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SANZIONI SISTRI: bisogno di chiarezza
2 partecipanti
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SANZIONI SISTRI: bisogno di chiarezza
Gentili utenti del forum,
qualcuno ha le idee chiare rispetto all'applicabilità delle sanzioni del SISTRI relative alla omessa/ritardata iscrizione e versamento del contributo annuale?
Tra il testo dell'art 39 D 205/2010 e quanto indicato nelle faq del sito SISTRI c'è una discrepanza.
Di fatto: secondo Voi anche la sanzione per la ritardata/omessa iscrizione segue gli scaglionamenti dell'ultima proroga?
D. 205/2010 Articolo 39 Disposizioni transitorie e finali
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’ articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
FAQ DEL SITO:
6 maggio 2011
Domanda:
Quali conseguenze per le imprese che dovessero iscriversi in ritardo sulla scadenza o versare in ritardo il contributo?
Risposta:
Il regime sanzionatorio è stato stabilito dall’art. 260-bis, commi 1 e 2 , del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall’art. 39 del D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, concernente le “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”
Dette sanzioni si applicano a partire dal 1 giugno 2011.
A partire dal 1 giugno 2011, le sanzioni si applicano secondo il seguente schema:
1) i soggetti obbligati all’iscrizione alla data del 1 giugno 2011, che a tale data non risultano iscritti e/o non hanno pagato il contributo dovuto, sono soggetti alla sanzione del 5% dell’importo annuale se si iscrivono e/o pagano entro il 30 giugno 2011 (cfr. art. 39, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 205/2010).
2) Se l’iscrizione o il pagamento del contributo è successivo al 30 giugno 2011, fino 31 dicembre 2011, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo si applica una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto (cfr. art. 39, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 205/2010).
3) Successivamente al 31 dicembre 2011, per l’omessa iscrizione o pagamento del contributo dovuto si applica l’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede le seguenti sanzioni:
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento.
qualcuno ha le idee chiare rispetto all'applicabilità delle sanzioni del SISTRI relative alla omessa/ritardata iscrizione e versamento del contributo annuale?
Tra il testo dell'art 39 D 205/2010 e quanto indicato nelle faq del sito SISTRI c'è una discrepanza.
Di fatto: secondo Voi anche la sanzione per la ritardata/omessa iscrizione segue gli scaglionamenti dell'ultima proroga?
D. 205/2010 Articolo 39 Disposizioni transitorie e finali
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’ articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:
a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;
b) con una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
FAQ DEL SITO:
6 maggio 2011
Domanda:
Quali conseguenze per le imprese che dovessero iscriversi in ritardo sulla scadenza o versare in ritardo il contributo?
Risposta:
Il regime sanzionatorio è stato stabilito dall’art. 260-bis, commi 1 e 2 , del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall’art. 39 del D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010, concernente le “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.”
Dette sanzioni si applicano a partire dal 1 giugno 2011.
A partire dal 1 giugno 2011, le sanzioni si applicano secondo il seguente schema:
1) i soggetti obbligati all’iscrizione alla data del 1 giugno 2011, che a tale data non risultano iscritti e/o non hanno pagato il contributo dovuto, sono soggetti alla sanzione del 5% dell’importo annuale se si iscrivono e/o pagano entro il 30 giugno 2011 (cfr. art. 39, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 205/2010).
2) Se l’iscrizione o il pagamento del contributo è successivo al 30 giugno 2011, fino 31 dicembre 2011, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo si applica una sanzione pari al 50 per cento dell’importo annuale dovuto (cfr. art. 39, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 205/2010).
3) Successivamente al 31 dicembre 2011, per l’omessa iscrizione o pagamento del contributo dovuto si applica l’art. 260-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede le seguenti sanzioni:
I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento.
carruba- Membro della community
- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 30.06.10
Re: SANZIONI SISTRI: bisogno di chiarezza
Ma siccome il regime sanzionatorio è stato prorogato secondo le direttive del 27/Aprile/2011 ( in vigore dall'11/maggio/2011) presumo che i termini di pagamento ( e quindi delle eventuali more) splittino a seconda dell'entrata in vigore del sistema, ovvero dal 1° Settembre in poi...
Io NON HO PAGATO il 2011, ed aspetto di vedere cosa succede...
...Sato...
Io NON HO PAGATO il 2011, ed aspetto di vedere cosa succede...
...Sato...

Sato- Utente Attivo
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