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Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
4 partecipanti
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Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
Salve a tutti.
Secondo voi l'accordo multilaterale M329, laddove recita che "È ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato", supera quanto disposto nella seconda parte del 5.4.3.1.1.2 "Tale stima della quantità non è autorizzata per: - Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6); [...]"?
Il problema riguarda le ditte che producono piccole quantità di rifiuti soggetti ad ADR in attività esterne in categoria di trasporto 2 e 3: se l'accordo M329 non consentisse di by-passare tale divieto del 5.4.3.1.1.2 (che impedirebbe l'applicazione del 1.1.3.6 in caso di quantità stimate), il trasporto c/proprio dalla sede del cliente alla propria sede operativa (per il deposito temporaneo ex.art.185bis) sarebbe in regime ordinario non potendosi applicare, in generale, nessuna delle esenzioni totali disponibili. Perlomeno questa è la conclusione cui sono giunto nel caso che mi è stato prospettato.
Francamente mi sembra una situazione assurda, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di trasportare quantità irrisorie di rifiuti (qualche paio di guanti / stracci sporchi, qualche kg o litro di altri rifiuti solidi o liquidi), comunque non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.
Grazie per qualsiasi vostro contributo.
Secondo voi l'accordo multilaterale M329, laddove recita che "È ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato", supera quanto disposto nella seconda parte del 5.4.3.1.1.2 "Tale stima della quantità non è autorizzata per: - Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6); [...]"?
Il problema riguarda le ditte che producono piccole quantità di rifiuti soggetti ad ADR in attività esterne in categoria di trasporto 2 e 3: se l'accordo M329 non consentisse di by-passare tale divieto del 5.4.3.1.1.2 (che impedirebbe l'applicazione del 1.1.3.6 in caso di quantità stimate), il trasporto c/proprio dalla sede del cliente alla propria sede operativa (per il deposito temporaneo ex.art.185bis) sarebbe in regime ordinario non potendosi applicare, in generale, nessuna delle esenzioni totali disponibili. Perlomeno questa è la conclusione cui sono giunto nel caso che mi è stato prospettato.
Francamente mi sembra una situazione assurda, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di trasportare quantità irrisorie di rifiuti (qualche paio di guanti / stracci sporchi, qualche kg o litro di altri rifiuti solidi o liquidi), comunque non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.
Grazie per qualsiasi vostro contributo.
gam66- Membro della community
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Età : 58
Località : Nereto
Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
forse conviene postarlo nella discussione principale sull'argomento (che in pare mi pare già risponda al dubbio, se ho capito)
https://www.sistriforum.com/t13436-della-quantita-stimata-e-dell-adr2023
https://www.sistriforum.com/t13436-della-quantita-stimata-e-dell-adr2023
tfrab- Utente Attivo
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Età : 50
Località : Centro Italia
Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
Concordo col rimando all'altro post, dove avevo già scritto qualcosa al proposito.
Personalmente rimango della mia idea: la deroga prevista dal M329 sul peso presunto non l'ho mai intesa come applicabile ai trasporti in esenzione parziale, perché, semplicemente non c'è scritto e perché (di nuovo) un'esenzione fondata sulla quantità presente sul veicolo, richiede ovviamente che questa quantità sia nota. Notate infatti che al paragrafo 6 dell'accordo, dedicato alla esenzione per quantità limitate del 3.4, è esplicitamente scritto che, in sul caso, si applica.
Tralascio osservazioni sull'assoggettabilità ADR di guanti e stracci sporchi ed inviterei i soggetti che svolgono i trasporti descritti nel post a considerare l'applicabilità dell'1.1.3.1 c)
Personalmente rimango della mia idea: la deroga prevista dal M329 sul peso presunto non l'ho mai intesa come applicabile ai trasporti in esenzione parziale, perché, semplicemente non c'è scritto e perché (di nuovo) un'esenzione fondata sulla quantità presente sul veicolo, richiede ovviamente che questa quantità sia nota. Notate infatti che al paragrafo 6 dell'accordo, dedicato alla esenzione per quantità limitate del 3.4, è esplicitamente scritto che, in sul caso, si applica.
Tralascio osservazioni sull'assoggettabilità ADR di guanti e stracci sporchi ed inviterei i soggetti che svolgono i trasporti descritti nel post a considerare l'applicabilità dell'1.1.3.1 c)
homer- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 24.07.10
Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
Grazie per i suggerimenti,
ho consultato l'altro forum, ma il problema non è la nomina del consulente ADR quanto una qualche forma di esenzione da applicare ai trasporti dalla sede cliente alla sede operativa di quantità ridicole di rifiuti che consenta di non dover effettuare detti trasporti in regime ordinario, con tutto quello che ne consegue (abilitazione dei conducenti in primis e tutto quanto il resto in secundis). In questo senso l'accordo M351 firmato a Febbraio 2023 non raffronta e non risolve questo tipo di problema. Colgo il suggerimento di analizzare meglio l'esenzione 1.1.3.1 per cercare di dirimere la questione.
Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti.
ho consultato l'altro forum, ma il problema non è la nomina del consulente ADR quanto una qualche forma di esenzione da applicare ai trasporti dalla sede cliente alla sede operativa di quantità ridicole di rifiuti che consenta di non dover effettuare detti trasporti in regime ordinario, con tutto quello che ne consegue (abilitazione dei conducenti in primis e tutto quanto il resto in secundis). In questo senso l'accordo M351 firmato a Febbraio 2023 non raffronta e non risolve questo tipo di problema. Colgo il suggerimento di analizzare meglio l'esenzione 1.1.3.1 per cercare di dirimere la questione.
Di nuovo grazie e buon lavoro a tutti.
gam66- Membro della community
- Messaggi : 30
Data d'iscrizione : 24.02.14
Età : 58
Località : Nereto
Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
gam66 ha scritto:Salve a tutti.
Secondo voi l'accordo multilaterale M329, laddove recita che "È ammesso che il quantitativo totale di merce pericolosa sia solo stimato", supera quanto disposto nella seconda parte del 5.4.3.1.1.2 "Tale stima della quantità non è autorizzata per: - Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6); [...]"?
Il problema riguarda le ditte che producono piccole quantità di rifiuti soggetti ad ADR in attività esterne in categoria di trasporto 2 e 3: se l'accordo M329 non consentisse di by-passare tale divieto del 5.4.3.1.1.2 (che impedirebbe l'applicazione del 1.1.3.6 in caso di quantità stimate), il trasporto c/proprio dalla sede del cliente alla propria sede operativa (per il deposito temporaneo ex.art.185bis) sarebbe in regime ordinario non potendosi applicare, in generale, nessuna delle esenzioni totali disponibili. Perlomeno questa è la conclusione cui sono giunto nel caso che mi è stato prospettato.
Francamente mi sembra una situazione assurda, considerando che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di trasportare quantità irrisorie di rifiuti (qualche paio di guanti / stracci sporchi, qualche kg o litro di altri rifiuti solidi o liquidi), comunque non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.
Grazie per qualsiasi vostro contributo.
Intervengo su quello che ha deciso di tralasciare Homer: prima di preoccuparsi di esenzioni bisognerebbe passare da una corretta classificazione ADR, che spesso risolverebbe il problema alla radice. Difficile pensare che guanti e stracci abbiano un motivo effettivo per viaggiare in ADR: quasi sempre è una prassi introdotta dai trasportatori o smaltitori conto terzi ma senza reale riscontro nelle caratteristiche del rifiuto
Enrico- Utente Attivo
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Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
Enrico ha scritto:
Intervengo su quello che ha deciso di tralasciare Homer: prima di preoccuparsi di esenzioni bisognerebbe passare da una corretta classificazione ADR, che spesso risolverebbe il problema alla radice. Difficile pensare che guanti e stracci abbiano un motivo effettivo per viaggiare in ADR: quasi sempre è una prassi introdotta dai trasportatori o smaltitori conto terzi ma senza reale riscontro nelle caratteristiche del rifiuto
concordo sulla tendenza assolutamente insensata di classificare come ecotossici rifiuti che in massima parte non lo sono, e tralascio per brevità la Seveso: mi piacerebbe però, per amor di discussione, un vostro parere sull'applicabilità, a questo e ad altri casi, del numero ONU 1373
a margine, segnalo che c'è almeno una ditta che gestisce stracci e indumenti sporchi, e li riconsegna puliti / rigenerati, gestendoli con UN 3088
tfrab- Utente Attivo
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Età : 50
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Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
la mia personale opinione è che sono sbagliati sia 1373 che 3088, almeno per il 99% dei comuni rifiuti costituiti da stracci/guanti sporchi e simili; poi ci sarebbe anche UN 1856......
non entro nel merito di altri temi quali il senso che hanno certe parole nel testo originale in inglese, come sono state tradotte e, soprattutto, come sono interpretate quelle parole dalle nostre parti.
non entro nel merito di altri temi quali il senso che hanno certe parole nel testo originale in inglese, come sono state tradotte e, soprattutto, come sono interpretate quelle parole dalle nostre parti.
homer- Utente Attivo
- Messaggi : 746
Data d'iscrizione : 24.07.10
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Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
tfrab ha scritto:Enrico ha scritto:
Intervengo su quello che ha deciso di tralasciare Homer: prima di preoccuparsi di esenzioni bisognerebbe passare da una corretta classificazione ADR, che spesso risolverebbe il problema alla radice. Difficile pensare che guanti e stracci abbiano un motivo effettivo per viaggiare in ADR: quasi sempre è una prassi introdotta dai trasportatori o smaltitori conto terzi ma senza reale riscontro nelle caratteristiche del rifiuto
concordo sulla tendenza assolutamente insensata di classificare come ecotossici rifiuti che in massima parte non lo sono, e tralascio per brevità la Seveso: mi piacerebbe però, per amor di discussione, un vostro parere sull'applicabilità, a questo e ad altri casi, del numero ONU 1373
a margine, segnalo che c'è almeno una ditta che gestisce stracci e indumenti sporchi, e li riconsegna puliti / rigenerati, gestendoli con UN 3088
Lavoro da 25 anni nel settore rifiuti ed ADR e non ho mai visto applicato agli stracci UN 1373, sebbene in effetti mi pare anche adeguato. La discriminante per la sua applicazione dovrebbe essere se li stracci siano o meno autoriscaldanti ma, soprattutto, se la cosa sia stata verificata o meno tramite test. Sull'applicazione del del UN 3088 so quale sia l'azienda e penso che la cosa nasca così: l'accordo firmato con il Ministero dell'Ambiente per esclusione dalla normativa rifiuti prevede che gli stracci siano trasportati secondo ADR. La formulazione non è molto felice, nel senso che non è chiaro se si debba rispettare la normativa (quindi eventualmente verificare l'esclusione o la applicabilità), oppure se se sia da applicare sempre e comunque. Nel dubbio l'azienda ha applicato una semplificazione, dando a tutti lo stessa classificazione. E' ovvio che la cosa non sia corretta, perché bisognerebbe vedere quale sia l'inquinate presente negli stracci (ho clienti i cui stracci sono imbevuti di solvente e quindi sono infiammabili)
Enrico- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: Trasporto ADR c/proprio di rifiuti prodotti fuori sito
Enrico ha scritto:
Lavoro da 25 anni nel settore rifiuti ed ADR e non ho mai visto applicato agli stracci UN 1373, sebbene in effetti mi pare anche adeguato. La discriminante per la sua applicazione dovrebbe essere se li stracci siano o meno autoriscaldanti ma, soprattutto, se la cosa sia stata verificata o meno tramite test. Sull'applicazione del del UN 3088 so quale sia l'azienda e penso che la cosa nasca così: l'accordo firmato con il Ministero dell'Ambiente per esclusione dalla normativa rifiuti prevede che gli stracci siano trasportati secondo ADR. La formulazione non è molto felice, nel senso che non è chiaro se si debba rispettare la normativa (quindi eventualmente verificare l'esclusione o la applicabilità), oppure se se sia da applicare sempre e comunque. Nel dubbio l'azienda ha applicato una semplificazione, dando a tutti lo stessa classificazione. E' ovvio che la cosa non sia corretta, perché bisognerebbe vedere quale sia l'inquinate presente negli stracci (ho clienti i cui stracci sono imbevuti di solvente e quindi sono infiammabili)
peraltro, i contenitori che ho visto io di questa azienda sono gruppo d'imballaggio 1, bellissimi, ci potresti trasportare la qualunque: quasi sprecati per quel materiale
tfrab- Utente Attivo
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