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Linee guida SNPA n. 23/20: EOW e obblighi REACH/CLP

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Messaggio  alexlariete Gio Mag 28, 2020 8:10 pm

Buonasera a tutti, vorrei chiedere un parere a chi è più esperto di me sull'argomento.
Nelle recenti linee guida SNPA n. 23/20 è stato richiamato l'obbligo di valutazione ai sensi del REACH/CLP per le sostanze contenute negli EOW generati dagli Impianti di recupero rifiuti.
Tale valutazione, complessa e delicata, deve giungere alla preparazione di un dossier documentale che contempli tutti gli aspetti (analisi per l'eventuale registrazione, esclusione/inclusione nell'elenco delle sostanze SVHC,...), secondo quanto già indicato a suo tempo nelle linee guida europee ECHA (2010).
Quest'obbligo, che in realtà è vigente da anni e non è derogabile perché derivante da un Regolamento comunitario, fino ad oggi è stato in molti casi disatteso.
Vi chiedo: adesso che è stato espressamente ripreso nelle linee guida SNPA (strumento di indirizzo nazionale per le ispezioni da parte delle AC), ci saranno secondo voi conseguenze immediate per gli Impianti di recupero? Continuerà ad essere sostanzialmente ignorato o dovrà gioco forza esserci un adeguamento in tal senso, viste anche le possibili sanzioni?

Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una sua opinione.
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Messaggio  beltrale Mer Giu 10, 2020 12:00 pm

credo vada visto caso per caso.
sarebbe da valutare prima di tutto se il reach è applicabile o meno.

di conseguenza se applicabile sarà necesario predisporre o fare la valutazione o cumunicazione di fatto perchè immetti un bene sul mercato.
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Messaggio  alexlariete Ven Giu 12, 2020 1:33 pm

beltrale ha scritto:credo vada visto caso per caso.
sarebbe da valutare prima di tutto se il reach è applicabile o meno.

di conseguenza se applicabile sarà necesario predisporre o fare la valutazione o cumunicazione di fatto perchè immetti un bene sul mercato.


Grazie innanzitutto per la risposta. Il problema è che il Regolamento Reach (self executing) si applica tout court e non "caso per caso". I rifiuti sono espressamente esentati dalla disciplina del Reach (e anche del CLP). Non lo sono invece le sostanze che vengono generate dalle operazioni di recupero sui rifiuti: gli End Of Waste, che per loro stessa natura e finalità non possiedono più lo status giuridico di rifiuti, ma sono un "bene", sono a tutti gli effetti soggetti alla valutazione e al dossier Reach, secondo quanto indicato dalle Linee guida ECHA e dalle Linee guida SNPA 23/20. Mi chiedo se gli Impianti di recupero e le varie Associazioni di categoria ne siano consapevoli o meno. Non mi stupirebbe se, come spesso accade in Italia, i controlli partissero tutti in una volta (con le relative e pesantissime sanzioni) visto che le Linee guida SNPA sono proprio lo strumento di indirizzo disposte a livello nazionale per le Autorità competenti.
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Messaggio  Tomaso Mer Giu 17, 2020 10:14 pm

Ciao,
in realtà , nel recupero dei rifiuti (inteso come recupero di materia per un successivo uso e non, in generale, ogni attività R di recupero dei rifiuti) si deve distinguere se si sta producendo un "articolo", ad es. detrito da demolizione macinato, che non è sottoposto agli obblighi di registrazione ma solo a quelli di verifica delle SVHC in candidate list (ovviamenteddi quelle ragionevolmente ipotizzabili), oppure se quanto recuperato è equiparabile a una sostanza (mono costituente, multicostituente, o complessa, cd. UVCB) o a una miscela di più sostanze.
Chiarito questo, se equiparabile a sostanza o miscela, il regolamento, all'art. 2 c. 7 lett.d) prevede la possibilità di una esclusione per le MPS (o EoW che dir si voglia) a due condizioni, entrambe richieste.
1) esiste una sostanza (o ogni sostanza componente la miscela) registrata da qualcuno in UE, anche in altra supply chain è indifferente, a cui la MPS è assimilabile (ovverosia risponde ai criteri della cd. sameness o identità, stabilita dai registranti per ogni sostanza).
2) le informazioni di sicurezza sono (legalmente) a disposizione del recuperatore nel sito di produzione.
A queste condizioni la MPS è esentata dagli obblighi di registrazione.
OCCHIO: la condizione 2, è anche spiegato nella guida di orientamento sui rifiuti, vuole dire che il recuperatore non può semplicemente "procurarsi" l'eventuale SDS da internet, ma dovrebbe ottenere il diritto all'uso delle informazioni (ovvero avere una lettera di accesso ai dati, tale e quale a un registrante), oppure fare un accordo di qualche tipo con un registrante che ha titolo a cedergli queste informazioni.
di fatto, per essere aderenti alla lettera della norma e della linea guida, l'unica cosa che si risparmia sono i bolli all'echa e il costo di preparazione del dossier (che comunque non è poco).
se non si trova una sostanza uguale.... niente clausola di esclusione, devi registrare.
rimangono parecchi dubbi, anche se siamo a dieci anni dell'entrata in vigore del regolamento, su parecchi punti, te ne elenco un paio:
1) se sono simile a una sostanza esclusa o esentata (quindi non registrata) sono escluso anche io? a logica si, ma nel regolamebto non c'è scritto esplicitamente ;
2) una MPS con funzione di inerte/carica, che magari si usa in una miscela è un articolo o una sostanza?
3) dato che per le sostanze compesse (UVCB), ad es. basi per lubrificanti, parte fondamentale per la loro sameness è la materia prima di origine e il ciclo produttivo una sostanza recuperata da rifiuti che non ha la stessa materia prima di origine (rifiuto e non petrolio) e ciclo produttivo diverso (ciclo di recupero e non raffineria di greggio) risponde alla sameness o no?

io, comunque, sono anni che curo questi aspetti per clienti e sono anni che le autorità 'apprezzano' questo.
anche perché è un criterio assai utile per i recuperi autorizzati caso per caso, fornendo alle autorità dei punti fissi, su specifiche/norme tecniche e valutazioni dell'equivalenza degli effetti ambientali e sanitari con le materie prime vergini, che sennò non hanno.
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Messaggio  alexlariete Ven Giu 19, 2020 12:27 pm

Ti ringrazio molto per l'intervento Tommaso: puntuale e molto pertinente. Quello che trovo preoccupante è la diffusa "ignoranza" in materia (senza accezione negativa del termine) da parte degli Impianti di recupero di rifiuti. La normativa c'è già ed è cogente da anni, ma almeno per quel che mi risulta, gli operatori non si sono mai posti il problema nè, tantomeno, forse per la complessità dell'ambito, gli stessi certificatori di SGA ISO14001, EMAS, etc... Eppure l'assenza di documenti che dimostrino la necessaria valutazione ai fini Reach costituisce senza alcun dubbio una grave non-conformità.
Come hai ben evidenziato tu, le esclusioni dalla normativa Reach (per sostanze e miscele) possono essere invocate solo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, comma 7, lett d). Esclusioni che riguardano però la registrazione, ma che lasciano in tutti i casi fermi gli obblighi di dimostrazione documentale relativi alla gestione e informazione a terzi sulle sostanze recuperate. L'allegato 1 delle linee guida ECHA, riguardanti il recupero di rifiuti in carta, plastica, metalli, gomma, oli di base, solventi..., è molto chiaro a riguardo.
Lungi da qualsiasi interesse personale nel merito, il mio post vuole unicamente essere una riflessione e un monito a chi si trova ad operare nel settore: molte volte abbiamo purtroppo già assistito ad ondate di controlli in massa, iniziate dal nulla e che spiazzano tutti. Non ottemperare gli obblighi previsti dal Reach e dal CLP per sostanze, miscele e articoli generati da operazioni di recupero rifiuti, equivale ad immettere sul mercato EOW ("prodotti") non conformi: un'infrazione normativa con tutto ciò che ne consegue a livello sanzionatorio. Le linee guida SNPA sono lo strumento di indirizzo per le Autorità, ma la loro validità non si limita alla sola fase di rilascio di autorizzazioni "caso per caso" ex art. 184 ter - D.Lgs. 152/06: l'applicazione di quanto previsto dal Reach ha valenza generale e prescinde dalla forma normativa con cui viene disciplinato l'iter autorizzativo per il passaggio di status giuridico da "rifiuto" a MPS/EOW "bene".
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Messaggio  Tomaso Ven Giu 19, 2020 2:12 pm

Grazie, siamo qui per esserci utili a vicenda.
ti aggiungo un paio di cose sulla griglia :
1) base del reach è la documentazione del proprio "travaglio interiore" . Ovverosia, cosa hai fatto quando ti si è posto il problema per la prima volta?
Che ragionamenti hai fatto e quali scelte e percorsi hai seguito? Questi documenti devono essere presenti in azienda, non li presenti a nessuno, se non quando te li chiedono, ad esempio durantenuna ispezione reach o, nel nostro caso, durante il rilascio di una autorizzazione.
2) sanzioni reach e clp, quasi sempre amministrative, ma so di un importatore furbacchione che si è preso, in Italia, 800.000 euro di sanzioni. Quante PMI nel comparto rifiuti possono sopportare il blocco delle vendite delle loro mps fino a quando non sono conformi, e una sanzione anche solo di 1/10 di questa?
3) certificazioni. Lasciamo perdere.
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Linee guida SNPA n. 23/20: EOW e obblighi REACH/CLP Empty Nuovo comma 5-bis, art. 184-ter

Messaggio  alexlariete Lun Set 28, 2020 7:47 am

alexlariete ha scritto:Buonasera a tutti, vorrei chiedere un parere a chi è più esperto di me sull'argomento.
Nelle recenti linee guida SNPA n. 23/20 è stato richiamato l'obbligo di valutazione ai sensi del REACH/CLP per le sostanze contenute negli EOW generati dagli Impianti di recupero rifiuti.
Tale valutazione, complessa e delicata, deve giungere alla preparazione di un dossier documentale che contempli tutti gli aspetti (analisi per l'eventuale registrazione, esclusione/inclusione nell'elenco delle sostanze SVHC,...), secondo quanto già indicato a suo tempo nelle linee guida europee ECHA (2010).
Quest'obbligo, che in realtà è vigente da anni e non è derogabile perché derivante da un Regolamento comunitario, fino ad oggi è stato in molti casi disatteso.
Vi chiedo: adesso che è stato espressamente ripreso nelle linee guida SNPA (strumento di indirizzo nazionale per le ispezioni da parte delle AC), ci saranno secondo voi conseguenze immediate per gli Impianti di recupero? Continuerà ad essere sostanzialmente ignorato o dovrà gioco forza esserci un adeguamento in tal senso, viste anche le possibili sanzioni?

Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una sua opinione.

Ciao a tutti, riprendo questo mio post di maggio perché la valutazione Reach/Clp indicata nelle Linee guida SNPA è ora a tutti gli effetti legge alla luce del nuovo comma 5-bis inserito all'art. 184 ter. Fermo restando che il Reach/Clp imponevano già di per sé da anni una tale valutazione su (tutti) i materiali derivati dal recupero rifiuti e utilizzati o introdotti per la prima volta sul mercato, vorrei chiedervi: secondo voi, l'obbligo inserito al nuovo comma 5-bis si limita ai soli EoW in senso stretto (ossia Regolamenti europei o Decreti nazionali 'caso per caso') o anche alle m.p.s. ai sensi del D.M. 05/02/1998? I Regolamenti Reach e Clp, di rango gerarchico superiore, non fanno distinzione giuridica dei materiali recuperati, ma nel nuovo comma sono citati solo gli EoW...
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Messaggio  Tomaso Lun Set 28, 2020 8:49 am

premetto che il nuovo comma 5-bis non fa altro che riprendere la nuova formulazione dell'articolo 6 (post dir. 2018/851/UE) della dir. 2008/98/CE.
il vantaggio delle norme europee è che nella parte di premessa contengono i considerando che spiegano il perché delle modifiche, invito tutti gli interessati a capire di più sul tema a leggere, a questo proposito, i considerando 17 19 e 38 della dir 851.
in sintesi, si, se produci mps immetti una sostanza/miscela o un articolo sul mercato e ti devi adeguare alle regole previste per le sostanze/miscele e articoli previste dal reg. reach. ciò vuole dire che devi verificare se si applicano:
l'art. 2.7.d per eventuali esclusioni dagli obblighi di registrazione specifiche per i rifiuti (quando recuperari come mps-sostanze/miscele)
l'art. 7 per eventuali esclusioni dagli obblighi di registrazione generiche per gli articoli contenenti sostanze (che si applicano anche alle mps-articoli).
due commenti:
la linea guida snpa 23/20 cita di striscio il tema mps-articolo (fase 3 del punto 4.3) ma poi non elabora adeguatamente la cosa (vedi ad es. la fig. 4.3 che la trascura) questo è particolarmente grave perché la linea guida echa sulle sostanze recuperate dai rifiuti (rev. 2 del 2010, disponibile sul sito echa anche in italiano) dedica un capitolo agli esempi di questo tipo (aggregati riciclati da demolizione in testa).
l'art. 6 della direttiva e con lui il 184-ter, sono scritti, a mio avviso, male perché confondono le acque tra il concetto di recupero e il concetto di mps, definendo la cessazione di qualifica di rifiuto (eow) senza riferirsi espressamente al concetto di mps, non solo noto, ma anche richiamato più volte nella documentazione preparatoria al pacchetto economia circolare oltre che ai documenti del jrc sul tema.
il punto che deve essere chiaro è che il concetto di eow si applica solo alle mps, ovvero quelle "cose" che vengono dal ciclo dei rifiuti e che trasferisco a altro soggetto per usarle al posto di materie prime (ovverosia in italia trasporto verso l'utilizzatore con un ddt e non un fir) ma NON si applica al recupero diretto dei rifiuti, ad es. i riempimenti/ripristini ambientali autorizzati in sito (verso i quali il rifiuto va con fir e non ddt).

quindi ritornando a quanto prevede il 5/2/98.
dove il rifiuto va a una trasformazione o a un destino finale accompagnato con fir, non sei tenuto al rispetto dei criteri reach perché non sei immesso sul mercato come sostanza/miscela o articolo.
dove il rifiuto va a un terzo utilizzatore con un ddt e non un fir sei in ambito reach.
aggiungo , spannometricamente, che se il recupero ex 5/2/98 prevede un test di cessione per l'uso, sei molto probabilmente, nell'ambito reach-articoli (col test di cessione verifichi, in maniera abbastanza primitiva, se sia inerte) mentre se non prevede un test di cessione sei tendenzialmente in ambito reach sostanze/miscele (ovvero il non più rifiuto lo usi anche per le sue caratteristiche chimiche) e devi preoccuparti degli aspetti coperti dall'art 2.7.d del reg. reach.
spero di esserti stato utile.
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Messaggio  alexlariete Lun Set 28, 2020 10:18 am

Sei stato chiarissimo e ti ringrazio nuovamente del confronto Tomaso. Quanto hai scritto rispecchia esattamente il mio pensiero sul tema. In questi giorni ho visto unicamente articoli e commenti riferiti alle novità su deposito temporaneo, formulari, registri "cronologici", rifuti speciali/urbani, etc..., ma nessuno si è soffermato sulla portata e rilevanza del nuovo comma 5-bis.  E invece il suo effetto sarà davvero impattante: basti pensare al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni al recupero rifiuti in sede di conferenze di servizio così come alla vendita di mps/EoW da parte degli Impianti di recupero che fino ad oggi hanno sempre (più o meno inconsciamente) ignorato questo aspetto. Fino ad oggi, nel bene o nel male, "rifiuti" e "prodotti" sono stati considerati ambiti normativi nettamente distinti così come sono state settoriali (e lo sono tuttora) le conoscenze sulle due tematiche da parte di tutti (Autorità di controllo, gestori di Impianti, consulenti,...). L'economia circolare, con i nuovi decreti, riavvicina ora concretamente i due aspetti. E il passaggio da status giuridico di "rifiuto" a "materiale" rappresenta un primo vero banco di prova.
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