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Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
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SistriForum - Il social network italiano sui rifiuti :: Questioni generali :: Sostenibilità ed educazione ambientale
Pagina 1 di 1
Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Ciao a tutti
dato che sono venuto a conoscenza recentemente di questo argomento, ne aprofitto per condividerlo con voi.
Riguarda l'utilizzo di panni tecnici (o più banalmente chiamati come stracci) a noleggio da ditte esterne.
Di seguito riporto l'articolo che tratta l'argomento sotto spoiler per motivi di leggibilità in quanto è lungo.
Chiedo inoltre ai moderatori e/o admin il permesso di postarlo su questo forum dato che è stato preso su un altro sito, in caso contrario modificate il post cancellando la parte sotto spoiler.
Grazie.
P.S spero di averlo messo nella sezione giusta.
dato che sono venuto a conoscenza recentemente di questo argomento, ne aprofitto per condividerlo con voi.
Riguarda l'utilizzo di panni tecnici (o più banalmente chiamati come stracci) a noleggio da ditte esterne.
Di seguito riporto l'articolo che tratta l'argomento sotto spoiler per motivi di leggibilità in quanto è lungo.
Chiedo inoltre ai moderatori e/o admin il permesso di postarlo su questo forum dato che è stato preso su un altro sito, in caso contrario modificate il post cancellando la parte sotto spoiler.
Grazie.
P.S spero di averlo messo nella sezione giusta.
- Spoiler:
- In molte aziende italiane, da qualche anno, ha preso piede un'iniziativa: sostituire la formula "usa e getta" legata all'utilizzo di stracci (e carta) per la pulizia industriale (es. sulle linee di produzione o all'interno delle officine) con la formula "usa e restituisci".1 Con tale nuova formula l'organizzazione non solo si assicura costi più contenuti, ma si avvantaggia anche dei minori oneri operativi ed amministrativi, in termini di gestione rifiuti.
Queste operazioni di noleggio, tuttavia, non hanno goduto, nel recente passato, di un atteggiamento favorevole degli organi giudicanti nazionali. La questione, difatti – più che mai comprensibile in un quadro legislativo e giurisprudenziale così contorto come quello nazionale – viene in evidenza già nel lontano 1996, quando l'allora pretore di terni, dott. Santoloci, così rappresenta la fattispecie: la ditta A usa uno strofinaccio fintanto che non si “sporca” (o satura) di rifiuto; a questo punto chiama la ditta B che raccoglie e trasporta nella sua lavanderia lo strofinaccio dove procede con la pulizia per rinviarlo ad altre ditte. A questo punto secondo il magistrato si è in presenza di un illecito. Gli strofinacci (o meglio 'panni tecnici'), appunto, devono essere considerati un rifiuto perchè gli stessi rappresentano un veicolo di trasporto verso l’esterno del rifiuto stesso. In effetti, secondo tale tesi, la ditta A, così facendo, consente la fuoriuscita del materiale residuale presente sul panno (questo si rifiuto) per veicolarlo verso un sistema di separazione-smaltimento e contestuale bonifica del panno. Pertanto la fase di pulizia del panno diventa un’operazione di asportazione mediante lavaggio dei rifiuti così veicolati. Da cui l’attività della ditta B si configura come attività di trasporto e smaltimento rifiuti da autorizzare.2
Paradossalmente, se così fosse - in linea logica con il Giudice Ternano – potremmo affermare che tutte le lavanderie si sarebbero dovute (o meglio si dovrebbero) considerare non in regola con il dettato normativo nel nostro paese, non solo perché prive di autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ma poiché operanti in regime di privativa, in assenza di affidamento (necessario per la gestione di rifiuti urbani). Invero, infatti, secondo tale argomentazione, ci si potrebbe spingere a sostenere, che i capi portati a lavare in una comune lavanderia (compreso tappeti, stracci domestici, ecc.) non fanno altro che veicolare residui, che, altro non sono, che rifiuti di tipo urbano (!).
Ad ogni buon conto, la tesi suggestiva, esplicitata nel giudizio di primo grado, passa in giudicato e viene confermata anche nel 1998, quando la sez. III della cassazione penale con la sentenza n° 6289 conferma che "… Gli strofinacci, .., altro non sono .. che il veicolo per raccogliere quei rifiuti (pericolosi) di lavorazione e portarli altrove, per cui - sotto il profilo fenomenico e giuridico - appare corretto inquadrare l'attività di prelievo e trasporto di tali panni come una fase dell'attività di smaltimento rifiuti per conto di terzi (le ditte noleggiatrici degli strofinacci e produttrici dei rifiuti stessi), assoggettata pertanto all'autorizzazione regionale…. "
Gli interessi, tuttavia sono forti e, considerato anche il numero di grandi imprese italiane che si avviano ad utilizzare tale sistema, la cosa non passa inosservata. La DG Ambiente della Commissione Europea, frettolosamente, con una prima nota del 15 gennaio del 1999, comunica alla Mewa Textil-Service AG & Co. (società operante nel settore che aveva interessato gli organismi comunitari) che i panni tecnici utilizzati per la asciugatura e/o pulizia dei macchinari inquadrati nella formula "usa e restituisci" tra la società (noleggiatrici che effettuano anche la pulizia degli stessi) ed i suoi clienti, non costituiscono rifiuti. Sinteticamente: secondo l'unità E.33, in base alla normativa comunitaria di cui all'art. 1 lett. a) della direttiva quadro dei rifiuti allora vigente,4 il cliente, nell'ambito dell'attività di noleggio, restituisce un panno ai fini del lavaggio, non se ne disfa, né intende disfarsene, né deve disfarsene. La volontà di disfarsi di tale 'panno', effettivamente, si ha soltanto quando la ditta noleggiatrice decide di escludere dal sistema di rotazione previsto dai contratti di locazione un determinato panno che al termine del processo di lavaggio non soddisfa i requisiti di qualità previsti.5 Nel 2002, anche l'unità Env. A26, su richiesta del Ministero dell'Ambiente italiano – alla luce della corposa giurisprudenza comunitaria sulla nozione di rifiuto7 - cerca di chiarire meglio il concetto per una eventuale ratio decidendi. Anche questa volta, ci si concentra sul concetto 'panno tecnico sporco = rifiuto', evidenziando di nuovo l'essenzialità dell'elemento psicologico indicato nella volontà degli interessati di non disfarsi del panno tecnico8 e precisando infine che "…. le operazioni di pulizia non sembrano potersi considerare come modalità correnti di recupero dei rifiuti. In particolare, esse non rientrano nelle operazioni di recupero elencate nell'allegato IIB della direttiva quadro dei rifiuti. Inoltre, ai fini dell'individuazione dell'ambito materiale di applicazione della definizione di rifiuto, la direttiva sembra dare maggiore importanze alla natura e alla gestione dei residui derivanti dalle operazioni di pulizia anziché ai materiali effettivamente sottoposti a tali operazioni. Ciò risulta evidente se di considera la categoria Q5 dell'allegato I ("Categorie di rifiuti") della direttiva quadro ..[…].. Così come formulata, la categoria 5 suggerisce implicitamente che i materiali oggetto delle operazioni di pulizia non sono di per se classificabili come rifiuti; al contrario, i residui delle operazioni di pulizia sembrerebbero chiaramente rientrare nelle categorie di rifiuti elencate nell'allegato I9… ..[…].. Per analogia è evidente che il risultato finale di un operazione di pulizia è il materiale pulito, che nel caso della società MEWA è rappresentato dai panni tecnici. Il processo di pulizia serve a staccare e rimuovere lo sporco … in modo tale da riportare i panni nel loro stato originario per consentire di usarli nuovamente. Ciò che viene prodotto nella pulizia sono i residui di sporco …."
È evidente, tuttavia, che l'argomentazione adoperata, sembra soffrire di uno strabismo divergente rispetto alla lettura dei giudici nazionali (che nella documentazione comunitaria stranamente non viene mai ripresa),10 tanto nell'inquadramento fenomenico quanto, piuttosto, in quello giuridico. Ricordiamo, difatti, che leggendo i tre gradi di giudizio, i Collegi giudicanti, in realtà, hanno sempre indicato il panno tecnico quale veicolo di supporto (trasporto) del rifiuto prodotto dalla pulizia. In particolare, hanno motivato la sentenza di ultimo grado11 affermando che « … ritiene il Collegio che tale assunto sia stato pienamente compreso ed anche condiviso dai giudici di merito i quali, lungi dal considerare i panni in questione come rifiuti (donde la inconferenza della doglianza), hanno espressamente basato il giudizio di responsabilità del prevenuto sulla valutazione, quali rifiuti, delle sostanze che detti panni asportano dai macchinari e dai prodotti lavorati ripuliti e delle quali restano impregnati fino alla saturazione…". Per di più, a conferma di questo nella sentenza della cassazione l'addebito mosso all'imputato è di smaltimento di rifiuti speciali per conto terzi.12
Provando a semplificare la versione nazionale, si potrebbe osservare che tali stracci sporchi (o panni tecnici) sono equiparati ad uno strano 'attrezzo-contenitore' utilizzato dall'organizzazione, simultaneamente, sia per pulire (es. da oli, grassi, solventi, ecc.) i 'pezzi sporchi'13 sia per raccogliere il rifiuto lungo la propria linea produttiva; 'attrezzo-contenitore' che poi verrebbe impiegato per trasportare il rifiuto ad un organizzazione che, a sua volta, si dovrebbe occupare di svuotare (o meglio staccare, separare, strappare, ecc.) lo stesso del rifiuto in questo contenuto, al fine di smaltirlo (e quindi per permetterne il riutilizzo).
Ciò detto, nonostante i due 'sereni' pareri comunitari - forse anche alla luce dell'evidente strabismo visibile alle parti - il 20 gennaio del 2004 lo stesso Ministero dell'Ambiente ritiene necessario 'blindare' la versione sovranazionale. Dunque, promuove e partecipa ad un Accordo di Programma, con il Ministero della Attività Produttive e con le principali aziende del settore, dove stabilisce quali dovranno essere le condizioni affinché si possa non far rientrare tali fattispecie nella normativa sui rifiuti, definendo sullo stesso patto, le regole tecniche e commerciali per la distribuzione, il trattamento ed il riutilizzo dei panni tecnici.
Nel GAB/2005/1190/A6, nello specifico, viene definito che le società aderenti all'Accordo,14 danno a noleggio i panni tecnici ai clienti, i quali a loro volta si impegnano a:
1.
restituirli a chiusura contratto nella stessa quantità affidata,
2.
far effettuare il lavaggio solo dalla ditta che noleggia.
Nello stesso Accordo vengono descritte nel dettaglio ulteriori modalità di gestione del 'panno tecnico' come ad esempio le modalità di:
1.
raccolta e trasporto15 (discutibile l'imposizione tout court della normativa sul trasporto delle merci pericolose, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato usato/raccolto/trasportato [e quindi impregnato/sporco/intriso] in presenza di sostanze pericolose e/o ci siano altri elementi anche potenziali di pericolo in termini di merce da sottoporre alla disciplina internazionale sui trasporti pericolosi);
2.
stoccaggio16 e lavaggio, dove perlopiù vengono richiamate le regole di conduzione di una lavanderia industriale (es. richiamo a impianti di depurazione, stoccaggio di sostanze pericolose, ecc.)
3.
nomina di un responsabile tecnico (un'altra originale iniziativa dell'Accordo, dove viene richiesta la presenza di una figura particolarmente qualificata in termini tecnici ed in particolare in riferimento al trasporto di merci pericolose - leggi punto 1).
L'adesione all'Accordo è soggetta ad una scadenza di 4 anni e prevede un istruttoria in ingresso che disciplina la verifica dei requisiti delle ditte aderenti, da parte di un Comitato di Controllo e Vigilanza (art. 10). Tale Comitato è composto da tre componenti nominati rispettivamente dal MATT, dal Ministero della attività produttive e da un rappresentante dei soggetti firmatari. Una copia degli atti (lettera con esito positivo dell'istruttoria rilasciata da Comitato e accordo firmato dalle parti) deve essere presente in azienda e a bordo mezzo.17
È evidente allora - come sopra accennato - lo scopo di tale Accordo: qualora le organizzazioni fossero sottoposte ad attività di accertamento in tema di rifiuti, le stesse, potendo vantare la sottoscrizione di tale documento, inibirebbero eventuali azioni di polizia giudiziaria, da parte di scrupolosi accertatori con visioni convergenti.18 Questi operatori infatti dovrebbero procedere considerando gli atti amministrativi illegittimi (leggi Accordo), coinvolgendo, così, anche i due ministeri19. Diversamente, a carico di queste organizzazioni 'battezzate', rimarrebbe solo l'onere - non proprio agevole - di rispettare le procedure individuate unitamente ai due autorevoli soggetti istituzionali.
Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo. Ricordiamo che gli accordi di programma20 non rientrano tra le fonti del diritto e sono privi di efficacia erga omnes, ai fini della modifica o dell'istituzione di regole. Oltre a ciò, qualora si entri in conflitto con la normativa nazionale e comunitaria, gli stessi devono essere disapplicati perché illegittimi21. Di conseguenza non si può escludere che:
1.
gli elementi comunitari (richiesti per l''usa e restituisci') a fondamento dell'esclusione dal campo di applicazione della norma sui rifiuti - su cui si basa l'Accordo di Programma nazionale del NON RIFIUTO per i panni tecnici - non possano essere replicati in un'altra fattispecie, seppur non validata dall'iter stabilito dai due Ministeri;
2.
quanto indicato dalla commissione UE nei due documenti del 1999 e del 2002, poi ripreso nello strumento procedimentale (Accordo), sia da considerare come unica espressione della voluntas legislatoris, valutato per di più che, ad oggi, come riferimento specifico giurisprudenziale - nel nostro paese ed in europa - esiste solo la citata conclusione della Suprema Corte.
1 si basa su un contratto di noleggio che comprende la consegna al cliente di 'panni tecnici' puliti, il ritiro di quelli sporchi con il conseguente recupero tramite lavaggio, per il successivo riutilizzo; una piccola parte dei panni messi in rotazione (come previsto dal contratto) qualora non soddisfino i requisiti di qualità previsti vengono smaltiti (la percentuale si aggira tra il 3 ed il 5 %) dalla ditta fornitrice
2 Con sentenza 21/3/96, il Pretore di Terni condannava alla pena di giorni 40 di arresto e L 600.000 di ammenda, con pena detentiva sostituita dalla corrispondente pena pecuniaria, in ordine al reato di cui agli artt. 6-25, comma 1, D.P.R. n. 915/1982, per aver effettuato, quale legale rappresentante della xxxx, smaltimento di rifiuti speciali per conto terzi (stracci imbevuti di inchiostro e solventi), senza autorizzazione
3 della Commissione - DG Ambiente Direzione A – Direzione Sostenibile e strumenti politici - Impiego sostenibile delle risorse
4 Direttiva 75/442/CEE così come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE e dalla Decisione 96/350/CE
5 leggi nota 1
6 vedi nota precedente
7 ci si sofferma soprattutto sulla sentenza del 15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-418/97 (Arco Chemie et al.) e sulla sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00 (Palin Granit Oy)
8 non si parla in tale contesto dell'aspetto legato a quella percentuale, seppur marginale, di panni non più immessa in circolo perché non rispettosi della qualità prevista dall'accordo; anche se 3 o 5% vengono chiaramente smaltiti (es. D15) per contratto dal noleggiatore senza nessuna autorizzazione !
9 il termine "residui" ricorre anche in altre categorie di rifiuti elencate nell'allegato I della direttiva quadro; cfr. le voci Q8 "residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)", Q9 "residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri d filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)" e Q11 "residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione di materie prima (ad esempio residui provenienti da attività minerarie e petrolifere ecc.)"
10 la Commissione era al corrente della lettura della Cassazione penale al momento dell'emissione dei due pareri ?
11 ass. pen. Sez. III, (ud. 17-04-1998) 29-05-1998, n. 6289
12 leggi anche nota 2
13 ad esempio la scocca di un auto, lo stampo di una pressa, il motore in un officina, i rulli di una stampatrice, ecc.
14 l'accordo - fino a dicembre 2009 era riferibile a quattro organizzazioni Mewa, Eco Neproma, Forte e Noleggio Tessile - viene rinnovato nel 2008, ha validità fino al 20 gennaio 2012 e si rinnova, salvo disdetta con un anno di anticipo, tacitamente ogni 4 anni
15 nell'art. 6 dell'accordo viene imposto l'obbligo al "proprietario" del panno che effettua il ritiro presso il soggetto "aderente", di procedere in accordo alla normativa internazionale sulle merci pericolose (ADR) dotandosi di trasportatori muniti di patentino ADR e di consulente sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose (secondo il Dlgs 4 febbraio 2000. n. 40 e s.m.i.)
16 davvero infelice la scelta di definire stoccaggio le attività di deposito prima del lavaggio considerato la delicatezza del tema trattato
17 (forse) inspiegabilmente l'Accordo di programma, che dovrebbe nascere con l'intento di semplificare la gestione di alcune attività riferibili ai soggetti firmatari, nel caso in questione tende a complicarla. Tutto sommato, difatti, alla premessa di NON RIFIUTO, si contrappongono una serie di obblighi che vanno dal controllo degli impianti, all'applicazione indiscriminata di norme sul trasporto di merci pericolose, fino alla valutazione di appositi soggetti di controllo, ecc., che avvicinano molto l'adesione ed il mantenimento della posizione del 'noleggiatore' a quella del responsabile di un impianto di gestione rifiuti (sarà un caso ?)
18 a tal proposito sarebbe auspicabile da parte dell'organo accertatore, in tali fasi, procedere diligentemente all'attenta descrizione di tutti gli elementi, compreso quelli commerciali, che caratterizzano la piccola filiera individuata (es. di chi è la proprietà dei panni? gli stessi possono essere utilizzati più volte ? quali gli scostamenti tra le quantità in ingresso ed in uscita ? qual'è il compenso pattuito ? il riuso è certo ? ecc.) per mettere in condizioni il PM prima ed il Giudice dopo di fare le loro valutazioni alla luce di passaggi molto delicati come quelli che coinvolgono la 'definizione di rifiuto'.
19 Corte costituzionale, ordinanza 11/14 giugno 1990, n. 288 “l’illiceità penale di una concessione non deriva soltanto dalla collusione (tra richiedente ed autorità amministrativa), ma da qualsiasi violazione della legge penale che abbia a viziare il momento formativo della volontà della pubblica amministrazione”
20 Come più volte sottolineato dalla dottrina, in particolare leggi "Ma gli accordi di programma previsti dall'art. 181 c. 4 T.U. Ambientale possono derogare ai principi generali sul deposito temporaneo e sul trasporto dei rifuti ? o su altre regole dettate dalla normativa nazionale ? ..." - On. Sauro Turroni e del Cons. Maurizio Santoloci - dirittoambiente.com
21 "..l’unico limite a siffatto potere sindacatorio è dato dalla presenza di un provvedimento giurisdizionale del giudice amministrativo passato in giudicato: il giudice penale (e l’autorità giudiziaria ordinaria in genere) non potrà rinnovare un proprio giudizio sull’atto, laddove esso sia risultato legittimo a seguito di specifica ed intangibile verifica da parte del giudice amministrativo" - Avv. Diana Argenio, dirittoelegge.it
Redox- Utente Attivo
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Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
larticolo è lo stesso presente su focusambiente ed è di Ottavio Saia non di Diana Argenio
Ricardo- Utente Attivo
- Messaggi : 148
Data d'iscrizione : 02.01.11
Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Ricardo ha scritto:larticolo è lo stesso presente su focusambiente ed è di Ottavio Saia non di Diana Argenio
scusa ma dove vedi scritto articolo a cura di "inserire nome e cognome qui" ?
Se ti vai a leggere bene potrai vedere che l'avvocato Argenio Diana compare solo al punto 22.
Se poi vogliamo scendere nei dettagli ho riportato questa notizia ancora l'anno scorso per pura utilità generale e sapendo che proveniva da un'altro sito non ho inserito ne il sito di provenienza ne l'autore dell'articolo per evitare eventuali problemi con i mod.
Redox- Utente Attivo
- Messaggi : 73
Data d'iscrizione : 03.11.10
Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Buongiorno,
oggi ci hanno proposto questo servizio (a me sconosciuto) per la prima volta.
all'inizio ho storto il naso ma leggendo qui ho visto che sembra "permesso" .
ci sono state evoluzioni normative o altro dal 2011 ad oggi in merito al noleggio dei panni tecnici?
oggi ci hanno proposto questo servizio (a me sconosciuto) per la prima volta.
all'inizio ho storto il naso ma leggendo qui ho visto che sembra "permesso" .
ci sono state evoluzioni normative o altro dal 2011 ad oggi in merito al noleggio dei panni tecnici?
danydany- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 26.05.14
Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
non devi leggere qui ma leggere il CONTRATTO..
cosa ti scrivono??
cosa ti scrivono??
beltrale- Utente Attivo
- Messaggi : 1050
Data d'iscrizione : 28.02.11
Età : 49
I fantasmi del passato
danydany ha scritto:Buongiorno,
oggi ci hanno proposto questo servizio (a me sconosciuto) per la prima volta.
all'inizio ho storto il naso ma leggendo qui ho visto che sembra "permesso" .
ci sono state evoluzioni normative o altro dal 2011 ad oggi in merito al noleggio dei panni tecnici?
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L'accordo di programma sopra richiamato fu stipulato su iniziativa della multinazionale tedesca MEWA, che offre questo servizio senza problemi da 107 anni (dal 1908).
MEWA è da sempre presente pressocchè in tutti i paesi europei. La magistratura italiana fu l'unica a dare l'interpretazione qui ricordata. E fu la MEWA a chiedere e a ottenere l'intervento determinante/risolutivo della Commissione europea.
L'accordo di programma fu poi inutilmente "gold plated" dal Ministero (anche gli occhi vogliono la loro parte?), ma la MEWA accettò di sottoscriverlo probabilmente per chiudere alla svelta la partita. Aggiungo che solo in Italia si è dovuto fare ricorso a uno strumento derogatorio di questo tipo. Potremmo discuterne la necessità, ma perderemmo solo del tempo.
Oggi l'economia circolare è più trendy dello slogan "tutto rifiuto" imperante negli anni 90 e certamente il problema non si sarebbe posto.
Comunque da allora, che io sappia, le attività sono continuate e non ci sono stati altri interventi della magistratura.
euclione- Utente Attivo
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Data d'iscrizione : 29.02.12
Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
beltrale ha scritto:non devi leggere qui ma leggere il CONTRATTO..
cosa ti scrivono??
Oggetto: contratto di noleggio strofinacci
Nel prezzo è compreso:
- La fornitura necessaria di fusti vuoti per mettere i panni e i tappeti usati
- La consegna del pulito e il ritiro dello sporco
Condizioni d’uso
Una volta utilizzato lo strofinaccio dovrà esse riposto nel fusto vuoto che al suo riempimento sarà ritirato da un nostro addetto. Attenzione i panni sono di proprietà della ditta XXXX e pertanto non devono essere buttati ma riposti nell’apposito fusto, in caso contrario vi verrà addebitato il loro costo.
Vogliamo inoltre informarvi che la ditta XXX ha raggiunto un accordo con il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per cui è possibile evitare l’incombenza della gestione rifiuti attuale (compilazione di formulario rifiuti e relativo MUD con riepilogo annuale) in quanto i panni per la pulizia industriale e i tappeti assorbi olio non sono più ritenuti rifiuti ma bensì beni d’uso.
In internet ho trovato l'Accordo in questione con lettera del Ministrero rivolta a loro.
Direi a questo punto che si può valutare se ci è utile questo servizio.
Grazie
danydany- Membro della community
- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 26.05.14
Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Se io fossi il sig. Ministero, non farei accordi con uno che scrive "ma bensì", per diversi motivi che a me paiono anche grammaticalmente validissimi.
Tuttavia, ritengo che il sig. MATTM nel caso specifico abbia inteso, assai più pragmaticamente, valutare il vantaggio di avere da controllare un solo gestore di stracci zozzi, per quanto ignorante, anzichè accollarsi l'onere almeno morale di migliaia di stracci zozzi di diosolosacosa, intracciabili, sparsi o bruciati per dovunque.
Meno male che questi accordi e relative pratiche preliminari non li deve redigere il MIUR...
Tuttavia, ritengo che il sig. MATTM nel caso specifico abbia inteso, assai più pragmaticamente, valutare il vantaggio di avere da controllare un solo gestore di stracci zozzi, per quanto ignorante, anzichè accollarsi l'onere almeno morale di migliaia di stracci zozzi di diosolosacosa, intracciabili, sparsi o bruciati per dovunque.
Meno male che questi accordi e relative pratiche preliminari non li deve redigere il MIUR...
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Data d'iscrizione : 02.09.11
Età : 71
Località : Napoli
INFORMARSI E' NON ESSERE DI PARTE NE CIECHI...POI LE SANZIONI ARRIVANO!!!!.... E ANCHE PENALI
A MIO STESSO E MODESO PARERE E PER OGNI BUON CONTO ESISTE LA SOLA ED UNICA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
NELL' ESITO DEL III GRADO (PENALE ), DOVE IL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STROFINACCI O PANNI TECNICI E' CONSIDERATO DAI GIUDICI DI TUTTI E TRE I LIVELLI CON LA FRASE " "" GLI STROFINACCI ( PANNI TECNICI ) DEVONO ESSERE CONSIDERATI U N RIFIUTO PERCHE' GLI STESSI COSTITUISCONO UN MEZZO DI TRASPORTO VERSO L' ESTERNO DEI RIFIUTI STESSI."" CASSAZIONE III GRADO SENTENZA 1996 TERNI.
NEL 2004 IL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROMUOVE UN PROGRAMMA CON ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE. TALE PROGRAMMA RIASSUNTO NEL GAB/2005/1190/A6 DEFINISCE LE REGOLE ALLE QUALI LE CASE ADERENTI DEVONO SOTTOSTARE PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE AL FINE DI SVOLGERE IL LAVORO DI RILAVAGGIO E CONSEGNA DEGLI STROFINACCI SPORCHI/PULITI.
DA CONSIDERARE PERO' CHE AL MINISTERO E SUOI REGGENTI NEL COMITATO DI CONTROLLO, QUALORA LE ORGANIZZAZIONI FOSSERO SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN TEMA DI RIFIUTI, LE STESSSE, POTENDO VANTARE LA SOTTOSCRIZIONE DI TALE DOCUMENTO, INIBIREBBERO EVENTUALI AZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DA PARTE DI SCRUPOLOSI ACCERTATORI CON VISIONI CONVERGENTI. QUESTI OPERATORI INFATTI DOVREBBERO PROCEDERE CONSIDERANDO GLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI ( LEGGERE ACCORDO ), COINVOLGENDO ANCHE I DUE MINISTERI. ORA E' DOVEROSO RICORDARE CHE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON RIENTRANO TRA LE FONTI DEL DIRITTO E SONO PRIVI DI EFFICACIA, ERGA OMNES AI FINI DELLA MODIFICA O DELL' ISTITUZIONE DI REGOLE. OLTRE A CIO', QUALORA SI ENTRI IN CONFLITTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA, GLI STESSI DEVONO ESSERE DISAPPLICATI PERCHE' ILLEGITTIMI. RICOLLEGANDOMI DUNQUE ALLA SENTENZA DELLA NOSTRA CASSAZIONE, COMMENTO DICENDO CHE: GLI ELEMENTI COMUNITARI ( RICHIESTI PER L' USA E RESTITUISCI ) A FONDAMENTO DELL' ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA QUI RIFIUTI, CUI SI BASA L' ACCORDO DI PROGRAMMA NAZIONALE DEL NON RIFIUTO PER GLI STROFINACCI O PANNI TECNICI, NON POSSANO ESSERE REPLICATI IN ALTRA FATTISPECIE, SEPPURE NON VALIDATA DALL' ITER STABILITO DEI DUE MINISTERI; QUANTO INDICATO DALLA COMMISSIONE UE NEI DUE DOCUMENTI DEL 1999 E DEL 2002, POI RIPRESO NELLO STRUMENTO PROCEDIMENTALE ( ACCORDO ), SIA DA CONSIDERARE COME UNICA ESPRESSIONE DELLA " VOLUNTAS LEGISLATORIS", VALUTANTO PER DI PIU' CHE, AD OGGI, COME UNICO RIFERIMENTO SPECIFICO GIURISPRUDENZIALE NEL NOSTRO PAESE E PER L' EUROPA, ESISTE SOLO LA CITATA CONCLUSIONE DELLA SUPREMA CORTE. A DOVER DI CRONACA. ORA IVERO SIMILMENTE STANNO STUDIANDO L' IMPATTO SULLA SALUTE DEGLI OPERATORI, DEGLI STOFINACCI RILAVATI CON SOLVENTI O QUANT' ALTRO. PER CHI FOSSE INTERESSATO POTREBBE EVINCERE LE CONCLUSIONI DELLA SOCIETA' EUROPEA EADNA, ANTAGONISTA DEGLI STROFINACCI RILAVATI. DA UN LORO STUDIO CONDOTTO DA UN DECENNIO IN TUTTA EUROPA SUGLI STRACCI RILAVATI, SIFATTO CHE GLI STESSI SONO INTRISI DI SOLVENTI ALOGENATI, DI METALLI PESANTI ECC. CHISSA' COSA AVVERRA', L' IMPORTANTE E' CHE NON SI INQUINI O SI INQUINI MENO IL PIANETA. SALUTI A TUTTI DA GIGINO IL BRUTTO.
NELL' ESITO DEL III GRADO (PENALE ), DOVE IL SERVIZIO PULIZIA DEGLI STROFINACCI O PANNI TECNICI E' CONSIDERATO DAI GIUDICI DI TUTTI E TRE I LIVELLI CON LA FRASE " "" GLI STROFINACCI ( PANNI TECNICI ) DEVONO ESSERE CONSIDERATI U N RIFIUTO PERCHE' GLI STESSI COSTITUISCONO UN MEZZO DI TRASPORTO VERSO L' ESTERNO DEI RIFIUTI STESSI."" CASSAZIONE III GRADO SENTENZA 1996 TERNI.
NEL 2004 IL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE PROMUOVE UN PROGRAMMA CON ALCUNE AZIENDE DEL SETTORE. TALE PROGRAMMA RIASSUNTO NEL GAB/2005/1190/A6 DEFINISCE LE REGOLE ALLE QUALI LE CASE ADERENTI DEVONO SOTTOSTARE PER NON INCORRERE NELLE SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE AL FINE DI SVOLGERE IL LAVORO DI RILAVAGGIO E CONSEGNA DEGLI STROFINACCI SPORCHI/PULITI.
DA CONSIDERARE PERO' CHE AL MINISTERO E SUOI REGGENTI NEL COMITATO DI CONTROLLO, QUALORA LE ORGANIZZAZIONI FOSSERO SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IN TEMA DI RIFIUTI, LE STESSSE, POTENDO VANTARE LA SOTTOSCRIZIONE DI TALE DOCUMENTO, INIBIREBBERO EVENTUALI AZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DA PARTE DI SCRUPOLOSI ACCERTATORI CON VISIONI CONVERGENTI. QUESTI OPERATORI INFATTI DOVREBBERO PROCEDERE CONSIDERANDO GLI ATTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMI ( LEGGERE ACCORDO ), COINVOLGENDO ANCHE I DUE MINISTERI. ORA E' DOVEROSO RICORDARE CHE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NON RIENTRANO TRA LE FONTI DEL DIRITTO E SONO PRIVI DI EFFICACIA, ERGA OMNES AI FINI DELLA MODIFICA O DELL' ISTITUZIONE DI REGOLE. OLTRE A CIO', QUALORA SI ENTRI IN CONFLITTO CON LA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA, GLI STESSI DEVONO ESSERE DISAPPLICATI PERCHE' ILLEGITTIMI. RICOLLEGANDOMI DUNQUE ALLA SENTENZA DELLA NOSTRA CASSAZIONE, COMMENTO DICENDO CHE: GLI ELEMENTI COMUNITARI ( RICHIESTI PER L' USA E RESTITUISCI ) A FONDAMENTO DELL' ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA QUI RIFIUTI, CUI SI BASA L' ACCORDO DI PROGRAMMA NAZIONALE DEL NON RIFIUTO PER GLI STROFINACCI O PANNI TECNICI, NON POSSANO ESSERE REPLICATI IN ALTRA FATTISPECIE, SEPPURE NON VALIDATA DALL' ITER STABILITO DEI DUE MINISTERI; QUANTO INDICATO DALLA COMMISSIONE UE NEI DUE DOCUMENTI DEL 1999 E DEL 2002, POI RIPRESO NELLO STRUMENTO PROCEDIMENTALE ( ACCORDO ), SIA DA CONSIDERARE COME UNICA ESPRESSIONE DELLA " VOLUNTAS LEGISLATORIS", VALUTANTO PER DI PIU' CHE, AD OGGI, COME UNICO RIFERIMENTO SPECIFICO GIURISPRUDENZIALE NEL NOSTRO PAESE E PER L' EUROPA, ESISTE SOLO LA CITATA CONCLUSIONE DELLA SUPREMA CORTE. A DOVER DI CRONACA. ORA IVERO SIMILMENTE STANNO STUDIANDO L' IMPATTO SULLA SALUTE DEGLI OPERATORI, DEGLI STOFINACCI RILAVATI CON SOLVENTI O QUANT' ALTRO. PER CHI FOSSE INTERESSATO POTREBBE EVINCERE LE CONCLUSIONI DELLA SOCIETA' EUROPEA EADNA, ANTAGONISTA DEGLI STROFINACCI RILAVATI. DA UN LORO STUDIO CONDOTTO DA UN DECENNIO IN TUTTA EUROPA SUGLI STRACCI RILAVATI, SIFATTO CHE GLI STESSI SONO INTRISI DI SOLVENTI ALOGENATI, DI METALLI PESANTI ECC. CHISSA' COSA AVVERRA', L' IMPORTANTE E' CHE NON SI INQUINI O SI INQUINI MENO IL PIANETA. SALUTI A TUTTI DA GIGINO IL BRUTTO.
euclione ha scritto:danydany ha scritto:Buongiorno,
oggi ci hanno proposto questo servizio (a me sconosciuto) per la prima volta.
all'inizio ho storto il naso ma leggendo qui ho visto che sembra "permesso" .
ci sono state evoluzioni normative o altro dal 2011 ad oggi in merito al noleggio dei panni tecnici?
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L'accordo di programma sopra richiamato fu stipulato su iniziativa della multinazionale tedesca MEWA, che offre questo servizio senza problemi da 107 anni (dal 1908).
MEWA è da sempre presente pressocchè in tutti i paesi europei. La magistratura italiana fu l'unica a dare l'interpretazione qui ricordata. E fu la MEWA a chiedere e a ottenere l'intervento determinante/risolutivo della Commissione europea.
L'accordo di programma fu poi inutilmente "gold plated" dal Ministero (anche gli occhi vogliono la loro parte?), ma la MEWA accettò di sottoscriverlo probabilmente per chiudere alla svelta la partita. Aggiungo che solo in Italia si è dovuto fare ricorso a uno strumento derogatorio di questo tipo. Potremmo discuterne la necessità, ma perderemmo solo del tempo.
Oggi l'economia circolare è più trendy dello slogan "tutto rifiuto" imperante negli anni 90 e certamente il problema non si sarebbe posto.
Comunque da allora, che io sappia, le attività sono continuate e non ci sono stati altri interventi della magistratura.
GIGINO IL BRUTTO- Nuovo Utente
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Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
perchè urli?
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sto ancora cercando un aforisma che mi identifichi senza confondimenti indesiderati, ma non c'è.
Aurora Brancia- Moderatrice
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Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Aurora Brancia ha scritto:perchè urli?
Perchè è GIGINO IL BRUTTO!
Supremoanziano- Utente Attivo
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Re: Panni Tecnici (stracci) a noleggio - drizzate le orecchie
Aurora Brancia ha scritto:perchè urli?
e soprattutto, perchè usi paroloni roboanti che non sai scrivere correttamente?
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Un vale più di mille parole!
Ma, a volte è ancora meglio!
isamonfroni- Moderatrice
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nolegggio canovacci
non capisco come mai , non riuscite a capire che il sistema di noleggio panni tecnici , garantisce la tracciabilità quindi nessuno se ne disfa, nel vecchio sistema usa e getta ( smaltimento), invece la certezza del rispetto delle normative era molto dubbiosa, ( la maggior parte degli stracci da smaltire finivano nelle discariche, con tutte le problematiche inquinanti.
premesso poi che diversi anni fà 15/agosto 2016 notizia letta su il sole 24 ore , il comune pezzame prima di essere venduto ai consumatori andava lavato, immaginate straccivendoli che lavano!! assurdo!
quindi la mia morale è documentatevi prima di parale a sproposito buon serata a tutti Nicola Privitera
premesso poi che diversi anni fà 15/agosto 2016 notizia letta su il sole 24 ore , il comune pezzame prima di essere venduto ai consumatori andava lavato, immaginate straccivendoli che lavano!! assurdo!
quindi la mia morale è documentatevi prima di parale a sproposito buon serata a tutti Nicola Privitera
nicola.privitera- Nuovo Utente
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noleggio panni tecnici
danydany ha scritto:Buongiorno,
oggi ci hanno proposto questo servizio (a me sconosciuto) per la prima volta.
all'inizio ho storto il naso ma leggendo qui ho visto che sembra "permesso" .
ci sono state evoluzioni normative o altro dal 2011 ad oggi in merito al noleggio dei panni tecnici?
non ci sono novità in merito l'unica regola inserita che il panno deve essere personalizzato con il marchio della società noleggiatrice tessuto non stampato o timbrato ciaoo
Nicola Privitera
nicola.privitera- Nuovo Utente
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