Ultimi argomenti attivi
» capacità finanziaria dimostrabile con la LIPE ?Da urgada Lun Ott 07, 2024 10:09 am
» RENTRI: Dubbi e curiosità
Da sviluppo Gio Ott 03, 2024 10:16 am
» Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Da lotus1 Mar Set 17, 2024 1:23 pm
» Mud - Errore sul civico: E' da reinviare?
Da Paolo UD Lun Ago 05, 2024 10:51 am
» 1263 - curiosità
Da lotus1 Ven Ago 02, 2024 11:59 am
» Ritiro rifiuti da privati - Sentenza CdS 29 Maggio 2023 n. 5257
Da skywalker2016 Mar Lug 30, 2024 10:44 am
» marchio per un 3481
Da lotus1 Mar Lug 30, 2024 6:23 am
» mancate indizioni commissioni sezioni regionali
Da Hope Mar Lug 23, 2024 8:15 am
» www.rentri.gov.it
Da Input Gio Lug 11, 2024 4:12 pm
» Riferimenti operazioni di carico
Da Paolo UD Gio Lug 04, 2024 10:46 am
Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
2 partecipanti
Pagina 1 di 1
Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
Buongiorno
se il produttore del rifiuto etichetta il rifiuto con l'Rnera su fondo giallo, stampata su un fogli A4, attaccata con lo scotch, e di misure sommarie (le ho messe tutte), in caso di controllo chi viene sanzionato?
Questa etichetta è menzionata solo nelle autorizzazioni al trasporto, indicando l'impresa di trasporto come obbligata all'osservanza, e, a differenza dell'ADR, non mi risulta ci siano disposizioni di verifica "incrociata" di conformità della spedizione.
Penso in particolare allo smaltimento degli imballaggi vuoti pallettizzati, o alle sostanze scadute,
ma anche a tutti quei rifiuti per cui il produttore stampa le sue etichette del deposito temporaneo già con la R incorporata.
grazie
Estratto della Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 - Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 5 E 1 COMPRESA LA GESTIONE DEI CODICI DELL’ EER PERICOLOSI
Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’ impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
[omissis]
8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura
se il produttore del rifiuto etichetta il rifiuto con l'Rnera su fondo giallo, stampata su un fogli A4, attaccata con lo scotch, e di misure sommarie (le ho messe tutte), in caso di controllo chi viene sanzionato?
Questa etichetta è menzionata solo nelle autorizzazioni al trasporto, indicando l'impresa di trasporto come obbligata all'osservanza, e, a differenza dell'ADR, non mi risulta ci siano disposizioni di verifica "incrociata" di conformità della spedizione.
Penso in particolare allo smaltimento degli imballaggi vuoti pallettizzati, o alle sostanze scadute,
ma anche a tutti quei rifiuti per cui il produttore stampa le sue etichette del deposito temporaneo già con la R incorporata.
grazie
Estratto della Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 - Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D’ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 5 E 1 COMPRESA LA GESTIONE DEI CODICI DELL’ EER PERICOLOSI
Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall’ impresa dall’area riservata del portale dell’Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L’impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
[omissis]
8. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull’ autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un’etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 52
Località : verona
Re: Rnera fondo giallo sui colli di rifiuti pericolosi - responsabilità condivisa?
lotus1 ha scritto:Buongiorno
se il produttore del rifiuto etichetta il rifiuto con l'Rnera su fondo giallo, stampata su un fogli A4, attaccata con lo scotch, e di misure sommarie (le ho messe tutte), in caso di controllo chi viene sanzionato?
Questa etichetta è menzionata solo nelle autorizzazioni al trasporto, indicando l'impresa di trasporto come obbligata all'osservanza, e, a differenza dell'ADR, non mi risulta ci siano disposizioni di verifica "incrociata" di conformità della spedizione.
domanda interessante, direi che:
* le sanzioni vengono irrogate a norma dell'art 256 del Dlgs 152/06, comma 4
* l'articolo sanziona "chiunque"
* si parla però di "inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni" (quindi la R), che per definizione si applicano solo al trasportatore
perciò, se non mi sfugge qualcosa, non dovrebbero esserci sanzioni per gli altri soggetti
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 661
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 50
Località : Centro Italia
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 52
Località : verona
Contenuto sponsorizzato
Argomenti simili
» Nel Registro di carico e scarico quali rifiuti?? Rifiuti pericolosi e non pericolosi da demolizione
» intermediazione rifiuti pericolosi da intermediario autorizzato per rifiuti non pericolosi
» Rifiuti non pericolosi e SISTRI. Produzione occasionale di rifiuti pericolosi
» n. colli sul formulario il dubbio: rifiuti sfusi
» Piccole imprese - Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con SISTRI
» intermediazione rifiuti pericolosi da intermediario autorizzato per rifiuti non pericolosi
» Rifiuti non pericolosi e SISTRI. Produzione occasionale di rifiuti pericolosi
» n. colli sul formulario il dubbio: rifiuti sfusi
» Piccole imprese - Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con SISTRI
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.