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Sentenza Corte Europea su EoW ... fanghi depurazione
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Sentenza Corte Europea su EoW ... fanghi depurazione
Cito da una newsletter ambientale autorevole
Corte di Giustizia Ue (sentenza 14 ottobre 2020, causa C-629/19)
Oggetto: incenerimento nell'ambito del processo produttivo di fanghi da cartiera situata in un'area in cui è presente anche un depuratore delle acque reflue che tratta sia i reflui derivanti dalla produzione della carta, sia dalle acque reflue urbane.
Dal un lato per la Corte Ue i fanghi che ne derivano dal trattamento di queste acque non possono essere considerati "sottoprodotto" ma sono rifiuti (essendo derivati anche dai reflui urbani) .
Dall'altro che, nell'ipotesi in cui l'incenerimento dei fanghi di depurazione consistesse in un'operazione di "recupero" questi fanghi possono non essere più qualificati "rifiuti" solo a patto di rispettare le condizioni "End of Waste" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce che devono essere già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.
Nell'ambito di tale valutazione rileva la circostanza che il processo di incenerimento con recupero energetico in specie presenti un vantaggio significativo per l'ambiente a causa dell'utilizzo di materiali di recupero per preservare le risorse naturali e per consentire l'attuazione di un'economia circolare.
Cosa ne pensate? Dal punto di vista logico per me ha completamente senso, dal punto di vista procedurale (vi prego correggetemi se sbaglio) anche per tornare al discorso "da R12 non ti può originare EoW" qui sembrerebbe che un EoW si origini addirittura da un impianto autorizzato a fare D (i depuratori delle acque reflue urbane li ho sempre visti autorizzati come D8/D9)
Corte di Giustizia Ue (sentenza 14 ottobre 2020, causa C-629/19)
Oggetto: incenerimento nell'ambito del processo produttivo di fanghi da cartiera situata in un'area in cui è presente anche un depuratore delle acque reflue che tratta sia i reflui derivanti dalla produzione della carta, sia dalle acque reflue urbane.
Dal un lato per la Corte Ue i fanghi che ne derivano dal trattamento di queste acque non possono essere considerati "sottoprodotto" ma sono rifiuti (essendo derivati anche dai reflui urbani) .
Dall'altro che, nell'ipotesi in cui l'incenerimento dei fanghi di depurazione consistesse in un'operazione di "recupero" questi fanghi possono non essere più qualificati "rifiuti" solo a patto di rispettare le condizioni "End of Waste" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce che devono essere già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.
Nell'ambito di tale valutazione rileva la circostanza che il processo di incenerimento con recupero energetico in specie presenti un vantaggio significativo per l'ambiente a causa dell'utilizzo di materiali di recupero per preservare le risorse naturali e per consentire l'attuazione di un'economia circolare.
Cosa ne pensate? Dal punto di vista logico per me ha completamente senso, dal punto di vista procedurale (vi prego correggetemi se sbaglio) anche per tornare al discorso "da R12 non ti può originare EoW" qui sembrerebbe che un EoW si origini addirittura da un impianto autorizzato a fare D (i depuratori delle acque reflue urbane li ho sempre visti autorizzati come D8/D9)
silvia- Utente Attivo
- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 22.02.10
Re: Sentenza Corte Europea su EoW ... fanghi depurazione
Questa sentenza manderebbe in palla i neuroni di una marea di funzionari con cui ho avuto a che fare.
Effettivamente, pur essendo assolutamente di buon senso, non si capisce in che modo sia giustificabile dal punto di vista normativo la formazione di un "End of Waste" senza il "Waste" sia stato recuperato.
A meno che, in talune circostanze, laddove si dimostri che il processo sia in grado di ottenere un fango con caratteristiche di "EoW", l'autorità competente non autorizzi il processo di trattamento reflui come un R3 o R5 in funzione del tipo di trattamento (biologico o chimico/fisico).
Effettivamente, pur essendo assolutamente di buon senso, non si capisce in che modo sia giustificabile dal punto di vista normativo la formazione di un "End of Waste" senza il "Waste" sia stato recuperato.
A meno che, in talune circostanze, laddove si dimostri che il processo sia in grado di ottenere un fango con caratteristiche di "EoW", l'autorità competente non autorizzi il processo di trattamento reflui come un R3 o R5 in funzione del tipo di trattamento (biologico o chimico/fisico).
matteorossi- Utente Attivo
- Messaggi : 346
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Età : 48
Località : Roma

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