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Dilemma ADR benzinaio

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Messaggio  alexlariete Gio Ago 09, 2012 4:31 pm

Buongiorno a tutti, entro oggi per la prima volta nel forum affaccio per la prima volta su questo forum che trovo interessantissimo e utilissimo.
Mi occupo solo da poco tempo di ADR (una materia veramente complessa!).
Mi sapete aiutare su questo dilemma forse troppo banale: un benzinaio è soggetto alla nomina del consuelnte ADR?
Grazie
Ciao

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Messaggio  tfrab Gio Ago 09, 2012 5:25 pm

direi che il benzinaio non deve nominare consulenti perché, se non ricordo male, chi riceve non ha questo obbligo (NB è deroga nazionale, non si evince dal solo ADR)
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Messaggio  alexlariete Gio Ago 09, 2012 6:06 pm

Grazie tfrab per la risposta. Il mio “dilemma” deriva proprio da questo aspetto. La deroga nazionale si basa su una vecchia circolare della motorizzazione che esenta lo scarico a destino finale dalla nomina del consulente. Mi chiedo però: può una circolare (che non ha valore legislativo) derogare una norma di livello gerarchico più alto?
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Messaggio  homer Ven Ago 10, 2012 9:20 am

sempre a memoria.....
il benzinaio non scarica MAI, è il conducente che provvede a tutte le operazioni di scarico, é la ditta che trasporta i carburanti che è soggetta all'obbligo di nomina, non chi riceve (e non scarica).
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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 10, 2012 10:08 am

alexlariete ha scritto: ...
un benzinaio è soggetto alla nomina del consuelnte ADR?
ADR è l'acronimo convenzionale di Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route , che tradotto dal francese significa Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada. E' quindi evidente che non si applica a chi non trasporta, ed il benzinaio (come i depositi...) NON trasporta niente.

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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
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Messaggio  Lilika Ven Ago 10, 2012 10:22 am

Se posso precisare...
L'ADR si applica a tutti quegli operatori che concorrono al trasporto su strada di merci pericolose, indi per cui non solo al trasportatore ma, così come da ADR 1.8.3.1, ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Ciò significa che il benzinaio è destinatario e non ha bisogno del consulente. Se per qualche strano motivo il benzinaio, oltre che destinatario, è anche scaricatore, allora serve la figura del consulente.
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Messaggio  alexlariete Ven Ago 10, 2012 10:54 am

Ciao!
Grazie mille delle risposte, credo anche io che se lo scarico non lo compie il benzinaio, tale figura non sia soggetta alla nomina del consulente obbligatorio.
Quello che scrive Aurora, l'ho sentito molte volte in giro da clienti e fornitori. Sono in moltissimi a sostenere che tale obbligo si applichi solo a chi trasporta...ma del resto la normativa la conoscono in pochissimi e ci sono molti professionisti che magari danno indicazioni diverse.
E' molto vero a mio parere ciò che scrive Lilika, anche considerando la vecchia circolare 14 novembre 2000, abrogativa di quella 7 luglio 2000 che ci dice "Si ritiene, tuttavia, di poter escludere dal campo di applicazione della Direttiva 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro destinazione finale " aderendo all’interpretazione del Consiglio C.E. e della Commissione C.E. del 07/03/200, nella quale viene precisato che la direttiva 96/35/CE "…coinvolge le imprese impegnate nel carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni interessano la sicurezza del trasporto; la Direttiva non coinvolge le imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale"

A questo punto però si andrebbe ad escludere anche l'operazione di scarico... e mi chiedo e vi chiedo ma secondo voi chi scarica a destino finale dell'acido solforico 96 Bè
è meno a rischio di uno che lo carica? Chi maneggia sostanze tossiche in fase di scarico solo perchè a destino finale è meno da tutelare di chi le scarica ma non a destino finale?
Mi sembra che sia tutto molto fumoso....ahimè
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Messaggio  isamonfroni Ven Ago 10, 2012 11:27 am

alexlariete ha scritto: A questo punto però si andrebbe ad escludere anche l'operazione di scarico... e mi chiedo e vi chiedo ma secondo voi chi scarica a destino finale dell'acido solforico 96 Bè
è meno a rischio di uno che lo carica? Chi maneggia sostanze tossiche in fase di scarico solo perchè a destino finale è meno da tutelare di chi le scarica ma non a destino finale?
Mi sembra che sia tutto molto fumoso....ahimè

Proprio perchè l'ADR riguarda la sicurezza del trasporto su strada (e non la sicurezza generica dei lavoratori, che per quello c'è l'81/08) sono interessate tutte le operazioni che hanno a che fare rigorosamente con il trasporto su strada, (imballaggio, carico, trasporto, scarichi intermedi per trasbordo ecc..).

Quando uno scarica acido solforico a 96 Bè dentro il proprio magazzino (destinazione finale), ormai non è più per strada e non può più costituire un rischio per la sicurezza dei trasporti.

PS il rischio per chi lo carica, non è legato al rischio intrinseco a cui va incontro il sig. caricatore, bensi al rischio per la sicurezza nel trasporto che si correrebbe se il sig. caricatore caricasse la merce nel modo errato e si rovesciasse l'acido strada facendo.


Ultima modifica di isamonfroni il Ven Ago 10, 2012 11:30 am - modificato 1 volta.

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Messaggio  Aurora Brancia Ven Ago 10, 2012 11:28 am

Lilika ha scritto:Se posso precisare...
L'ADR si applica a tutti quegli operatori che concorrono al trasporto su strada di merci pericolose, indi per cui non solo al trasportatore ma, così come da ADR 1.8.3.1, ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Ciò significa che il benzinaio è destinatario e non ha bisogno del consulente. Se per qualche strano motivo il benzinaio, oltre che destinatario, è anche scaricatore, allora serve la figura del consulente.
Precisazione correttissima, peraltro già implicita nella risposta di homer: forse anche opportuna, vista la domanda posta e il dubbio che ha il nostro amico sulla possibilità che una circolare possa derogare ad una norma di rango superiore.
La circolare cui alex credo si riferisca immagino sia l'applicativa del DM 4 luglio 2000, che però limitava l'esenzione a particolari attività di scarico (e carico, anche) eseguito in via occasionale come attività accessoria alla prevalente (max 24 operazioni/anno e max 3/mese, lim. 180 tonn etc.). D'altronde, il testo normativo di riferimento è sempre il D.Lgs. 40/2000, che in art. 2 parla sempre chiaramente di trasporto, carico e scarico, anche (direi soprattutto....) dopo le modifiche introdotte dal 35/10.
Sempre che io abbia ben capito come funziona, s'intende Laughing !

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Messaggio  alexlariete Ven Ago 10, 2012 11:50 am

Grazie mille, siete state chiarissime.
angelo
quindi il nostro amico scaricatore non avrà l'obbligo del consulente ADR se scarica a destinazione finale, perchè questa fase interna all'azienda è già ampiamente regolata dal D.Lgs. n.81/2008 e smi...interessante.
Ma allora .... per rispettare il 1.10.3.2.1 dell'accordo che coinvolge tutti gli "operatori definiti in 1.4.2 e 1.4.3", cioè la redazione del "piano della security", qualora sia soggetto (e un benzinaio lo è), il nostro scaricatore esentato dal suo consulente come potrà adempiervi? Secondo me qualcosa non torna.
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