Ultimi argomenti attivi
» Responsabile tecnico rifiuti ex art. 208 vs Direttore tecnico impianti rifiutiDa Mauro.Fante Ieri alle 10:01 pm
» Rifiuti metallici
Da Introzzi Ieri alle 2:53 pm
» MUD 2023 - ci sono novità?
Da fabiodafirenze Mer Mar 15, 2023 11:17 am
» attrezzature semoventi con batterie al litio ADR
Da Paolo UD Lun Mar 13, 2023 10:13 am
» Formulari doppi
Da magonero Ven Mar 10, 2023 7:46 pm
» Peso rifiuti sul formulario
Da Transporter Gio Mar 09, 2023 9:10 pm
» Rifiuti da manutenzione - attività di derattizzazione/disinfestazione
Da lucamarangon Lun Mar 06, 2023 5:16 pm
» veicolo uso proprio o uso terzi: l'installatore che consegna anche l'AEE
Da urgada Ven Feb 24, 2023 2:23 pm
» Ketty76
Da ketty76 Lun Feb 20, 2023 1:30 pm
» della quantità stimata e dell'ADR2023
Da chet68 Sab Feb 18, 2023 9:38 pm
Esenzioni nomina consulente Adr speditore
4 partecipanti
Pagina 1 di 1
Esenzioni nomina consulente Adr speditore
Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che, nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:
1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)
Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.
ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che, nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:
1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)
Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.
ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?
lotus1- Utente Attivo
- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 51
Località : verona
Re: Esenzioni nomina consulente Adr speditore
La norma che è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 impone che "Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022."
La nota del MIT, prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, a me sembra molto ambigua.
Dice che:
"l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione."
Poi continua ...
"Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR)"
Quindi sostanzialmente sarebbero derogati tutti i trasporti che rientrano nelle esenzioni di cui sopra; di conseguenza anche la nomina del consulente ADR da parte dello speditore.
Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?
Ho il tuo stesso dubbio che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR.
La nota del MIT, prot. 21 dicembre 2022, n. 40141, a me sembra molto ambigua.
Dice che:
"l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione."
Poi continua ...
"Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR)"
Quindi sostanzialmente sarebbero derogati tutti i trasporti che rientrano nelle esenzioni di cui sopra; di conseguenza anche la nomina del consulente ADR da parte dello speditore.
Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?
Ho il tuo stesso dubbio che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR.
vishwas- Membro della community
- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 25.02.12
Re: Esenzioni nomina consulente Adr speditore
vishwas ha scritto:
Il dubbio: l'accordo ADR è recepito con provvedimento avente forza di legge. Può una circolare "Nota esplicativa" a firma di un funzionario ministeriale interpretare e stravolgere una norma di legge?
ovviamente no: il ministero sta dicendo che non farà i controlli, di fatto. il problema è quando si dovesse finire in tribunale. se aderiscono al multilaterale che ha promosso UK allora cambia
tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 606
Data d'iscrizione : 14.09.11
Età : 49
Località : Centro Italia
A Enrico piace questo messaggio.
Re: Esenzioni nomina consulente Adr speditore
lotus1 ha scritto:Buongiorno
ho partecipato ad un webinar sull'ADR presentato da Federchimica. E' intervenuta per il Ministero dei Trasporti la dott.ssa Qirajaku del MIT che, nel
mio più totale sgomento, ha affermato che:
1. l'Italia non ha emanato alcun atto che consenta di esentare dalla nomina del consulente ADR gli speditori in 1136 e 3.4
2. l'Italia ha esteso le esenzioni di cui al DM4/7/2000 punto b) anche agli speditori (con riferimento alla nota del 21/12/22)
Ha fatto riferimento ad un accordo multilaterale M351, già sottoscritto dalla Gran Bretagna, che dovrebbe essere sottoscritto anche dall'Italia.
ma per quale ragione che mi sfugge afferma che l'Italia abbia legittimamente derogato alla nomina del consulente ADR per i trasporti occasionali ecc ecc?
Può o non può?
La regola dovrebbe essere che la normativa comunitaria prevede la possibilità di deroga alla nomina del consulente, la normativa nazionale recepisce e la circolare del Ministero eventualmente chiarisce.
Per gli speditori occasionali manca già il primo passaggio, per gli imballatori e riempitori di cisterne il secondo (e da anni, ma nessuno se ne era mai preoccupato, tranne pochi consulenti come il sottoscritto).
La circolare del Ministero è una soluzione all'italiana che, praticamente, sospende eventuali sanzioni per la mancata nomina ma che non può in nessun modo introdurre una possibilità di esenzione che non è prevista dalla normativa comunitaria (di rango più elevato). Quindi, nel caso ad esempio in cui ci fosse un incidente, il legale rappresentante che non ha nominato un consulente si potrebbe trovare davanti ad un giudice e tale circolare sarebbe carta straccia
Enrico- Utente Attivo
- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 25.02.10
A tfrab piace questo messaggio.

» speditore - nomina consulente ADR2019 vs DM 4/7/00
» nomina consulente ADR
» Esenzione nomina consulente ADR
» atto di nomina del consulente adr
» ESCLUSIONE NOMINA CONSULENTE ADR
» nomina consulente ADR
» Esenzione nomina consulente ADR
» atto di nomina del consulente adr
» ESCLUSIONE NOMINA CONSULENTE ADR
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.