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RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
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oldwolf
giampy
bios7776
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emanuela allori
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RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Salve a tutti!!! come vedo i problemi sono tanti e vari per questo Sistri, ma io vorrei sapere come puo' una societa' come quella dove io lavoro che si occupa di aspirare e lavare i bagni chimici nei cantieri con circa 5 automezzi che al giorno fanno 20 cantieri ciascuno, io dovro' compilare circa 100 schede sistri giornalmente? cioè devo rimanere anche la notte in ufficio? Ringrazio a chi mi darà una risposta!!!! Emanuela
emanuela allori- Nuovo Utente
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Bagni chimici
Lasciando perdere la questione 200304 rifiuti urbani (che imho è centrale in questo caso), l'attività di noleggio dei bagni chimici può essere considerata come attività di manutenzione. E' una forzatura, ma in questo modo puoi compilare una scheda sistri in bianco per ogni bagno (fotocopie) facendola diventare una sorta di "rapporto di pulizia". I rifiuti a sera rientrano in sede quali rifiuti da manutenzione. Quando vai a scaricare, il mezzo parte dalla sede e va in depuratore con una scheda sistri che ti vede produttore del rifiuto.
E' l'unica via che ci fa scappare dalla microraccolta e dalle 100 schede sistri al giorno.
E' l'unica via che ci fa scappare dalla microraccolta e dalle 100 schede sistri al giorno.
fbyron- Utente Attivo
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RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI: AD OGNI POSTAZIONE SPURGATA UNA MOVIMENTAZIONE SISTRI
Salve, anch’io lavoro in un’azienda che si occupa della locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili, e riguardo alla problematica della tracciabilità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili vi posso dire quanto segue.
Non applicabilità della speciale disciplina prevista per i “rifiuti da pulizia manutentiva” delle fognature e necessità di fare tante movimentazioni SISTRI quante sono le postazioni di bagni mobili spurgate.
Nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 10/12/2010, Supplemento Ordinario n. 269, è stato pubblicato finalmente il D.Lgs. del 03/12/2010 n. 205 che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 (c.d. T.U.A. - Testo Unico Ambientale) che ha disciplinato ulteriormente il SISTRI ed ha previsto, tra l’altro, una norma particolare per “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”; si tratta dell’art. 30 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 che ha previsto, come ben sapete, la qualificabilità come produttore del rifiuto dell’impresa che procede alla manutenzione della fognatura.
Tuttavìa, la disciplina prevista per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature, non è applicabile ai rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, per i motivi che seguono.
In primo luogo, si rappresenta che il nuovo comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dal predetto art. 30 del D.Lgs. 205/2010, riguarda una tipologia di rifiuti, C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), già tipizzata dall’art. 110, comma 3, lett. c), D.Lgs. 152/2006, che è assolutamente diversa rispetto ai rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, catalogati C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche), che rientrano nella tipologia di cui all’artt. 110, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/2006.
In secondo luogo, la qualificazione di produttore dei rifiuti in capo al soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva delle fognature, così come precisato nel citato nuovo comma 5 dell’ art. 230 del T.U.A, non può assolutamente essere estesa al soggetto che effettua lo spurgo delle fosse settiche, nè al soggetto che esercita lo spurgo dei bagni mobili dati in locazione. Ciò in quanto, nel
caso della pulizia manutentiva delle fognature, il rifiuto si origina, materialmente, dalla stessa attività - ad es., le operazioni di lavaggio ad alta pressione determinano la produzione di materiale di risulta, distaccato dalla disincrostazione delle condutture, che si emulsiona alla stessa acqua -, mentre nel caso dei rifiuti prelevati dai pozzi neri/fosse settiche/bagni mobili, il rifiuto viene originato dalle attività umane (deiezioni solide e liquide) dei soggetti che hanno utilizzato l’abitazione/il ristorante/l’ufficio/il bagno mobile. Quindi, lo spurghista che va ad effettuare lo svuotamento di un pozzo nero o l’operatore di bagni mobili che va a spurgare un bagno mobile, continua ad effettuare una raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.
In terzo luogo, si significa che il soggetto che effettua la pulizia manutentiva delle fognature, pubbliche o private, è comunque soggetto, sempre, all’iscrizione al SISTRI e, quindi, ad ogni presa di rifiuto originato da tale attività deve comunque aprire una movimentazione elettronica; per cui, se va ad effettuare, anche con lo stesso mezzo, trenta attività di pulizia manutentiva in un giorno, dovrà aprire 30 movimentazioni sul SISTRI. Quindi, un’eventuale forzata ed impropria assimilazione dello spurgo dei bagni mobili (o dei pozzi neri) alla pulizia manutentiva delle fognature, non comporterebbe, assolutamente, alcuna esenzione di tracciabilità dei rifiuti.
Quindi, così come quando c’erano solo i formulari occorreva utilizzare un formulario per ciascuna postazione di bagni mobili spurgata, dal 1° gennaio 2011 (salvo proroghe), al posto del formulario si dovrà fare una movimentazione SITRI.
Per cui, il passaggio dal formulario cartaceo alla movimentazione elettronica SISTRI dovrebbe anzi farci risparmiare tempo (sempre che la piattaforma SISTRI non si inceppi per i troppi accessi.
Non applicabilità della speciale disciplina prevista per i “rifiuti da pulizia manutentiva” delle fognature e necessità di fare tante movimentazioni SISTRI quante sono le postazioni di bagni mobili spurgate.
Nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 288 del 10/12/2010, Supplemento Ordinario n. 269, è stato pubblicato finalmente il D.Lgs. del 03/12/2010 n. 205 che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 (c.d. T.U.A. - Testo Unico Ambientale) che ha disciplinato ulteriormente il SISTRI ed ha previsto, tra l’altro, una norma particolare per “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie”; si tratta dell’art. 30 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006 che ha previsto, come ben sapete, la qualificabilità come produttore del rifiuto dell’impresa che procede alla manutenzione della fognatura.
Tuttavìa, la disciplina prevista per i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature, non è applicabile ai rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, per i motivi che seguono.
In primo luogo, si rappresenta che il nuovo comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dal predetto art. 30 del D.Lgs. 205/2010, riguarda una tipologia di rifiuti, C.E.R. 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature), già tipizzata dall’art. 110, comma 3, lett. c), D.Lgs. 152/2006, che è assolutamente diversa rispetto ai rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, catalogati C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche), che rientrano nella tipologia di cui all’artt. 110, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 152/2006.
In secondo luogo, la qualificazione di produttore dei rifiuti in capo al soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva delle fognature, così come precisato nel citato nuovo comma 5 dell’ art. 230 del T.U.A, non può assolutamente essere estesa al soggetto che effettua lo spurgo delle fosse settiche, nè al soggetto che esercita lo spurgo dei bagni mobili dati in locazione. Ciò in quanto, nel
caso della pulizia manutentiva delle fognature, il rifiuto si origina, materialmente, dalla stessa attività - ad es., le operazioni di lavaggio ad alta pressione determinano la produzione di materiale di risulta, distaccato dalla disincrostazione delle condutture, che si emulsiona alla stessa acqua -, mentre nel caso dei rifiuti prelevati dai pozzi neri/fosse settiche/bagni mobili, il rifiuto viene originato dalle attività umane (deiezioni solide e liquide) dei soggetti che hanno utilizzato l’abitazione/il ristorante/l’ufficio/il bagno mobile. Quindi, lo spurghista che va ad effettuare lo svuotamento di un pozzo nero o l’operatore di bagni mobili che va a spurgare un bagno mobile, continua ad effettuare una raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi.
In terzo luogo, si significa che il soggetto che effettua la pulizia manutentiva delle fognature, pubbliche o private, è comunque soggetto, sempre, all’iscrizione al SISTRI e, quindi, ad ogni presa di rifiuto originato da tale attività deve comunque aprire una movimentazione elettronica; per cui, se va ad effettuare, anche con lo stesso mezzo, trenta attività di pulizia manutentiva in un giorno, dovrà aprire 30 movimentazioni sul SISTRI. Quindi, un’eventuale forzata ed impropria assimilazione dello spurgo dei bagni mobili (o dei pozzi neri) alla pulizia manutentiva delle fognature, non comporterebbe, assolutamente, alcuna esenzione di tracciabilità dei rifiuti.
Quindi, così come quando c’erano solo i formulari occorreva utilizzare un formulario per ciascuna postazione di bagni mobili spurgata, dal 1° gennaio 2011 (salvo proroghe), al posto del formulario si dovrà fare una movimentazione SITRI.
Per cui, il passaggio dal formulario cartaceo alla movimentazione elettronica SISTRI dovrebbe anzi farci risparmiare tempo (sempre che la piattaforma SISTRI non si inceppi per i troppi accessi.
bios7776- Nuovo Utente
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RIFIUTI DA BAGNI CHIMICI E FOSSE SETTICHE 20.03.04 SONO RIFIUTI SPECIALI E SOGGETTI AL SISTRI
Le opinioni secondo le quali i rifiuti da bagni mobili o da fosse settiche, in quanto identificati con il codice CER 20.03.04 sarebbero esenti dall’obbligo di tracciabilità con il SISTRI sono del tutto infondate, per due ragioni:
1) Innanzitutto, il codice C.E.R. 20.03.04, nonostante stia nel gruppo degli urbani, può (e deve) essere usato anche per i rifiuti speciali, così come chiarito dal Ministero dell’Ambiente – Comitato Nazionale Albo Nazionale delle Imprese che Effettuano la Gestione dei Rifiuti con la Circolare n. 8388 del 22 dicembre 1999 (scaricabile all’indirizzo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
2) Le imprese di autospurgo, così come le imprese che effettuano la locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili, sono iscritte alla categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi), e rientrano, pertanto, tra i soggetti di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 che, secondo l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Ambiente del 17 dicembre 2009, hanno l’obbligo di aderire al SISTRI. Dunque, autospurghisti e operatori dei bagni mobili sono obbligati ad iscriversi al SISTRI e , dal 1° gennaio 2011 (salvo proroghe), non dovranno più utilizzare i formulari cartacei, ma la movimentazione SISTRI - una per ciascun espurgo effettuato
bios7776- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Tutti avete ragione, ma ricordate che non è praticabile la programmazione con l'attuale sistema dei giri di pulizia così come imposto dal Sistri. La manutenzione bagni chimici è un'attività programmabile ampiamente in inverno, ma è impossibile gestirla così come richiesto nei periodi di picco.
E' impensabile che il legislatore non prenda in considerazione la questione, ancor più oggi di ieri.
La legge è incoerente e lascia sui fanghi di fosse settiche un buco ancor più ampio di ieri.
Io continuerò a fare come oggi: art. 266, di certo non Sistri.
E' impensabile che il legislatore non prenda in considerazione la questione, ancor più oggi di ieri.
La legge è incoerente e lascia sui fanghi di fosse settiche un buco ancor più ampio di ieri.
Io continuerò a fare come oggi: art. 266, di certo non Sistri.
fbyron- Utente Attivo
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
io sono dell'idea che andrebbero gestite col SISTRI e compilare le relative schede per il trasporto dei rifiuti presso la sede dove si configura il deposito temporaneo.fbyron ha scritto:Io continuerò a fare come oggi: art. 266, di certo non Sistri.
giampy- Moderatore
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RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Innanzitutto va detto che i rifiuti prelevati dal serbatoio dei bagni chimici mobili non sono originati dalla “manutenzione” degli stessi, ma dall’uso degli stessi.Infatti, si potrebbe parlare di rifiuti da manutenzione dei bagni mobili qualora si trattasse di sostituire il tetto forato, la seggetta divelta o una parete rovinata; nel qual caso si tratterebbe, sì, di rifiuti da manutenzione di bagni mobili e la disciplina sarebbe quella afferente appunto i rifiuti da manutenzione, con l’applicabilità, forse, dell’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.
Invece, i rifiuti prelevati dal serbatoio dei bagni mobili sono rifiuti prodotti dall’uso degli stessi, cioè sono costituiti dalle deiezioni umane (feci e urine) che si accumulano ad ogni utilizzo ed il produttore degli stessi è la ditta/ente/persona fisica che c’ha in uso (locazione) il/i bagno/i e lo/i usa o lo/i fa usare (ai propri ospiti/utenti/operai)- idem per lo spurgo delle fosse settiche/pozzi neri.
Quindi, posto che i rifiuti prelevati dai serbatoi settici dei bagni chimici mobili non sono rifiuti da manutenzione, è indubbio che non rientrano nell’art. 230, comma 5, del TUA (così come riformato dall’art. 33 del D.Lgs. 205/2010), nè nell’art. 266, comma 4, del medesimo, e ad ogni spurgo occorre fare la movimentazione SISTRI, riportando, quale luogo di produzione, il luogo ove viene effettuato lo spurgo del/i bagno/i o della fossa settica/pozzo nero.
Quanto al luogo “dove si configura il deposito temporaneo”, nel caso dei bagni mobili, coincide con il luogo dove questi si trovano ubicati e, pertanto, la tracciabilità con il SISTRI deve essere effettuata già dal punto di ubicazione dei bagni.
Riguardo poi alla difficoltà di programmazione degli interventi di spurgo dei bagni mobili, ricordo che già con il secondo DM SISTRI è stato annullato il preventivo accesso di due ore che inizialmente era richiesto, per cui si potrà accedere al SISTRI seduta stante, senza dovere attendere alcun intervallo di tempo.
Invece, i rifiuti prelevati dal serbatoio dei bagni mobili sono rifiuti prodotti dall’uso degli stessi, cioè sono costituiti dalle deiezioni umane (feci e urine) che si accumulano ad ogni utilizzo ed il produttore degli stessi è la ditta/ente/persona fisica che c’ha in uso (locazione) il/i bagno/i e lo/i usa o lo/i fa usare (ai propri ospiti/utenti/operai)- idem per lo spurgo delle fosse settiche/pozzi neri.
Quindi, posto che i rifiuti prelevati dai serbatoi settici dei bagni chimici mobili non sono rifiuti da manutenzione, è indubbio che non rientrano nell’art. 230, comma 5, del TUA (così come riformato dall’art. 33 del D.Lgs. 205/2010), nè nell’art. 266, comma 4, del medesimo, e ad ogni spurgo occorre fare la movimentazione SISTRI, riportando, quale luogo di produzione, il luogo ove viene effettuato lo spurgo del/i bagno/i o della fossa settica/pozzo nero.
Quanto al luogo “dove si configura il deposito temporaneo”, nel caso dei bagni mobili, coincide con il luogo dove questi si trovano ubicati e, pertanto, la tracciabilità con il SISTRI deve essere effettuata già dal punto di ubicazione dei bagni.
Riguardo poi alla difficoltà di programmazione degli interventi di spurgo dei bagni mobili, ricordo che già con il secondo DM SISTRI è stato annullato il preventivo accesso di due ore che inizialmente era richiesto, per cui si potrà accedere al SISTRI seduta stante, senza dovere attendere alcun intervallo di tempo.
bios7776- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
bios7776 ha scritto:
Riguardo poi alla difficoltà di programmazione degli interventi di spurgo dei bagni mobili, ricordo che già con il secondo DM SISTRI è stato annullato il preventivo accesso di due ore che inizialmente era richiesto, per cui si potrà accedere al SISTRI seduta stante, senza dovere attendere alcun intervallo di tempo.
Non oppongo nulla poichè la trattazione è esattamente coincidente con la legge. Ma mi permetto di dissentire su quest'ultimo punto: Spesso gli operatori escono per il giro ma sono chiamati per delle pulizie "urgenti" imponendo una variazione del percorso programmato. Dalla sede devono programmare le nuove prese, ma spesso l'autista è a 100 km (se non più) dal luogo di presa. La trasmissione del cartaceo, in questo caso, è impossibile. Così come spesso è impossibile agire alla presenza dei produttori del rifiuto (visto che, almeno noi, lavoriamo di notte prima che aprano i cantieri o quando nella festa di paese tutti sono a nanna). In questo caso ci troviamo di fronte alla materiale impossibilità a fare ciò che il Sistri impone.
Poi: nel giro di raccolta, noi raccogliamo i rifiuti presenti nei bagni di un comune che ci ha affidato il servizio di raccolta dei bagni chimici comunali (rifiuti urbani "ufficiali") e di cantieri presenti nella stessa area comunale: che faccio?
Il particolarissimo tipo di servizio, unito al mistero relativo al CER 200304 nel contesto della definizione di rifuto urbano, mi fa dire che il Sistri ed i bagni chimici sono incompatibili, per cui: o assimiliamo il servizio bagni alla pulizia delle fognature o io continuo ad invocare il 266, pena il ricorso ad un manicomio dopo 2 giorni di Sistri.
fbyron- Utente Attivo
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Rifiuti da Bagni Chimici non sono "Urbani".
Buongiorno, innanzi tutto vorrei dire che i rifiuti da bagni chimici mobili noleggiati ad un Comune non sono rifiuti urbani, come già ha detto l’utente “bios7776” nel post del 18/12/2010, poichè gli urbani sono soggetti a privativa ed affidati alle imprese iscritte alla Categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del Decreto Ministeriale dell’Ambiente del 28/04/1998 N. 406. A meno che il regolamento locale preveda che tali rifiuti siano considerati urbani, ma in tal caso non potranno essere raccolti dall’impresa che ha noleggiato i bagni, che è iscritta alla categoria 4, ma dall’impresa, che ha avuto affidato l’appalto di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, regolarmente iscritta alla categoria 1.
Quindi ritengo sia chiaro che i rifiuti da bagni mobili siano “rifiuti speciali non pericolosi” anche quando i bagni siano affidati in locazione ad un Comune o a chiunque altro Ente pubblico (Provincia, Regione, Ministero, eccetera eccetera).
In conclusione, non vedo quale problema ci possa essere a fare una microraccolta da più clienti (imprese edili, imprese di spettacolo, Comuni, Province etc.). Ed anche quando si presenta la necessità di effettuare uno spurgo non programmato, sappiamo tutti che la movimentazione viene effettuata dall’azienda e la stampa della scheda SISTRI può essere fatta anche a bordo del mezzo, con una comunissima stampante.
Quindi ritengo sia chiaro che i rifiuti da bagni mobili siano “rifiuti speciali non pericolosi” anche quando i bagni siano affidati in locazione ad un Comune o a chiunque altro Ente pubblico (Provincia, Regione, Ministero, eccetera eccetera).
In conclusione, non vedo quale problema ci possa essere a fare una microraccolta da più clienti (imprese edili, imprese di spettacolo, Comuni, Province etc.). Ed anche quando si presenta la necessità di effettuare uno spurgo non programmato, sappiamo tutti che la movimentazione viene effettuata dall’azienda e la stampa della scheda SISTRI può essere fatta anche a bordo del mezzo, con una comunissima stampante.
oldwolf- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
oldwolf ha scritto:
Quindi ritengo sia chiaro che i rifiuti da bagni mobili siano “rifiuti speciali non pericolosi” anche quando i bagni siano affidati in locazione ad un Comune o a chiunque altro Ente pubblico (Provincia, Regione, Ministero, eccetera eccetera).
Mi permetto di fare due osservazioni:
Il comune di Pescara ha fatto un bando (http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=720&view=bando&bnd=56) che richiede l'iscrizione alla cat. 1 per lo svolgimento del servizio di noleggio e pulizia bagni chimici. Per questo specifico bando (il comune affida ad una impresa uno specifico servizio per raccogliere uno specifico rifiuto urbano per origine), ha sbagliato il comune, o questo è un caso particolare?
Se i rifiuti sono speciali non pericolosi, a quale lettera del comma 3 dell'art. 184 si deve fare riferimento per classificarli (sia a fini sistri che per eventuali registri di c/s)?
Le implicazioni sono tantissime... ed imho, almeno in questo specifico caso particolare, sono rifiuti urbani.
fbyron- Utente Attivo
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I rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono sempre rifiuti speciali anche quando noleggiati da un Comune o da altro ente pubblico.
In risposta alle due osservazioni fatte “fbyron” a proposito del bando di gara del Comune di Pescara, si fa rilevare quanto segue:
1) Quando i bagni mobili vengono presi in locazione da un Comune o da chiunque altro Ente pubblico, questi vengono destinati all’erogazione di un servizio alla cittadinanza. Man mano che vengono utilizzati, all’interno del serbatoio di ciascun bagno mobile si accumulano dei rifiuti che, in occasione degli interventi periodici di pulizia-spurgo (almeno una volta settimana), vengono aspirati ed avviati a smaltimento/recupero.
2) Da ciò deriva che i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono rifiuti derivanti da attività di servizio che, a norma dell’art. 184, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 152/2006, sono classificati rifiuti speciali.
3) Pertanto l’impresa che cura lo spurgo ed il trasporto di tali rifiuti deve essere iscritta, ai sensi dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, all’Albo Naz.le Gestori Ambientali, alla Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi)
4) Essendo incontestabile che si tratti di rifiuti speciali, è’ assolutamente errato, come risulta nella gara bandita dal Comune di Pescara, chiedere la Categoria 1, perchè questa è afferente ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali. Peraltro, nel caso specifico sembrerebbe che il Comune sia in corso in un evidente refuso e anzicchè scrivere cat. 4 ha scritto cat. 1. Ciò è probabile perchè siccome chiede la classe f), se l’iscrizione fosse veramente riferita alla categoria 1 (rifiuti urbani) tale classe coincide, a norma dell’art. 9, comma 2, lett. f), del DM Ambiente 406/1998, ad una “popolazione servita inferiore a 5000 abitanti”. E mi pare, invece, che Pescara abbia una popolazione di molto superiore!!! Talchè è probabile che la classe f) fosse riferita alla categoria 4, ove, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. f), del DM Ambiente 406/1998, coincide con una “quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate”.
5) Quindi, ai fini dei formulari e registri di carico e scarico, nonchè ai fini del SISTRI, l’impresa che cura lo spurgo ed il trasporto dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, anche quando presi in locazione da Comuni ed Enti pubblici, dovrà essere iscritta alla categoria 4 dell’Albo, e sino al 31 maggio 2011 dovrà tracciare i rifiuti sia con il cartaceo (formulari + registro di c/s) che con il SISTRI – anche se, sino a tale data, il non uso del SISTRI non sarà sanzionato.
Per ultimo, vorrei aggiungere che la qualificabilità dei rifiuti di che trattasi quali “urbani”, oltre che palesemente errata, potrebbe prestarsi - e qui magari si potrebbe nasconderebbe l’origine dell’errata interpretazione - ad una facile strumentalizzazione in favore delle imprese che curano il servizio pubblico di raccolta degli urbani e che sono iscritte alla Categoria 1, in danno delle imprese (spurghisti ed operatori di bagni mobili) che sono di norma iscritte alla Categoria 4 e che verrebbero buttate fuori mercato.
Peraltro, si consideri pure che l’errata qualificazione “urbani” porterebbe ai grossi Comuni appaltanti a chiedere non solo la Categoria 1, ma, all’interno di essa, le classi b) o a) che si riferiscono a popolazioni superiori a 100.000 abitanti - quindi rimarrebbero solo i grossi operatori della Categoria 1.
Ciò detto, sperando che sia sufficientemente chiara la qualificabilità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, quali rifiuti speciali, rimango a disposizione per fornire eventuali altri chiarimenti sull’argomento.
1) Quando i bagni mobili vengono presi in locazione da un Comune o da chiunque altro Ente pubblico, questi vengono destinati all’erogazione di un servizio alla cittadinanza. Man mano che vengono utilizzati, all’interno del serbatoio di ciascun bagno mobile si accumulano dei rifiuti che, in occasione degli interventi periodici di pulizia-spurgo (almeno una volta settimana), vengono aspirati ed avviati a smaltimento/recupero.
2) Da ciò deriva che i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili sono rifiuti derivanti da attività di servizio che, a norma dell’art. 184, comma 3, lett. f), del D.Lgs. 152/2006, sono classificati rifiuti speciali.
3) Pertanto l’impresa che cura lo spurgo ed il trasporto di tali rifiuti deve essere iscritta, ai sensi dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006, all’Albo Naz.le Gestori Ambientali, alla Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi)
4) Essendo incontestabile che si tratti di rifiuti speciali, è’ assolutamente errato, come risulta nella gara bandita dal Comune di Pescara, chiedere la Categoria 1, perchè questa è afferente ai rifiuti urbani e non ai rifiuti speciali. Peraltro, nel caso specifico sembrerebbe che il Comune sia in corso in un evidente refuso e anzicchè scrivere cat. 4 ha scritto cat. 1. Ciò è probabile perchè siccome chiede la classe f), se l’iscrizione fosse veramente riferita alla categoria 1 (rifiuti urbani) tale classe coincide, a norma dell’art. 9, comma 2, lett. f), del DM Ambiente 406/1998, ad una “popolazione servita inferiore a 5000 abitanti”. E mi pare, invece, che Pescara abbia una popolazione di molto superiore!!! Talchè è probabile che la classe f) fosse riferita alla categoria 4, ove, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. f), del DM Ambiente 406/1998, coincide con una “quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate”.
5) Quindi, ai fini dei formulari e registri di carico e scarico, nonchè ai fini del SISTRI, l’impresa che cura lo spurgo ed il trasporto dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, anche quando presi in locazione da Comuni ed Enti pubblici, dovrà essere iscritta alla categoria 4 dell’Albo, e sino al 31 maggio 2011 dovrà tracciare i rifiuti sia con il cartaceo (formulari + registro di c/s) che con il SISTRI – anche se, sino a tale data, il non uso del SISTRI non sarà sanzionato.
Per ultimo, vorrei aggiungere che la qualificabilità dei rifiuti di che trattasi quali “urbani”, oltre che palesemente errata, potrebbe prestarsi - e qui magari si potrebbe nasconderebbe l’origine dell’errata interpretazione - ad una facile strumentalizzazione in favore delle imprese che curano il servizio pubblico di raccolta degli urbani e che sono iscritte alla Categoria 1, in danno delle imprese (spurghisti ed operatori di bagni mobili) che sono di norma iscritte alla Categoria 4 e che verrebbero buttate fuori mercato.
Peraltro, si consideri pure che l’errata qualificazione “urbani” porterebbe ai grossi Comuni appaltanti a chiedere non solo la Categoria 1, ma, all’interno di essa, le classi b) o a) che si riferiscono a popolazioni superiori a 100.000 abitanti - quindi rimarrebbero solo i grossi operatori della Categoria 1.
Ciò detto, sperando che sia sufficientemente chiara la qualificabilità dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, quali rifiuti speciali, rimango a disposizione per fornire eventuali altri chiarimenti sull’argomento.
oldwolf- Nuovo Utente
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Rifiuti da attività di servizio: urbani o speciali?
oldwolf ha scritto: Peraltro, si consideri pure che l’errata qualificazione “urbani” porterebbe ai grossi Comuni appaltanti a chiedere non solo la Categoria 1, ma, all’interno di essa, le classi b) o a) che si riferiscono a popolazioni superiori a 100.000 abitanti - quindi rimarrebbero solo i grossi operatori della Categoria 1.
Su quest'ultima affermazione, ho chiesto chiarimenti all'Albo. Si deve far riferimento alla dotazione minima di mezzi e personale indicate per la specifica classe di riferimento. E' dunque lecito chiedere, anche per popolazioni maggiori, una classe differente rispetto al reale numero di abitanti serviti.
E' comunque vera una cosa: noi stiamo qui a disquisire essendo ognuno di un'idea diversa per colpa di una legge scritta male e che non è univocamente interpretabile se non leggendo circolari, delibere di un'Ente che a sua volta ha dovuto interpretare una legge che, tra l'altro, è appena cambiata per l'ennesima volta.
Dunque per interpretare una norma del 2011, dobbiamo riprendere le circolari dell'Albo del 1999 che interpretavano il pensiero del legislatore del 1997. Che tristezza!
Comunque rispetto il ragionamento di oldwolf.
Dissento sulla classificazione come rifiuti da attività di servizio.
I cestini gettacarte dislocati per strada sono destinati ad un servizio alla cittadinanza. Man mano che vengono utilizzati, all’interno del sacchetto di ciascun cestino si accumulano dei rifiuti che, in occasione degli interventi periodici di pulizia (almeno una volta settimana), vengono prelevati ed avviati a smaltimento/recupero. I rifiuti provenienti dai cestini sono forse rifiuti da attività di servizio? [l'esempio ovviamente è provocatorio, non merita nemmeno una risposta, lo comprendo]
La definizione di rifiuto da attività di servizio è vaghissima eppure applicabile a qualunque attività del terziario, comprese tutte le attività che vengono fatte dalle imprese iscritte alla cat.1. Del resto chi è iscritto alla cat. 1 fa un SERVIZIO di igiene urbana... dunque?
fbyron- Utente Attivo
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La classificazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili non è una questione di opinioni, ma di diritto: quindi, se non cambia la normativa, sono sempre rifiuti speciali.
In relazione a quanto sostenuto da “fbyron” a proposito dell’assimilazione dei rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili noleggiati da un Comune con i rifiuti presenti nei “cestini gettacarte dislocati per strada” che sarebbero anch’essi destinati ad un servizio alla cittadinanza, si fa rilevare che l’accostamento è improprio per una serie di ragioni:
1) Innanzitutto i rifiuti presenti nei cestini portacarte sono rifiuti che rientrano nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e quindi soggetti alla “privativa” che contraddistingue tale tipo di servizio - essi vengono raccolti solamente dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e non da qualunque soggetto;
2) I rifiuti che vengono buttati nei cestini portacarte posti per le strade non sono originati da un servizio erogato ai cittadini (quale quello della messa in fruizione di servizi igienici), ma sono originati dai cittadini medesimi (mentre spacchettano un prodotto confezionato, quando hanno terminato di bere un bric di cartone etc.). I rifiuti che i cittadini mettono nei cestini portacarte o che buttano per terra, sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. c) e d), del D.Lgs. 152/2006.
3) I rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili presi in noleggio da un Comune, che li rende fruibili al pubblico, sono prodotti in occasione ed a causa di tale servizio e pertanto sono rifiuti speciali da attività di servizio di cui all’art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006.
Per la corretta qualificazione dei rifiuti (urbani o speciali) non rileva la tipologia del soggetto produttore (Ente pubblico = rifiuti urbani; Impresa = rifiuti speciali), ma la tipologia dell’attività da cui si originano, per cui, giusto per fare un altro esempio, se un Comune o altro Ente pubblico provvede a demolire uno stabile, i detriti risultanti da questa demolizione non saranno rifiuti urbani ma saranno rifiuti speciali (da lavorazioni industriali/artigianali) di cui all’art. 184,comma 3, lett. c) e d), D.Lgs. 152/2006.
In merito a quanto sostiene “fbyron” ove dice che ”La definizione di rifiuto da attività di servizio è vaghissima eppure applicabile a qualunque attività del terziario, comprese tutte le attività che vengono fatte dalle imprese iscritte alla cat.1. Del resto chi è iscritto alla cat. 1 fa un SERVIZIO di igiene urbana... dunque?”, va detto che la definizione di rifiuti da attività di servizio non è stata dettagliata dal legislatore perchè sarebbe stato inutile - ed anche offensivo dell’intelligenza dei cittadini - perchè un servizio è un servizio (cioè una “prestazione di fare”) quindi i rifiuti che si originano durante ed a causa dell’erogazione di un servizio sono, appunto, “rifiuti da attività di servizio”. Le imprese iscritte alla Cat. 1 non sono affatto i produttori dei rifiuti che le stesse raccolgono per le strade, perchè tali rifiuti sono stati già prodotti da altri; tant’è che le imprese iscritte alla Categoria 1 sono trasportatori professionali (di rifiuti prodotti da terzi) iscritte all’Albo a norma dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006 - se tali rifiuti fossero prodotti da esse stesse, avrebbero dovuto iscriversi all’Albo a norma dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
In merito all’iscrizione alle varie classi della categoria 1, il dato normativo è chiaro (cfr. art. 9, comma 2, DM Ambiente 406/1998): si deve fare riferimento alla popolazione servita, intesa non come ipotesi di numero di clienti privati da servire, ma come abitanti del territorio urbano per il quale si vorrà svolgere il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Si evidenzia non a caso la locuzione “servizio pubblico” perchè è tale solamente il servizio che viene svolto in privativa dal soggetto che, per conto del Comune (o di Ato rifiuti), ha il compito di provvedere a tali operazioni.
Comunque sia, per i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, noleggiati dai Comuni (così come da altri enti pubblici o imprese), a parte l’eccezione del Comune di Pescara, è stata sempre richiesta l’iscrizione alla categoria 4.
1) Innanzitutto i rifiuti presenti nei cestini portacarte sono rifiuti che rientrano nel servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e quindi soggetti alla “privativa” che contraddistingue tale tipo di servizio - essi vengono raccolti solamente dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e non da qualunque soggetto;
2) I rifiuti che vengono buttati nei cestini portacarte posti per le strade non sono originati da un servizio erogato ai cittadini (quale quello della messa in fruizione di servizi igienici), ma sono originati dai cittadini medesimi (mentre spacchettano un prodotto confezionato, quando hanno terminato di bere un bric di cartone etc.). I rifiuti che i cittadini mettono nei cestini portacarte o che buttano per terra, sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. c) e d), del D.Lgs. 152/2006.
3) I rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili presi in noleggio da un Comune, che li rende fruibili al pubblico, sono prodotti in occasione ed a causa di tale servizio e pertanto sono rifiuti speciali da attività di servizio di cui all’art. 184, comma 3, lett. f), D.Lgs. 152/2006.
Per la corretta qualificazione dei rifiuti (urbani o speciali) non rileva la tipologia del soggetto produttore (Ente pubblico = rifiuti urbani; Impresa = rifiuti speciali), ma la tipologia dell’attività da cui si originano, per cui, giusto per fare un altro esempio, se un Comune o altro Ente pubblico provvede a demolire uno stabile, i detriti risultanti da questa demolizione non saranno rifiuti urbani ma saranno rifiuti speciali (da lavorazioni industriali/artigianali) di cui all’art. 184,comma 3, lett. c) e d), D.Lgs. 152/2006.
In merito a quanto sostiene “fbyron” ove dice che ”La definizione di rifiuto da attività di servizio è vaghissima eppure applicabile a qualunque attività del terziario, comprese tutte le attività che vengono fatte dalle imprese iscritte alla cat.1. Del resto chi è iscritto alla cat. 1 fa un SERVIZIO di igiene urbana... dunque?”, va detto che la definizione di rifiuti da attività di servizio non è stata dettagliata dal legislatore perchè sarebbe stato inutile - ed anche offensivo dell’intelligenza dei cittadini - perchè un servizio è un servizio (cioè una “prestazione di fare”) quindi i rifiuti che si originano durante ed a causa dell’erogazione di un servizio sono, appunto, “rifiuti da attività di servizio”. Le imprese iscritte alla Cat. 1 non sono affatto i produttori dei rifiuti che le stesse raccolgono per le strade, perchè tali rifiuti sono stati già prodotti da altri; tant’è che le imprese iscritte alla Categoria 1 sono trasportatori professionali (di rifiuti prodotti da terzi) iscritte all’Albo a norma dell’art. 212, comma 5, D.Lgs. 152/2006 - se tali rifiuti fossero prodotti da esse stesse, avrebbero dovuto iscriversi all’Albo a norma dell’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006.
In merito all’iscrizione alle varie classi della categoria 1, il dato normativo è chiaro (cfr. art. 9, comma 2, DM Ambiente 406/1998): si deve fare riferimento alla popolazione servita, intesa non come ipotesi di numero di clienti privati da servire, ma come abitanti del territorio urbano per il quale si vorrà svolgere il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Si evidenzia non a caso la locuzione “servizio pubblico” perchè è tale solamente il servizio che viene svolto in privativa dal soggetto che, per conto del Comune (o di Ato rifiuti), ha il compito di provvedere a tali operazioni.
Comunque sia, per i rifiuti prodotti dall’uso dei bagni mobili, noleggiati dai Comuni (così come da altri enti pubblici o imprese), a parte l’eccezione del Comune di Pescara, è stata sempre richiesta l’iscrizione alla categoria 4.
oldwolf- Nuovo Utente
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Spurgo fosse settiche di utenze domestiche: categoria 1 o 4 ? Forse sarebbe opportuno appoggiare l’iniziativa di ampliamento delle competenze della categoria 4.
Ci sono opinioni discordanti circa la qualificabilità dei rifiuti prelevati dalle fosse settiche di utenze domestiche: alcuni dicono che sono rifiuti speciali, altri urbani.
Ciò che interessa gli operatori del settore è invece sapere se ci si deve iscrivere alla categoria 1 dell’Albo o alla categoria 4.
Sull’argomento è stato scritto un articolo in cui si sottolinea la difficoltà di usare la categoria 1, che è stata approntata per il servizio pubblico dei rifiuti urbani, e si propende per l’opportunità di ampliare le competenze della categoria 4, sino a ricomprendere la possibilità di raccogliere i rifiuti urbani non rientranti nella privativa pubblica e vi è pure la possibilità di compilare ed inviare al Ministero dell’Ambiente un’apposita proposta. Questo è il commento: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ciò che interessa gli operatori del settore è invece sapere se ci si deve iscrivere alla categoria 1 dell’Albo o alla categoria 4.
Sull’argomento è stato scritto un articolo in cui si sottolinea la difficoltà di usare la categoria 1, che è stata approntata per il servizio pubblico dei rifiuti urbani, e si propende per l’opportunità di ampliare le competenze della categoria 4, sino a ricomprendere la possibilità di raccogliere i rifiuti urbani non rientranti nella privativa pubblica e vi è pure la possibilità di compilare ed inviare al Ministero dell’Ambiente un’apposita proposta. Questo è il commento: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
oldwolf- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
la deliberazione 1 del 30 gennaio 2003 stabilisce le attrezzature minime per l'iscrizione all'albo. Basterebbe modificarla per inserire una dotazione minima di mezzi per l'iscrizione ad una specifica classe dell'albo nella cat.1 quali quella degli spurghisti (così come c'è quella per lo spazzamento stradale).
Se si definisse la possibilità di iscriversi alla 1 in funzione del numero minimo di attrezzature necessarie a servire una determinata popolazione, il problema potrebbe essere risolto in modo ancora più semplice.
Poichè le classi della cat. 1 sono definite come "popolazione complessivamente servita", imho tale definizione non è applicabile al numero di abitanti di un singolo comune (condominio di Roma -> cat A), quanto alla popolazione che complessivamente ha potuto produrre i rifiuti che noi trasportiamo (una fossa biologica da 2 mc serve mediamente 2 famiglie; se spurgo 8 mc/gg -> 64 persone -> circa 13000 abitanti serviti per anno. Dunque, pur ammettendo un chiaro salto mortale interpretativo, imho il dm 406 sta bene dove sta.
Se si definisse la possibilità di iscriversi alla 1 in funzione del numero minimo di attrezzature necessarie a servire una determinata popolazione, il problema potrebbe essere risolto in modo ancora più semplice.
Poichè le classi della cat. 1 sono definite come "popolazione complessivamente servita", imho tale definizione non è applicabile al numero di abitanti di un singolo comune (condominio di Roma -> cat A), quanto alla popolazione che complessivamente ha potuto produrre i rifiuti che noi trasportiamo (una fossa biologica da 2 mc serve mediamente 2 famiglie; se spurgo 8 mc/gg -> 64 persone -> circa 13000 abitanti serviti per anno. Dunque, pur ammettendo un chiaro salto mortale interpretativo, imho il dm 406 sta bene dove sta.
fbyron- Utente Attivo
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
ma per una decina di bagni mobili, posti in uno stesso Comune e noleggiati dalla stessa società (Gestore del Servizio Pubblico di Raccolta Rifiuti Urbani), necessita un solo formulario oppure dieci formulari???
Barbarian- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Quale CER usi?
marcosperandio- Moderatore
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
il CER 20.03.04
Barbarian- Nuovo Utente
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Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Premesso che a me questo CER non piace (ma del resto non mi piace proprio il tipo di rifiuto che contenendo disinfettanti e tensioattivi anionici va poco d'accordo con i miei batteri), ma che in effetti non ce n'è uno centrato, puoi gestirlo in effetti sia aprendo X formulari sia con uno solo in cui nelle annotazioni metterai tutti i punti di prelievo evitando così di spingerti in ipotesi sui vari pesi delle varie prese.
marcosperandio- Moderatore
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Età : 56
Località : Provincia Bergamo
Tot postazioni tot formulari
Se i bagni sono ubicati in postazioni diverse (ad esempio nei vari giardini pubblici) occorre fare obbligatoriamente un formulario di identificazione per ciascuna postazione. Infatti nell'ipotesi di microraccolta (art. 193, comma 10, D.Lgs. 152/2006), come nel caso di specie, se il mezzo viene fermato e controllato nel percorso tra una postazione e l'altra di bagni mobili deve già essere munito di formulario compilato in ogni parte. Stessa cosa per gli spurghi successivi.
agandat- Nuovo Utente
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Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
A parte che la definizione di microraccolta è "intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori
o detentori svolta con lo stesso automezzo". Se sono ubicati tutti all'interno di uno stesso Comune il produttore è unico!
Ma sul formulario cosa scrivi nella casella colli? 1 collo per ogni prelievo?? E poi butti tutto in una cisterna e vai a scaricare presso il depuratore con 15 formulari, che equivalgoni a 15 colli?? E se il depuratore non volesse ritirare un formulario, perchè proveniente da un Comune che non gli va, come fai ad individuare i 20 kg di quel comune???
Ma aggiungo: con l'entrata del SISTRI dobbiamo munire ciascun bagno mobilo di un dispositivo USB? Oppure serve una black box?
o detentori svolta con lo stesso automezzo". Se sono ubicati tutti all'interno di uno stesso Comune il produttore è unico!
Ma sul formulario cosa scrivi nella casella colli? 1 collo per ogni prelievo?? E poi butti tutto in una cisterna e vai a scaricare presso il depuratore con 15 formulari, che equivalgoni a 15 colli?? E se il depuratore non volesse ritirare un formulario, perchè proveniente da un Comune che non gli va, come fai ad individuare i 20 kg di quel comune???
Ma aggiungo: con l'entrata del SISTRI dobbiamo munire ciascun bagno mobilo di un dispositivo USB? Oppure serve una black box?
Barbarian- Nuovo Utente
- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 20.01.10
Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
adesso non vorrei dire qualche cavolata, ma da ricordi di manuali, i 200304, non dovrebbero essere gestiti come rifiuti trasportati conto proprio e il trasportatore dovrebbe diventare produttore di tali rifiuti, utilizzando la black box quando dal proprio deposito va a scaricare oppure utilizzando la scheda sistri in bianco scrivendo l'ultimo prelievo?? ma non so se sono compresi in questo discorso anche i bagni chimici...
micy1- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 16.03.11
Re: RACCOLTA DA BAGNI CHIMICI
Per chi trasporta i rifiuti da bagni mobil o di fosse ettiche non è obbligatorio il certificato di analisi.
Finalmente un passo avanti verso la chiarezza sull’obbligatorietà o meno del certificato di analisi nel trasporto dei rifiuti in un post pubblicato sul quotidiano LeggiOggi.it di cui si riporta il link per una completa lettura:
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Finalmente un passo avanti verso la chiarezza sull’obbligatorietà o meno del certificato di analisi nel trasporto dei rifiuti in un post pubblicato sul quotidiano LeggiOggi.it di cui si riporta il link per una completa lettura:
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bios7776- Nuovo Utente
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