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merce da magazzino scaduta
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ceresio18
luckyluke
sueli
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
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merce da magazzino scaduta
Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Qualcuno ha già avuto a che fare con lo smaltimento di avanzi da magazzino come latte e biscotti e cose del genere? Con che codice solitamente dovrebbero essere identificati? Qualcuno mi ha proposto i codici della famiglia 02 ma non sono tanto d'accordo.
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VdT- Moderatore
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Re: merce da magazzino scaduta
Prodotti alimentari lattiero caseari scaduti o deteriorati: quale codice Cer assegnare e quale il corretto smaltimento?
Ad essi si applica la normativa sui rifiuti cioè il Dlgs 152/2006; non è, invece, applicabile il regolamento 1774/2002 che si applica — come è noto — ai sottoprodotti di origine animale e non ai vegetali, a meno che non siano strettamente legati ad essi come nel caso dei rifiuti di ristorazione.
Si tratta di prodotti alimentari vegetali invenduti, scaduti o deteriorati (per esempio, per interruzione della catena del freddo), non sono quindi derivanti dalla preparazione e trattamento di frutta, verdura o vegetali, ma essi stessi vegetali o frutta; il codice Cer più adatto e specifico in tal caso è:
· 02 01 03 scarti di tessuti vegetali;
· 20 03 02 in presenza di un regolamento comunale che li assimili agli urbani.
Il loro più corretto sistema di smaltimento è (naturalmente privati degli imballaggi) l'avvio agli impianti di compostaggio e di biogas.
Per quanto riguarda il loro smaltimento in discarica, qualora non assimilati agli urbani, dato il loro naturale elevato contenuto di carbonio organico totale, quando vi sarà la piena applicazione del Dm 3 agosto 2005 (cioè quando le disposizioni " transitorie" di cui all'articolo 17, Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 cesseranno di essere prorogate (ultima deroga stabilita Dl "Milleproroge"), dovrebbero essere indirizzati alla sottocategoria b di discariche — ancora da realizzare — per rifiuti non pericolosi di cui al citato Dm 3 agosto 2005: "discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati" .
Per quanto riguarda l'accettabilità giuridica di tali prodotti negli impianti di incenerimento, qualora autorizzati per i codici relativi, non vi sono limitazioni; andrebbe però considerato il costo di smaltimento e il basso potere calorifico.
tratto dalla rivista: RIFIUTI
Ad essi si applica la normativa sui rifiuti cioè il Dlgs 152/2006; non è, invece, applicabile il regolamento 1774/2002 che si applica — come è noto — ai sottoprodotti di origine animale e non ai vegetali, a meno che non siano strettamente legati ad essi come nel caso dei rifiuti di ristorazione.
Si tratta di prodotti alimentari vegetali invenduti, scaduti o deteriorati (per esempio, per interruzione della catena del freddo), non sono quindi derivanti dalla preparazione e trattamento di frutta, verdura o vegetali, ma essi stessi vegetali o frutta; il codice Cer più adatto e specifico in tal caso è:
· 02 01 03 scarti di tessuti vegetali;
· 20 03 02 in presenza di un regolamento comunale che li assimili agli urbani.
Il loro più corretto sistema di smaltimento è (naturalmente privati degli imballaggi) l'avvio agli impianti di compostaggio e di biogas.
Per quanto riguarda il loro smaltimento in discarica, qualora non assimilati agli urbani, dato il loro naturale elevato contenuto di carbonio organico totale, quando vi sarà la piena applicazione del Dm 3 agosto 2005 (cioè quando le disposizioni " transitorie" di cui all'articolo 17, Dlgs 36 del 13 gennaio 2003 cesseranno di essere prorogate (ultima deroga stabilita Dl "Milleproroge"), dovrebbero essere indirizzati alla sottocategoria b di discariche — ancora da realizzare — per rifiuti non pericolosi di cui al citato Dm 3 agosto 2005: "discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati" .
Per quanto riguarda l'accettabilità giuridica di tali prodotti negli impianti di incenerimento, qualora autorizzati per i codici relativi, non vi sono limitazioni; andrebbe però considerato il costo di smaltimento e il basso potere calorifico.
tratto dalla rivista: RIFIUTI
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sueli- Moderatrice
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Re: merce da magazzino scaduta
Grazie mille Sueli per la pronta delucidazione.
Quindi i codici della famiglia 02 andrebbero bene non è errata come assegnazione.
Probabilmente verrà assegnato un diverso codice,sempre della famiglia 02, a seconda che sia latte, biscotti ecc...
Grazie ancora.
Quindi i codici della famiglia 02 andrebbero bene non è errata come assegnazione.
Probabilmente verrà assegnato un diverso codice,sempre della famiglia 02, a seconda che sia latte, biscotti ecc...
Grazie ancora.
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VdT- Moderatore
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Re: merce da magazzino scaduta
scusa Sueli, ma trattandosi di merce scaduta destinata al consumo, non è più indicato il codice che ha come stessa descrizione "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" che è presente in molte sottoclassi della famiglia 02?
Ad esempio 020203, 020304, 020501, 020601, 020704
Ad esempio 020203, 020304, 020501, 020601, 020704
luckyluke- Utente Attivo
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Re: merce da magazzino scaduta
...il problema di base è che (e penso che molti di voi concorderanno) l'elenco dei codici CER è troooooppooooo lacunoso.
Scusate ma oggi sono polemico... non sarebbe stato meglio classificare i rifiuti in base alla tipologia invece che alla provenienza?
Nel caso specifico anche i codici 02 secondo me non sarebbero del tutto appropriati... la merce scaduta non è un rifiuto prodotto dal trattamento o dalla preparazione di alimenti.... è un alimento fatto e finito ma ahimè scaduto.
Stando alle regole di classificazione secondo me devo ricercare il CER tra i codici 16 e per assurdo che sia sfido un ente di controllo a dire che il CER 160306 non sia adatto a dei biscotti scaduti.
Attendo vostre opinioni in merito.
Ciao
Scusate ma oggi sono polemico... non sarebbe stato meglio classificare i rifiuti in base alla tipologia invece che alla provenienza?
Nel caso specifico anche i codici 02 secondo me non sarebbero del tutto appropriati... la merce scaduta non è un rifiuto prodotto dal trattamento o dalla preparazione di alimenti.... è un alimento fatto e finito ma ahimè scaduto.
Stando alle regole di classificazione secondo me devo ricercare il CER tra i codici 16 e per assurdo che sia sfido un ente di controllo a dire che il CER 160306 non sia adatto a dei biscotti scaduti.
Attendo vostre opinioni in merito.
Ciao
ceresio18- Utente Attivo
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Re: merce da magazzino scaduta
Afigio anch'io sono del tuo parere, infatti nel mio primo post avevo già lamentato il mio disaccordo con la famiglia 02 ma purtroppo non vedo molte alternative. Non posso nemmeno annoverarle tra i codici 20 perchè sarebbe sbagliato. Il catalogo CER andrebbe di tanto in tanto (ovvero con frequenza periodica) aggiornato tenendo conto delle reali problematiche. So bene che è complicato tener conto di tutte le tipologie di rifiuti ma si potrebbe fare uno sforzo.
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VdT- Moderatore
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Re: merce da magazzino scaduta
Attenzione.
Non sono sottoprodotti di origine vegetale, bensì di origine animale ed è problematica l'attribuzione del codice CER perchè il 02 05 01 identifica rifiuti dell'industria lattiero casearia e, dunque, non ancora entrati nel circuito di distribuzione e vendita.
Occorre poi distinguere tra il latte crudo, che va gestito ai sensi del Reg. 1774/2002 ed i prodotti di panetteria e pasticceria e che contengono caglio, grasso fuso o prodotti a base di latte, uova, miele, gelatina non costituenti l'ingrediente principale, che vanno gestiti come rifiuti.
Non sono sottoprodotti di origine vegetale, bensì di origine animale ed è problematica l'attribuzione del codice CER perchè il 02 05 01 identifica rifiuti dell'industria lattiero casearia e, dunque, non ancora entrati nel circuito di distribuzione e vendita.
Occorre poi distinguere tra il latte crudo, che va gestito ai sensi del Reg. 1774/2002 ed i prodotti di panetteria e pasticceria e che contengono caglio, grasso fuso o prodotti a base di latte, uova, miele, gelatina non costituenti l'ingrediente principale, che vanno gestiti come rifiuti.
Admin- Amministratore
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Re: merce da magazzino scaduta
Se i rifiuti fossero calssificati in base alla tipologia e non alla provenienza , sarebbe veramente più semplice codificarli!!!
Mariangela- Utente Attivo
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Re: merce da magazzino scaduta
Certamente sarebbe vero. Il problema è che ad oggi abbiamo questo sistema di classificazione e occorre attenersi. Magari in fase di prossima revisione potrebbero pensare di rendere il catalogo più dettagliato adattandolo anche a casi più concreti e quotidiani.
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VdT- Moderatore
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Re: merce da magazzino scaduta
VdT ha scritto:Certamente sarebbe vero. Il problema è che ad oggi abbiamo questo sistema di classificazione e occorre attenersi. Magari in fase di prossima revisione potrebbero pensare di rendere il catalogo più dettagliato adattandolo anche a casi più concreti e quotidiani.
Speriamo!!
Lilika- Utente Attivo
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Re: merce da magazzino scaduta
Ma il nuovo regolamento da rispettare per i sottoprodotti di origine animale, non è il 1069/2009?Admin ha scritto:Attenzione.
Non sono sottoprodotti di origine vegetale, bensì di origine animale ed è problematica l'attribuzione del codice CER perchè il 02 05 01 identifica rifiuti dell'industria lattiero casearia e, dunque, non ancora entrati nel circuito di distribuzione e vendita.
Occorre poi distinguere tra il latte crudo, che va gestito ai sensi del Reg. 1774/2002 ed i prodotti di panetteria e pasticceria e che contengono caglio, grasso fuso o prodotti a base di latte, uova, miele, gelatina non costituenti l'ingrediente principale, che vanno gestiti come rifiuti.
Buona giornata a tutti
giovannam- Utente Attivo
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Re: merce da magazzino scaduta
Sì, a partire dal 4 marzo 2011.splendorini ha scritto:
Ma il nuovo regolamento da rispettare per i sottoprodotti di origine animale, non è il 1069/2009?
Buona giornata a tutti
zesec- Moderatore e Partner
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