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Iscrizione in ordinaria o in semplificata come capirlo da autorizzazione?
2 partecipanti
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Iscrizione in ordinaria o in semplificata come capirlo da autorizzazione?
Salve a tutti, come posso capire, osservando un'autorizzazione di un'impianto, se quest'ultimo è autorizzato in ordinaria o in semplificata? Quali sono i riferimenti normativi e i relativi articoli che dovrebbero essere presenti nell'autorizzazione per dedurre ciò?
P.S. sono da poco nel settore, scusate l'eventuale banalità della domanda.
Grazie
P.S. sono da poco nel settore, scusate l'eventuale banalità della domanda.
Grazie
peppec- Membro della community
- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 25.02.11
Età : 38
Re: Iscrizione in ordinaria o in semplificata come capirlo da autorizzazione?
Ciao peppe,
il regime autorizzativo in materia di rifiuti si sostanzia in diversi istituti:
- l'"iscrizione" (all'Albo gestori ambientali) per il trasporto, l'intermediazione ed altre fattispecie particolari;
- la "comunicazione di inizio attivita'" (cd autorizzazione semplificata) che abilita determinate attivita' di recupero, definite da appositi decreti;
- l'"autorizzazione" vera e propria per lo smaltimento dei rifiuti e per le attivita' di recupero non ammesse alle procedure semplificate.
Tornando al quesito, gli atti relativi ad attivita' di recupero "in procedura semplificata" faranno necessariamente riferimento al DM 5 febbraio 98 per i rifiuti non pericolosi ed al DM 161/2002 per i rifiuti pericolosi.
I provvedimenti per gli impianti in ordinaria sono adottati ai sensi di altre disposizioni di legge. Generalmente l'art. 208 del D.Lgs 152/06, ma non solo (p.e. art. 191 TUA).
il regime autorizzativo in materia di rifiuti si sostanzia in diversi istituti:
- l'"iscrizione" (all'Albo gestori ambientali) per il trasporto, l'intermediazione ed altre fattispecie particolari;
- la "comunicazione di inizio attivita'" (cd autorizzazione semplificata) che abilita determinate attivita' di recupero, definite da appositi decreti;
- l'"autorizzazione" vera e propria per lo smaltimento dei rifiuti e per le attivita' di recupero non ammesse alle procedure semplificate.
Tornando al quesito, gli atti relativi ad attivita' di recupero "in procedura semplificata" faranno necessariamente riferimento al DM 5 febbraio 98 per i rifiuti non pericolosi ed al DM 161/2002 per i rifiuti pericolosi.
I provvedimenti per gli impianti in ordinaria sono adottati ai sensi di altre disposizioni di legge. Generalmente l'art. 208 del D.Lgs 152/06, ma non solo (p.e. art. 191 TUA).
Admin- Amministratore
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