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Deposito temporaneo non coicidente con luogo di produzione. Ci va formulario per il trasferimento?

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Deposito temporaneo non coicidente con luogo di produzione. Ci va formulario per il trasferimento? Empty Deposito temporaneo non coicidente con luogo di produzione. Ci va formulario per il trasferimento?

Messaggio  Gisella76 Mer Gen 20, 2021 10:18 am

Ciao a tutti.
Un mio cliente (grossa fabbrica) produce il rifiuti all'indirizzo 'A'.
Per alcuni CER il rifiuto viene stoccato a quell'indirizzo e mandato a seguire al destinatario finale.
Per altri CER, per questioni di spazio, il rifiuto viene portato ad un altro indirizzo civico 'B' di loro proprietà dove viene fatto un deposito temporaneo.

Attualmente il cliente ha un registro per l'indirizzo 'A' ed uno per l'indirizzo 'B', con conseguenti 2 MUD.

Nel viaggio da 'A' a 'B', il cliente emette formulario in cui chiaramente è produttore all'indirizzo A, trasportatore (ha autorizzazione al trasp. c. proprio) e destinatario all'indirizzo 'B'.

Sullo scarico del registro di A indica il N° di formulario.
Sul carico del registro B indica lo stesso numero di formulario.

Mi nascondo però 2 dubbi.
1) E' necessario che si faccia un formulario nel viaggio da A a B o l'azienda è esente?
2) Nel caso il cui il formulario sia obbligatorio, se sul carico del registro B indico il riferimento a quel formulario, non rischio di apparire ad un eventuale organo di controllo come se fossi un 'destinatario di rifiuti' e non u semplice produttore che si è spostato il rifiuto perchè non ci stava?

Un amico consulente mi ha suggerito di caricare sul registro B come 'prodotto fuori dall'unità locale', trattando quindi l'indirizzo 'A' come se fosse un cantiere di B. Può essere una soluzione corretta anche ai fini MUD?

Grazie
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Messaggio  Tomaso Dom Gen 24, 2021 10:34 am

> Per altri CER, per questioni di spazio, il rifiuto viene portato ad un altro indirizzo civico 'B' di loro proprietà dove viene fatto un deposito temporaneo.
E
>Nel caso il cui il formulario sia obbligatorio, se sul carico del registro B indico il riferimento a quel formulario, non rischio di apparire ad un eventuale organo di controllo come se fossi un 'destinatario di rifiuti' e non u semplice produttore che si è spostato il rifiuto perchè non ci stava?


Cara Gisella,
scusa, ma i dubbi ti devono nascere colegando questi due punti del tuo ragionamento.

Se il sito A e B sono parte dello stesso stabilimento (e, aggiugerei, per il trasporto non si attraversano aree pubbliche) il deposito temporaneo è un movimento interno allo stabilimento e quindi nessun documento di trasporto (e neppure nessuna iscrizione richiesta al trasportatore).
Se invece si tratta di stabilimenti diversi...
Non è un deposito temporaneo ma è un deposito preliminare (R13 o D15) e pertanto deve essere autorizzato (con tutti gli annessi e connessi) come fosse un normale impianto di stoccaggio rifiuti conto terzi (formulario da A a B, movimento sul registro di carico e scarico in A, movimento sul registro di carico e scarico in B, mud in A e in B per lo stesso rifiuto, come produttore primario in A come impianto gestione rifiuti in B).
Nella norma non è prevista la possibilità di deposito temporaneo fuori dal luogo di produzione (eccezione i cantieri manutenzione infrastrutture secondo art.230) anche se qualcuno ha problemi di spazio.
Quindi, se gli stabilimenti sono due diversi, più che un problema di formulario si formulario no è un problema di gestione illecita di rifiuti (con o senza formulario).
Consiglio: meglio che il tuo cliente, come li produce in A, i rifiuti li avvii direttamente a un impianto autorizzato (ottimizzare le aree interne per lo stoccaggio e/o pagare qualche viaggio in più costa meno ed è più utile di pagare legali e essere condannati in un procedimento penale).
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Messaggio  Gisella76 Lun Gen 25, 2021 9:40 am

Ciao, ti ringrazio.
Non avevo precisato, ma 'A' e 'B' non sono nello stesso stabilimento.
Pur nella stessa via, il punto 'A' è al civico 5, il 'B' al civico 71, quindi il viaggio da A verso B e su suolo pubblico.
Il cliente però sostiene (e faccio fatica a dargli torto) che in B lui non è un destinatario di rifiuti, ma un semplice produttore che non avendo spazio fisico per tenere il rifiuto al punto A, lo appoggio temporaneamente in B.
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Messaggio  Tomaso Lun Gen 25, 2021 10:14 am

Non entro nel merito dell'eccessiva rigidità della normativa italiana sui rifiuti (e su tanto altro) che, di fatto, ostacola una gestione efficace e ragionevole dei rifiuti (posto che i rifiuti prodotti saranno, credo, effettivamente destinati a successiva gestione corretta e non in un fosso).
Il cliente deve comprendere che se non è nello stesso luogo di produzione non si può definire "l'appoggio temporaneo" dei rifiuti un deposito temporaneo.
Il dato di fatto è che B non può ricevere rifiuti da A se non è autorizzato a farlo, questo è quanto indica la norma.
Poi, il consulente consiglia e informa, l'imprenditore decide di prendere i rischi che ritiene ma non può pretendere che il consulente gli dica sempre che ha ragione.
Se no il consulente non serve a nulla e poi, se qualcosa va storto, è colpa del consulente.
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Messaggio  Gisella76 Lun Gen 25, 2021 10:18 am

Sono d'accordo con te.
Il 'problema' è che in questa dinamica io sono la 'semplice' fornitrice del software.
E' il consulente del mio cliente che gli ha detto da sempre di fare così.
Quando io sono arrivata (pochi giorni fa) con il mio software, gli ho fatto notare la cosa, proprio perché simulando la sua casistica, il mio software fa apparire B come un 'destinatario'.
A quel punto il cliente ha contattato il consulente che ha ribadito la sua posizione.
Mi hanno fatto quindi sorgere il dubbio di essere io in torto, ho scritto qui di conseguenza.
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Messaggio  beltrale Mar Gen 26, 2021 7:46 pm

sicuramente è già stato citato in altri post di questo stesso forum

quello che dicono non è possibile, non è legittimo e non è legale.

attualmente funzionerebbe solo per le attività di manutenzione, ma di manutenzione non si tratta.

se tu fai il solo sftw digli che il SFTW fa quello che vogliono loro e che quindi rispondi solo dell'output del file

mi domando se tu estrai questi scarichi che vengono riportati nella scheda DR del rifiuto del file log del mud.
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Messaggio  Tomaso Mar Gen 26, 2021 8:14 pm

Gisella76 ha scritto:
Il 'problema' è che in questa dinamica io sono la 'semplice' fornitrice del software.
...
Quando io sono arrivata (pochi giorni fa) con il mio software, gli ho fatto notare la cosa, proprio perché simulando la sua casistica, il mio software fa apparire B come un 'destinatario'.

Buon per te e hai fatto bene.

Gisella76 ha scritto:
E' il consulente del mio cliente che gli ha detto da sempre di fare così.
...
A quel punto il cliente ha contattato il consulente che ha ribadito la sua posizione.

Il punto, se hai voglia di discutere con queste persone è che l'ipotesi ribadita dal consulente non esiste nella norma.

Dlgs. 152/2006 - oggi Art. 185-bis (ma ieri non era molto diverso)
Deposito temporaneo prima della raccolta
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ...

Altro stabilimento = altro luogo di produzione

Se non bastasse (rimando alle definizioni della Dir. 2008/98/CE [rev 2018] perché più chiare e meglio scritte del TUA, ad esempio ci sono le note che nel TUA mancano):
Definizione di D15
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) **
** Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

Definizione di R13
Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) ***
*** Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.

Dir 2008/98/CE - Art.3, punto 10 Definizione di «raccolta»
il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita prelimi­nare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.


Ultima modifica di Tomaso il Mar Gen 26, 2021 8:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : integrazione del testo)
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Messaggio  Enrico Lun Feb 15, 2021 1:45 pm

Sono d'accordo con quanto scritto da altri: se gli stabilimenti sono due distinti (e la cosa si vede sul certificato di iscrizione in CCIAA) il tuo cliente sta commettendo un illecito bello e buono e mi chiedo chi sia il consulente che possa consigliargli di fare una cosa simile. La cosa potrebbe essere sanzionata come illecita gestione di rifiuti, cosa che prevede sanzioni molto pesanti.


Gisella76 ha scritto:Sono d'accordo con te.
Il 'problema' è che in questa dinamica io sono la 'semplice' fornitrice del software.
E' il consulente del mio cliente che gli ha detto da sempre di fare così.
Quando io sono arrivata (pochi giorni fa) con il mio software, gli ho fatto notare la cosa, proprio perché simulando la sua casistica, il mio software fa apparire B come un 'destinatario'.
A quel punto il cliente ha contattato il consulente che ha ribadito la sua posizione.
Mi hanno fatto quindi sorgere il dubbio di essere io in torto, ho scritto qui di conseguenza.
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