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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti

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Messaggio  annavi Gio Apr 14, 2011 5:11 pm

Per chi si volesse dilettare con l'argomento in oggetto posto il link a rete ambiente

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF

Sono rimasta colpita per la complessità del testo.
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Messaggio  RTV Mer Apr 20, 2011 4:27 pm

Buongiorno

ho letto il testo non mi pare affatto complicato anzi

In definitiva per il produttore e anche per il ricilcatore sembra una bella semplificazione.

Nel caso pratico di una officina meccanica che opera in regime di ISO 9001 e provvede a separare opportunamente i rottami per tipologia, rilasciando una semplice dichiarazione di confromità si eviterebbero tutte le procdure richieste per un rifiuto perchè a quel punto il rottame non è più un rifiuto ma una materia prima secondaria.

Anche i requisiti di qualità richiesti per i rottami mi sembrano abbstanza ragionevoli. Il limite di purezza del rifiuto del 2% assolutamente plausibile.

Inoltre si ammette la presenza di fluidi di taglio come contaminanti in quantità limitate il che esclude che si debbano trattare i rottami per la completa eliminazione (in pratica basta farli sgocciolare opportunamente prima della vendita e recuperare lo sgocciolato)

Il problema semmai è che ho sentito che le provincie stanno facendo resistenza contro l'applicazione e mi chiedo se ciò è possible.
In teoria non lo dovrebbe essere (non potrebbero legiferare contro un organismo superiore) ma si sa siamo in Italia....
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Messaggio  desperate Mer Giu 22, 2011 5:46 pm

non posso aprire il link dell'argomento in questione. C'è qualcuno che può darmi delucidazioni in merito?
Quando si può considera "non rifiuto" un rottame metallico o non" e quindi emettere DDT anzichè formulario?
Grazie della collaborazione che, come sempre, trovo in questo forum.
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Messaggio  Admin Gio Giu 23, 2011 3:15 pm

Ho sostituito il link.
Il testo è adesso consultabile.
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Messaggio  Gabriel Gio Giu 23, 2011 3:23 pm

Ho aperto il nuovo link ma parla di:
REGOLAMENTO (CE) N. 2771/1999 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 1999
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto
riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

Very Happy
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Messaggio  Admin Gio Giu 23, 2011 3:30 pm

Può servire anche quello Wink
Ecco il link corretto: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:094:0002:0011:IT:PDF
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Messaggio  renata Ven Giu 24, 2011 7:59 am

Scusate la domanda, ma dato che questo regolamento parla solo di rottami in ferro, acciaio e alluminio, per tutti gli altri rottami metallici come ci si comporta? Question
grazie flower
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Messaggio  Mattia8 Ven Giu 24, 2011 9:37 am

RTV ha scritto: Il problema semmai è che ho sentito che le provincie stanno facendo resistenza contro l'applicazione e mi chiedo se ciò è possible.

Questo perchè da sempre le provincie hanno scelto una posizione + restrittiva. Si sono sempre attaccate a tutto pur di mantenere nel campo dei rifiuti gli scarti di produzione. Ora per come è scritta la normativa hanno poco da attaccarsi alle definizioni e infatti nicchiano e prendono tempo. Il problema è che essendo loro a dare le sanzioni sarebbe opportuno un loro pronunciamento in tal senso.
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Messaggio  Mattia8 Ven Giu 24, 2011 9:48 am

renata ha scritto:Scusate la domanda, ma dato che questo regolamento parla solo di rottami in ferro, acciaio e alluminio, per tutti gli altri rottami metallici come ci si comporta? Question
grazie flower

l'articolo 184 sui sottoprodotti introdotto dal D.lgs 205/10 vale per tutti gli scarti di produzione. Io attendo che il regolamento europeo entri in vigore (ottobre) per vedere come si comporteranno le provincie (ente sanzionatorio).
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Messaggio  cesoia Ven Lug 15, 2011 8:58 am

iporto in alto la discussione, proprio per sottolineare la fumosità di questa ennesima italianata.

non ci sono canoni più o meno scientifici per definirlo ma solo valutazioni soggettive, non è chiaro il regime fiscale da applicare e si tende a fare confusione tra mps e sottoprodotto, categorie ben diverse.

buona giornata
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Messaggio  CJM Ven Lug 15, 2011 9:08 am

cesoia ha scritto:iporto in alto la discussione, proprio per sottolineare la fumosità di questa ennesima italianata.

non ci sono canoni più o meno scientifici per definirlo ma solo valutazioni soggettive, non è chiaro il regime fiscale da applicare e si tende a fare confusione tra mps e sottoprodotto, categorie ben diverse.

buona giornata

le mps sono morte... nel senso che con l'ultimo 205/2010 hanno abrogato gli articoli che le definivano
sono perfettamente d'accordo con mattia8
a livello nazionale hanno aperto ai sottoprodotti senza dare delle norme tecniche precise
a livello territoriale - province regioni - sinceramente non mi fido
l'unica cosa che mi vien da proporre alla provincia è : se il mio sottoprodotto rispetta le norme tecniche (le uniche) riportate nella definizione di MPS del DM 5/02/1998 posso non considerarlo rifiuto?
so che è restrittivo ma non ho altre "armi"
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 15, 2011 9:35 am

CJM ha scritto:
cesoia ha scritto:iporto in alto la discussione, proprio per sottolineare la fumosità di questa ennesima italianata.

non ci sono canoni più o meno scientifici per definirlo ma solo valutazioni soggettive, non è chiaro il regime fiscale da applicare e si tende a fare confusione tra mps e sottoprodotto, categorie ben diverse.

buona giornata

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Bella CJM è proprio così che si fa!!

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Regolamento Consiglio Ue 333/2011/Ue Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti Empty ma per le aziende non ISO???

Messaggio  luanap Ven Lug 15, 2011 10:19 am

RTV ha scritto:Nel caso pratico di una officina meccanica che opera in regime di ISO 9001 e provvede a separare opportunamente i rottami per tipologia, rilasciando una semplice dichiarazione di confromità si eviterebbero tutte le procdure richieste per un rifiuto perchè a quel punto il rottame non è più un rifiuto ma una materia prima secondaria.

Anche i requisiti di qualità richiesti per i rottami mi sembrano abbstanza ragionevoli. Il limite di purezza del rifiuto del 2% assolutamente plausibile.

Nel caso però di un'officina/carrozzeria/serramentista che non applica un regime di qualità e quindi non ha personale qualificato ("personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici") che può attestare la rispondenza a tutti i criteri richiesti dalla nurmativa, lo scarto resta rifiuto e come tale deve essere smaltito (segnato sul registro di carico/scarico e portato via con FIR)? Question
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Messaggio  isamonfroni Ven Lug 15, 2011 10:33 am

luanap ha scritto:
RTV ha scritto:Nel caso pratico di una officina meccanica che opera in regime di ISO 9001 e provvede a separare opportunamente i rottami per tipologia, rilasciando una semplice dichiarazione di confromità si eviterebbero tutte le procdure richieste per un rifiuto perchè a quel punto il rottame non è più un rifiuto ma una materia prima secondaria.

Anche i requisiti di qualità richiesti per i rottami mi sembrano abbstanza ragionevoli. Il limite di purezza del rifiuto del 2% assolutamente plausibile.

Nel caso però di un'officina/carrozzeria/serramentista che non applica un regime di qualità e quindi non ha personale qualificato ("personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici") che può attestare la rispondenza a tutti i criteri richiesti dalla nurmativa, lo scarto resta rifiuto e come tale deve essere smaltito (segnato sul registro di carico/scarico e portato via con FIR)? Question

Penso che si potrebbe anche prevedere una valutazione merceologica da parte di laboratori merceologici qualificati come per esempio quelli delle Dogane, sono piuttosto bravi e i loro certificatii piuttosto ufficiali

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Messaggio  Mariangela Lun Lug 18, 2011 9:00 am

Vorrei far notare una cosa,
Il REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2011
recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio cita espressamente:
considerando quanto segue:
(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. (omissis..)
L'Art. 3 parla di Rottami provenienti da attività di recupero rifiuti.....NON DA PRODUTTORE INIZIALE DI ROTTAME.... Rolling Eyes
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Messaggio  luanap Lun Lug 18, 2011 9:34 am

L'Art. 3 parla di Rottami provenienti da attività di recupero rifiuti.....NON DA PRODUTTORE INIZIALE DI ROTTAME....
E' la stessa cosa che ho detto ad un rottamatore, il quale, tutto esaltato mi ha detto che rottami di ferro e alluminio non saranno più considerati rifiuti e quindi non ha più l'obbligo di iscriversi a SISTRI.
Quindi, secondo me, l'officina/carrozzeria/serramentista etc... dovrà conferire i rottami prodotti come rifiuti (dalla definizione del D.Lgs. 152/06 rifiuto è "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi") ad un trasportatore di rifiuti autorizzato (iscrizione Albo Gestori e SISTRI), il quale li consegnerà al gestore che, tramite personale qualificato ("personale che, per esperienza o formazione,
ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici"), potrà decidere se sono ancora o no rifiuti.
E' giusta questa interpretazione secondo voi???
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Messaggio  patti Lun Lug 18, 2011 9:45 am

luanap ha scritto:
L'Art. 3 parla di Rottami provenienti da attività di recupero rifiuti.....NON DA PRODUTTORE INIZIALE DI ROTTAME....
E' la stessa cosa che ho detto ad un rottamatore, il quale, tutto esaltato mi ha detto che rottami di ferro e alluminio non saranno più considerati rifiuti e quindi non ha più l'obbligo di iscriversi a SISTRI.
Quindi, secondo me, l'officina/carrozzeria/serramentista etc... dovrà conferire i rottami prodotti come rifiuti (dalla definizione del D.Lgs. 152/06 rifiuto è "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi") ad un trasportatore di rifiuti autorizzato (iscrizione Albo Gestori e SISTRI), il quale li consegnerà al gestore che, tramite personale qualificato ("personale che, per esperienza o formazione,
ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici"), potrà decidere se sono ancora o no rifiuti.
E' giusta questa interpretazione secondo voi???
se questa è la giusta interpretazione, mi chiedo cosa cambia? non è già così che funziona?
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Messaggio  Mariangela Lun Lug 18, 2011 10:01 am

patti ha scritto:
luanap ha scritto:
L'Art. 3 parla di Rottami provenienti da attività di recupero rifiuti.....NON DA PRODUTTORE INIZIALE DI ROTTAME....
E' la stessa cosa che ho detto ad un rottamatore, il quale, tutto esaltato mi ha detto che rottami di ferro e alluminio non saranno più considerati rifiuti e quindi non ha più l'obbligo di iscriversi a SISTRI.
Quindi, secondo me, l'officina/carrozzeria/serramentista etc... dovrà conferire i rottami prodotti come rifiuti (dalla definizione del D.Lgs. 152/06 rifiuto è "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi") ad un trasportatore di rifiuti autorizzato (iscrizione Albo Gestori e SISTRI), il quale li consegnerà al gestore che, tramite personale qualificato ("personale che, per esperienza o formazione,
ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici"), potrà decidere se sono ancora o no rifiuti.
E' giusta questa interpretazione secondo voi???
se questa è la giusta interpretazione, mi chiedo cosa cambia? non è già così che funziona?

Il gestore dovrà certificare il "non rifiuto" con procedure che dovranno essere poi certificate ogni 3 anni da un ente certificatore. (scusate il giro di parole!! tongue )
Mi sto muovendo in questi giorni per cercare di capire il da farsi. scratch
flower
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Messaggio  Cristina Cadamuro Lun Lug 18, 2011 6:18 pm

Mariangela ha scritto:
Il gestore dovrà certificare il "non rifiuto" con procedure che dovranno essere poi certificate ogni 3 anni da un ente certificatore. (scusate il giro di parole!! tongue )
Mi sto muovendo in questi giorni per cercare di capire il da farsi. scratch
flower

Esatto. Io, per un mio cliente, ho cominciato a raccogliere preventivi dagli enti di certificazione (bene o male ho visto che i principali enti si sono già attrezzati per fare questo tipo di verifica) e nei prossimi giorni comincerò a impostare le procedure richieste dal regolamento, in modo da poter affrontare la verifica verso i primi di settembre, giusto per non trovarsi all'ultimo minuto...
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Messaggio  cesoia Gio Lug 21, 2011 8:50 am

Cristina Cadamuro ha scritto:
Esatto. Io, per un mio cliente, ho cominciato a raccogliere preventivi dagli enti di certificazione (bene o male ho visto che i principali enti si sono già attrezzati per fare questo tipo di verifica) e nei prossimi giorni comincerò a impostare le procedure richieste dal regolamento, in modo da poter affrontare la verifica verso i primi di settembre, giusto per non trovarsi all'ultimo minuto...

ovvero? di cosa si parla come impegno e spesa?


grazie



Ultima modifica di cesoia il Gio Lug 21, 2011 8:55 am - modificato 1 volta.
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Messaggio  cesoia Gio Lug 21, 2011 8:55 am

CJM ha scritto:
le mps sono morte... nel senso che con l'ultimo 205/2010 hanno abrogato gli articoli che le definivano

ok, ma la definizione di sottoprodotto non sostituisce quella di mps, per lo meno in consegna.

io consegno materia prima seconda, non un sottoprodotto, anche perchè dal mio impianto non escono sottoprodotti.

e per i rifuiti che non potranno essere inclusi in questa modifica, quindi non conformi ai fumosi criteri impostati, cosa dovremo fare, scaricarli con formulario?

confusione.

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Messaggio  Gimi Gio Lug 21, 2011 10:01 am

Leggo che c'é molta disinformazione.
Tra rottami-rifiuti e sottoprodotti, MPS e materia da cessato rifiuto ci sono delle differenze sostanziali che non possono produrre confusione di provenienza e di terminologia:
- il rottame-rifiuto è rifiuto e va conferito ad impianti di recupero autorizzati; la provenienza è diffusa: industria/artigianato/urbana ecc.
- il sottoprodotto è un materiale residuale di una attività industriale che, nello stato in cui si trova=tal quale, può essere utlilizzato sul posto o presso altre attività industriali; ne consegue che il sottoprodotto può essere prodotto solo da industrie/attività diverse dal recupero;
- le MPS sono state espunte dal Dlgs 152/2006 ma rimangono come esito delle procedure di recupero previste dal DM 05/02/98 e quindi originano solo da impianti di recupero in semplificata ovvero ordinaria in correlazione al singolo atto autorizzativo;
- la materia originata da una certificazione di "cessato rifiuto - Endofwaste", è/sarà una vera e propria materia commerciabile purché sia stata originata/prodotta mediante una "procedura di qualità" secondo il Reg. 333/2011 attestata da ente certificatore, eseguita da un "detentore" autorizzato; la provenienza quindi è legata esclusivamente ad una attività di recupero.
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Messaggio  cesoia Gio Lug 21, 2011 10:52 am

Gimi ha scritto:Leggo che c'é molta disinformazione.
Tra rottami-rifiuti e sottoprodotti, MPS e materia da cessato rifiuto ci sono delle differenze sostanziali che non possono produrre confusione di provenienza e di terminologia:
- il rottame-rifiuto è rifiuto e va conferito ad impianti di recupero autorizzati; la provenienza è diffusa: industria/artigianato/urbana ecc.
- il sottoprodotto è un materiale residuale di una attività industriale che, nello stato in cui si trova=tal quale, può essere utlilizzato sul posto o presso altre attività industriali; ne consegue che il sottoprodotto può essere prodotto solo da industrie/attività diverse dal recupero;
- le MPS sono state espunte dal Dlgs 152/2006 ma rimangono come esito delle procedure di recupero previste dal DM 05/02/98 e quindi originano solo da impianti di recupero in semplificata ovvero ordinaria in correlazione al singolo atto autorizzativo;
- la materia originata da una certificazione di "cessato rifiuto - Endofwaste", è/sarà una vera e propria materia commerciabile purché sia stata originata/prodotta mediante una "procedura di qualità" secondo il Reg. 333/2011 attestata da ente certificatore, eseguita da un "detentore" autorizzato; la provenienza quindi è legata esclusivamente ad una attività di recupero.
sunny

Grazie per il prezioso chiarimento, cosa importantissima a mio avviso dato che leggendo il regolamento 33/2011 molte officine pensano già di eliminare formulari, sistri e tornare alle carte pre Ronchi.

Come impianto a noi praticamente non cambia nulla, rimango in attesa di capire come il sottoprodotto potrà essere inserito nella catena del riciclo, se avrà delle agevolazioni o meno.

Rimangono forti dubbi sull'operato di assofermet, perchè ad oggi mi pare di capire che di agevolazioni e semplificazioni in ottica riduzioni burocratiche non ci sia verso.

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Messaggio  Mariangela Gio Lug 21, 2011 11:16 am

Gimi ha scritto:Leggo che c'é molta disinformazione.
Tra rottami-rifiuti e sottoprodotti, MPS e materia da cessato rifiuto ci sono delle differenze sostanziali che non possono produrre confusione di provenienza e di terminologia:
- il rottame-rifiuto è rifiuto e va conferito ad impianti di recupero autorizzati; la provenienza è diffusa: industria/artigianato/urbana ecc.
- il sottoprodotto è un materiale residuale di una attività industriale che, nello stato in cui si trova=tal quale, può essere utlilizzato sul posto o presso altre attività industriali; ne consegue che il sottoprodotto può essere prodotto solo da industrie/attività diverse dal recupero;
- le MPS sono state espunte dal Dlgs 152/2006 ma rimangono come esito delle procedure di recupero previste dal DM 05/02/98 e quindi originano solo da impianti di recupero in semplificata ovvero ordinaria in correlazione al singolo atto autorizzativo;
- la materia originata da una certificazione di "cessato rifiuto - Endofwaste", è/sarà una vera e propria materia commerciabile purché sia stata originata/prodotta mediante una "procedura di qualità" secondo il Reg. 333/2011 attestata da ente certificatore, eseguita da un "detentore" autorizzato; la provenienza quindi è legata esclusivamente ad una attività di recupero.
sunny

Non ho ben capito una cosa, ma per qulle attività di recupero in ordinaria e semplificata che ora generano delle MPS potranno continuare ancora così o per forza devono certificare il cessato rifiuto?
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Messaggio  pastorenomade Gio Lug 21, 2011 11:50 am

Oggi finalmente ho letto con una attenzione (forse) sufficiente a capire la portata del Regolamento UE.

E la portata non è di poco conto, anzi. Innanzitutto sono "curioso" di vedere come verrà applicato il regolamento dai vari soggetti coinvolti, a partire dal 9 ottobre, e in particolare mi riferisco alle acciaierie e alle province.
Le acciaierie potrebbero pretendere, dal 9/10, che i conferitori/fornitori siano conformi a quanto previsto dal decreto: sarebbe un massacro che potrebbe anche portare ad un calo, almeno inizialmente, della disponibilità di questi materiali.
Per quanto riguarda le province, qualcuno sostiene che tutte le autorizzazioni/comunicazioni andranno aggiornate. Personalmente aggiungo che molti impianti che attualmente effettuano r13 e r4 (cioè ottengono le ex MPS), senza i requisiti previsti, dovranno limitarsi ad operare in r13.
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