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emissioni autorizzazione
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emissioni autorizzazione
Promemoria primo messaggio :
Vorrei ricordare la scadenza del 31 luglio per la presentazione della domanda per gli impianti in esercizio al 29 aprile 2006 e quindi ricompresi nella Parte V del D.lgs. n. 152/06!
Vorrei ricordare la scadenza del 31 luglio per la presentazione della domanda per gli impianti in esercizio al 29 aprile 2006 e quindi ricompresi nella Parte V del D.lgs. n. 152/06!
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Re: emissioni autorizzazione
è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati previsti dagli artt. 674 cod. pen. (capo A) e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 (capo B) per cui non si tratta solo di incapsulamento ma anche di mancata preventiva richiesta di autorizzazione... stiamo parlando di parte V senza obra di dubbioAurora Brancia ha scritto:Se c'è stata una condanna per "getto di cose" ex art. 674 CP, è evidente che l'impianto non rispettava le indicazioni previste;
ancorala Corte ha scritto: E' sufficiente richiamare le disposizioni contenute negli artt. 268 e 269 (contenente prescrizioni sanzionate dal successivo art. 279) del citato decreto legislativo per verificare la fondatezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito
ed invece no: nella sentenza non si fa riferimento a tale fattispecie da parte di entrambe le parti ovvero non si parla di materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze, eppure i giudici considerato che c'è emissione diffusa di polveri vogliono che ci sia la preventiva autorizzazione (e non incapsulamento o convogliamento -ovviamente se il primo sigilla l'impianto, l'emissione non c'è più e tutto si chiude li)Aurora Brancia ha scritto:se negli inerti a cui ti riferisci al sottovaglio di 5 mm si superano quei determinati mg/kg ( per qualcosa meno brutta anche g/kg ) l'impianto non solo deve essere incaspulato, ma il volume compartimentato deve anche essere avviato ad impianto di abbattimento, e quindi sarà dotato di "emissione convogliata", che è soggetta ad autorizzazione e deve rispettare i valori limite di emissione.
Se invece non si superano le soglie, basta l'incapsulamento e non è prevista alcuna autorizzazione. Non lo era neppure prima, spero sia chiaro ormai.
molto chiara a sentenza sulla questione impianto mobile=non autorizzazione, voce che si è sparsa ormai da tempo....... ai sensi dell'art. 269 Dlgs 152/2006 si autorizzano le emissioni in atmosfera degli stabilimenti inoltre ai sensi dell'art. 268 Dlgs 152/2006 per stabilimento si intende "il complesso unitario e stabile, .....aveva creato la finta scappatoia
per cui mi cito anch'io
Ricardo ha scritto: rimane scritto al 269 che per gli impianti che producono emissioni (ed in questo caso potrebbero esserci) [anche diffuse di polveri e/o da impianto mobile] deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto; in effetti applicare le prescrizioni previste sull'allegato, come dicono quelli del nord de quo, non significa sempre eliminare le emissioni (o convogliarle) ma può significare limitarle al massimo (e quindi esisterebbero anche oer l'esterno) per cui andrebbero comunque autorizzate
NON E' CAMBIATO NULLA secondo la SC
Ricardo- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: emissioni autorizzazione
Nel ripetere che se non si legge tutta la sentenza, e ci vorrà tempo, non siamo in grado di ragionarci se non in via puramente accademica, il riferimento al "getto di cose" io l'ho desunto da "b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e d) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla contestazione ex art. 674 cod. pen., difettando la prova delle immissioni nocive." che è il secondo motivo di ricorso.Ricardo ha scritto:
ed invece no: nella sentenza non si fa riferimento a tale fattispecie da parte di entrambe le parti ovvero non si parla di materiali polverulenti contenenti specifiche categorie di sostanze, eppure i giudici considerato che c'è emissione diffusa di polveri vogliono che ci sia la preventiva autorizzazione (e non incapsulamento o convogliamento -ovviamente se il primo sigilla l'impianto, l'emissione non c'è più e tutto si chiude li)
La questione sarà meglio chiarita, spero, nella sentenza integrale, ma da come leggo ti ripeto che il ricorrente ha opposto "annulla la sentenza di merito perchè io non sono soggetto alla legge e quindi non dovevano nemmeno controllarmi" tanto è vero che il motivo di ricorso sub a) dice (copioincollo)
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) per avere il Tribunale applicato la disciplina autorizzatoria ex D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 a un impianto mobile, e come tale ad essa sottratto;
Come ho già spiegato ieri e ripetuto poco fa, un impianto di macinazione non è per nulla sottratto al 152/06, ed infatti questo motivo la SC lo ha liquidato subito subito con
Ha poi spiegato detta inammissibilità del ricorso non dicendo che ci vuole l'autorizzazione, ma parlando genericamente di tutela dell'attività da parte del Legislatore:1. Il primo motivo di ricorso deve essere considerato manifestamente infondato e per questo inammissibile.
Avrebbero parlato di disciplina autorizzatoria, non "di tutela"La lettura dell'art. 269, poi, impone di rilevare (comma 12) che la disciplina di
cautela è stata esclusa per gli impianti che operino all'interno di una più vasta attività produttiva complessivamente autorizzata. Ritiene la Corte che tale disposizione non riverberi alcun effetto favorevole alla posizione del ricorrente e costituisca, al contrario, conferma del fatto che non può essere escluso un controllo dell'amministrazione sugli esiti dell'attività produttiva che comporti immissioni in atmosfera. Lo stesso art. 269, infine, prende espressamente in esame le attività "pulvirulente", che dunque sono da ricondursi alladisciplina di tutela.
E ciò è senza dubbio vero anche oggi, a comma 12 defunto, perchè tutto l'allegato V c'è ancora e nessuno lo ha tolto di lì. Tra "attività pulverulente" e emissioni diffuse di polveri devi riconoscere che c'è differenza
Per questo prima ho detto che non avendo le date di riferimento non posso farmi un'opinione compiuta della linea difensiva adottata, ma dire che un impianto non è soggetto al 152/06 solo perchè mobile in quel caso specifico è obiettivamente una corbelleria. E se noti, la SC parla di "controllo dell'amministrazione", il fatto che l'autorità competente per il controllo sia l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; implica che il controllo sulle disposizioni è cosa differente dall'autorizzazione.
La buonanima del commillo 12 diceva infatti:
La disposizione di cui al comma 11 diceva "11. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, etc." ed il comma 10 a sua volta diceva "10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto".12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto.
Quindi, riepilogando, sin dalle origini del 152 l'espressione "emissioni diffuse" era dedicata a sostanze allo stato gassoso o aeriforme che dir si voglia, e invece per le attività con materiali pulverulenti si applicava quella benedettissima Parte I.
La quale Parte Prima non dice e non ha mai detto che c'è obbligo di autorizzazione, come non l'ha mai detto l'art. 269, ma ha dato delle prescrizioni anche piuttosto stringenti lasciando all'Autorità Competente al controllo la valutazione di prescrivere di "convogliare" le emissioni che a quel punto, anche nel caso di impianto mobile ma con punto di emissione dedicato, e anche nel caso delle polveri doveva e deve essere autorizzato, perchè nell'autorizzazione devono essere inclusi i limiti di emissione. Poichè la prescrizione più restrittiva, ovvero convoglia e abbatti, è d'obbligo per le emissioni con sostanze riportate nelle tabelle dell'allegato I (qualora nei materiali pulverulenti al sottovaglio da 5 mm ci siano quelle determinate concentrazioni stabilite sempre nella Parte I dell'all. V.), se ne deduce in linea logica che sono soggette ad autorizzazioni solo le emissioni di polveri convogliate, anche se originariamente diffuse.
Se a tutto questo aggiungi che dal 128/10 in poi i commilli 10 e 11 sono diventati
e il commillo 12 è morto insieme ai successivi, vedi bene che l'obbligo di domanda per le c.d. emissioni diffuse di polveri, mutuato dall'obbligo di domanda per le emissioni diffuse da attività di verniciatura non soggette all'applicazione del 272-2° comma (ex RIA) che non implicava nè nell'uno nè nell'altro caso l'autorizzazione, che doveva essere concessa solo quando applicabile l'art. 271 oppure quelli previsti per le attività in deroga per il 272 c.2 SE convogliati. Il che implica, ad esempio, che un carrozziere piccolino privo di cabina di verniciatura può "verniciare all'aperto" ma possono anche chiedergli di convogliare, il che significa necessariamente allestire una cabina di verniciatura: che a quel punto avrà un punto di emissione dedicato e quindi soggetta ad autorizzazione.10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.
11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.
C'è da tener presente che questo grande guazzabuglio deriva dal fatto che l'art. 270, in base al quale si può/deve decidere o meno di convogliare le diffuse, prevede l'emanazione di un Decreto Ministeriale applicativo che sin qui nessuno ha pensato di emanare.
Tutto questo a mio parere, sì, ma norma alla mano. Poi, se ritieni di dover inoltrare comunque la domanda di autorizzazione, no problem: tu fai l'istanza e loro ti risponderanno in qualche modo.
Tieni presente però che, soprattutto per le aree sterrate, non basta incapsulare l'impianto, ma anche tutto il resto previsto dai punti 3 e 4 di Parte Prima. Tutta roba che, secondo me, rientra anche nei compiti di controllo istituzionali delle ASL.
P.S.: bellissima discussione, grazie! Oltre tutto, mi torna proprio comoda per una cosa che sto facendo in questi giorni: ecco perchè sono così precisina e con tutti i riferimenti a portata di tastiera!
[u]
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: emissioni autorizzazione
non stò dicendo che errato ma sono due cose che stanno in piedi ognuna con le proprie gambe; tuttavia quello che interessa a me è l'applicazione della prte V al caso di specieAurora Brancia ha scritto: il riferimento al "getto di cose"[/color]
no questo è il passaggio che non condivido: l'autorizzazione non deve per forza avere un quadro riassuntivo con flusso di massa e concentrazione per essere chiamata autorizzazione, perchè, come indicato all'art. 270 "In sede di autorizzazione, l'autorita' competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attivita' sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.... ma tu la richiesta di autorizzaione la devi fare perchè se non sono convogliabili l'istruttoria si potrà cihudere comunque con un autorizzazione ad 'emettere diffusamente' polveri eo altroAurora Brancia ha scritto: La quale Parte Prima non dice e non ha mai detto che c'è obbligo di autorizzazione, come non l'ha mai detto l'art. 269, ma ha dato delle prescrizioni anche piuttosto stringenti lasciando all'Autorità Competente al controllo la valutazione di prescrivere di "convogliare" le emissioni che a quel punto, anche nel caso di impianto mobile ma con punto di emissione dedicato, e anche nel caso delle polveri doveva e deve essere autorizzato, perchè nell'autorizzazione devono essere inclusi i limiti di emissione.[/color]
non dimentichiamo che la ratio che ispira la disciplina (e l'autorizzazione) è quella di tutelare l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente (ecco perchè si parla di controlli) la funzionalità e potenzialità inquinanti
l'aspetto c 12 si o no, per me non è importate perchè come tu sai nel penale si parlerebbe di favor rei ........... ma quà il problema non se lo pongono proprio (pure se fosse a cavallo con la 128) perchè non c'è nessuna differenza; se emetti in atmosfera anche polveri e non le convogli e magari da un impianto mobile (Un punto? Due Punti? Crepi l'avarizia!) comunque vai autorizzato
Ricardo- Utente Attivo
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Re: emissioni autorizzazione
1) e allora concordi con me : se è attività da iniziarsi, si è tenuti ad osservare tutto ciò che la legge dispone, e la legge come abbiamo visto dispone che per gli impianti di macinazione abbiano tutto chiuso-inserrato etc. etc (non me lo far ripetere!), quindi il controllo preventivo è a monte nella dichiarazione di inizio attività da comunicarsi allo SUAP (quelli che hanno questa grandezza di iniziativa). Nessuna attività può essere "inquinante", non oltre le specifiche tolleranze legislative (a me piace di più chiamarli così, i limiti). Comunque, disciplina è una cosa, ed autorizzazione è un'altra cosa.Ricardo ha scritto:
1) non dimentichiamo che la ratio che ispira la disciplina (e l'autorizzazione) è quella di tutelare l'interesse dell'amministrazione competente a controllare preventivamente (ecco perchè si parla di controlli) la funzionalità e potenzialità inquinanti
2) l'aspetto c 12 si o no, per me non è importate perchè come tu sai nel penale si applicherebbe il favor rei
Per la gestione di rifiuti inerti, ad esempio, l'art. 216 c. 6 dice che
Quindi, se uno nella sua brava relazioncina ci descrive come è incapsulato il tutto e si basa sui dati di letteratura per la composizione dei rifiuti che intende recuperare, ottempera al disposto di art. 214 c.1, 2 e 3, è "già autorizzato".6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
Idem dicasi per un impianto di frantumazione di una cava: se ti danno il permesso di cavare significa che hai portato un mare di relazioni, tra cui quella tecnica dove dici sia come scippi la roccia da dove l'ha messa il Grande Biologo, sia se la lavori come la lavori e se hai stoccaggio com'è lo stoccaggio, e se la trasporti cme la trasporti.
Io qua scivolerei amabilmente ed insensibilmente sulle attività estrattive che tuttora vengono "autorizzate", partendo dal percorso carrabile...
2) certo, il favor rei: se e quando l'avvocato sa se la norma è cambiata, e in che senso sia cambiata...
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: emissioni autorizzazione
allora se
per le attività di macinazione inerti ed estrattive dubito che qualcuno possa relazionare sull'inserramento e per di più che qualcuno ci creda... per cui prima del 216 autorizzazione alle emissioni (diffuse o convogliate che siano)
nessuna richiesta di autorizzazione e lo dimostri sulla relazione tecnica che presenti (non so perchè ci hai infilato il 216 , anzi lo immagino.... qualcosa di fresco)gli impianti di macinazione abbiano tutto chiuso-inserrato etc. etc
per le attività di macinazione inerti ed estrattive dubito che qualcuno possa relazionare sull'inserramento e per di più che qualcuno ci creda... per cui prima del 216 autorizzazione alle emissioni (diffuse o convogliate che siano)
Ricardo- Utente Attivo
- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: emissioni autorizzazione
Scusami Aurora, sempre per cercare di capire: secondo te con il 128/2010 è stato eliminato l'obbligo di richiesta di autorizzazione per le emissioni diffuse, però il c. 1 dell'art. 269 cita: "fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto"cioè tutti gli impianti che producono emissioni, senza distinguere tra diffuse o convogliate e al c. 1 lett. b del 268 "emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente" quindi anche solida! Mi puoi aiutare a capire? Grazie!
l-simoni- Membro della community
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Data d'iscrizione : 28.01.13
Re: emissioni autorizzazione
Non mi devo essere spiegata bene, ritento: non c'è mai stato l'obbligo di chiedere l'autorizzazione alle emissioni diffuse "di polveri" tranne che per gli impianti di frantumazione, macinazione etc. etc. di materiali pulverulenti, impianti che però dovevano essere incapsulati laddove potevano emettere dette polveri e necessitavano /necessitano anche adesso di autorizzazione qualora la parte incapsulata fosse sottoposta a convogliamento delle emissioni stesse, quindi smettevano/smettono di essere diffuse per quanto al chiuso e diventavano/diventano convogliate. Tutto quello che ha fatto il 128/10 è stato cambiare il comma 10 per la richiesta di autorizzazione alle emissioni diffuse da verniciatura senza impianto apposito, che precedentemente poteva prevedere autorizzazione MA con convogliamento, quindi abrogare anche il correlato comma 11 riscrivendolo nel senso attuale ("Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.").l-simoni ha scritto:Scusami Aurora, sempre per cercare di capire: secondo te con il 128/2010 è stato eliminato l'obbligo di richiesta di autorizzazione per le emissioni diffuse, però il c. 1 dell'art. 269 cita: "fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto"cioè tutti gli impianti che producono emissioni, senza distinguere tra diffuse o convogliate e al c. 1 lett. b del 268 "emissione: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico di COV nell'ambiente" quindi anche solida! Mi puoi aiutare a capire? Grazie!
Pertanto, abrogando il comma 12 che si richiamava al 10 per la richiesta di autorizzazione per le "attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti" ne esclude l'iter autorizzativo ma le regolamenta solo per Allegato V - parte I degli allegati alla parte quinta.
Il succo dell'abrogazione dell'art. 10 sta nel fatto che - finalmente, direi - non è più previsto che si possa verniciare senza un impianto di convogliamento ed abbattimento, tranne i casi delle emissioni diffuse di COV previste in art. 275, per le quali nel caso si stia sotto soglia di solvente secondo l' All. III - parte III degli allegati alla parte quinta oppure non si rientri proprio tra le attività soggette di cui alla parte II casinei quali continua a sussistere la non necessità di autorizzazione, cfr. TAR Campania, sentenza n. 2978/09:
Se non erro, però, tu avevi postato una domanda sulle polveri emesse da uno stoccaggio o deposito di materiali mi pare metallici ma comunque "massivi" e non pulverulenti, al quale non ho fatto in tempo a rispondere e che non ricordo certo a memoria. Di che si trattava, se ancora ti interessa e sempre che io sia in grado di risponderti ?
4. Tali conclusioni persuadono il Collegio circa l’infondatezza delle prescrizioni che l’Amministrazione ha inteso intimare, talvolta entrando in contraddizione con se stessa, [omissis]... Il Tribunale trae analoga considerazione anche con riguardo alla pretesa dell’Amministrazione di far rientrare la fase di lavaggio delle attrezzature posta in essere da parte ricorrente tra quelle che, come la pulizia di superfici, rientrano nel ciclo produttivo per cui si applica l’art.275 del Decr. Legisl. n.152/2006, laddove invece la Ditta XXX aveva dimostrato di non esercitare alcuna delle attività di cui all’Allegato III alla Parte III del citato Decr. Legisl. e di non essere assoggettabile all’ex direttiva solventi;
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Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: emissioni autorizzazione
Dopo mille peripezie legate a problemi fra le varie Amministrazioni siamo arrivati alla conferenza dei servizi per " la continuazione dell'esercizio di attivita' che produce emissioni diffuse " legata ad uno stoccaggio e frantumazione inerti da demolizioni R5/R13. I documenti presentati erano corretti, la relazione dove venivano descritte le fasi di movimentazione, umidificazione ecc.....era corretta, alla fine una unica prescrizione : la copertura di tutti i cumuli di materiale in stoccaggio e semilavorati prodotti tramite teloni, tutte le sere a fine attivita' e susseguente srotolamento la mattina seguente. Le quantita' che sono in autorizzazione riguardanti lo stoccaggio annuale sono un centinaio di ton./anno......ditemi voi se puo' essere un piccolo cumulo.... E' deprimente costruirsi professionalita', lottare nel mercato contro soggetti che operano in barba alle leggi e poi doversi confrontare con Amministrazioni Pubbliche che non hanno la benche' minima idea di quello di cui stanno parlando.
Scusate lo sfogo.
Scusate lo sfogo.
Zertex- Utente Attivo
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emissioni-autorizzazione
presenta ricorso al TAR, ci sono molte sentenze sulla pesantezza senza fondamento di alcune prescrizioni imposte... te en giro una in mp che può interessarti...
magonero- Utente Attivo
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