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attestazione di avvenuto recupero - art 198 c2bis
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attestazione di avvenuto recupero - art 198 c2bis
Buongiorno,
come noto. l'articolo 198 comma 2 bis del 152 recita
ma qual è esattamente questa attestazione? non è mai stata l'attestazione di avvenuto smaltimento, che prima era all'articolo 188 e poi è stata abrogata, perché lì si parlava di D13, D14, D15.
io non mi sento di limitarmi al solo FIR, che pure conta, ma suggerisco ai clienti di provare a concordare un qualche modello di attestazione col proprio fornitore: che ne pensate
come noto. l'articolo 198 comma 2 bis del 152 recita
“le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
dei rifiuti urbani”
ma qual è esattamente questa attestazione? non è mai stata l'attestazione di avvenuto smaltimento, che prima era all'articolo 188 e poi è stata abrogata, perché lì si parlava di D13, D14, D15.
io non mi sento di limitarmi al solo FIR, che pure conta, ma suggerisco ai clienti di provare a concordare un qualche modello di attestazione col proprio fornitore: che ne pensate

tfrab- Utente Attivo
- Messaggi : 616
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Età : 49
Località : Centro Italia
A sarabai piace questo messaggio.
Re: attestazione di avvenuto recupero - art 198 c2bis
immagino sia una semplice dichiarazione da parte dell'impianto di destino che identifichi l'attività di recupero a cui sono stati destinati quei rifiuti... a questo punto immagino che quindi il formulario stesso essendo un documento vidimato.. sia sufficiente

magonero- Utente Attivo
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Età : 53
A Marcello piace questo messaggio.
Re: attestazione di avvenuto recupero - art 198 c2bis
Teoricamente andrebbe attestato l'avvenuto recupero del rifiuto, riportando nell'attestazione tutte le operazioni e gli impianti che hanno preso in carico tale rifiuto sino al momento che diventa un bene (con un operazione esempio R3, R4 o R5).
Diversi programmi danno questa possibilità pagando una cifra in più, probabilmente il RENTRI permetterà di farlo (tracciando i rifiuti ed ogni singolo passaggio).
Diversi programmi danno questa possibilità pagando una cifra in più, probabilmente il RENTRI permetterà di farlo (tracciando i rifiuti ed ogni singolo passaggio).
Riporto di seguito un estratto di un documento tratto dal sito di Ecocamere https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/559/novita-sull-attestazione-di-avvenuto-smaltimento
Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 116/2020 (entrato in vigore il 26/09/2020), un produttore che conferisce i rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni D13, D14, D15 (raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare) è sollevato dalla responsabilità ricevendo, oltre al formulario di identificazione, anche l’attestazione di avvenuto smaltimento (ai sensi del DPR n. 445/2000) sottoscritta dal titolare dell'impianto.
La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021, noto come "Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 31 luglio 2021, è intervenuta sulla disciplina, riformulando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006: l'intervento elimina la previsione dell'attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.
Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le "modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario" (c.4 dell'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).
La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia (i) ricevuto la 4a copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure (ii) comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).
La Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (conversione del DL 77/2021, noto come "Decreto Semplificazioni), entrata in vigore il 31 luglio 2021, è intervenuta sulla disciplina, riformulando il comma 5 dell’art. 188 del D.lgs. 152/2006: l'intervento elimina la previsione dell'attestazione di avvenuto smaltimento e riconduce espressamente la responsabilità del produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti (anche per i conferimenti finalizzati alle attività preliminari di cui sopra) ai principi generali.
Con questa modifica normativa, l’impianto intermedio che riceve i rifiuti non è più obbligato a trasmettere l’attestato di avvenuto smaltimento al produttore: non si tratta comunque di una cancellazione bensì di un rinvio, infatti è previsto che il decreto ministeriale attuativo del Registro Elettronico Nazionale dovrà definire, tra l’altro, le "modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario" (c.4 dell'art. 188-bis del D.lgs. 152/2006).
La riforma introdotta con la Legge 108/2021 ha quindi riportato la disciplina a quanto valido prima del D.lgs. 116/2020: la responsabilità del produttore di rifiuti è esclusa per tutta la durata della loro gestione ed è in capo al soggetto che li riceve per svolgere operazioni di recupero o smaltimento, anche preliminari, a condizione che il detentore abbia (i) ricevuto la 4a copia del FIR entro i 3 mesi dal conferimento al trasportatore oppure (ii) comunicato alle autorità competenti la mancata ricezione, alla scadenza dei 3 mesi (6 per i conferimenti transfrontalieri).
sarabai- Utente Attivo
- Messaggi : 228
Data d'iscrizione : 07.12.11
attestazione recupero
Una domanda, ma abbiamo l'obbligo come impianto di fornire gratuitamente l'attestazione di avvio al recupero per la riduzione della TARI????
romeo2- Utente Attivo
- Messaggi : 121
Data d'iscrizione : 11.05.11

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