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Legge 116 del 11.08.2014

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Legge 116 del 11.08.2014 Empty Legge 116 del 11.08.2014

Messaggio  REPRINTER Mer Ott 08, 2014 9:27 pm


Cosa ne pensate.... io non riesco a capirci nulla!!!

Tutte le "semplificate" si devono adeguare? E come?

Ad un amico ha scritto la Provincia di Arezzo, ma ha reso la lettere di un "criptico" unico!

Cordialità
SDR




LEGGE 11 agosto 2014, n. 116
(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72)

.... omiss ....

«4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
"8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai
regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di
rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle
procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente
decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate
nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero
controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da
trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate
nello svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere
considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima
secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono
applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al
medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel
rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono
essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei
rifiuti e il formulario di identificazione"»;
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Messaggio  homer Mer Ott 08, 2014 9:54 pm

..... ma avete colto la potenzialità dell'8 septies?????
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Legge 116 del 11.08.2014 Empty Re: Legge 116 del 11.08.2014

Messaggio  cescal64 Mer Ott 08, 2014 11:51 pm

...si era provato a capirlo qua: https://www.sistriforum.com/t11202-il-nuovo-comma-8-septies-art-216-dlgs152-2006-riformato ...ma non so con quali risultati Rolling Eyes ...
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