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riflessione per esperti: esenzione dalla nomina del consulente in funzione della attività aziendale
2 partecipanti
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riflessione per esperti: esenzione dalla nomina del consulente in funzione della attività aziendale
Un saluto a tutti.
Propongo una riflessione non banale sull'argomento.
Inizialmente l'obbligo della nomina del consulente ADR era previsto per chi trasportava, caricava o scaricava merci pericolose (art. 2 D. Lgs. n° 40/2000) e la successiva normativa (DM 04/07/2000) ha introdotto la possibilità di avvalersi della esenzione previa comunicazione al Ministero per chi esegue trasporti o carica occasionalmente merci a basso grado di pericolo con quantitativi massimi di 180 ton/anno.
La successiva normativa (art. 11 D. Lgs. 35/2010) ha introdotto tale obbligo per aziende che trasportano, imballano, caricano, riempiono cisterne o scaricano merci pericolose, confermando le esenzioni previste dal già citato DM in attesa di nuove normative (ad oggi mai arrivate).
Quindi per aziende che:
- imballano
- riempiono cisterne
- scaricano (lasciando perdere la circolare A26 che, per la questione della gerarchia delle fonti, ritengo sia carta straccia rispetto al D, Lgs. 35/2010 o all'ADR stesso)
la possibilità di avvalersi di tale esenzione NON è prevista, rimanendo solo quella del D. Lgs. 04/02/2000 art. 3 c. 6 (operare all'interno di una catena di trasporto con rispetto dei limiti per unità di trasporto secondo 1.1.3.6).
Voi cosa ne pensate?
Propongo una riflessione non banale sull'argomento.
Inizialmente l'obbligo della nomina del consulente ADR era previsto per chi trasportava, caricava o scaricava merci pericolose (art. 2 D. Lgs. n° 40/2000) e la successiva normativa (DM 04/07/2000) ha introdotto la possibilità di avvalersi della esenzione previa comunicazione al Ministero per chi esegue trasporti o carica occasionalmente merci a basso grado di pericolo con quantitativi massimi di 180 ton/anno.
La successiva normativa (art. 11 D. Lgs. 35/2010) ha introdotto tale obbligo per aziende che trasportano, imballano, caricano, riempiono cisterne o scaricano merci pericolose, confermando le esenzioni previste dal già citato DM in attesa di nuove normative (ad oggi mai arrivate).
Quindi per aziende che:
- imballano
- riempiono cisterne
- scaricano (lasciando perdere la circolare A26 che, per la questione della gerarchia delle fonti, ritengo sia carta straccia rispetto al D, Lgs. 35/2010 o all'ADR stesso)
la possibilità di avvalersi di tale esenzione NON è prevista, rimanendo solo quella del D. Lgs. 04/02/2000 art. 3 c. 6 (operare all'interno di una catena di trasporto con rispetto dei limiti per unità di trasporto secondo 1.1.3.6).
Voi cosa ne pensate?
Enrico- Utente Attivo
- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 25.02.10
Re: riflessione per esperti: esenzione dalla nomina del consulente in funzione della attività aziendale
Sono d'accordo con te, ma aggiungerei come esenzione per la nomina del consulente anche la 3.5 (QE)
vishwas- Membro della community
- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 25.02.12

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