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SISTRI URBANI PERICOLOSI

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Messaggio  dana78 Ven Ott 04, 2013 11:05 am

Ciao,
ho un dubbio (uno per modo di dire !!!)...i rifiuti urbani pericolosi non rientrano nel SISTRI ... mha l'impianto che riceve detti rifiuti deve caricarli sul registro cronologico con il numero del FIR ??? ka 

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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Ott 04, 2013 1:31 pm

dana78 ha scritto:Ciao,
ho un dubbio (uno per modo di dire !!!)...i rifiuti urbani pericolosi non rientrano nel SISTRI ... mha l'impianto che riceve detti rifiuti deve caricarli sul registro cronologico con il numero del FIR ??? ka 
Spiacente ma allo stato attuale delle cose i RUP rientrano eccome per gli Impianti: Ti segnalo che tra gli emendamenti già approvati al Senato (e passati ora alla Chambre) c'è il nr. 11.11/testo 2

11.11 testo2 ha scritto:
CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
e come vedi questi mattacchioni jocolor  posizionando l'aggettivuccio "urbani" in coda alla frase hanno sottoposto anche gli impianti di urbani pericolosi (e non solo gli intermediari che era già ridicolo di suo !!) all'obbligo SISTRI, ok ?

PS: al netto di ravvedimenti operosi bicamerali geek geek geek
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