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riflessione per esperti: esenzione dalla nomina del consulente in funzione della attività aziendale

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Messaggio  Enrico Gio Apr 16, 2015 12:42 am

Un saluto a tutti.
Propongo una riflessione non banale sull'argomento.
Inizialmente l'obbligo della nomina del consulente ADR era previsto per chi trasportava, caricava o scaricava merci pericolose (art. 2 D. Lgs. n° 40/2000) e la successiva normativa (DM 04/07/2000) ha introdotto la possibilità di avvalersi della esenzione previa comunicazione al Ministero per chi esegue trasporti o carica occasionalmente merci a basso grado di pericolo con quantitativi massimi di 180 ton/anno.
La successiva normativa (art. 11 D. Lgs. 35/2010) ha introdotto tale obbligo per aziende che trasportano, imballano, caricano, riempiono cisterne o scaricano merci pericolose, confermando le esenzioni previste dal già citato DM in attesa di nuove normative (ad oggi mai arrivate).
Quindi per aziende che:
- imballano
- riempiono cisterne
- scaricano (lasciando perdere la circolare A26 che, per la questione della gerarchia delle fonti, ritengo sia carta straccia rispetto al D, Lgs. 35/2010 o all'ADR stesso)
la possibilità di avvalersi di tale esenzione NON è prevista, rimanendo solo quella del D. Lgs. 04/02/2000 art. 3 c. 6 (operare all'interno di una catena di trasporto con rispetto dei limiti per unità di trasporto secondo 1.1.3.6).
Voi cosa ne pensate?
Enrico
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Messaggio  vishwas Mer Mag 06, 2015 11:00 am

Sono d'accordo con te, ma aggiungerei come esenzione per la nomina del consulente anche la 3.5 (QE)
vishwas
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