende dalla mia stanchezza, o forse proprio dal fatto che con gli anni mi sono rincitrullita oltre il consueto, ma quando tu dici ed anzi ribadisci che "non c'e deposito temporaneo" quando hai appena detto che c'è il contenitore con le robe sporche dentro, stai dicendo che in quegli uffici "sanitari" decentrati arriva solo il bustone giallo? Ho capito bene? e -se ho capito bene !-, dedurrei che sostenere "non c'è deposito temporaneo" significa che quello che in fatto ed in pratica esiste è difforme dal dettato normativo così gentilmente ricordatoci da cescal.

Ecco, in tal caso ciò che volevo dirti è: se è così, c'è qualcuno che bara da qualche parte, perchè i bustoni gialli si forniscono/vendono ognuno abbinato al suo contenitore esterno.

Per cui il deposito temporaneo c'è, ma giustappunto è difforme dal disposto specifico e in quanto tale occorre ricondurlo a conformità. Poi, ogni volta che ne chiudi 1 c'è il carico, oppure puoi anche chiuderli tutti insieme quando arriva il signore a ritirarli, signore che vorrei proprio assistere a come fa a venire a portarsi via solo un bustone giallo senza il suo contenitore, qualora ci siano "perdite" dei contenuti.

_________________
sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  nicola Mer Mag 22, 2013 5:02 am

Ma che! Stiamo navigando fuori rotta.! Il contenitore é a Norma.!il bustone giallo all'interno del rigido. Figuriamoci. La questione era ed é:il contenitore aperto si configura quale deposito temporaneo? Tutto qui. Se si, trascina con se tutte le regole del D.T.
Nicola.
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Messaggio  zorba Mer Mag 22, 2013 8:38 am

NICOLA ha scritto:il contenitore aperto si configura quale deposito temporaneo? Tutto qui. Se si, trascina con se tutte le regole del D.T.
Certo che sì!

Né le norme generali in materia di rifiuti (TUA, art. 183), né le norme speciali del DPR 254/03 (artt. 8 e 9) individuano un’altra “situazione” relativa al RAGGRUPPAMENTO dei rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Ti pare ipotizzabile una situazione in cui i rifiuti in questione possano rimanere all’interno del contenitore per un tempo indeterminato e potenzialmente infinito, nonché in qualsiasi condizione e magari senza essere neppure annotati sul registro, purché il contenitore sia ancora aperto?
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Messaggio  chrisbin Mer Mag 22, 2013 12:05 pm

zorba ha scritto:

Ti pare ipotizzabile una situazione in cui i rifiuti in questione possano rimanere all’interno del contenitore per un tempo indeterminato e potenzialmente infinito, nonché in qualsiasi condizione e magari senza essere neppure annotati sul registro, purché il contenitore sia ancora aperto?

lol! lol! lol! alcool clap clap

Un abbraccio.

Christian
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Messaggio  nicola Mer Mag 22, 2013 12:20 pm

Prendo atto delle vostre opinioni.
Grazie. Nicola.
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Messaggio  ilesab Gio Mag 23, 2013 1:11 pm

-Se il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell’inalterabilità e l’integrità del documento e perfetta identificabilità temporale (marca temporale) la loro conservazione potrà essere solo informatica, e il registro dovrà essere stampato su richiesta delle autorità di controllo.
-Se le scritture contabili dell’esercizio, seppure tenute con il computer, non rispondono alle nuove modalità informatiche, allora dovranno essere stampate secondo le cadenze* imposte dall’articolo 190 e, comunque, in sede di verifica da parte delle autorità di controllo


Buongiorno a tutti,
sono nuova del forum e non sono molto pratica... scusate.
Avrei bisogno, se possibile, di sapere qual è il riferimento normativo all'interno del quale io possa trovare le indicazioni incollate sopra.

Grazie
ilesab
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Messaggio  isamonfroni Gio Mag 23, 2013 3:38 pm

Scusa, ma visto che hai copiato e incollato dal post iniziale, non hai visto i riferimenti normativi?

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Messaggio  ilesab Ven Mag 24, 2013 8:43 am

si grazie li ho visti e li ho anche letti ma non trovo da nessuna parte queste precise indicazioni.
Vorrei solo capire se sono interpretazioni o espliciti riferimenti normativi che non ho individuato nella deliberazione 19 febbraio 2004

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Messaggio  VdT Lun Dic 30, 2013 1:17 pm

Salve ragazzi. Una domanda in merito ai registri di carico e scarico e formulari per un caso particolare. Magari qualcuno di voi ha già avuto qualche esperienza simile e può essermi di aiuto.

Consideriamo un'azienda di trasporto rifiuti che ha una sede legale in una regione del nord italia dalla quale gestisce la logistica del nord italia. Consideriamo poi il fatto che questa azienda abbia una seconda unità locale situata in una regione diversa dalla prima e dalla quale gestisce un'altra porzione della logistica.

Fatta questa premessa come si dovrebbero gestire le questioni inerenti la tenuta del registro di carico e scarico nella unità locale? Possono essere tenuti lì o sarebbe il caso di gestire sempre il tutto dalla sede legale? (considerate le problematiche tecniche).
Inoltre i formulari dove andrebbero vidimati secondo voi?

Personalmente ero del parere che fosse possibile la tenuta di due gestioni separate, sia per convenienza pratica che di gestione vera e propria della documentazione. Qualcuno però mi ha messo la pulce nell'orecchio dicendomi che la vidimazione dei formulari non potrebbe essere effettuata dalla camera di commercio dove ha sede l'unità locale ma andrebbero sempre vidimati presso quella dove ha sede la sede legale.
Qualcuno di voi vuole dare qualche spunto di riflessione o ha già avuto esperienza simili anche in caso di controlli?

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Messaggio  Supremoanziano Lun Dic 30, 2013 1:57 pm

VdT ha scritto:Salve ragazzi. Una domanda in merito ai registri di carico e scarico e formulari per un caso particolare. Magari qualcuno di voi ha già avuto qualche esperienza simile e può essermi di aiuto.

Consideriamo un'azienda di trasporto rifiuti che ha una sede legale in una regione del nord italia dalla quale gestisce la logistica del nord italia. Consideriamo poi il fatto che questa azienda abbia una seconda unità locale situata in una regione diversa dalla prima e dalla quale gestisce un'altra porzione della logistica.

Fatta questa premessa come si dovrebbero gestire le questioni inerenti la tenuta del registro di carico e scarico nella unità locale? Possono essere tenuti lì o sarebbe il caso di gestire sempre il tutto dalla sede legale? (considerate le problematiche tecniche).
Inoltre i formulari dove andrebbero vidimati secondo voi?

Personalmente ero del parere che fosse possibile la tenuta di due gestioni separate, sia per convenienza pratica che di gestione vera e propria della documentazione. Qualcuno però mi ha messo la pulce nell'orecchio dicendomi che la vidimazione dei formulari non potrebbe essere effettuata dalla camera di commercio dove ha sede l'unità locale ma andrebbero sempre vidimati presso quella dove ha sede la sede legale.
Qualcuno di voi vuole dare qualche spunto di riflessione o ha già avuto esperienza simili anche in caso di controlli?
Mi riservo di cercare i riferimenti normativi, ma il registro di c/s rifiuti di riferimento dell'unità locale deve essere tenuto presso la stessa. Deve essere vidimato presso la CCIAA competente per territorio dove si trova l'unità locale.
Erano state, però, sollevate obiezioni davanti ai giudici per la impossibilità tecnica di custodire il registro presso un'unità locale particolarmente disagiata (credo che fosse un depuratore in zona montagnosa), ma francamente non ricordo come è andata a finire
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Messaggio  VdT Lun Dic 30, 2013 4:41 pm

Il problema che riscontro in merito alla questione dei trasportatori è che secondo alcuni "consulenti" il registro debba essere tenuto presso la sede legale dell'azienda e non vi è alcuna possibilità per la quale l'attività di trasporto possa essere scissa su più unità locali.
Mi hanno anche detto che non solo i registri, anche se divisi in due, debbano essere custoditi presso la sede legale, ma che i formulari ogni 10 gg debbano essere spediti dall'unità locale presso la sede legale.
Se da un lato potrebbe sembrare formalmente corretta come prassi la ritengo dispendiosa da un punto di vista economico e macchinosa da un punto di vista operativo.
Inoltre rileggendo l'articolo di legge inerente la tenuta del registro di carico e scarico, si fa riferimento a "sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto...." ma non a "sede legale".

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Messaggio  isamonfroni Mer Gen 01, 2014 2:39 pm

Ciao VDT, per quanto ti possa essere utile, quando lavoravamo noi avevamo sede legale a Roma e unità locali dappertutto (liguria,piemonte,Sicilia e 2 in Sardegna).
Ovviamente avevamo camion in tutte le unità operative, meno che a Roma (in centro  Shocked ) e tenevamo i registri nelle varie sedi.
Chiaramente i FIR e i registri si vidimavano là.

E' quella vaccata del SISTRI che ci ha costretto a Iscrivere (e pagare)la sede legale inoperosa.

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Messaggio  VdT Gio Gen 09, 2014 3:51 pm

Grazie mille Isa, il tuo commento mi è di supporto, perlomeno vedo che la logica non è andata a farsi benedire

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Messaggio  giuliab79 Ven Feb 28, 2014 2:12 pm

Ciao ragazzi,

una domanda...per me è la prima volta che compilo questi moduli del Sistri ed il 03/03/2014 ci sarà la partenza ufficiale per i produttori di rifiuti pericolosi.
Vorrei chiedervi: se il produttore, dopo aver prodotto i rifiuti, li tiene in officina per alcuni mesi prima di consegnarli al trasportatore (le quantità sono basse), io comunque entro il termine dei dieci giorni dalla produzione dovrò registrare nella scheda sistri?
Oppure posso tenere solo un "promemoria" dei rifiuti prodotti nel periodo e poi nel momento in cui vengono trasferiti al trasportatore li registro tutti insieme?

Grazie, scusate ma ne so pochissimo!
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Messaggio  UB2601 Ven Feb 28, 2014 2:31 pm

Così come con il registro cartaceo, entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto devi inserire in Sistri una nuova registrazione cronologica di carico.
Attenzione poi ai termini di scadenza del deposito temporaneo...
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 28, 2014 2:41 pm

giuliab79 ha scritto:Ciao ragazzi,

una domanda...per me è la prima volta che compilo questi moduli del Sistri ed il 03/03/2014 ci sarà la partenza ufficiale per i produttori di rifiuti pericolosi.
Vorrei chiedervi: se il produttore, dopo aver prodotto i rifiuti, li tiene in officina per alcuni mesi prima di consegnarli al trasportatore (le quantità sono basse), io comunque entro il termine dei dieci giorni dalla produzione dovrò registrare nella scheda sistri?
Oppure posso tenere solo un "promemoria" dei rifiuti prodotti nel periodo e poi nel momento in cui vengono trasferiti al trasportatore li registro tutti insieme?

Grazie, scusate ma ne so pochissimo!

Allora prima regola generale:
Il sistri non è una novità nè una rivoluzione nei criteri di gestione dei rifiuti, è soltanto il modo per fare online le registrazioni che già da 30 anni è obbligatorio tenere sui registri cartacei.

Oggi, poi, e fino al 31/12/2014 chi è obbligato al sistri è obbligato anche a tenere i registri cartacei.
Le regole di registrazione sia su sistri che sui registri cartacei sono queste:
1) in un certo giorno X produci rifiuti pericolosi
2) devi registrare il quantitativo prodotto entro 10 gg lavorativi da X (sia sul registro cartaceo che sul sistri)
3) li puoi tenere nel deposito temporaneo presso il produttore (vedi art. 183, c.1, lettera bb) per 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure fino a che non hai massimo 30 mc di cui massimo 10 mc pericolosi e comunque non più di un anno.
4) quando decidi di smaltire, chiami il trasportatore e te li fai portare via in un certo giorno Y
5) devi registrare il movimento di scarico entro 10 gg lavorativi da Y sia sul registro cartaceo che sul sistri.
Tutto qui, non è cambiato niente.

Niente "promemoria" vari o altre soluzioni bricolage che, se scoperte, conducono a pesanti sanzioni.

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Messaggio  Supremoanziano Ven Feb 28, 2014 2:54 pm

isamonfroni ha scritto:
giuliab79 ha scritto:Ciao ragazzi,

una domanda...per me è la prima volta che compilo questi moduli del Sistri ed il 03/03/2014 ci sarà la partenza ufficiale per i produttori di rifiuti pericolosi.
Vorrei chiedervi: se il produttore, dopo aver prodotto i rifiuti, li tiene in officina per alcuni mesi prima di consegnarli al trasportatore (le quantità sono basse), io comunque entro il termine dei dieci giorni dalla produzione dovrò registrare nella scheda sistri?
Oppure posso tenere solo un "promemoria" dei rifiuti prodotti nel periodo e poi nel momento in cui vengono trasferiti al trasportatore li registro tutti insieme?

Grazie, scusate ma ne so pochissimo!

Allora prima regola generale:
Il sistri non è una novità nè una rivoluzione nei criteri di gestione dei rifiuti, è soltanto il modo per fare online le registrazioni che già da 30 anni è obbligatorio tenere sui registri cartacei.

Oggi, poi, e fino al 31/12/2014 chi è obbligato al sistri è obbligato anche a tenere i registri cartacei.
Le regole di registrazione sia su sistri che sui registri cartacei sono queste:
1) in un certo giorno X produci rifiuti pericolosi
2) devi registrare il quantitativo prodotto entro 10 gg lavorativi da X (sia sul registro cartaceo che sul sistri)
3) li puoi tenere nel deposito temporaneo presso il produttore (vedi art. 183, c.1, lettera bb) per 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure fino a che non hai massimo 30 mc di cui massimo 10 mc pericolosi e comunque non più di un anno.
4) quando decidi di smaltire, chiami il trasportatore e te li fai portare via in un certo giorno Y
5) devi registrare il movimento di scarico entro 10 gg lavorativi da Y sia sul registro cartaceo che sul sistri.
Tutto qui, non è cambiato niente.

Niente "promemoria" vari o altre soluzioni bricolage che, se scoperte, conducono a pesanti sanzioni.

Piccolo OT:
Isa hai cambiato le mutande?
Quando ho letto la domanda ed ho visto che tu avevi risposto, mi sono affrettato a scendere nel rifugio anti ordigno termonucleare Razz Razz 
Fine OT.
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Messaggio  isamonfroni Ven Feb 28, 2014 3:17 pm

Supremoanziano ha scritto:
Piccolo OT:
Isa hai cambiato le mutande?
Quando ho letto la domanda ed ho visto che tu avevi risposto, mi sono affrettato a scendere nel rifugio anti ordigno termonucleare Razz Razz 
Fine OT.
eddai Supremo.... Shocked 
Non sono mica così cattiva.... Razz 
Sono molto selettiva anche nello spargere sabbia

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Messaggio  marcogio85 Ven Feb 28, 2014 9:26 pm

Buonasera, partendo dal presupposto che se un rifiuto è destinato a R o D dal produttore / detentore, allo "scarico" sul registro e di conseguenza nel fir dovranno essere apposte tutte le operazioni che subirà il rifiuto...(e non il classico R13 o D15 solamente)...giusto...?
Il destinatario (impianto di recupero ad es) alla ricezione del carico dovrà annotare con il "carico" sul registro...il mio dubbio è: il formulario e il veicolo, aut al trasporto dello stesso e la provienienza dovranno essere annotate? nel campo annotazione potrebbe andare bene...?
Il dm 148 è un pò carente nelle casistiche e anche la circolare gab/dec/812/98 non è esaustiva nella parte del registro...è più esaustivo questo magnifico forum...
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Messaggio  isamonfroni Sab Mar 01, 2014 7:36 pm

@Marcogiò, se ti leggi il primo post di questa discussione vedrai che sono amorevolmente riportate le istruzioni per la compilazione del registro,che peraltro si trovano anche nella seconda di copertina di qualunque registro acquistato.

Sul FIR va indicata una sola operazione R o D

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Messaggio  marcogio85 Sab Mar 01, 2014 8:27 pm

Isa scusa, non vorrei fare il saputello o il pignolo della situazione, però concordi con me che legale c dm 145/98 riporta il PLURALE (operazioni di recupero o smaltimento)
Se non sbaglio poi si va a ripercuotere nel mud o sistri annuale...
Secondo me quindi un fir che non riporta tutte le operazioni è un fir incompleto con le conseguenze sanzionatorie del caso...

Non sarai d'accordo ma la norma parla al plurale... Poi per carità dimmi la tua
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Messaggio  marcogio85 Sab Mar 01, 2014 8:30 pm

Isa scusa, non vorrei fare il saputello o il pignolo della situazione, però concordi con me che legale c dm 145/98 riporta il PLURALE (operazioni di recupero o smaltimento)
Se non sbaglio poi si va a ripercuotere nel mud o sistri annuale...
Secondo me quindi un fir che non riporta tutte le operazioni è un fir incompleto con le conseguenze sanzionatorie del caso...

Non sarai d'accordo ma la norma parla al plurale... Poi per carità dimmi la tua
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