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MA LE BOMBOLETTE SPRAY???
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MA LE BOMBOLETTE SPRAY???
Promemoria primo messaggio :
Ciao a tutti,
Ieri ho avuto i controlli per il rinnovo della certificazione 9001 e 14001, uno dei due ispettori mi ha chiesto come gestisco nel registro di carico-scarico le bombolette spray per la vernice dei camion... gli ho risp ke in azienda le buttano nell'indifferenziato e non hanno mai messo nulla sul registro Carico-scarico (considerate che io lavoro in quest'zienda da soli 6 mesi)
L'ispettore non ha fatto nessuna non conformità ma mi ha consigliato di controllare se le bombolette possono andare nell'indifferenziato e se necessario capire con quale codice CER gestirle...
Voi come le gestite????
Ciao a tutti,
Ieri ho avuto i controlli per il rinnovo della certificazione 9001 e 14001, uno dei due ispettori mi ha chiesto come gestisco nel registro di carico-scarico le bombolette spray per la vernice dei camion... gli ho risp ke in azienda le buttano nell'indifferenziato e non hanno mai messo nulla sul registro Carico-scarico (considerate che io lavoro in quest'zienda da soli 6 mesi)
L'ispettore non ha fatto nessuna non conformità ma mi ha consigliato di controllare se le bombolette possono andare nell'indifferenziato e se necessario capire con quale codice CER gestirle...
Voi come le gestite????
matilde- Utente Attivo
- Messaggi : 204
Data d'iscrizione : 17.08.10
Età : 42
Re: MA LE BOMBOLETTE SPRAY???
[quote="benassaisergio"]consiglierei (ancora una volta) di guardare la rubrica UN 1950 nella lista delle merci pericolose dell'ADR e, in particolare, la disposizione speciale 327[Sottolineo anche la possibilità di usufruire delle deroghe previste al punto 4.1 dell'Accordo Multilaterale M222, soprattutto qualora la quantità di generatori aerosol sia rilevante da giustificare l'organizzazione di un trasporto alla rinfusa]
TAURUS- Utente Attivo
- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 06.10.10
Località : Prov. TN
Re: MA LE BOMBOLETTE SPRAY???
[quote="TAURUS"]
sono perfettamente d'accordo.
in particolare da notare che l'accordo prevede per le rinfuse che: I rifiuti costituiti da generatori di aerosol (N. ONU 1950), con esclusione di quelli che mostrano perdite o deformazioni significative, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o telonati, in container chiusi, oppure in grandi contenitori telonati.
Non viene richiesta la protezione contro eventuali rilasci involontari a condizione che vengano adottate misure idonee a prevenire il crearsi di una pressione elevata o comunque pericolosa. Occorre in ogni caso assicurarsi, con provvedimenti strutturali o attraverso altre misure di prevenzione (ad es. l'utilizzo di materiali assorbenti o vassoi a prova di perdite) che non via sia perdita di liquido dal compartimento di carico del veicolo o del container durante il trasporto.
Prima del carico, il compartimento di carico del veicolo o del container, compresi gli equipaggiamenti, deve essere accuratamente ispezionato per verificare l'assenza di danneggiamenti e nel caso si riscontrino danneggiamenti il carico non deve essere effettuato.
I compartimenti di carico del veicolo o del container non devono essere caricati inoltre al di sopra delle pareti laterali.
Per quanto riguarda i trasporti effettuati sul territorio nazionale, l’accordo è stato sottoscritto dall'Italia in data 14 gennaio 2011, e può essere applicato fino alla sua scadenza (1 agosto 2015).
ùbenassaisergio ha scritto:consiglierei (ancora una volta) di guardare la rubrica UN 1950 nella lista delle merci pericolose dell'ADR e, in particolare, la disposizione speciale 327[Sottolineo anche la possibilità di usufruire delle deroghe previste al punto 4.1 dell'Accordo Multilaterale M222, soprattutto qualora la quantità di generatori aerosol sia rilevante da giustificare l'organizzazione di un trasporto alla rinfusa]
sono perfettamente d'accordo.
in particolare da notare che l'accordo prevede per le rinfuse che: I rifiuti costituiti da generatori di aerosol (N. ONU 1950), con esclusione di quelli che mostrano perdite o deformazioni significative, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o telonati, in container chiusi, oppure in grandi contenitori telonati.
Non viene richiesta la protezione contro eventuali rilasci involontari a condizione che vengano adottate misure idonee a prevenire il crearsi di una pressione elevata o comunque pericolosa. Occorre in ogni caso assicurarsi, con provvedimenti strutturali o attraverso altre misure di prevenzione (ad es. l'utilizzo di materiali assorbenti o vassoi a prova di perdite) che non via sia perdita di liquido dal compartimento di carico del veicolo o del container durante il trasporto.
Prima del carico, il compartimento di carico del veicolo o del container, compresi gli equipaggiamenti, deve essere accuratamente ispezionato per verificare l'assenza di danneggiamenti e nel caso si riscontrino danneggiamenti il carico non deve essere effettuato.
I compartimenti di carico del veicolo o del container non devono essere caricati inoltre al di sopra delle pareti laterali.
Per quanto riguarda i trasporti effettuati sul territorio nazionale, l’accordo è stato sottoscritto dall'Italia in data 14 gennaio 2011, e può essere applicato fino alla sua scadenza (1 agosto 2015).
romontal- Utente Attivo
- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 06.05.10
Età : 72
Località : roma
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