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accordo multilaterale trasporto rifiuti

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Messaggio  benassaisergio Lun Gen 31, 2011 3:52 pm

Promemoria primo messaggio :


Penso possa essere utile per chi deve trasportare rifiuti pericolosi (secondo l'ADR) prendere nota del fatto che l’Italia ha firmato, ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, l’accordo multilaterale M 222, che prevede alcune semplificazioni per tali trasporti.
L’accordo (questo è il testo in inglese: http://www.unece.org/trans/danger/multi ... /M222e.pdf ) è piuttosto articolato.
Sto preparando, per il sito con il quale collaboro, un dettagliato articolo che cerchi di chiarire esattamente di cosa si stratta. Comunque potete sempre rivolgervi ai consulenti per la sicurezza sul trasporto di merci pericolose (che chiunque trasporti merci, rifiuti compresi, pericolose deve avere, salvo esenzioni) che potranno darvi le necessarie spiegazioni.
Naturalmente … sempre disponibile a qualche chiarimento.
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Messaggio  benassaisergio Dom Feb 13, 2011 11:29 pm

1) per il numero ONU 3088, secondo me, "inorganic" nella colonna di destra è sbagliato, dovrebbe essere "organic" (ma è la mia opinione)
2) dal momento che al n. ONU 3244 è associata l'istruzione di imballaggio P002 che prevede imballaggi interni di vetro inseriti in un fusto, la risposta è sì

Ma non posso che ripetere quello che ho sempre detto:
Se ci sono cose che non vanno ... proponete al Ministero una modifica perché la presenti nelle sedi opportune !

Comunque rinvio al mio prossimo post su "Se non ora, quando"

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Messaggio  homer Lun Feb 14, 2011 9:21 am

Grazie!
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Messaggio  marco66 Lun Feb 14, 2011 10:17 am

con imballaggi non provati s'intende senza marchio un??
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Messaggio  benassaisergio Lun Feb 14, 2011 10:27 am

marco66:
con imballaggi non provati s'intende senza marchio un??

Secondo me, sì (se non sono provati non possono avere marchio UN). Però devono essere del tipo previsto nelle istruzioni di imballaggio e rispettare i requisiti di protezione del 4.1.1
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Messaggio  marco66 Lun Feb 14, 2011 11:09 am

.....non mi sembra una cosa proprio sensata, forse esistono in commercio imballaggi made in china......
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Messaggio  romontal Lun Feb 14, 2011 1:23 pm

homer ha scritto:Rileggendo con calma l'allegato mi pare di notare una incongruenza: al n. ONU 3088 a sinistra c'è scritto "ORGANIC" a destra "predominantly inorganic". Di che parliamo????
E, per capirci meglio, ad esempio al n ONU 3244 la definizione nella colonna a destra (imballaggi con contenuto corrosivo, liquido) si può applicare ad un fusto contenente bottiglie e flaconi che a loro volta contengono liquidi corrosivi?
Da rifiutaro quale sono avrei scritto le voci nella colonna a destra in modo più chiaro.

magari "inorganici" potrebbe rifersi ai costituenti e "solido" ai materiali filtranti??????
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accordo multilaterale trasporto rifiuti - Pagina 2 Empty M222 TRADUZIONE

Messaggio  homer Sab Feb 26, 2011 11:44 am

Data l'importanza del tema, di seguito inserisco la traduzione (assolutamente non ufficiale) fatta da me, allegato escluso. Naturalmente le correzioni sono bene accette, soprattutto dall'Ing Benassai, in particolare per il punto 2.2 piuttosto infelice anche in inglese

ACCORDO MULTILATERALE M222, in accordo alla sezione 1.5.1 ADR
Sul trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose
Traduzione non ufficiale
1. Introduzione
1.1 L’accordo è applicabile esclusivamente alla raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in conformità alla legislazione applicabile ai rifiuti
1.2 In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto di rifiuti costituiti da merci pericolose o che contengono merci pericolose è ammesso alle condizioni di cui alle sottostanti sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto di rifiuti appartenenti alle classi 1, 6.2, e 7

2. Classificazione
2.1 Assegnazione semplificata
L’assegnazione in accordo al 2.1.3.5.5 ADR può anche essere applicata a
a) UN 1950 rifiuti di aerosol e
b) La classificazione come sostanza liquida, se non può essere escluso lo sviluppo di una fase liquida
2.2 Errata miscelazione con altri materiali
Nel caso in cui rifiuti, che in conformità all’ADR sono assegnati ad un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR, sono coinvolti in una miscelazione accidentale di materie di rifiuto aventi diversa classificazione, questa non deve essere considerata se non si verificano reazioni pericolose e ciò non determina impatti sostanziali sul grado di pericolo dell’intero carico
2.3 Medicinali
La disposizione speciale 601 del capitolo 3.3. ADR si applica ai rifiuti di medicinali anche se questi non sono più confezionati negli imballi previsti per la distribuzione o la vendita al dettaglio

3. Imballaggi
3.1 Devono essere impiegati gli imballaggi specificati per i numeri ONU pertinenti nella Tabella A del capitolo 3.2.
3.2 Per i rifiuti seguenti, possono anche essere utilizzati imballaggi scaduti o che non sono stati sottoposti a prove:
a) Rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III
b) Rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella dell’allegato al presente accordo per numeri ONU e descrizioni
Gli imballaggi possono avere piegature o ammaccature. Le loro condizioni ed il contenuto così come le modalità di trasporto non devono pregiudicare la conformità alle disposizioni di protezione della sezione 4.1.1 dell’ADR
4 Trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa si applicano le seguenti deroghe:
4.1 UN 1950 rifiuti di aerosol, esclusi quelli non a tenuta o severamente danneggiati, possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, container chiusi o grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa telonati. Non devono essere protetti contro fuoriuscite accidentali se sono attuate misure per prevenire lo sviluppo di pressioni pericolose o la formazione di atmosfere pericolose. Deve essere assicurato, attraverso misure costruttive o diverse (come l’impiego di materiali assorbenti o bacini di contenimento) che non ci saranno perdite di liquidi dai compartimenti di carico dei veicoli o dai container durante il trasporto. Prima del carico, i compartimenti di carico dei veicoli o i container, inclusi i relativi equipaggiamenti, devono essere ispezionati per accertarne l’idoneità. Veicoli o container con compartimenti di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei containers non devono essere caricati al di sopra il livello delle pareti laterali.
4.2 Rifiuti del n. ONU 3175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi e container chiusi dotati di ventilazione adeguata.

5. Marcatura degli imballaggi
Le disposizioni del capitolo 5.2 dell’ADR sulla marcatura degli imballaggi possono essere applicate con le deroghe seguenti:
5.1 Le etichette possono essere attaccate all’imballaggio come prescritto al 5.2.2.1.6 ADR, ultima frase, anche in quei casi in cui i requisiti ivi specificati non sono soddisfatti.
5.2 Il marchio sostanza pericolosa per l’ambiente non è richiesto.

6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 dell’ADR sulle informazioni che devono figurare nel documento di trasporto si applicano con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità della merce pericolosa in accordo al 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata
6.2 Per mezzi di contenimento vuoti in accordo al 5.4.1.1.6 ADR, può essere indicata una descrizione generale efficace del carico pericoloso o di una parte di esso, invece delle specifiche del 5.4.1.1.1 (e) ADR, senza indicare il numero di articoli.
6.3 Non è richiesta l’indicazione supplementare “pericoloso per l’ambiente” prevista al 5.4.1.1.18 ADR
6.4 Nel documento di trasporto occorrerà aggiungere la seguente dicitura addizionale “Trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1 ADR (M222)”

7. Altre misure
Si applicano tutte le altre prescrizioni dell’ADR
8. Campo di applicazione
Questo accordo si applica dal “ agosto 2010 al 1 agosto 2015 al trasporto tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato questo accordo a meno che sia revocato prima della scadenza da almeno uno dei firmatari, nel quale caso rimane applicabile solo per i trasporti tra i paesi aderenti all’ADR che hanno firmato, ma non revocato questo accordo, sul loro territorio, fino a quella data.
Fatto in Vienna il 19 Luglio 2010

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Messaggio  benassaisergio Sab Feb 26, 2011 12:22 pm

Come è ovvio ogni traduttore ha il suo stile.

Per esempio Homer traduce il punto 2.2 così:

Nel caso in cui rifiuti, che in conformità all’ADR sono assegnati ad un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR, sono coinvolti in una miscelazione accidentale di materie di rifiuto aventi diversa classificazione, questa non deve essere considerata se non si verificano reazioni pericolose e ciò non determina impatti sostanziali sul grado di pericolo dell’intero carico

mentre nella traduzione (pubblicata sul sito cui avevo accennato) ho usato una frase leggermente diversa:

Quando, in accordo con l’ADR, i rifiuti sono assegnati ad un numero ONU o sono esenti dall’ADR, una loro miscelazione per errore con rifiuti di diversa classificazione non deve essere tenuta in conto a meno che non si preveda una reazione pericolosa o un impatto significativo sul grado di pericolo dell’insieme.

A questo proposito concordo con Homer che questo punto (e purtroppo non solo questo !) dell’Accordo è poco chiaro.

Comunque confermo che la traduzione di Homer è sostanzialmente corretta (anche se non sempre precisissima: ad esempio, al punto 5, si dovrebbe utilizzare “colli” e non “imballaggi”).

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Messaggio  homer Sab Feb 26, 2011 7:45 pm

Grazie ing! Io provvedo a correggere la mia copia.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 02, 2011 9:18 pm

homer ha scritto:[...]6.4 Nel documento di trasporto occorrerà aggiungere la seguente dicitura addizionale “Trasporto in conformità alle disposizioni del 1.5.1 ADR (M222)”
Ci avete fatto caso che quei mittacchioni clown del MIT nella Circ. allegata a qs link http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=9483 dicono di scrivere “Trasporto in conformità alle disposizioni dell'accordo multilaterale M222” e non quello che giustamente (!) l'amico @Homer (e l'M222 on english, of course) dice ?!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Che fare scrivere entrambe ? (da bravo italiano parac__o ?) Embarassed
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 28, 2012 8:33 pm

Voglio trasportare rifiuti di aerosol alla rinfusa.
Mi viene mal di testa, perchè:

0. gli aerosol sono notoriamente colli e infatti alla colonna 17 non c'è "VV"
1. l'M222 al pt. 4.1 mi permette il trasp alla rinfusa in deroga, ma non mi dice come placco e pannello il container
2. il cap. 5.3.2.1.1 mi dice di mettere i pannelli neutri davnti e dietro: OK fatto.
3. il cap. 5.3.2.1.4 mi dice di mettere i pannelli con kemler e nr. onu MA SOLO SE ESISTE il nr. kemler nella colonna 20: ooppps, per gli aerosol non c'è: ergo non li devo mettere (boooh!) Embarassed
4. a questo punto però il mio trasp è alla rinfusa ma coi pannelli del trasp in colli (mal di testa) Crying or Very sad
5. il cap. 5.3.1.4.1 mi dice che se viaggio alla rinfusa devo "placcare" : e che ci metto ? l'etichetta dei gas ed event il marchio peric per ambiente ? ma allora non sembra più un trasporto in colli che invece non prevede placcatura (mal di denti) Crying or Very sad Crying or Very sad
6. .... e parlo di peric per l'ambiente poichè l' M222 al pt. 5 mi esenta solo per colli e non alla rinfusa (mal di schiena) Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
7. ma paradossalmente il pt. 6.3 dell'M222 mi esenterebbe dallo scrivere "PERIC x AMBIENTE" sul ddt ma non dal mettere il marchio sul container

8. infine sono sicuro che se passo davanti ad una pattuglia con 2 pannelli neutri e (apriti cielo !!) le placche dei gas (ma non ho una cisterna !!) mi fermano di sicuro e l'autista dirà solamente dòbar dàn nel suo idioma slavo.

Aiutino? affraid confused Razz
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Messaggio  benassaisergio Gio Mar 29, 2012 12:13 am

Dunque ... provo una risposta.

Con l'accordo M222 si ammette il trasporto di rifiuti di aerosol alla rinfusa, anche se nella colonna 7 non c'è una VV.

Allora ....

La sezione 5.3.1 dell'ADR dice che devo mettere ( su container e/o veicoli ) le placche corrispondenti alle etichette di pericolo ( quindi etichetta gas + etichetta rischi sussidiari).
Il paragrafo 5.3.1.4.1 specifica solo dove devono essere messe.

Il paragrafo 5.3.2.1.1 dice che devo mettere pannelli arancio.
Dal momento che nella colonna 20 della tabella A del capitolo 3.3 non è indicato un numero di identificazione del pericolo (per gli aerosol) non mi sembra che sia richiesto di mettere il codice Kemler e il numero ONU.

Quanto al marchio "pericoloso per l'ambiente", dal momento che esso non è previsto per i colli, e non è prevista la menzione sul documento di trasporto, ne deriverei che non ha senso apporlo su veicoli/container.

Ma, di nuovo, come ho già detto, né a Ginevra (WP.15) né nei governi nazionali, ci sono gli dei con la verità rilevata: quindi ci sono (speriamo sempre meno) inevitabili errori, omissioni, ecc.

E, come ho appena detto a proposito del thread "cer 150202 in ADR", se ci sono cose da modificare .... diamoci da fare per modificarle !



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Messaggio  vaghestelledellorsa Gio Mar 29, 2012 6:48 am

benassaisergio ha scritto:[...]Il paragrafo 5.3.2.1.1 dice che devo mettere pannelli arancio.
Dal momento che nella colonna 20 della tabella A del capitolo 3.3 non è indicato un numero di identificazione del pericolo (per gli aerosol) non mi sembra che sia richiesto di mettere il codice Kemler e il numero ONU.
ecco quindi che alla luce delle considerazioni appena svolte per viaggiare con aerosol alla rinfusa dovrei mettere solamente 2 pannelli neutri davanti e dietro. Giusto?

benassaisergio ha scritto:[...]Quanto al marchio "pericoloso per l'ambiente", dal momento che esso non è previsto per i colli, e non è prevista la menzione sul documento di trasporto, ne deriverei che non ha senso apporlo su veicoli/container.

Certo, caro Ben, non è previsto per i colli (pt. 5.2 dell'M222) ma l'M222 nulla dice per il trasporto alla rinfusa che quindi (nel silenzio della norma) rimane soggetto, o no? Embarassed
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Messaggio  benassaisergio Gio Mar 29, 2012 11:14 am

Sono d'accordo sul fatto che bastano due pannelli arancio "neutri".
Quanto al marchio "pericoloso per ambiente" su veicoli/contenitori ribadisco che, anche se M222 non ne parla, la logica mi ha portato a concludere quello che ho detto.

Ma naturalmente tutto ciò è la mia opinione
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Mar 19, 2013 5:47 pm

benassaisergio ha scritto:la deroga al marchio vale per tutti
gli imballaggi non provati solo per l'annesso
riprendo un attimo il tema :... si parlava del marchio pericoloso per l'ambiente in ambito M222: ebbene frange estremiste degli organi di controllo dicono che se al pt. 3.1 dell'M222 si dice "devono essere usati gli imballaggi della Tabella A" questo vuol dire che l'M222 non è applicabile al trasporto in cisterna pale
e quindi è inapplicabnile il BEL pt. 6.1 dell'accordo (quantità stimata !) e l'ancor più BELLO pt. 6.3 (non devo valutare se pericoloso per l'ambinente !)
siete d'accordo ?
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Messaggio  homer Mar Mar 19, 2013 10:59 pm

No, non sono d'accordo e non mi piacciono i talebani...

... però ho risposto a memoria, quando potrò mi rileggo il tutto
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mer Mar 20, 2013 8:13 am

homer ha scritto: .... ho risposto a memoria, quando potrò mi rileggo il tutto
l'M222 mi è sempre sembrato applicabile anche per singoli paragrafi e non unitariamente , p.e: l'assegnazione semplificata nella classifcazione degli aerosol, va da sé, riguarda solo gli aerosol .... (direbbe Frassica, o Pazzaglia, non mi ricordo); la marcatura dei colli lo dice il senso stesso della parola (direbbe Ferrini) ma quando l'M222 parla di imballaggi dice "devono essere usati gli imballaggi specificati nella Tabella A per il nr. ONU in questione"
Ora io dico: ma perchè precisare una cosa ovvia (non mi metto certo ad usare un fusto qualsiasi con merci ADR) se non per intendere : "per godere di questa deroga devono essere usati SOLAMENTE gli imballaggi specificati nella Tabella A per il nr. ONU in questione"

NON c'era effettivamente bisogno di specificare visto che poi al paragrafo 7 si dice comunque "Devono essere applicate tutte le altre disposizioni dell'ADR" Sad
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