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Definizione di trasporto occasionale
3 partecipanti
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Definizione di trasporto occasionale
qualcuno sa dirmi se per trasporto occasionale di rifiuti si intende ancora un massimo di 4 trasporti l'anno, cmq fino a 30 kg e non più di 100 kg/anno, come disposto dal D.lgs 205/10?
grazie
grazie
stressalmassimo- Utente Attivo
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Re: Definizione di trasporto occasionale
Sistressalmassimo ha scritto:qualcuno sa dirmi se per trasporto occasionale di rifiuti si intende ancora un massimo di 4 trasporti l'anno, cmq fino a 30 kg e non più di 100 kg/anno, come disposto dal D.lgs 205/10?
grazie
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isamonfroni- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 18.10.10
Età : 66
Località : roma
Re: Definizione di trasporto occasionale
Diciamo questo:
La definizione di trasporto occasionale e saltuario, di cui si sentiva gran bisogno, è stata introdotta con l'art. 16 del D.Lgs 205/2010, che novella, tra l'altro, l'art. 193 TUA. Al comma 5, ultimo capoverso:
"Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno".
Ad oggi non è dato sapere se tale articolo sia entrato in vigore (per approfondimenti: https://www.sistriforum.com/t6886-artt-188-189-190-e-193-tua-quale-la-versione-vigente?highlight=artt ). Se l'articolo non è entrato in vigore, tecnicamente quella definizione non produce effetti giuridici, anche se rappresenta, in ogni caso, un utile riferimento.
Vero è, peraltro, che qualcosa di simile si ritrova anche all'art. 39, c.9 del medesimo D.Lgs 205/2010 (Disposizioni transitorie e finali), sebbene riferito ad una fattispecie specifica:
"Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno".
La definizione di trasporto occasionale e saltuario, di cui si sentiva gran bisogno, è stata introdotta con l'art. 16 del D.Lgs 205/2010, che novella, tra l'altro, l'art. 193 TUA. Al comma 5, ultimo capoverso:
"Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno".
Ad oggi non è dato sapere se tale articolo sia entrato in vigore (per approfondimenti: https://www.sistriforum.com/t6886-artt-188-189-190-e-193-tua-quale-la-versione-vigente?highlight=artt ). Se l'articolo non è entrato in vigore, tecnicamente quella definizione non produce effetti giuridici, anche se rappresenta, in ogni caso, un utile riferimento.
Vero è, peraltro, che qualcosa di simile si ritrova anche all'art. 39, c.9 del medesimo D.Lgs 205/2010 (Disposizioni transitorie e finali), sebbene riferito ad una fattispecie specifica:
"Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari:
a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno;
b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all’anno".
Admin- Amministratore
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definizione trasporto occasionale
grazie, siete preziosi, SISTRI o non SISTRI.....
stressalmassimo- Utente Attivo
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