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Messaggio  Paolo UD Gio Dic 15, 2022 12:11 pm

Ciao a tutti,
mi domando perché l'ADR/RID, nel rimandare alla parti contraenti la facoltà di esonerare dalla nomina del consulente facciano riferimento anche ai trasporti entro i limiti del 3.5.

Il trasporto di merci pericolose in quantità esenti, secondo 3.5.1.1 non è soggetto alla nomina del consulente, non dovrebbero servire delle deroghe o mi sono perso qualcosa?

Inoltre, se una DS dispone che una materia in determinate condizioni non è soggetta all'ADR, non dovrebbe già essere esentata dalla nomina? (vedi ad es. la DS 168)

Paolo
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