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Registro carico/scarico per trasporto conto proprio

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Messaggio  carruba Mar Gen 11, 2011 3:54 pm

Un dubbio su cui chiedo conferme:

riguardo al nuovo obbligo di tenuta del registro di carico/scarico per le operazioni di trasporto rifiuti non pericolosi conto proprio (art. 190 comma 1 D Lgs 152/2006 modificato dal D Lgs 205/2010) obbliga alla tenuta di DUE registri (o comunque a registrare due operazioni distinte):
- uno come produttore del rifiuto (quando obbligatorio; ad es. non per i rifiuti da costruzione/demolizione)
- uno come trasportatore conto proprio ???



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Messaggio  riger Mar Gen 11, 2011 4:02 pm

se nulla è cambiato dalla vecchia prassi, no, ne tieni uno e registri come produttore, l'attività di trasporto è "implicita" se fatta in conto proprio.
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Messaggio  Miu Mar Gen 11, 2011 4:08 pm

... Anche a noi come impresa edile interessa questa risposta. Per i cantieri superiori a 6 mesi....
Premesso che al momento è stato rinviato l'obbligo alla tenuta dei Registri per il trasporto in c/to proprio per ogni cantiere, ma lo diventerà per l'1/6, salvo proroghe o modifiche.
Grazie mille a chi posta la sua risposta.
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Messaggio  carruba Mar Gen 11, 2011 4:41 pm

Scusa Riger: quale prassi in uso?
Finora l'attività di trasporto in contro proprio non era soggetta a obbligo di registrazione (se non come produzione del rifiuto quando obbligatorio).

Forse basterà segnalare che il rifiuto prodotto viene anche trasportato in proprio indicando le due crocette (carico e scarico contemporaneo) sul registro??

Altro dubbio: andrà fatto il MUD per l'attività di trasporto conto proprio? spero di noooooo.......
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Messaggio  riger Mer Gen 12, 2011 9:58 am

1) quella che hai scritto tu, ovvero che per il conto proprio non si registra...
2) il registro vale come "produttore", se segnassi le crocette sia per carico che per scarico non si capirebbe più niente!
3) non mi risulta alcun MUD del genere....
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Messaggio  carruba Mer Gen 12, 2011 10:06 am

allora qual'è la conseguenza della nuova disposizione che obbliga alla tenuta del registro per il trasporto conto proprio dei rifiuti non pericolosi??
secondo quanto scrivi tu Riger, sembrerebbe tutto come prima...

l'unica differenza sarebbe solo per le aziende del settore edile (rifiuti da costruzione/demolizione) che prima non registravano i codici 17 non pericolosi, ora dovranno farlo quando se li trasportano in conto proprio?

Scusa se insisto forse non ho capito bene cosa intendevi con la tua risposta...


190. Registri di carico e scarico
(articolo così sostituito dall'articolo 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010)*
1. I soggetti di cui all’articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al
sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), hanno l'obbligo di
tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti
. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

188-ter, comma 2,
b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8;
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Messaggio  riger Mer Gen 12, 2011 10:29 am

a quanto ho capito io, prima i piccoli in 212 c.8 potevano evitare del tutto il registro, adesso invece lo devono avere per forza.
Anche se la norma parte riferendosi a "trasportatori", finisce con "Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo", non dal trasporto.... se devo registrare la produzione del rifiuto, questo registro dovrà quindi riportare l'attività di produzione, come abbiamo fatto fin'ora.
Ma chiedo lumi a qualche consulente...
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Messaggio  geologoBG Ven Gen 14, 2011 1:35 am

I produttori di rifiuti non pericolosi diversi dalle lettere c,d,g (attualmente non soggetti a registro) ed i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c,d,g con fino a 10 dipendenti (attualmenti già soggetti a regsitro), che non aderiscono a SISTRI, devono tenere un registro come PRODUTTORI per i rifiuti che trasportano in conto proprio (art. 212 comma Cool. La registrazione di carico va effettuata entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto, la registrazione di scarico va effettuata entro 10 giorni dal trasporto.
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Messaggio  MauroC Ven Gen 14, 2011 1:45 am

Il registro va intestato alla sede legale, oppure un registro ogni luogo si produzione? Qui viene il bello..
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Messaggio  zesec Ven Gen 14, 2011 1:42 pm

geologoBG ha scritto:I produttori di rifiuti non pericolosi diversi dalle lettere c,d,g (attualmente non soggetti a registro) ed i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c,d,g con fino a 10 dipendenti (attualmenti già soggetti a regsitro), che non aderiscono a SISTRI, devono tenere un registro come PRODUTTORI per i rifiuti che trasportano in conto proprio (art. 212 comma Cool. La registrazione di carico va effettuata entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto, la registrazione di scarico va effettuata entro 10 giorni dal trasporto.
Sì ok, ma da giugno 2011 (salvo ulteriori proroghe).
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Messaggio  maury Ven Gen 14, 2011 3:04 pm

mi ricollego a quest'ultimo post riproponendo il quesito gia' posto in altri momenti :

prima della legge sul sistri :

piccolo artigiano,
produco rif peric e non pericol per i quali mi servo di un trasport terzo.
inoltre sono iscritto come trasp conto proprio per i miei non pericolosi.

registro obbligatorio per tutte le tipologie dei rifiuti e fir per tutte( ovviamente per i rifiuti presi dal trapo esterno e per quelli che movimento io )le movimentazioni.

arriva la legge del sistri

obbligato ad iscrivermi come produttore peric e non
per il trasporto c \proprio mi danno la facolta' di scegliere e quindi non mi iscrivo ( 4 -6 viaggi annuali con mio piccolo mezzo....ci manca anche la bb etc...)

con entrata vigore applicabilita' sistri :
gestione totale rif peric e non dei rifiuti che verranno trasp dal trasportatore esterno.

per i rifiuti non pericolosi da me trasportati in proprio : utilizzero' fir e il registro cartaceo ( quindi tutto cio' al di fuori del sistri )

scuole di pensiero dicono che va bene cosi ---altri che non va !!!!

aiutoooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Messaggio  zesec Ven Gen 14, 2011 3:56 pm

Se hai meno di dieci dipendenti non sono d'accordo nè sulla modalità pre-sistri nè su quella post. Io avrei registrato solo i pericolosi e ora passeri su sistri solo quelli. Ma questa è una discussione complicata, importante e veramente troppo lunga da riprendere che in ogni caso stiamo facendo qui http://sistri.forumattivo.com/t3844-utilizzo-del-sistri-per-tutti-i-rifiuti#26205
Se hai voglia leggila. Comunque sappi che molti dicono di fare come hanno consigliato a te (o hai scelto tu).
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Messaggio  depretis Gio Gen 27, 2011 11:36 am

I seguenti soggetti, se non hanno aderito volontariamente al Sistri, devono tenere il registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/06 mod. D.Lgs. 205/2010)

1) le imprese e gli enti produttori, che non hanno più di dieci dipendenti, dei seguenti speciali non pericolosi
- rifiuti da lavorazioni industriali;
- rifiuti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.


2) i trasportatori conto proprio dei rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8) (new)


Per i soggetti del punto 1) le modalità di tenuta del registro rimangono le stesse (erano già soggetti all'obbligo prima delle modifiche apportate al Testo unico Ambiente Parte Quarta dal D.Lgs. 205/2010);
In caso di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8) potrebbe (ma si attendono istruzioni in merito, trovandoci nell'applicazione di una recente disposizione) essere sufficiente specificare nella sezione note "rifiuto trasportato conto proprio (ex art. 212 c. 8)"

E’ infatti ammesso che soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possano tenere un solo registro per le diverse attività (produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione con detenzione). In tal caso devono essere barrate sul frontespizio del registro le caselle corrispondenti alle attività svolte. Tuttavia nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. K).

I trasportatori conto proprio dei rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma 8) che non hanno già l'obbligo di registro come produttori e sono ora soggetti all'obbligo di registrazione, (es. i produttori di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione che trasportano rifiuti conto proprio) devono tenere il registro per la sola attività di trasporto conto proprio.
Parrebbe logico (purtroppo sulle modalità effettive di tenuta si attendono precise istruzioni in merito, trovandoci nell'applicazione di una recente disposizione) utilizzare le modalità di registrazione dei trasportatori con la facilitazione di un'unica registrazione di carico e scarico, annotando nella sezione note "rifiuto trasportato conto proprio" (ex art. 212 comma 8)


Infatti nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore/recuperatore terzo) è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. In questo caso, nel registro dovranno essere indicate le date di inizio e di fine trasporto
(Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. d)
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Messaggio  carruba Gio Gen 27, 2011 11:58 am

Concordo con ogni indicazione da te fornita Depretis.
Preciso anche che le aziende del settore edile (costruzioni/demolizioni) terranno il registro per i rifiuti trasportati presso la sede legale/operativa e non presso ogni cantiere. Sei d'accordo?

Grazie
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Messaggio  fontanili Gio Gen 27, 2011 12:28 pm

MauroC ha scritto:Il registro va intestato alla sede legale, oppure un registro ogni luogo si produzione? Qui viene il bello..

Anch'io pongo la domanda "quasi simile", specificando che i miei luoghi di produzione sono cantieri edili (facciamo scavi e demolizioni) di durata inferiore a 6 mesi.
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Messaggio  depretis Gio Gen 27, 2011 2:19 pm

Anche in questo caso è corretto premettere che siamo nel campo della pura interpretazione, dato che si deve far riferimento a diverse disposizioni normative, valide si, ma emanate in tempi diversi.

Trattandosi di obbligo di registro per l'attività di trasporto (anche se conto proprio) di rifiuti non pericolosi,
sono d'accordo nell'intestare e conservare il registro presso la sede legale qualora questa rappresenti, anche marginalmente, effettivamente l'attività in discussione.

Nelle piccole realtà , la sede legale potrebbe (e succede non di rado) coincidere con la sede del commercialista.

Se esiste una sede operativa (esempio un ufficio), intesa come sede in cui vengono organizzate e svolte effettivamente le attività lavorative relative ai cantieri, sarebbe a mio parere più corretto intestare e conservare il registro presso tale sede.

Se poi questa coincide con il rimessaggio dei mezzi autorizzati al trasporto conto proprio, ancora meglio.


Circ. 4 Agosto 1998, N. GAB/DEC/812198 punto 2) lett. a)
Per ubicazione dell'esercizio, si intende:

- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
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Registro carico/scarico per trasporto conto proprio Empty Re: Registro carico/scarico per trasporto conto proprio

Messaggio  geologoBG Ven Gen 28, 2011 1:31 am

depretis ha scritto:Parrebbe logico (purtroppo sulle modalità effettive di tenuta si attendono precise istruzioni in merito, trovandoci nell'applicazione di una recente disposizione) utilizzare le modalità di registrazione dei trasportatori con la facilitazione di un'unica registrazione di carico e scarico, annotando nella sezione note "rifiuto trasportato conto proprio" (ex art. 212 comma Cool

Invece ci sono le istruzioni (art. 190 - comma 1 - Dlgs 152):
I soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lettera a) e b), che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Specifico che mi sembra di capire che chiunque effettua trasporto di propri rifiuti non pericolosi (anche di rifiuti la cui produzione è soggetta a SISTRI) deve tenere il registro cartaceo. Concordate?
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Messaggio  pastorenomade Ven Gen 28, 2011 9:45 am

In ogni caso la vigenza del nuovo obbligo di registro c/sc per il trasporto dei propri rifiuti NP da parte dei produttori che non aderiscono volontariamente a sistri è stata prorogata al 1 giugno 2011
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Messaggio  greselin Ven Gen 28, 2011 10:34 am

scusa pastorenomade, ma da dove deduci che tale obbligo vale a partire dal 1° giugno 2011?
Forse è una deduzione conseguente al fatto che il SISTRI entrerà in vigore da quella data (a meno di ulteriori proroghe?).
Però riguardo ai registri non trovo un riferimento diretto a questa data........
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Messaggio  geologoBG Dom Gen 30, 2011 12:36 am

Dlgs 205/2010 - art. 16 - comma 2: Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel So alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.
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Messaggio  greselin Lun Gen 31, 2011 10:37 am

Grazie.
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Messaggio  Hieronymus Mar Mag 10, 2011 1:38 pm

depretis ha scritto: I seguenti soggetti, se non hanno aderito volontariamente al Sistri, devono tenere il registro di carico e scarico (art. 190 del D.Lgs. 152/06 mod. D.Lgs. 205/2010) [....]
2) i trasportatori conto proprio dei rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma Cool (new)
[....] In caso di trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma Cool potrebbe (ma si attendono istruzioni in merito, trovandoci nell'applicazione di una recente disposizione) essere sufficiente specificare nella sezione note "rifiuto trasportato conto proprio (ex art. 212 c. Cool"
[....] I trasportatori conto proprio dei rifiuti non pericolosi (ex art. 212 comma Cool che non hanno già l'obbligo di registro come produttori e sono ora soggetti all'obbligo di registrazione, (es. i produttori di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione che trasportano rifiuti conto proprio) devono tenere il registro per la sola attività di trasporto conto proprio.
Parrebbe logico (purtroppo sulle modalità effettive di tenuta si attendono precise istruzioni in merito, trovandoci nell'applicazione di una recente disposizione) utilizzare le modalità di registrazione dei trasportatori con la facilitazione di un'unica registrazione di carico e scarico, annotando nella sezione note "rifiuto trasportato conto proprio" (ex art. 212 comma Cool

Scusate se riapro la discussione, ma a 20 giorni dall'entrata in vigore di quest'obbligo, ai fini pratici non capisco in modo univoco cosa fare. confused
Sono interessata per piccoli edili che trasportano in conto proprio rifiuti da demolizione.
1) Sulla prima pagina del registro di carico e scarico barro produttore e trasportatore.
2) registro il carico e lo scarico e annoto "trasportato in conto proprio"?
3) devo indicare nel registro il luogo di produzione (località cantiere di produzione)?
gentilmente mi potreste dire dove trovo le modalità di registrazione x trasportatori con un'unica registrazione di carico/scarico?

grazie
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Messaggio  Mattia8 Mer Mag 18, 2011 12:45 pm

Hieronymus ha scritto:
Sono interessata per piccoli edili che trasportano in conto proprio rifiuti da demolizione.
1) Sulla prima pagina del registro di carico e scarico barro produttore e trasportatore.
2) registro il carico e lo scarico e annoto "trasportato in conto proprio"?
3) devo indicare nel registro il luogo di produzione (località cantiere di produzione)?
gentilmente mi potreste dire dove trovo le modalità di registrazione x trasportatori con un'unica registrazione di carico/scarico?

grazie

Provo a risponderti
1) trasporto in c.p. di rifiti non pericolosi da demolizione: barrare solo registro trasporto
2) io metterei solo una croce sul carico e una sullo scarico (per indicare il trasporto, se è questo che intendevi)
3) penso sia opportuno indicarlo nelle annotazioni
Il registro si tiene dal momento in cui entra in vigore sistri.
Qualcuno ha altre notizie fresche in merito? O magari ha a che fare con enti di controllo tipo provincia ed arpa (sarebbe utile sapete in merito alle sanzioni cosa hanno deciso di fare, anche se penso che siano nelle più alte anche loro).
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Messaggio  Hieronymus Mer Mag 18, 2011 1:43 pm

Grazie per le indicazioni.
Personalmente temo che questo nuovo adempimento, nel marasma SISTRI, stia passando un po' troppo inosservato. Speravo che almeno le associazioni dei costruttori e del settore edile si muovessero per aver maggior chiarezza in merito.
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