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IMPRESE CHE ESERCITANO LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI CON VEICOLI AVENTI LICENZA AL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

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IMPRESE CHE ESERCITANO LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI CON VEICOLI AVENTI LICENZA AL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO Empty IMPRESE CHE ESERCITANO LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO RIFIUTI PRODOTTI DA TERZI CON VEICOLI AVENTI LICENZA AL TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO




A cura della Dott.ssa Valentina Vattani
Link da www.dirittoambiente.net

In un quesito pubblicato di recente su queste stesse pagine ho risposto ad una domanda di un nostro lettore che faceva esplicito riferimento alla possibilità di trasportare ad un impianto di proprietà i rifiuti prodotti da terzi con iscrizione all’Albo ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/06 (cioè con iscrizione “agevolata” per il c.d. trasporto in conto proprio di rifiuti). Ed infatti nel quesito che ci è stato inviato, oltre a indicare esplicitamente l’articolo di riferimento, si parlava di “autorizzazione” dell’attività di trasporto in conto proprio e non di “licenza” al trasporto in conto proprio (termine che avrebbe potuto generare in me almeno qualche dubbio su ciò che effettivamente voleva sapere l’utente che ci ha scritto…).

Ritorniamo sulla questione però affrontando un caso che è totalmente diverso e cioè il trasporto di rifiuti prodotti da terzi ma con licenza di trasporto in conto proprio ex art. 31 legge 298/74 (con la quale è stato istituito l’Albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto terzi e si è operata la suddivisione della disciplina dell’autotrasporto di cose in “trasporto in conto proprio” e “trasporto per conto di terzi”)

L’art. 31 della legge 298/74 recita: “Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando occorrano tutte le seguenti condizioni:
a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con la facoltà di compera ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;
c) le merci trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano esser da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto ad acquistare o a vendere".


Pertanto nei casi in cui il trasporto non costituisce l’attività economica prevalente, ma rappresenta una necessità complementare dell’impresa, si ricade nella definizione di trasporto cose in conto proprio (che, come si vede, è concetto ben diverso dal “trasporto in conto proprio di rifiuti” disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06).
Con l’articolo 6 del DPR n. 783/1977 si è precisato inoltre che: “L’attività di trasporto di cose in conto proprio è da considerare complementare o accessoria dell’attività principale dell’impresa richiedente la licenza quando si verificano le seguenti condizioni:
a) le cose da trasportare per le loro caratteristiche merceologiche abbiano stretta attinenza con l’attività principale dell’impresa;
b) l’insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell’attività principale dell’impresa;
c) i costi dell’attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell’attività dell’impresa.

La condizione di cui alla precedente lettera c) non è richiesta nei soli casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell’attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante.”


L’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla Provincia. La licenza è accordata per ciascun veicolo o trattore e vale per i rimorchi o semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

Il Comitato nazionale dell’allora “Albo Nazionale delle Imprese esercenti che effettuano la gestione dei rifiuti” con la Circolare n. 8595 del 16 ottobre 1995, in merito alla questione dell’iscrizione all’Albo delle imprese in possesso di veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio affermava che: “Come è noto, l’articolo 31 della legge 298/1974 stabilisce le condizioni che debbono verificarsi per l’esecuzione del trasporto di cose in conto proprio.
È, altresì, noto che presso ogni ufficio provinciale della M.C.T.C. è istituita un’apposita commissione che verifica la sussistenza delle condizioni previste dal succitato articolo 31.
Resta, pertanto, chiaro che qualora la codifica delle attività economiche e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nelle licenze in questione coincidono esattamente con le attività di trasporto che l’interessato intende svolgere e che sono soggette al disciplinamento dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, le licenze in conto proprio sopra specificate sono del tutto idonee per lo svolgimento dell’attività richiesta.


Per cui - in forza anche di questa vecchia circolare - si possono utilizzare veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi qualora, però, la codifica delle attività economiche e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nelle licenze in questione coincidono esattamente con le attività di trasporto che l’interessato intende svolgere.

Orbene - volendo fare un esempio - chi svolge prevalentemente attività di recupero di rifiuti non pericolosi ed utilizza i propri veicoli per trasportare i rifiuti prodotti da terzi solo ai propri impianti ben può soddisfare le condizioni previste dalla normativa sul trasporto di cose in conto proprio, per cui il trasporto dei rifiuti potrà avvenire con veicoli dotati di licenza di trasporto cose in conto proprio, ma ci si dovrà iscrivere all’Albo gestori ambientali in categoria 2 o 4 che sarà limitata ai soli CER che l’impianto può ricevere.
In sede di redazione della perizia giurata che attesta l’idoneità dei mezzi al trasporto il perito dovrà tenere conto delle limitazioni previste per i veicoli muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio di cui alla legge 298/74(così Comitato nazionale dell’Albo Nazionale delle Imprese esercenti che effettuano la gestione dei rifiuti” - Circolare del 28 marzo 2006 Prot. n. 374).
Valentina Vattani
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