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RSPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI CAT. 8
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Lavoro :: Deleghe, responsabilita', assicurazioni
Pagina 1 di 1
RSPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI CAT. 8
Un cliente ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nel 2012 alla cat. 8F con il requisito provvisorio del RESPONSABILE TECNICO in capo al LEGALE RAPPRESENTANTE ( norma transitoria per periodo max 3 anni ) in quanto azienda già operante nel settore .
A novembre chiede di aumentare la classe da F a E e gli viene chiesto di dimostrare il requisito con corso di formazione ed esperienza perchè non vale più la transitorietà in caso di variazioni successive al provvedimento. Ma il corso inizia a Dicembre e comunque non potrà dimostrre i requisiti prima di un anno. Deve nominare un RT pro tempore ?
Grazie
A novembre chiede di aumentare la classe da F a E e gli viene chiesto di dimostrare il requisito con corso di formazione ed esperienza perchè non vale più la transitorietà in caso di variazioni successive al provvedimento. Ma il corso inizia a Dicembre e comunque non potrà dimostrre i requisiti prima di un anno. Deve nominare un RT pro tempore ?
Grazie

andreaborca- Nuovo Utente
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Re: RSPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI CAT. 8
Mi sembra abbastanza evidente che sì deve nominare un RT in possesso dei requisiti per l'iscrizione nella cat. 8E.andreaborca ha scritto:Un cliente ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nel 2012 alla cat. 8F con il requisito provvisorio del RESPONSABILE TECNICO in capo al LEGALE RAPPRESENTANTE ( norma transitoria per periodo max 3 anni ) in quanto azienda già operante nel settore .
A novembre chiede di aumentare la classe da F a E e gli viene chiesto di dimostrare il requisito con corso di formazione ed esperienza perchè non vale più la transitorietà in caso di variazioni successive al provvedimento. Ma il corso inizia a Dicembre e comunque non potrà dimostrre i requisiti prima di un anno. Deve nominare un RT pro tempore ?
Grazie
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isamonfroni- Moderatrice
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R.T. CATEGORIA 8
Perchè ? Mica è cambiata la categoria ? Se vale per la cat. 8F perchè non vale per la cat. 8E ? e in meritoCosa cambia per l'Albo ? Non c'è nessuna circolar
andreaborca- Nuovo Utente
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R.T. CAT. 8
Perchè ? Mica è cambiata la categoria ! Se vale per la cat. 8F perchè non vale per la cat. 8E ? Cosa cambia per l'Albo ? Non c'è nessuna circolare in merito.
andreaborca- Nuovo Utente
- Messaggi : 6
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Re: RSPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI CAT. 8
Del 2 del 15/10/2010
Articolo 3
(Disposizioni transitorie)
1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione presentano domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.
2. L’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che presentano domanda d’iscrizione nei termini di cui al comma 1, può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 2. Le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell’iscrizione.
Visto che la delibera dell'Albo dice questo, si evince che se il tuo Cliente si è iscritto nel 2012 e prima non era in attività, già non avrebbero dovuto concedergli quella deroga (e francamente non penso che gliela abbiano concessa).
Molto probabilmente avranno considerato sufficienti i requisiti del titolare per la 8F (che essendo molto bassa prevede requisiti quasi inesistenti) i quali però non bastano più per una categoria maggiore.
E comunque anche quando attivarono la 9 nel 2005, ci fu un periodo transitorio nel quale fino ad una certa classe si poteva iscrivere il titolare come RT in attesa che si facesse i requisiti, ma nel periodo transitorio non si potevano fare modifiche.
Articolo 3
(Disposizioni transitorie)
1. Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione presentano domanda d’iscrizione all’Albo entro il termine di sessanta giorni da tale data, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto 28 aprile 1998, n. 406.
2. L’incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che presentano domanda d’iscrizione nei termini di cui al comma 1, può essere assunto dal legale rappresentante dell’impresa, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 2. Le imprese interessate hanno l’obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell’iscrizione.
Visto che la delibera dell'Albo dice questo, si evince che se il tuo Cliente si è iscritto nel 2012 e prima non era in attività, già non avrebbero dovuto concedergli quella deroga (e francamente non penso che gliela abbiano concessa).
Molto probabilmente avranno considerato sufficienti i requisiti del titolare per la 8F (che essendo molto bassa prevede requisiti quasi inesistenti) i quali però non bastano più per una categoria maggiore.
E comunque anche quando attivarono la 9 nel 2005, ci fu un periodo transitorio nel quale fino ad una certa classe si poteva iscrivere il titolare come RT in attesa che si facesse i requisiti, ma nel periodo transitorio non si potevano fare modifiche.
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isamonfroni- Moderatrice
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Re: RSPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI CAT. 8
Ho un dubbio che mi assale riguardante il D.M. 120 del 03/06/2014.
All'art. 12 comma 4 dice che i requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione
c) idoneità di cui all'articolo 13.
Il mio dubbio sorge qua.
L'art 13 parla della formazione del responsabile tecnico mediante verifica iniziale e successiva verifica dopo 5 anni.
Al comma 3 ( sempre dell art 13) dice che :
"è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita oggetto dell'iscrizione secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale".
Il mio dubbio è il seguente: un intermediario, iscritto nel 2011 in categoria 8 F, che in quella data ha indicato il legale rappresentante come responsabile tecnico con i requisiti di titolo di studio art 12 comma 4 lettera a (geometra) e esperienza maturata nel settore di attività in cui è richieta l'iscrione (requisito di cui art 12 comma 4 lett b) ad oggi deve effettuare qualche corso o verifica iniziole e dopo 5 anni ( art 12 comma 4 lett c) o sono ancora sufficenti solo i requisiti di titolo di studio e esperienza?
All'art. 12 comma 4 dice che i requisiti del responsabile tecnico consistono in:
a) idonei titoli di studio
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione
c) idoneità di cui all'articolo 13.
Il mio dubbio sorge qua.
L'art 13 parla della formazione del responsabile tecnico mediante verifica iniziale e successiva verifica dopo 5 anni.
Al comma 3 ( sempre dell art 13) dice che :
"è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attivita oggetto dell'iscrizione secondo i criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale".
Il mio dubbio è il seguente: un intermediario, iscritto nel 2011 in categoria 8 F, che in quella data ha indicato il legale rappresentante come responsabile tecnico con i requisiti di titolo di studio art 12 comma 4 lettera a (geometra) e esperienza maturata nel settore di attività in cui è richieta l'iscrione (requisito di cui art 12 comma 4 lett b) ad oggi deve effettuare qualche corso o verifica iniziole e dopo 5 anni ( art 12 comma 4 lett c) o sono ancora sufficenti solo i requisiti di titolo di studio e esperienza?
angel- Utente Attivo
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