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riferimenti operazioni di carico

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MauroC
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Nov 13, 2010 10:48 am

Cari amici, ho dei problemi con il registro di c/s; fino a poco tempo fa lo compilavo solo una volta all'anno all'atto del ritiro. Ma da quando ho approffondito la materia (avvento SISTRI) sono aumentati anche i rifiuti da smaltire in tal maniera.
Prima avevo solo un codice CER (18.01/03*) adesso ne ho due (anche il 15.01.10*).
Il problema che mi si pone è il seguente:
visto che le registrazioni di carico dei rifiuti deve essere fatta entro 5gg per gli infettivi e entro 10 gg per gli imballaggi, come faccio ad inserire tutti i numeri di riferimento alle operazioni di carico?
Nel registro, in basso a sx ci sono solo due piccole righe, io avrò un sacco di riferimenti da segnare e, sopratutto, i codici CER si altrenano.
Cosa mi consigliate?
Se il SISTRI parte come dovrebbe a Gennaio non c'è problema, ma visto la situazione non si sa mai.......

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Messaggio  Admin Sab Nov 13, 2010 12:40 pm

Hai ragione scratch
Dovresti indicare circa 70 riferimenti per i taglienti e 35 per gli imballaggi.
E non puoi nemmeno scrivere "dal n. x al n. y" perche' sono sfalsati.
Si potrebbe inserire un rimando alle annotazioni pero', pero',...
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
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Messaggio  Admin Sab Nov 13, 2010 1:46 pm

I registri, a differenza dei FIR, non devono essere stampati necessariamente da tipografier autorizzate dal Ministero.
Puoi anche predisporlo tu oppure un tipografo di tua fiducia, purche' conforme al DM 148/98 e, naturalmente, vidimato.
Fanne uno con più' spazio nel campo dei riferimenti.

Quasi, quasi mi metto a commerciare in registri per estetisti.
Tanto se aspettiamo il Sistri...
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Messaggio  MauroC Sab Nov 13, 2010 2:55 pm

FIR stampati solo da tipografi autorizzati??questa non la sapevo? sicuro admin??ma tutti i FIR che vedo elaborati e stampati dagli smaltitori?? si fanno sempre autorizzare?? boohh..
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Messaggio  Admin Sab Nov 13, 2010 3:45 pm

Stampati dagli smaltitori!!??

"I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. (DM 145/98, art. 4, c.1)
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Messaggio  fantalele 4.0 Sab Nov 13, 2010 4:06 pm

Admin ha scritto:I registri, a differenza dei FIR, non devono essere stampati necessariamente da tipografier autorizzate dal Ministero.
Puoi anche predisporlo tu oppure un tipografo di tua fiducia, purche' conforme al DM 148/98 e, naturalmente, vidimato.
Fanne uno con più' spazio nel campo dei riferimenti.

Quasi, quasi mi metto a commerciare in registri per estetisti.
Tanto se aspettiamo il Sistri...

Potrebbe essere una soluzione ma il mio registro è praticamente nuovo, sarebbe uno spreco di soldi.
Tra quello che ho speso per il registro e vidimarlo (ho compilato solo poche pagine), farne fare uno apposta, andare in CCIA a farlo vidimare uno nuovo ad hoc...
Troverò una soluzione, speranzoso nel nostro governo Suspect

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Messaggio  nicola Lun Gen 31, 2011 12:38 pm

Ciao a tutti,
un dubbio inerente la compilazione dei registri di c/s. E riguarda la fase di carico. A mia conoscenza (correggetemi se sbaglio) la fase di carico consiste nella movimentazione , nel luogo di produzione, dalla realtà produttiva al deposito temporaneo (10 gg per per la registrazione). La fase di scarico, si realizza quando il trasportatore prende in consegna i rifiuti dal deposito temporaneo. Il dubbio: se non esiste un deposito temporaneo, e il trasportatore preleva il contenitore dei rifiuti direttamente dal luogo di produzione (quantità minime, col cartone ancora semivuoto) che viene chiuso , siglato, datato al momento stesso dell’asporto da parte del trasportatore, nel registro deve essere barrata solo la casella scarico inserendo nella stessa strisciata l’identificazione del FIR o barrando sia la voce “carico” che “scarico”?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao. Nicola
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Messaggio  Alot Lun Gen 31, 2011 2:27 pm

Puoi sempre tenere, d'ora in avanti, due registri
Uno per CER (18.01/03*) e uno per (15.01.10*).

Così poi per gli scarichi nel riferimeto ai carichi potrai scrivere dal ____ al _____

PS in alternativa un po' di spazio in più ce lo hai sfruttando il campo annotazioni...
F.
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Messaggio  zesec Lun Gen 31, 2011 2:40 pm

NICOLA ha scritto:Ciao a tutti,
un dubbio inerente la compilazione dei registri di c/s. E riguarda la fase di carico. A mia conoscenza (correggetemi se sbaglio) la fase di carico consiste nella movimentazione , nel luogo di produzione, dalla realtà produttiva al deposito temporaneo (10 gg per per la registrazione). La fase di scarico, si realizza quando il trasportatore prende in consegna i rifiuti dal deposito temporaneo. Il dubbio: se non esiste un deposito temporaneo, e il trasportatore preleva il contenitore dei rifiuti direttamente dal luogo di produzione (quantità minime, col cartone ancora semivuoto) che viene chiuso , siglato, datato al momento stesso dell’asporto da parte del trasportatore, nel registro deve essere barrata solo la casella scarico inserendo nella stessa strisciata l’identificazione del FIR o barrando sia la voce “carico” che “scarico”?
Spero di essere stato chiaro.
Ciao. Nicola

No no. Il carico va registrato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto. Per attività che producono rifiuti a ciclo continuo, di solito si usa un termine convenzionale che spesso coincide con la movimentazione dal punto esatto di produzione (mucchio sotto la macchina?) al luogo di effettivo deposito temporaneo, poiché è effettivamente impossibile stabilire il momento esatto in cui il singolo rifiuti si produce. Ma in realtà anche "quel" mucchio sooto la macchina sarebbe (è) già un deposito temporaneo.
Per cui se la lavorazione non è a ciclo continuo, è irregolare non registrare il carico del rifiuto entro 10 giorni dalla produzione, anche se prodotto in quantità minime (e nulla importa se il contenitore è semivuoto).
Sul registro le operazioni di carico devono sempre essere distinte dalle operazioni di scarico (che devono invece riportare il riferimento al numero cronologico dell'operazione di carico cui si riferiscono). Quindi non barrare carico e scarico sulla stessa riga, nè pensare di non annotare il carico.
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Messaggio  nicola Mar Feb 01, 2011 10:02 am

Grazie Zesec per la sollecita risposta. Se non erro in altro post (non ricordo quale) è stato affrontata la questione del deposito temporaneo e la sua valenza. Mi permetto quindi qualche riflessione su quanto tu sostieni nell’ottica di una serena definizione della questione e senza dubbio per la Crescita di tutti noi del forum.

Tu scrivi
No no. Il carico va registrato entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto.

Nel merito il DPR 254/03 (norma speciale) così recita all’art. 8 cmma 3 lettera a:
“La registrazione di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni”, rendendomi comunque conto che ciò si riferiva a una norma abrogata (decreto Ronchi).

Per attività che producono rifiuti a ciclo continuo, di solito si usa un termine convenzionale che spesso coincide con la movimentazione dal punto esatto di produzione (mucchio sotto la macchina?) al luogo di effettivo deposito temporaneo, poiché è effettivamente impossibile stabilire il momento esatto in cui il singolo rifiuti si produce.

Non entro nel merito del concetto di rifiuto, su cui concordo pienamente con te.

Ma in realtà anche "quel" mucchio sotto la macchina sarebbe (è) già un deposito temporaneo.

Su questo punto la mia opinione diverge sulla scorta, a mio avviso, della definizione di cui al Dlgs 152/06 integrato e aggiornato
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti,…..” quindi si parla di raggruppamento prima della raccolta - (e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto - con ciò intendendo che insiste un concetto di accumulo di rifiuti da qualche parte, appunto un “deposito”;
Per cui se la lavorazione non è a ciclo continuo, è irregolare non registrare il carico del rifiuto entro 10 giorni dalla produzione, anche se prodotto in quantità minime (e nulla importa se il contenitore è semivuoto).
Sul registro le operazioni di carico devono sempre essere distinte dalle operazioni di scarico (che devono invece riportare il riferimento al numero cronologico dell'operazione di carico cui si riferiscono). Quindi non barrare carico e scarico sulla stessa riga, nè pensare di non annotare il carico.


A questo punto, mancando la fase di deposito temporaneo, resta viva la “raccolta” perché la fase di carico resterebbe priva di reale contenuto.
Queste le mie riflessioni, ma, poiché non mi innamoro delle mie idee, accetto ulteriori stimoli interpretativi.
Grazie. Nicola
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Messaggio  zesec Mar Feb 01, 2011 4:53 pm

Il DPR 254/03 è norma speciale e sono d'accordo che il termine di registrazione per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (ma solo per quelli) sia 5 giorni (dalla produzione). Io rispondevo a una tua richiesta che avevo inteso generica (da qui i 10 giorni).
La raccolta è attività soggetta ad autorizzazione (a differenza del deposito temporaneo). Sì che è citato anche il raggruppamento come azione caratterizzante la raccolta, ma parliamo di azioni finalizzate al trasporto (non alla detenzione).
Il fatto che nella definizione di deposito temporaneo sia citata l'azione di raggruppamento, a mio avviso non esclude che il mucchio di scarti che mi ritrovo sotto la macchina (dei quali intendo disfarmi, o ne ho l'obbligo) non sia un deposito temporaneo. Non li ho raggruppati io prendendoli manualmente da posti diversi, ma la macchina me li ha raggruppati lì. Direi anche che la macchina è programmata/costruita da una mano/testa/azione umana (non spara rifiuti a caso). Ma soprattutto, se quello non è un depoisto temporaneo, che cosa è? La norma non prevede il "mucchio" ma solo il deposito (temporaneo, incontrollato, messa in riserva, stoccaggio). Per il contenitore di rifiuti sanitari, poi, non ci sarebbe nemmeno il problema di dire che è la macchina che li ha raggruppati, ma sono io che li raggruppo in un contenitore.
In ogni caso non mi sembra sostenibile, come ho già scritto in altro topic, che tu possa detenere un rifiuto per l'eternità. E siccome il termine annuale decorre dalla costituzione del deposito temporaneo, se non hai deposito temporaneo non hai scadenza. Vero che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo vi è un termine di 5 giorni dalla chiusura del contenitore, ma si tratta di un ulteriore obbligo da rispettare (non è sostitutivo dei termini ordinari per il deposito temporaneo): se non chiudi il contenitore devi disfartene comunque entro un anno dall'inizio del deposito temporaneo (e quindi dalla produzione, secondo me).
Non ho dubbi invece, se capisco bene dove vuoi arrivare con l'ultima considerazione, sul fatto che il carico debba essere registrato. Il carico deve essere registrato entro un certo termine dalla produzione del rifiuto. E il rifiuto si produce, su questo non possono esservi dubbi, altrimenti non hai rifuto, non ti servono le norme del 152/2006 e puoi farne ciò che vuoi.
Ma forse non ho capito l'ultima parte.
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Messaggio  nicola Mer Feb 02, 2011 4:53 pm

Grazie zesec
Si,mi riferivo ai rifiuti sanitari, e difatti tutte le mie perplessità derivano da questo tipo di rifiuto.
Il fatto è che alcune realtà operative producono non chili di rifiuti, ma etti di rifiuti. Sono strutture che non hanno deposito temporaneo e quindi mi chiedevo come codificare le operazioni di carico nel rispetto delle regole sui registri di carico e scarico. Infatti la lettera a) del comma 3 dell’art8/254 da la possibilità in presenza di deposito temporaneo dei trenta giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri. Quindi non avendo il deposito temporaneo, quando va fatta la registrazione di carico? In simili strutture quando arriva il trasportatore (con una frequenza di 10 giorni circa), viene chiuso il contenitore e portato via compilando solo la fase do scarico( a quanto vedo sbagliando)
Ciao. Nicola
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Messaggio  zesec Mer Feb 02, 2011 5:25 pm

Ti ripeto che, indipendentemente dalle quantità, anche minime, ritengo che il deposito temporaneo sia già costituito quando getti (raggruppi) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo nel contenitore (anche quando è ancora aperto). Non serve che tu sposti i rifiuti in uno sgabuzzino per aversi deposito temporaneo. Quindi non sono d'accordo quando parli di "strutture che non hanno un deposito temporaneo": per me quei rifiuti dentro il cestino (aperto o chiuso che sia) costituiscono GIA' un deposito temporaneo.
La norma che tu citi dice che il deposito temporaneo può avere una durata massima di 5 o 30 giorni dalla chiusura del contenitore, ma è un limite aggiuntivo rispetto ai tempi massimi del deposito temporaneo. In sintesi, sempre secondo me, è così:
- quando getti il primo rifiuto nel contenitore inizia il deposito temporaneo;
- il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- se chiudi il contenitore, devi in ogni caso avviarlo a smaltimento/recupero entro 5 o 30 giorni dalla chiusura.
Quanto scritto al primo alinea non vale per le grandi strutture sanitarie/ospedali che hanno una produzione continua di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Per queste strutture, la produzione del rifiuto ai fini della registrazione (ed anche della costituzione del deposito temporaneo) si fa coincidere, convenzionalmente, con il deposito del rifiuto in un luogo dove questo viene ulteriormente raggruppato/movimentato, in attesa del trasporto. Questo perché sarebbe impossibile gestire centinaia o migliaia di depositi temporanei in una singola struttura.
Per le altre strutture non a ciclo continuo, la registrazione di carico va fatta entro 5 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, e quindi (non valendo la convenzione che si usa per i produttori a ciclo continuo) entro 5 giorni dal lancio dell'ago usato nel contenitore.
Così è come la vedo io, ma mi rendo conto che esistono altre letture. Ciao.
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Messaggio  nicola Gio Feb 03, 2011 9:19 am

Ciao Zesec,
sono profondamente d’accordo con te e quindi la pensiamo allo stesso modo, quando parli di produzione a ciclo continuo (vedi le strutture sanitarie/ospedali), anche se il “convenzionalmente” che tu usi, per la dottrina da me conosciuta e seguita fin dall’emanazione del decreto Ronchi (scuola Amendola) era un requisito e non un optional.
Per quanto riguarda le altre piccole strutture da me citate, anche queste sono a “ciclo continuo”, nel senso che ogni giorno si opera presso queste strutture con accumulo di rifiuti , appunto in continuo.
Resta ancora da chiarire il momento della compilazione nel registro della fase di carico per le strutture di cui in premessa.
Aldilà di tutto, grazie Zesec per lo scambio costruttivo delle nostre opinioni.
Nicola
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Messaggio  zesec Gio Feb 03, 2011 11:07 am

Come te, scrivo su questo forum per confrontarmi e capire, non per aver ragione. Quindi mi interessa di più chi la pensa diversamente da me, perché cerco di confrontare la mia lettura con i ragionamenti altrui. Se mi convincono sono pronto a cambiare idea; se non mi convincono ne faccio in ogni caso tesoro per analizzare o rafforzare i miei convincimenti. Perché un giorno mi troverò a confrontarli con un accertatore o un giudice che la pensa come te, e non come me. Per cui ben venga il confronto di letture diverse. Se replico, è proprio perché per me questi sono i momenti più interessanti e utili. Poi quando ci stufiamo, o vediamo che non andiamo da nessuna parte e non riusciamo ad aggiungere ulteriori contenuti al dibattito, ci fermiamo.

Per me una cosa è la produzione di rifiuti a ciclo continuo, e un'altra è la produzione giornaliera. Solo la prima è tipica delle industrie/attività con macchinari che sputano rifiuti 24 h/giorno, e delle attività come gli ospedali che producono rifiuti sanitari 24 h/giorno. La seconda riguarda una fetta enorme di produttori, ma non ha le caratteristiche del ciclo continuo. Io, come tutti, ho diversi clienti che producono rifiuti ogni giorno, ma non per questo posso considerare il rifiuto prodotto nel momento in cui l'addetto lo preleva e lo porta in magazzino o nell'apposita area di deposito, in attesa di trasporto. Se l'addetto lascia un mucchio di rifiuti sotto il macchinario (o nel contenitore degli scarti) per 2 anni (perché la macchina produce poco rifiuto o perché il contenitore è grande), non è che posso registrare il rifiuto dopo due anni dalla produzione e avviarlo a smaltimento dopo tre.

Non capisco l'accostamento dell'uso del termine "convenzionalmente" alla questione requisito/optional, ma credo non costituisca la parte centrale del dibattito.

Per quanto riguarda il momento della compilazione del registro "per le strutture di cui in premessa", non mi è chiaro a quali strutture ti riferisci.
In generale, come ho già scritto, il momento della compilazione del registro (per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) per me è:
- 5 giorni dal raggruppamento presso il deposito temporaneo (magazzino) dell'ospedale/azienda sanitaria a ciclo continuo (poiché è solo lì che chi tiene il registro può avere conoscenza della produzione e della quantità prodotta);
- 5 giorni dall'uso, e quindi dal lancio dell'ago nel contenitore (che per me costituisce già deposito temporaneo), in tutti gli altri casi.
Ho capito che per te, invece, la lettura del termine di registrazione è sempre quella del primo alinea. Ma va bene così: ognuno fa i propri ragionamenti e trae le proprie conclusioni. D'altronde gli accertatori e i giudici sono persone, e possono pensarla come me o come te. O in altro modo.
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Messaggio  nicola Gio Feb 03, 2011 11:34 am

Ok, Zesec,
chiarisco il riferimento al tuo “convenzionalmente”: mi riferivo all’obbligo del deposito temporaneo, quale luogo ben definito con delle caratteristiche particolari quali, spazi sufficienti, illuminazione, ricambio d’aria e chiusura del medesimo tale da consentire l’accesso solo agli addetti ai lavori. Per la formazione da me perseguita ( e da certi organi di controllo ) è un obbligo imprescindibile. Se non c’è, tale deposito verbalizzano!.
Le strutture di cui in premessa che citavo erano riferite ai piccoli ambulatori dell’azienda sanitaria che non posseggono il deposito temporaneo e la cui produzione giornaliera è di etti e non kg. E proprio per quest’ultimi che mi pongo il problema della registrazione della fase di carico.
Fermo restando concordando su tutto quello che dici in merito alla comune costruzione della professionalità.
Ciao. E…. sempre grazie. Nicola
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Messaggio  zesec Gio Feb 03, 2011 2:28 pm

Potrebbe anche sfuggirmi qualche norma importante in materia ambientale, ma ho sempre pensato che quelle caratteristiche dei depositi temporanei (la cui mancanza, è vero, è spesso oggetto di contestazione), siano obbligatorie esclusivamente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (che -confesso- non conosco bene). Io non rinvengo norme in materia ambientale che mi dicano che il deposito temporaneo debba essere areato, illuminato e chiuso. Ed infatti agli accertatori che intendevano contestare questa cosa ai miei clienti, ho sempre chiesto di dirmi che norma si stava violando (e a loro non è venuto in mente di dirmi quelle in materia di sicurezza sul lavoro). Però ripeto, potrebbe sfuggirmi qualcosa.
Di sicuro il 254/2003 non prevede nulla in questo senso. L'unico lontano riferimento nel diritto ambientale lo trovo nella definizione di deposito temporaneo, laddove si dice genericamente che devono essere rispettate le norme tecniche. Su quali siano le norme tecniche si dibatte da anni, ma i commentatori sono più orientati alle norme sull'imballaggio, etichettatura, ADR, che su quelle della sicurezza sul lavoro, che non possono dirsi propriamente "norme tecniche".
Comunque ho ripescato un articolo di Saia in materia di deposito temporaneo, pubblicato su focusambiente.it, che concorda con la tua lettura. Io, su quel punto specifico che riguarda i tempi per la registrazione del rifiuto, mi permetto di essere in disaccordo anche con Saia (che correttamente su questa cosa dice "A parere di chi scrive") . Ma attenzione (chicca delle chicche!), cita anche un articolo del nostro Admin pubblicato su ambientediritto.it in materia di imballaggi ed etichettatura nei depositi temporanei! Questo sì che è uno scoop.
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Messaggio  mapi68 Gio Feb 03, 2011 3:54 pm

per migliori conferme, vi allego:

La disciplina del deposito temporaneo di rifiuti
Si intende per deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti in azienda prima della raccolta (art. 6 Dlgs 22/97). Tale attività non è soggetta ad autorizzazione qualora soddisfi le seguenti condizioni:

· i rifiuti pericolosi (ad esempio oli esausti e batterie) sono avviati al recupero o allo smaltimento almeno ogni 2 mesi indipendentemente dalla quantità, o in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m3; chi produce meno di 10 m3/anno di rifiuti pericolosi può procedere al loro allontanamento una volta all'anno;

· i rifiuti non pericolosi (ad esempio film di polietilene, imballaggi) sono avviati al recupero o allo smaltimento almeno ogni 3 mesi indipendentemente dalla quantità, o in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m3; chi produce meno di 20 m3/anno di rifiuti non pericolosi può procedere al loro allontanamento una volta all'anno;

· il deposito temporaneo è effettuato per tipi omogenei di rifiuti (e quindi tenendo separati, ad esempio oli, batterie, imballaggi, rottami ferrosi, rifiuti plastici), osservando le norme tecniche relative;

· sono rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose;

· il deposito temporaneo rispetta le prescrizioni relative al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (salvo che nei casi in cui la miscelazione consenta di rendere più sicuri il recupero e lo smaltimento di rifiuti, previa autorizzazione) (art. 9 Dlgs 22/97), così come al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

· i rifiuti sanitari pericolosi di provenienza zootecnica, per i quali il rischio prevalente è quello infettivo, sono conservati in modo da non causare rischi per la salute e per una durata massima di 5 giorni; per quantitativi non superiori a 200 litri la durata del deposito temporaneo può raggiungere i 30 giorni.

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Messaggio  mapi68 Gio Feb 03, 2011 4:15 pm

@ Nicola
qui si inseriscono due operazioni nel giorno in cui i rifiuti vengono inviati a smaltimento: un'operazione di carico ed una di scarico..
se invece i rifiuti vengono posti in deposito temporaneo, si effettua la registrazione del carico nel momento dello spostamento in deposito, e poi si registra lo scarico al momento del prelevamento da parte del trasportatore
Ti aggiungo un estratto del DPR 15/7/2003 n.154 che regola il deposito e lo smaltimento di rifiuti sanitari

Il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di 5 giorni dal
momento della chiusura del contenitore. Può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a
200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore
(art. 8 DPR 254/2003).
In generale, per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari è necessario siano osservate le
disposizioni tecniche indicate per il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.
È opportuno, inoltre, siano osservati ulteriori accorgimenti:
o inserire i contenitori di rifiuti (confezionati) in vasche di contenimento realizzate con
materiale lavabile.
o se il deposito è effettuato all’aperto prevedere adeguata difesa antimurina ed
antinsetti.
Il deposito temporaneo delle carcasse e parti anatomiche di animali, deve essere realizzato
attenendosi alle seguenti indicazioni:
o porre i rifiuti in sacchi di polietilene resistenti e in grado di contenere eventuali
fuoriuscite di liquido;
o congelare i rifiuti in attesa del prelievo per lo smaltimento finale; i rifiuti congelati
devono essere avviati allo smaltimento entro trenta giorni per quantità non superiori a 200
litri. Per quantità superiori, lo smaltimento deve essere effettuato entro e non oltre cinque
giorni dalla data di produzione.
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Messaggio  nicola Gio Feb 03, 2011 6:12 pm

ok, M.P. e Zesec
daccordo su tutto. sancito che ove ci sia il deposito temporaneo le fasi di carico e scarico sono ben definiti, mi son convinto (attenti è anche la mia tesi in contrapposizione con certi organi di controllo)che anche ove non ci sia il deposito temporaneo necessita sempre fare le fasi di carico e scarico anche se in contestuale.
Ciao, grazie. Nicola
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