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Esenzioni nomina consulente Adr speditore

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Esenzioni nomina consulente Adr speditore Empty Esenzioni nomina consulente Adr speditore

Messaggio  lotus1 Mer Feb 08, 2023 12:23 pm

Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che, nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:

1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)

Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.

ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?
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Esenzioni nomina consulente Adr speditore Empty Re: Esenzioni nomina consulente Adr speditore

Messaggio  vishwas Mar Feb 14, 2023 11:27 am

La norma che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 impone che "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022."

La nota del MIT, prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, a me sembra molto ambigua.
Dice che:
"l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione."
Poi continua ...
"Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR)
"

Quindi sostanzialmente sarebbero derogati tutti i trasporti che rientrano nelle esenzioni di cui sopra; di conseguenza anche la nomina del consulente ADR da parte dello speditore.

Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?

Ho il tuo stesso dubbio che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR.
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Messaggio  tfrab Mar Feb 14, 2023 3:58 pm

vishwas ha scritto:
Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?


ovviamente no: il ministero sta dicendo che non farà i controlli, di fatto. il problema è quando si dovesse finire in tribunale. se aderiscono al multilaterale che ha promosso UK allora cambia
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Messaggio  Enrico Gio Feb 16, 2023 11:37 pm

lotus1 ha scritto:Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che,  nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:

1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)

Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.

ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?

La regola dovrebbe essere che la normativa comunitaria prevede la possibilità di deroga alla nomina del consulente, la normativa nazionale recepisce e la circolare del Ministero eventualmente chiarisce.
Per gli speditori occasionali manca già il primo passaggio, per gli imballatori e riempitori di cisterne il secondo (e da anni, ma nessuno se ne era mai preoccupato, tranne pochi consulenti come il sottoscritto).
La circolare del Ministero è una soluzione all'italiana che, praticamente, sospende eventuali sanzioni per la mancata nomina ma che non può in nessun modo introdurre una possibilità di esenzione che non è prevista dalla normativa comunitaria (di rango più elevato). Quindi, nel caso ad esempio in cui ci fosse un incidente, il legale rappresentante che non ha nominato un consulente si potrebbe trovare davanti ad un giudice e tale circolare sarebbe carta straccia
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