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Messaggio  MARY-CO Ven Nov 12, 2010 7:13 pm

ciao, seguo il Sistri per una associazione di categoria ,oltre ad iscrivere gli associati che ne hanno fatto richiesta , ho fatto l'iscrizione nell'apposita categoria per l'ass.ne , ho anche gia' ritirato il dispositivo ma non trovo in nessun posto le modalita' per associare a questo dispositivo i nominativi delle imprese che intendono servirsi dell'associazione ai sensi dell'art 7 el decreto. Qualcuno sà suggerrmi come muovermi , vorrei fare un po di rodaggio , mille grazie per il supporto che mi vorrete dare
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Messaggio  riger Sab Nov 13, 2010 10:14 pm

hai già risolto la grana della delega firmata davanti al notaio o a altro non meglio identificato pubblico ufficiale (gli impiegati comunali sembra non ne vogliano sapere)?
Credo che l'associazione verrà fatta da SISTRI quando ricevono appunto quella delega
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Messaggio  MARY-CO Lun Nov 15, 2010 11:04 am

Buongiorno , anzitutto.
da noi alcuni comuni hanno autenticato la firma , certi altri si rifiutano di farlo poichè dicono si tratta di procura che non rientra tra i loro compiti.Per questi ultimi sto adottando la procedura semplificata suggerita dalla associazione
vale a dire sto facendo sottoscrivere comunque le delega, completata dalla firma del delegato per accettazione dell'incarico e sto accompagnando tale modulo da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che soddisfi il requisito della autentica di firma , in alternativa al ricorso al notaio (troppo costoso) o al Comune.Ma nessuno fino ad ora me le ha richieste dal Sistri e nn saprei nemmeno dove inviarle. Ho posto il quesito al sistri tramite la web mail del token , ma nn ho ricevuto alcuna risposta
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Messaggio  Ospite Lun Nov 15, 2010 1:00 pm

sei sicura che una dichiarazione sostitutiva di atto notorio possa autenticare la firma?

se non ricordo male si può autocertificare:

# data e luogo di nascita;
# residenza;
# cittadinanza;
# stato di famiglia;
# stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
# esistenza in vita;
# nascita del figlio/a;
# decesso del congiunto dell'ascendente o discendente;
# iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
# appartenenza ad ordini professionali;
# titolo di studio, esami sostenuti;
# qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
# situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da legge speciali;
# assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
# possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
# stato di disoccupazione;
# qualità di pensionato e categoria di pensione;
# qualità di studente;
# qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
# iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
# tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
# di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
# non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali,
# qualità di vivenza a carico;
# tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
# non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

se non capisco male, posso autocertificare l'iscrizione ad una associazione ma non la firma di delega.
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Messaggio  riger Lun Nov 15, 2010 1:24 pm

da profano, la cosa mi lascia dubbioso... anche secondo me la firma non può essere autenticata con autocertificazione, ma serve per definizione un garante (pubblico ufficiale o notaio)...
Tant'è che l'autocertificazione stessa richiede la carta di identità per poter immediatamente confrontare le firme, a riprova della veridicità della stessa... cioè io firmo una delega, poi firmo che la delega è autentica, poi allego la c.i. che dice che la firma della firma è autentica... scratch mi sembra un giro senza senso... a questo punto o basta la carta di identità, o serve un'autentica vera, e la legge credo sia inequivocabile che parli in questo senso...
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Messaggio  MARY-CO Lun Nov 15, 2010 1:59 pm

concordo su tutto cio' che dite in merito, spero solo che in tempi brevi si chiariscano queste procedure perche' il tempo stringe
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Messaggio  Bomezio Lun Nov 15, 2010 2:11 pm

Ho trovato a questo indirizzo:

http://www.demografici.it/servizi/notizie/notizia_v.asp?ID=7762&Vis=3

un quesito posto sull'argomento dell'autenticazione della firma sulla delega prevista dal SISTRI e le relative risposte.
Come vedete SISTRI ha colpito ancora!

Ciao a tutti.
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Messaggio  Ospite Lun Nov 15, 2010 3:06 pm

ma che accidenti vuol dire:

il Ministero dell'Ambiente ci informa oggi che le deleghe alle associazioni per la gestione del SISTRI, in attesa di apposite modifiche legislative, verranno accettate anche prive di autentiche notarili o comunali ma con la presentazione del modulo tradizionale, con firma semplice ed accompagnato da copia del documento di identità.

come può un comunicato del Ministero essere difforme da un Decreto Ministeriale dello stesso Ministero?
e poi una nota informativa che valore legale ha?

spero solo che il TAR venerdì annulli questa oscenità chiamata SISTRI

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Messaggio  ABA Lun Nov 15, 2010 3:11 pm

Pazzesco..
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Messaggio  Ospite Lun Nov 15, 2010 4:02 pm

ho chiesto al Contact Center se la procedura di iscrizione delle associazioni avesse un qualche iter procedurale particolare.

risposte:
1 non sappiamo. noi facciamo solo le iscrizioni dei produttori/trasportatori/impianti
2 se l'associazione non iscritta alla CCIAA è difficile che tale iscrizione vada a buon fine
3 non abbiamo indicazioni in merito alle associazioni

commenti?
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Messaggio  Mary Mar Nov 16, 2010 10:30 am

DoppiaEsse ha scritto:ma che accidenti vuol dire:
come può un comunicato del Ministero essere difforme da un Decreto Ministeriale dello stesso Ministero? cut

Embarassed
Il decreto sarà modificato in tal senso... almeno questo è quanto il MInistero si è impegnato a fare.... Shocked Rolling Eyes
Buona giornata!
Very Happy
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Messaggio  zesec Mar Nov 16, 2010 11:48 am

Ciao, avrei bisogno di rilanciare questa questione, che avevo postato qualche settimana fa in modo anche scherzoso sotto forma di "rigertest" su un altro topic (e che mi è costata fatica, accidenti) che però non ha avuto risposta da nessuno. Si parla di modalità operative semplificate attraverso le associazioni di categoria, per piccoli produttori o trasportatori c/proprio di pericolosi. Copio e incollo. Grazie a chi si cimenta e disquisisce.


Un imprenditore con più di 10 dipendenti, produce 15 tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività artigianale/industriale e 5 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi. In relazione alle modalità semplificate di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 17.12.2009 come può procedere?
a) può delegare l'associazione di categoria per gli adempimenti relativi ai soli rifiuti non pericolosi;
b) può delegare l'associazione di categoria per tutti gli obblighi di cui al D.M. 17.12.2009 (e quindi pericolosi e non pericolosi);
c) non può delegare l'associazione di categoria per alcun adempimento relativo alla gestione dei rifiuti attraverso il sistema Sistri.

@riger: così, per giocare, l'ho fatto in modalità rigertest (così, se interessante, puoi inserirlo)

E già che ci sono, ne faccio un altro (ma qui con 4 scelte, così incasino lo "schema riger" )
Un trasportatore in c/proprio di rifiuti pericolosi, produce 5 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi. In relazione alle modalità semplificate di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. 17.12.2009 come può procedere?
a) può delegare l'associazione di categoria esclusivamente per gli adempimenti relativi alla compilazione delle schede sistri relative al trasporto di rifiuti pericolosi in c/proprio;
b) può delegare l'associazione di categoria per tutti gli obblighi relativi alla gestione di rifiuti pericolosi attraverso il sistema Sistri (compilazione registro cronologico e scheda sistri);
c) non può delegare l'associazione di categoria per alcun adempimento relativo alla gestione dei rifiuti attraverso il sistema Sistri;
d) può delegare l'associazione di categoria per tutti gli obblighi relativi alla gestione di rifiuti attraverso il sistema Sistri (inclusi eventuali obblighi relativi a rifiuti non pericolosi).

Nota: a 5 tonnellate ci possiamo arrivare anche nei limiti dei 30 kg/giorno
PS. ci sono, volutamente, delle provocazioni al limite dell'assurdo. Ma sono inserite per discutere di una norma non chiara, scritta male, che deve sempre essere interpretata e spesso deve essere interpretata per "buon senso". E questo è aberrante. Non lo so, mi sembra simpatico partire da qui per chi ha voglia di discuterne.

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Messaggio  Admin Mar Nov 16, 2010 10:43 pm

Per come e' scritta (e cioe' male) chi produce più' di 5 tonn/anno di rifiuti pericolosi non puo' ricorrere alle associazioni di categoria.

Attendo altri contributi.
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Messaggio  Ospite Mer Nov 17, 2010 10:04 am

Il Testo Unico riprendeva le quantità del Ronchi ma con la modifica di luglio hanno alzato i limiti a 20.000 kg di non pericolosi e 4.000 kg di pericolosi.

Quindi: da 0 a 20.000 NP e da 0 a 4.000 di P l'associazione può gestire i carichi e gli scarichi, da 20.001 e 4001 l'azienda si deve arrangiare.
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Messaggio  zesec Mer Nov 17, 2010 11:05 am

La risposta di Admin sembra anche a me la più logica, ma la mia è un po' una provocazione e faccio l'avvocato del diavolo.
Intanto il testo del comma 1 art. 7.
"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioni territoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.
(....omissis...)
Le associazioni imprenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede Sistri.


Qui non si dice che la possibilità è concessa a coloro che rispettano tutti i requisiti (pericolosi<4 t., non pericolosi <20 t., trasportatori c/proprio di pericolosi). Qui si dice che la possibilità è data a ciascuna di queste categorie. Quindi, per il tenore letterale della norma, chi trasporta i propri rifiuti pericolosi può delegare l'associazione indipendentemente da quanti rifiuti produce. Però delega che adempimenti? Tutti? Sembra difficile, perché produce (nell'esempio 2) più di 4 t. di pericolosi. E allora però cosa? Solo le schede Sistri? Quindi compila il cronologico per il carico, compila la scheda sistri per la parte produttore, chiama l'associazione e si fa compilare la scheda sistri parte trasportatore, poi crea la registrazione di scarico sul cronologico di nuovo da solo?
Ovviamente non ha senso.
Però che senso avrebbe avuto prevedere tra le categorie che possono fruire di questa facilitazione anche il trasportatore, se l'unica discriminante resta la quantità di rifiuti prodotti? Intendo dire: secondo la lettura (logica, ripeto) di Admin se produci meno di 4 t. di pericolosi puoi delegare (indipendentemente se trasporti in proprio o no); se produci + di 4 t. non puoi delegare (indipendentemente se trasporti in proprio o no).
Stesso discorso si può fare con il limite di 20 t. per i non pericolosi e con il superamento solo di un limite tra pericolosi e non (provate con il primo esempio).
Che ne dite?
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