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Messaggio  proxima Lun Feb 07, 2011 11:41 pm

salve a tutti
smontare doghe in allumino da un edificio comporta la produzione di un rifiuto 17 04 02
ma questo materiale ha un indubbio valore di mercato.
come inquadrarne la corretta cessione?
può essere considerato sottoprodotto?
grazie
proxima
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Messaggio  Admin Mar Feb 08, 2011 3:15 pm

Il fatto che abbia un valore di mercato non implica affatto l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti.
Per essere considerato un sottoprodotto deve verificare tutte le condizioni elecate nell'art. 184-bis, c.1:

"a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana".

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Messaggio  renata Mar Set 06, 2011 1:33 pm

Cortesemente vorrei un postro parere:
Una società che fa serramenti in alluminio produce un rifiuto di profili di alluminio, è corretto utilizzare il codice 170402?
Se no che codice deve utilizzare?
E se lo cambia dopo averlo usato per parecchio tempo, può incorrere in sanzioni?
Grazie per le gentili e cortese risposte.
Renata
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Messaggio  cirillo Mar Set 06, 2011 2:24 pm

renata ha scritto:Cortesemente vorrei un postro parere:
Una società che fa serramenti in alluminio produce un rifiuto di profili di alluminio, è corretto utilizzare il codice 170402?
Se no che codice deve utilizzare?
E se lo cambia dopo averlo usato per parecchio tempo, può incorrere in sanzioni?
Grazie per le gentili e cortese risposte.
Renata

L'attribuzione corretta del CER deve essere fatta partendo dall'attività che origina il rifiuto.
Ora, la tua azienda, produce come rifiuti sfridi di profili di alluminio derivanti dalla costruzione di serramenti.
Il processo produttivo è "metalmeccanico" (taglio, troncatura, limatura, fresatura....) e, di conseguenza, il CER corretto è da ricercare nella categoria 12.00.00 "rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico di metalli e plastica".
Il secondo passaggio è individuare la "sottocategoria" all'interno del gruppo 12.00.00 e, quindi 12.01.00 che recita ancora "rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico di metalli e plasica". Il CER infine è 12.01.03 "limatura e trucioli di metalli non ferrosi".
L'elenco non può essere esaustivo (dovrebbe essere composto da decine di migliaia di voci) e, pertanto, utilizzando questo CER devi descrivere esattamente di cosa si tratta sia nel registro che nei FIR (sfridi di profili di alluminio).
Il 17.04.02 (alluminio), 17.04.05 (ferro e acciaio) e, comunque tutti quelli della categoria 17.00.00 li devi utilizzare per i rifiuti prodotti DIRETTAMENTE nei cantieri ad esempio se vai a rimuovere dei serramenti per la sostituzione e questi vanno "buttati" o, comunque, per le lavorazioni fatte direttamente in cantiere (es. produrre uno sfrido per portare un pezzo a misura).
Per quanto concerne l'uso del CER 17.04.02 fatto finora, non ho esperienze dirette ma ritengo, che per questo, non dovrebbero sanzionare.


Ultima modifica di cirillo il Mar Set 06, 2011 2:45 pm - modificato 1 volta.

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Messaggio  patti Mar Set 06, 2011 2:33 pm

cirillo ha scritto:
renata ha scritto:Cortesemente vorrei un postro parere:
Una società che fa serramenti in alluminio produce un rifiuto di profili di alluminio, è corretto utilizzare il codice 170402?
Se no che codice deve utilizzare?
E se lo cambia dopo averlo usato per parecchio tempo, può incorrere in sanzioni?
Grazie per le gentili e cortese risposte.
Renata

L'attribuzione corretta del CER deve essere fatta partendo dall'attività che origina il rifiuto.
Ora, la tua azienda, produce come rifiuti sfridi di profili di alluminio derivanti dalla costruzione di serramenti.
Il processo produttivo è "metalmeccanico" (taglio, troncatura, limatura, fresatura....) e, di conseguenza, il CER corretto è da ricercare nella categoria 12.00.00 "rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico di metalli e plasica"
Il secondo passaggio è individuare la "sottocategoria" all'interno del gruppo 12.00.00 e, quindi 12.01.00 che recita ancora "rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico di metalli e plasica". Il CER infine è 12.01.03 "limatura e trucioli di metalli non ferrosi".
L'elenco non può essere esaustivo (dovrebbe essere composto da decine di migliaia di voci) e, pertanto, utilizzando questo CER devi descrivere esattamente di cosa si tratta sia nel registro che nei FIR (sfridi di profili di alluminio).
Il 17.04.02 (alluminio), 17.04.05 (ferro e acciaio) e, comunque tutti quelli della categoria 17.00.00 li devi utilizzare per i rifiuti prodotti DIRETTAMENTE nei cantieri ad esempio se vai a rimuovere dei serramenti per la sostituzione e questi vanno "buttati" o, comunque, per le lavorazioni fatte direttamente in cantiere (es. produrre uno sfrido per portare un pezzo a misura).
Per quanto concerne l'uso del CER 17.04.02 fatto finora, non ho esperienze dirette ma ritengo, che per questo, non dovrebbero sanzionare.
Non sono d'accordo sul cer 12.01.03 da utilizzare per gli scarti di profili in alluminio. secondo me con il cer 12.01.03 si intende la tornitura e non il ritaglio di scarto. noi abbiamo fatto richiesta del codice 12.01.99 specificando che si tratta di scarti di lavorazione come sfridi, tubi, ecc...di metalli ferrosi e non ferrosi.
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Messaggio  renata Mar Set 06, 2011 2:45 pm

Grazie della celere risposta. Smile
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