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Messaggio  sviluppo Ven Giu 03, 2022 9:34 am

Promemoria primo messaggio :

Buongiorno a tutti,
da quanto ho capito, dal 01/06/22 è possibile vidimare, e stampare, il documento unico per il trasporto degli spurghisti.
Se ho capito bene, l'emissione di questo documento si fa sempre tramite ViViFir...mi confermate?
Avete ulteriori info in merito?
Grazie mille a coloro che mi rispondono e buona giornata!
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Messaggio  nickcla Gio Giu 30, 2022 5:45 pm

L'Albo da oggi dà la possibilità di creare il blocco di fir definitivo e ha spostato quelli creati per il test in un'area dimostrativa a parte.
Domani si parte.


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Messaggio  nickcla Gio Giu 30, 2022 5:46 pm

Vincenzo S. ha scritto:Ma il vecchio FIR può essere ancora utilizzato con il CER 20.03.06 per trasporto all'impianto di smaltimento oppure il nuovo modello lo sostituisce?

Finora non è stato chiarito se è possibile continuare a utilizzare ANCHE il vecchio modello, per cui direi che tutti dovranno utilizzare il nuovo
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Messaggio  Vincenzo S. Gio Giu 30, 2022 5:58 pm

nickcla ha scritto:
Vincenzo S. ha scritto:Ma il vecchio FIR può essere ancora utilizzato con il CER 20.03.06 per trasporto all'impianto di smaltimento oppure il nuovo modello lo sostituisce?

Finora non è stato chiarito se è possibile continuare a utilizzare ANCHE il vecchio modello, per cui direi che tutti dovranno utilizzare il nuovo

Grazie. Quando si stampa il formulario, quante copie si devono stampare e compilare per un unico prelievo che viene conferito direttamente in impianto di smaltimento? Ci vuole la carta copiativa? pissed
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Messaggio  nickcla Ven Lug 01, 2022 10:29 am

Vivifir viene prodotto e stampato sempre e solo in due copie. Sia il formulario "standard" sia quello per l'attività di pulizia manutentiva
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Messaggio  magonero Mar Lug 05, 2022 7:27 pm

sul sito dell'Albo c'è la circolate del MITE che chiarisce tutto... occorre fare il nuovo dal 01/07/22
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Lug 15, 2022 4:13 pm

magonero ha scritto:sul sito dell'Albo c'è la circolate del MITE che chiarisce tutto... occorre fare il nuovo dal 01/07/22
Per i pigri eccola:   [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

Confermo: assume carattere sostitutivo, non alternativo
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Messaggio  vaghestelledellorsa Ven Lug 15, 2022 4:23 pm

aggiungo dubbio ESILARANTE:

come interpretate Voi l'ultima riga del Doc unico spurghi :  [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]

E cioé:  Stampare in duplice copia. Una rimane presso chi effettua pulizia manutentiva e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione ???

... viaggiano insieme e vengono firmate entrambe dal destinatario ed entrambe compilate con il peso a destino (nel caso di aver opzionato il campo e la destinazione "5.2") oppure  la 1° copia (come detto testualmente nell'ultima RIGA del Doc UNICO, rimane NELL'UFFICIO dello spurghista (come fosse una 1° copia del FIR, per intenderci) e solo la 2° copia copia "accompagna il rifiuto fino a destinazione"??
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Messaggio  Paolo UD Lun Lug 18, 2022 4:43 pm

vaghestelledellorsa ha scritto:aggiungo dubbio ESILARANTE:

come interpretate Voi l'ultima riga del Doc unico spurghi :  
Visto che è figlio del VIVIFIR, la copia "Chi effettua pulizia" sarà un originale senza la compilazione della parte 7. La copia "destinatario" originale resta al destinatario con compilata la parte 7, mentre allo spurghista resta la fotocopia dopo la compilazione della parte 7 e la tiene assieme alla sua copia.
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 19, 2022 10:25 am

Paolo UD ha scritto:
vaghestelledellorsa ha scritto:aggiungo dubbio ESILARANTE:

come interpretate Voi l'ultima riga del Doc unico spurghi :  
Visto che è figlio del VIVIFIR, la copia "Chi effettua pulizia" sarà un originale senza la compilazione della parte 7. La copia "destinatario" originale resta al destinatario con compilata la parte 7,  mentre allo spurghista resta la fotocopia dopo la compilazione della parte 7 e la tiene assieme alla sua copia.
OK, quindi secondo te viaggiano entrambe le copie durante il giro degli spurghi!?  Quell'infelice presente indicativo "rimane presso" è in effetti da interpretarsi come un futuro semplice "al termine del percorso rimarrà a disposizione presso la sede dello spurghista"  tacendo completamente sull'ipotesi avversativa che se una rimane ... e l'altra accompagna ... vuol dire che la prima copia NON accompagna Embarassed   ti pare?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Mar Lug 19, 2022 10:31 am

mio dubbione:

nel caso di scelta di eseguire un deposito temporaneo alla fine della microraccolta degli spurghi, ha senso alla partenza del giro di spurghi STAMPARE IN DUPLICE COPIA il documento unico?
Infatti  se compilo il campo 5.1 non posso certo qualificarmi come "destinatario" (al quale è riservato il campo 7 ed il campo 5.2), Vi pare?
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Messaggio  micy1 Lun Ago 29, 2022 4:39 pm

E se per errore si dovesse compilare il FIR vecchio? Che cosa si fa'?
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Messaggio  vaghestelledellorsa Lun Ago 29, 2022 6:27 pm

micy1 ha scritto:E se per errore si dovesse compilare il FIR vecchio? Che cosa si fa'?
Facile, se il Legislatore italico è distratto:

1) L'art. 258 c. 4 del TUA sanziona condotte illegittime legate al FORMULARIO di cui all'art. 193;
2) il Documento unico spurghisti di cui stiamo parlando è richiamato solo all'art. 230 c. 5 TUA, non all'art. 193;
3) non c'è un articolo specifico (come invece c'è per il FORMULARIO:  v. precedente pt. 1) che sanzioni condotte illegittime per il Documento unico suddetto;
4) ergo: nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege :    nessuno può essere punito per un atto che non sia espressamente previsto come reato.

Evvai con un'altra legge in bianco: graaaaazie Romaaaaa afro

PS: la mia opinione non conta niente, ma Ti segnalo che un'autorevole direttrice di un'inclita Rivista ambientale ha espresso questo stesso "ficcante" parere.
PS (II): come retribuzione per la suddetta consulenza vuoi provare a dare Tu una risposta ai miei dubbi metodici di cui sopra?!
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Messaggio  micy1 Gio Set 01, 2022 11:29 am

vaghestelledellorsa ha scritto:
micy1 ha scritto:E se per errore si dovesse compilare il FIR vecchio? Che cosa si fa'?
Facile, se il Legislatore italico è distratto:

1) L'art. 258 c. 4 del TUA sanziona condotte illegittime legate al FORMULARIO di cui all'art. 193;
2) il Documento unico spurghisti di cui stiamo parlando è richiamato solo all'art. 230 c. 5 TUA, non all'art. 193;
3) non c'è un articolo specifico (come invece c'è per il FORMULARIO:  v. precedente pt. 1) che sanzioni condotte illegittime per il Documento unico suddetto;
4) ergo: nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege :    nessuno può essere punito per un atto che non sia espressamente previsto come reato.

Evvai con un'altra legge in bianco: graaaaazie Romaaaaa afro

PS: la mia opinione non conta niente, ma Ti segnalo che un'autorevole direttrice di un'inclita Rivista ambientale ha espresso questo stesso "ficcante" parere.
PS (II):   come retribuzione per la suddetta consulenza vuoi provare a dare Tu una risposta ai miei dubbi metodici di cui sopra?!


Scusa del ritardo, provo a rispondere per come la penso io, considerando che sono più ignorante di chi ignora e non conto un cavolo...

>>nel caso di scelta di eseguire un deposito temporaneo alla fine della microraccolta degli spurghi, ha senso alla partenza del giro di spurghi STAMPARE IN DUPLICE COPIA il documento unico?<<
A mio avviso il risparmio di un foglio di carta è auspicabile, c'è da capire se i nostri cari amici la pensano uguale.
Nella Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021, all'art. 2 c. 3 viene esplicitamente citato:
"Il modello di cui al comma 1 è prodotto e vidimato virtualmente, tramite apposita applicazione digitale,
resa disponibile sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali, in format esemplare conforme al modello
individuato all’ articolo 1, identificato da un numero univoco e stampato e compilato in duplice copia."
Pertanto sembra che ci sia comunque bisogno della duplice copia, che poi serva, non serva, etc.. lasciamo stare.
Riguardo all'accompagno del fir, onestamente, non mi ero posta questo problema. Per me, dato che al c.1 sempre della suddetta delibera, viene indicato:
"Il formulario di trasporto rifiuti, documento unico ex art. 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, è utilizzato
come modello sostitutivo al formulario di identificazione del rifiuto di cui all’articolo 193 del D.Lgs.
152/2006, esclusivamente per il trasporto del rifiuto
dai diversi luoghi in cui viene effettuata l’attività di
pulizia manutentiva, fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, oppure direttamente ad impianto autorizzato al
trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art. 110, comma 3 o l’iscrizione in procedura
semplificata di cui agli art. 214 e 215 del decreto legislativo 152/2006."
ho dato per scontato che si dovesse viaggiare con entrambe le copie.

What a Face What a Face What a Face
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Messaggio  luckyluke Lun Set 26, 2022 2:49 pm

buongiorno a tutti.
Lavoro in un impianto di destinazione e in questi mesi ho visto via via utilizzare sempre di  più i vivifir. Dal mio punto di vista (destinatario), questi vivifir fanno perdere molto più tempo rispetto ai vecchi formulari autoricalcanti, perché ci constringono a fare un sacco di stampe/fotocopie:
1 stampa per verificare che il vivifir sia stato vidimato correttamente (chi mi dice che il qrcode non sia fasullo?)
2 fotocopie per ogni vivifir.
Praticamente il costo di vidimazione del blocco formulari è stato trasferito dal produttore/trasportatore al destinatario.... Ma lasciamo perdere questo aspetto.

Quello che vorrei sottoporre a voi amici del forum sono questi due quesiti:
- uno spurghista è OBBLIGATO ad usare il modulo unico di trasporto per conferire una fossa settica (in cui lui è produttore) oppure può usare il vecchio fir?

- uno spurghista è OBBLIGATO ad essere "produttore-fictio-uris" di una fossa settica oppure può ancora conferire fosse settiche intestate ad aziende (e quindi con il fir tradizionale) per le quali non ha contratti di manutenzione?

Perché sto notando che molti consulenti stanno dando tale informazione di obbligatorietà in maniera indistinta (forse per fare prima e non entrare del merito della questione?), mentre io non sono d'accordo. Se non c'è un accordo/contratto di manutenzione, secondo me decade il motivo principale che sta alla base dell'art.230 c.5.
O sono io che sbaglio interpretazione?
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Messaggio  micy1 Mer Set 28, 2022 5:18 pm

luckyluke ha scritto:buongiorno a tutti.
Lavoro in un impianto di destinazione e in questi mesi ho visto via via utilizzare sempre di  più i vivifir. Dal mio punto di vista (destinatario), questi vivifir fanno perdere molto più tempo rispetto ai vecchi formulari autoricalcanti, perché ci constringono a fare un sacco di stampe/fotocopie:
1 stampa per verificare che il vivifir sia stato vidimato correttamente (chi mi dice che il qrcode non sia fasullo?)
2 fotocopie per ogni vivifir.
Praticamente il costo di vidimazione del blocco formulari è stato trasferito dal produttore/trasportatore al destinatario.... Ma lasciamo perdere questo aspetto.

Quello che vorrei sottoporre a voi amici del forum sono questi due quesiti:
- uno spurghista è OBBLIGATO ad usare il modulo unico di trasporto per conferire una fossa settica (in cui lui è produttore) oppure può usare il vecchio fir?

- uno spurghista è OBBLIGATO ad essere "produttore-fictio-uris" di una fossa settica oppure può ancora conferire fosse settiche intestate ad aziende (e quindi con il fir tradizionale) per le quali non ha contratti di manutenzione?

Perché sto notando che molti consulenti stanno dando tale informazione di obbligatorietà in maniera indistinta (forse per fare prima e non entrare del merito della questione?), mentre io non sono d'accordo. Se non c'è un accordo/contratto di manutenzione, secondo me decade il motivo principale che sta alla base dell'art.230 c.5.
O sono io che sbaglio interpretazione?

Buonasera,
ti do la mia opinione... come sempre io non sono nessuno e quindi ti dico solo la mia interpretazione...
Gli spurghisti utilizzano il modello di cui all'art. 35 lettera e-bis legge 108/2021 (non è solo vi.vi.fir).
Capisco che ci siano alcune problematiche relativamente la gestione, ma questo è quanto e quindi...
Riguardo all'obbligo, se leggi le conversazioni sopra, riesci a capire che in realtà si, è obbligatorio, ma non ci sono sanzioni in quanto il nuovo formulario è citato si nell'art 230 del TUA ma non nel 193. Tuttavia io non rischierei di andare in causa per comodità dell'autoricalcante, salvo che non si facciano errori involontari.
Riguardo la tua seconda domanda, ti rispondo citando l'art 230 c.5:
"I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. "
Non mi sembra che la norma correli alcun contratto di manutenzione, perciò per fictio iuris il produttore è sempre chi effettua lo spurgo. Ovviamente solo per quella particolare tipologia di rifiuti.




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