Ultimi argomenti attivi
» Esenzione esame RT: incarico ricoperto negli ultimi 20 anni, come ricostruirlo ?Da annariri Ieri alle 3:45 pm
» Perplessità su anagrafiche Mud.
Da Paolo UD Mar Giu 06, 2023 12:14 pm
» della quantità stimata e dell'ADR2023
Da tfrab Lun Giu 05, 2023 9:38 am
» Decreto RENTRI
Da fabiodafirenze Gio Giu 01, 2023 11:57 am
» Compilazione scheda SA-RIC per sola messa in riserva
Da Steelstar Lun Mag 29, 2023 2:10 pm
» MUD rifiuti centro raccolta (CRM)
Da Damix Sab Mag 27, 2023 4:29 pm
» Definizione Speditore
Da pascozzi Gio Mag 25, 2023 2:24 pm
» LIQUIDO VISCOSO 4 SPUNTA SUL MUD
Da Transporter Gio Mag 25, 2023 11:20 am
» CER150110 HP E RESIDUI DI...
Da homer Mer Mag 24, 2023 8:44 am
» copia di backup del softare
Da Paolo UD Lun Mag 22, 2023 9:14 am
shopper plastica non biodegradabili
2 partecipanti
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
shopper plastica non biodegradabili
a chi potesse interessare
La legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nei commi 1129 e successivi dell’articolo 1 mette al bando gli shoppers di plastica non biodegradabili per l’asporto delle merci. L’entrata in vigore di tale disposizione nel corso degli anni è stata più volte prorogata ma ora, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non potranno più essere commercializzati questo tipo di sacchetti.
ministero dello sviluppo economico:Comunicato stampa: “In relazione ai numerosi quesiti pervenuti si precisa che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all’ 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sarà in vigore dal 1° gennaio 2011. Resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, effettueranno controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente”.
La legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) nei commi 1129 e successivi dell’articolo 1 mette al bando gli shoppers di plastica non biodegradabili per l’asporto delle merci. L’entrata in vigore di tale disposizione nel corso degli anni è stata più volte prorogata ma ora, a decorrere dal 1° gennaio 2011, non potranno più essere commercializzati questo tipo di sacchetti.
ministero dello sviluppo economico:Comunicato stampa: “In relazione ai numerosi quesiti pervenuti si precisa che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all’ 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 23, comma 21-novies del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sarà in vigore dal 1° gennaio 2011. Resta consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione sia operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, effettueranno controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente”.
romontal- Utente Attivo
- Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 06.05.10
Età : 72
Località : roma
shopper bio sanzioni
Il decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato in G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 e in vigore dal 20 ottobre scorso, all'art. 34, comma 19, anticipa di un anno l'entrata in vigore delle sanzioni per la vendita di sacchetti per la spesa non conformi alla normativa.
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 28 del 24 marzo 2012, gli shopper commercializzabili sono solo quelli biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432, quelli riutilizzabili di spessore superiore a 100 micron per usi non alimentari e 200 micron per gli usi alimentari (con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco) e quelli riutilizzabili, di spessore superiore a 60 micron per usi non alimentari e 100 micron per usi alimentari (con maniglia interna alla dimensione utile del sacco).
La stessa legge conteneva una proroga del sistema sanzionatorio fino al 31 dicembre 2013, per lasciar tempo ai produttori di adeguare impianti e tecnologie di produzione.
La proroga è ora di soli di dodici mesi.
Pertanto, il commercio di sacchi non conformi alla normativa – a decorrere dal 1 gennaio 2013 - sarà punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Si ricorda che, ai sensi della legge n. 28 del 24 marzo 2012, gli shopper commercializzabili sono solo quelli biodegradabili e compostabili conformi alla normativa UNI EN 13432, quelli riutilizzabili di spessore superiore a 100 micron per usi non alimentari e 200 micron per gli usi alimentari (con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco) e quelli riutilizzabili, di spessore superiore a 60 micron per usi non alimentari e 100 micron per usi alimentari (con maniglia interna alla dimensione utile del sacco).
La stessa legge conteneva una proroga del sistema sanzionatorio fino al 31 dicembre 2013, per lasciar tempo ai produttori di adeguare impianti e tecnologie di produzione.
La proroga è ora di soli di dodici mesi.
Pertanto, il commercio di sacchi non conformi alla normativa – a decorrere dal 1 gennaio 2013 - sarà punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Ambiente Legale- Partner
- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 10.01.12

» sacchi in plastica
» altri rifiuti non biodegradabili
» passacavi in plastica
» rifiuti biodegradabili da azienda agricola: quale cer?
» CdM, approvate nuove norme per sacchetti biodegradabili. Più impulso a filiere sostenibili, rafforzate le sanzioni
» altri rifiuti non biodegradabili
» passacavi in plastica
» rifiuti biodegradabili da azienda agricola: quale cer?
» CdM, approvate nuove norme per sacchetti biodegradabili. Più impulso a filiere sostenibili, rafforzate le sanzioni
SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Classificazione :: Attribuzione del codice CER
Pagina 1 di 1
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.