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D.Lgs. 121/2011 e registri c/s rifiuti

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Messaggio  giampy Mar Set 27, 2011 11:06 am

Il D.Lgs. 121/2011 all'art. 4 recita: “Modifiche al D.Lgs. 3 dicembre 2010 n. 205” che di conseguenza ha:
- modificato il comma 1 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006;
- ed inserito il comma 1-bis.
Ora l'art. 190 recita:

"1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1-bis, i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera b). (3)"
[justify]
Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
Condividete?
Mentre gli altri (i soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) un solo registro in quanto hanno già il registro e l'operazione di scarico coincide con il trasporto effettuato in proprio. Condividete?
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Messaggio  cirillo Mar Set 27, 2011 11:22 am

Condivido appieno con un'unica aggiunta che riporto in neretto

"Quindi ad oggi i trasportatori dei propri rifiuti art. 212 comma 8 sono obbligati ad avere il registro di carico e scarico ad esclusione di quelli che producono rifiuti NON PERICOLOSI derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo".
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Messaggio  armando77 Mar Set 27, 2011 12:04 pm

ma come produttore lo tengo?
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Messaggio  angel Mar Set 27, 2011 12:07 pm

Scusare. Quindi un azienda agricola che effettua manuntenzione dei giardini trasportando i propri rifiuti non pericolosi (verde) è esclusa dalla compilazione del registro trasportatori?
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Messaggio  SARA71 Mar Set 27, 2011 12:21 pm

attenzione che l'art. 190 e 193 sono efficaci dalla data di piena operatività del sistri (febbraio 2012). Per cui quanto detto sopra vale da quella data in poi
SARA71
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