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Sistri: il punto della situazione a 12 giorni dalla piena operativita'

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Sistri: il punto della situazione a 12 giorni dalla piena operativita' Empty Sistri: il punto della situazione a 12 giorni dalla piena operativita'




A cura dell'ing. Fulvio Cavinato
Link da fulviocavinato.wordpress.com

Mentre sul sito istituzionale www.sistri.it continuano a susseguirsi nuove versioni del Manuale Operativo Sistri che, a giudizio di chi scrive, solo apparentemente introducono semplificazioni per le imprese, a meno di due settimane dalla piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti può essere utile riassumere brevemente la situazione.

Il 13 gennaio 2010 viene pubblicato in G.U. il Decreto 17 dicembre 2009 che istituisce il Sistri.
Appena ideato, l’intero sistema viene immediatamente rivisto con una serie di decreti di modifica (Decreto 15 febbraio 2010, Decreto 9 luglio 2010, Decreto 28 settembre 2010), i quali, tra le altre cose, fissano la partenza del sistema nel giorno del 1 ottobre 2010 e il periodo del cosiddetto “doppio binario” (durante il quale i soggetti obbligati alle tradizionali scritture cartacee devono continuare a tenere formulari di identificazione dei rifiuti e registri di carico e scarico) fino al 31 dicembre 2010.
Il 10 dicembre 2010 viene pubblicato in G.U. il D.Lgs. 205/2010, il quale, recependo la direttiva 2008/98/CE, apporta numerose e sostanziali modifiche al D.Lgs. 152/2006.
Tra le altre cose, il D.Lgs. 205/2010 ha modificato l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 inerente la “violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari” e ha introdotto il nuovo art. 260-bis riguardante le sanzioni relative al “sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti“.
Tuttavia, con art. 39 del D.lgs. 205/2010 viene stabilito che le sanzioni relative al Sistri si applicano a partire dal giorno successivo al termine di cui all’art. 12 comma 2 del Decreto 17 dicembre 2009 e successive modificazioni, variato con Decreto 22 dicembre 2010 nel 31 maggio 2011, che diventa anche il nuovo termine per il “doppio binario”.
Per quanto concerne il nuovo art. 258, non si può fare a meno di osservare che esso produce il seguente effetto: a partire dal 25 dicembre 2010 le sanzioni inerenti formulari e registri possono fare riferimento unicamente ai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1 del D.Lgs. 152/20006 che non abbiano aderito al Sistri.
Il nuovo art. 258 sembra dunque creare una voragine normativa che rende immuni da sanzioni molte categorie di operatori del settore rifiuti, quali ad esempio le imprese produttrici di rifiuti pericolosi, o i trasportatori “professionali” di rifiuti (che devono aver aderito a Sistri e che dunque non sembrano sanzionabili nè ai sensi del nuovo art. 258, nè, fino al 31 maggio 2011, in materia di Sistri).
Tale vuoto di legge, in palese contrasto con i principi stessi della direttiva 2008/98, può essere (auspicabilmente) colmato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ma sussiste il rischio concreto di applicazioni non omogenee della norma da parte degli organi di controllo.
Il Decreto 18 febbraio 2011 n° 52, infine, non introduce sostanziali novità, ma solamente, come scritto nella premessa al decreto, un “testo unico coordinato” in materia di Sistri.

Dunque, a pochi giorni dalla piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti la situazione, in pratica, è la seguente:
- Sistri in funzione dal 1 ottobre 2010;
- “dobbio binario” fino al 31 maggio 2011;
- dal 25 dicembre 2010 le sanzioni in materia di formulari e registri possono fare riferimento unicamente ai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che non abbiano aderito al SISTRI;
- sanzioni in materia di Sistri dal 1 giugno 2011.
Poichè, nel brevissimo termine, non sembrano sussistere le condizioni per l’abrogazione dell’intero sistema, nei prossimi giorni le uniche novità potrebbero arrivare attraverso un decreto di modifica dell’art. 12 comma 2 del 17 dicembre 2009, con slittamento del termine del 31 maggio 2011.
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