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D.M. 07/08/2023 ed esenzioni per trasporti in colli
3 partecipanti
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D.M. 07/08/2023 ed esenzioni per trasporti in colli
Buongiorno, vorrei confrontarmi su un aspetto che, a meno di aver male interpretato il nuovo decreto, mi lascia a dir poco “basito”…
L’art. 4 “casi di esenzione per trasporti in colli” prevede i limiti quantitativi massimi del “regime di esenzione parziale”.
Il successivo art. 5 “casi di esenzione per spedizioni occasionali”, prevede l’esenzione:
“….nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c)…
d)…
Per quanto sopra, mancando il termine “in colli” al punto a) dell’art. 5, questi ultimi restano quindi esclusi dall’esenzione anche se si tratta di merci di PG III o categoria di trasporto 3 o 4.
Tradotto in altre parole: ad esempio, un quantitativo pari a 1.001 Kg di merce/rifiuto pericoloso di PG III in colli che fino a ieri si conteggiava con la “vecchia regola” delle “24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno” adesso fa immediatamente scattare l’obbligo di nomina… (?!?)
E’ così oppure sono io che ho le traveggole?...
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
L’art. 4 “casi di esenzione per trasporti in colli” prevede i limiti quantitativi massimi del “regime di esenzione parziale”.
Il successivo art. 5 “casi di esenzione per spedizioni occasionali”, prevede l’esenzione:
“….nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c)…
d)…
Per quanto sopra, mancando il termine “in colli” al punto a) dell’art. 5, questi ultimi restano quindi esclusi dall’esenzione anche se si tratta di merci di PG III o categoria di trasporto 3 o 4.
Tradotto in altre parole: ad esempio, un quantitativo pari a 1.001 Kg di merce/rifiuto pericoloso di PG III in colli che fino a ieri si conteggiava con la “vecchia regola” delle “24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno” adesso fa immediatamente scattare l’obbligo di nomina… (?!?)
E’ così oppure sono io che ho le traveggole?...
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
alexlariete- Utente Attivo
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Età : 43
Re: D.M. 07/08/2023 ed esenzioni per trasporti in colli
alexlariete ha scritto:Buongiorno, vorrei confrontarmi su un aspetto che, a meno di aver male interpretato il nuovo decreto, mi lascia a dir poco “basito”…
L’art. 4 “casi di esenzione per trasporti in colli” prevede i limiti quantitativi massimi del “regime di esenzione parziale”.
Il successivo art. 5 “casi di esenzione per spedizioni occasionali”, prevede l’esenzione:
“….nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
c)…
d)…
Per quanto sopra, mancando il termine “in colli” al punto a) dell’art. 5, questi ultimi restano quindi esclusi dall’esenzione anche se si tratta di merci di PG III o categoria di trasporto 3 o 4.
Tradotto in altre parole: ad esempio, un quantitativo pari a 1.001 Kg di merce/rifiuto pericoloso di PG III in colli che fino a ieri si conteggiava con la “vecchia regola” delle “24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno” adesso fa immediatamente scattare l’obbligo di nomina… (?!?)
E’ così oppure sono io che ho le traveggole?...
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere
ciao, spero di aver capito la domanda: la risposta è affermativa, anche perché il decreto abolisce il precedente sulle esenzioni, quindi quella regola non c'è più
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 652
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 50
Località : Centro Italia
Re: D.M. 07/08/2023 ed esenzioni per trasporti in colli
Ciao Tfrab, grazie mille per il riscontro.
In effetti la mia era una domanda di cui conoscevo già la risposta purtroppo... speravo solo di aver letto o male interpretato il nuovo decreto...
La condizione delle sole 3 operazioni/mese e 24 operazioni/anno sotto i limiti 1.1.3.6 per i trasporti in colli è davvero molto stringente (senza previsione dei GI III o cat. trasp. 3 e 4, adesso unicamente riservata ai soli trasporti in cisterna o sfuso), specie per chi opera in ambito rifiuti...
Approfitto per confrontarmi su un altro aspetto: le condizioni di esenzione come devono essere lette secondo voi in termini di "operatore ADR"? Sono riferite alla singola attività (spedizione, imballaggio, carico, trasporto,...) o sono cumulative?
Mi spiego meglio... (per semplicità, ipotesi in colli sotto i limiti 1.1.3.6; ditta che si configura contemporaneamente come "speditore" e come "trasportatore"): se in un mese "spedisce" 3 volte e "trasporta" 2 volte (con mezzi propri) è soggetto al Consulente oppure no?
In effetti la mia era una domanda di cui conoscevo già la risposta purtroppo... speravo solo di aver letto o male interpretato il nuovo decreto...
La condizione delle sole 3 operazioni/mese e 24 operazioni/anno sotto i limiti 1.1.3.6 per i trasporti in colli è davvero molto stringente (senza previsione dei GI III o cat. trasp. 3 e 4, adesso unicamente riservata ai soli trasporti in cisterna o sfuso), specie per chi opera in ambito rifiuti...
Approfitto per confrontarmi su un altro aspetto: le condizioni di esenzione come devono essere lette secondo voi in termini di "operatore ADR"? Sono riferite alla singola attività (spedizione, imballaggio, carico, trasporto,...) o sono cumulative?
Mi spiego meglio... (per semplicità, ipotesi in colli sotto i limiti 1.1.3.6; ditta che si configura contemporaneamente come "speditore" e come "trasportatore"): se in un mese "spedisce" 3 volte e "trasporta" 2 volte (con mezzi propri) è soggetto al Consulente oppure no?
alexlariete- Utente Attivo
- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 09.08.12
Età : 43
Scaricatori.. aggiungo una mia richiesta di confronto
Buongiorno.
Riallaciandomi al discorso di "quante volte" conto l'operatore che svolge più ruoli, mi piacerebbe una vostra opinione sullo scaricatore finale; l'art. 6 norma l'esenzione per le imprese che eseguono esclusivamente attività di scarico alla destinazione finale. Quindi se io scarico merci pericolose e ricarico e spedisco rifiuti pericolosi, conto ANCHE le operazioni di scarico nel computo di quelle per valutare l'esenzione?
GRAZIE!
Riallaciandomi al discorso di "quante volte" conto l'operatore che svolge più ruoli, mi piacerebbe una vostra opinione sullo scaricatore finale; l'art. 6 norma l'esenzione per le imprese che eseguono esclusivamente attività di scarico alla destinazione finale. Quindi se io scarico merci pericolose e ricarico e spedisco rifiuti pericolosi, conto ANCHE le operazioni di scarico nel computo di quelle per valutare l'esenzione?
GRAZIE!
Eli_Bia- Nuovo Utente
- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 28.01.14
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